Il soggetto attivo di un reato è chi pone in essere una condotta conforme a una fattispecie astratta di reato.
Si tratta solo di una persona, a prescindere, da età, sesso, razza etc. non può essere un animale o persone giuridiche.
I reati possono distinguersi in comuni e propri, infatti sono realizzabili da qualunque soggetto attivo o solo da coloro che rivestano particolari qualifiche.
È soggetto passivo del reato solo il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.
Coincide con il danneggiato dal reato, cioè chi subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale dal reato, pertanto è legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale, ma non sempre ciò accade.
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento la c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, per alcuni specifici reati commessi dai loro organi o sottoposti.
È una responsabilità collegata alla commissione di un fatto di reato, non dipende dalla punibilità dell’autore materiale del fatto e viene accertata nel procedimento penale.
E’ diversa dall’obbligo di garanzia, come forma di responsabilità di tipo civile e sussidiario già prevista dall’art. 197 c.p.
Il soggetto di diritto (teoria gen.) è un centro di imputazione giuridica, cioè tutti gli organismi che hanno la capacità di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive.
Si distingue tra
1) soggetto attivo, colui a cui l’ordinamento attribuisce posizioni giuridiche di vantaggio (diritti, potestà);
2) soggetto passivo, il titolare di una posizione giuridica passiva (dovere, soggezione).
Nel nostro ordinamento, chi è soggetto dell’attività giuridica è:
1) le persone fisiche;
2) le persone giuridiche;
3) gli enti di fatto [Associazione].
Il soggetto processuale (o parte) (d. proc. gen.) è la parte che nel processo civile, in nome proprio agisce (proponendo la domanda, cd. soggetto attivo o attore) o contraddice (cioè coloro contro i quali la domanda è proposta, cd. soggetto passivo o convenuto), o nel cui nome si agisce o si contraddice.
Nel processo penale, i (soggetti sono attivi e passivi dell’azione penale e civile su cui è destinata ad incidere la decisione del giudice.
Per quanto attiene all’azione penale, parti essenziali sono il P.M. [Pubblico (Ministero)] e l’imputato; parte eventuale è chi è civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Per quanto riguarda l’azione civile le parti sono la parte civile e il responsabile civile.
Esse sono parti eventuali dato che eventuale è in sede penale l’esercizio dell’azione civile.
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Soggettività (principio di) (d. pen.) (Subjectivity (principle of))
Il principio di soggettività è un fondamentale principio giuridico penale insieme ai principi di legalità, materialità ed offensività.
Delimita l’illecito penale.
Ai fini dell’integrazione del reato, il soggetto non deve aver posto in essere un fatto materiale, ma occorre che questo gli appartenga psicologicamente, cioè che esista un nesso psichico tra l’agente ed il fatto criminoso.
Il riferimento normativo è l’art. 27 Cost., il quale afferma che la responsabilità penale è personale.
Vi sono tre tipi di nesso psichico: il dolo, la colpa, la preterintenzione.
Le fattispecie di responsabilità oggettiva che permettono la punibilità sulla base della sussistenza del solo nesso di causalità materiale presentano dubbi di legittimità costituzionale.
Sofferenza (dei crediti) (d. finanz.)
Le banche richiedono tali crediti a clienti che versano in grave e non momentanea difficoltà economica.
Per il cui recupero, anche parziale, vengono esperite delle azioni giudiziarie.
Le banche sono tenute a comunicare alla Centrale dei rischi, presso la Banca d’Italia i crediti in sofferenza e i nominativi ad essi collegati.
Gli operatori economici sono in sofferenza quando, a causa di fluttuazioni di mercato, non sono più in grado di garantire la loro solvibilità nei confronti degli operatori con cui hanno concluso affari.
Socio (d. comm.) (Partner)
È un membro della società; può entrare a farne parte al momento della stipula del contratto sociale o in un momento successivo.
Il (—) ha un complesso di diritti ed obblighi derivanti dal contratto sociale che variano a seconda della società di cui fa parte.
Alcune situazioni giuridiche attive e passive sono, però, in titolarità al (—) di qualsiasi società, quali, ad esempio, il diritto agli utili sociali, il diritto ad una quota di liquidazione al momento dello scioglimento della società, l’obbligo di eseguire i conferimenti cui ci si è impegnati al momento dell’ingresso in società, l’obbligo di sopportare le perdite sociali.
(—) accomandante
Nelle società in accomandita semplice o per azioni è il (—) che, conferendo soltanto dei beni e non partecipando alla gestione sociale, assume responsabilità verso terzi limitatamente alla quota di capitale sottoscritta.
(—) accomandatario
Nelle società in accomandita semplice o per azioni è il (—) che, partecipando alla gestione e alla direzione della società, assume per le obbligazioni sociali una responsabilità illimitata e risponde anche con il proprio patrimonio personale, sia pure in via sussidiaria.
(—) fondatore
È colui che ha partecipato alla costituzione della società.
(—) promotore
È colui che ha predisposto il programma sulla base del quale è costituita la società a mezzo di pubblica sottoscrizione.
(—) occulto
È il (—) che non appare tale ai terzi [Società (occulta)].
(—) d’opera
È il (—) che nelle società di persone ha conferito la sua opera.
(—) unico
È possibile che una società originariamente pluripersonale si trasformi in unipersonale, a seguito del venir meno della pluralità dei soci, con riunione delle quote sociali in un’unica mano.
Ciò è vero per la società a responsabilità limitata e per le società per azioni. Negli altri casi, invece, la pluralità dei soci è condizione essenziale per l’esistenza stessa della società.
Pertanto, se durante la vita della società viene meno la pluralità dei soci, si distingue:
— nel caso di società di persone, la società si scioglie se entro sei mesi non è ricostituita la pluralità dei soci. La società in accomandita semplice si scioglie anche se vengono meno solo i soci accomandanti o accomandatari, sempre che entro sei mesi non siano ricostituite le due categorie di soci;
— nel caso di società di capitali è possibile la continuazione senza limiti di tempo della società. Unica conseguenza è che il (—) assume, over ricorrano i presupposti indicati dalla legge, la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali contratte nel periodo in cui la società è unipersonale. La società in accomandita per azioni si scioglie per il venir meno solo dei soci accomandatari. La costituzione di una società unipersonale è possibile solo con riguardo alle società a responsabilità limitata ed alle società per azioni [Società (unipersonali)].
(—) volontario
Nell’ambito delle cooperative sociali [Società (cooperativa)], è quel socio che presta la sua attività gratuitamente, senza percepire alcun compenso in danaro e senza godere, neanche indirettamente, dei servizi erogati dalla cooperativa. Questi vantaggi, infatti, mal si concilierebbero con la tipica gratuità del servizio volontario. Il (—) resta, invece, titolare di tutti i diritti amministrativi.
Alla società, peraltro, è consentito di avvalersi delle sue prestazioni in misura soltanto complementare rispetto ai parametri di impiego di opera professionale stabiliti dalle disposizioni vigenti. In nessun caso, perciò, le prestazioni volontarie possono sostituirsi in toto a quelle degli operatori professionali e ciò all’evidente fine di prevenire una possibile utilizzazione di lavoratori senza retribuzione, che, oltre ad operare come fattore distorsivo della concorrenza, permetterebbe alle cooperative di lucrare indebitamente.