Consiste nell’irreperibilità (ubi sit) di una persona che si sia allontanata dal suo ultimo domicilio o residenza e della quale si siano perdute le tracce, per un periodo di tempo tale da far dubitare della sua stessa esistenza in vita (an sit).
La (—) è una situazione di fatto cui la legge ricollega determinate conseguenze giuridiche.
Lo scomparso, infatti, non può ricevere eredità (all’eventuale successione, aperta in suo favore, saranno chiamati coloro ai quali sarebbe spettata in sua mancanza), né può acquistare altro diritto, in ossequio al principio che il fatto dell’esistenza deve essere provato in relazione al momento dell’acquisto del diritto stesso (art. 69 c.c.).
Il Tribunale dell’ultimo domicilio (o residenza) dello scomparso può, su istanza di qualunque interessato o del P.M., nominare un curatore che provveda alla conservazione del patrimonio dello scomparso (art. 48 c.c.). Tale nomina non può avvenire se vi è un legale rappresentante [Rappresentanza] dello scomparso.
Trascorsi due anni dal giorno della (—), i presunti successori legittimi o chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al Tribunale competente che ne sia dichiarata l’assenza (art. 49 c.c.).
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Scissione di società (d. comm.) (Division of company)
Operazione di trasferimento del patrimonio di una società a una o più società preesistenti o di nuova costituzione.
L’art. 2506 c.c. opera una distinzione tra (—) in senso stretto e (—) parziale (cd. scorporazione).
Nel primo caso, una società trasferisce l’intero suo patrimonio a due o più società, preesistenti o di nuova costituzione (cd. società beneficiaria), le cui azioni o quote vengono assegnate ai soci della società scissa.
Per effetto di tale operazione, la società scissa cessa di esistere quale autonomo soggetto di diritto.
Nella (—) parziale o scorporazione, invece, una società trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione.
In tale ipotesi, la società che si scinde resta in vita, ma le azioni o le quote delle società beneficiarie sono attribuite direttamente ai soci della società trasferente e non al patrimonio della stessa. Per questo motivo, tale patrimonio subirà un impoverimento corrispondente alle attività trasferite.
La scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
Gli amministratori delle società partecipanti alla (—) devono redigere un progetto di (—) e devono altresì predisporre un’apposita situazione patrimoniale redatta secondo le regole dettate per il bilancio di esercizio.
Sciopero (d. lav.) (Strike)
È uno strumento di lotta sindacale che assurge al rango di diritto costituzionalmente garantito e la cui titolarità spetta al singolo lavoratore. L’art. 40 Cost. riconosce il diritto di (—), consentendone l’esercizio nell’ambito delle leggi che lo regolano.
In particolare, nella sua forma tipica, esso consiste nell’astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi.
Trattasi di un diritto di libertà, individuale quanto alla titolarità, collettivo quanto al suo esercizio.
L’effettuazione di uno (—), stante la garanzia costituzionale, costituisce un fatto giuridicamente lecito e non una ipotesi di inadempimento contrattuale, per cui non può comportare l’insorgenza di alcuna responsabilità nei rapporti tra le parti.
Unico effetto dell’esercizio del diritto di (—) sarà la sola sospensione bilaterale delle due prestazioni fondamentali del rapporto di lavoro e cioè della prestazione del lavoro da parte dei dipendenti e della corresponsione della retribuzione da parte dei datori di lavoro. Al di fuori delle anzidette conseguenze, durante l’esercizio del diritto di (—), il rapporto di lavoro resta in vigore ed operante ad ogni altro possibile fine: ad es. per le prestazioni degli enti previdenziali che vengono regolarmente erogate al lavoratore anche durante il periodo di astensione dal lavoro.
I principi di cui sopra hanno trovato conferma nella stessa legislazione dapprima con la L. 15-7-1966, n. 604 che, all’art. 4, ha dichiarato nullo il licenziamento determinato dalla partecipazione ad attività sindacale (ivi compreso lo (—)) e, successivamente, con lo Statuto dei lavoratori che, agli artt. 15, 16 e 28 vieta e punisce ogni comportamento del datore di lavoro inteso a impedire o limitare l’esercizio del diritto di (—).
(—) nei servizi pubblici essenziali
Alcune norme sono volte a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in occasione di scioperi proclamati dai lavoratori ad essi addetti. Tali leggi si prefiggono lo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di (—) con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione (art. 1 L. 146/90).
Con la L. 83/2000 la disciplina originaria della L. 146/90 è stata significativamente modificata e integrata, ed in particolare è stato ampliato il campo di applicazione della normativa che, originariamente circoscritto ai soli lavoratori subordinati occupati in servizi essenziali, ora si estende anche a lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori (art. 2bis) in caso di astensioni collettive a fini di protesta o di rivendicazione di categoria che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici (ad esempio astensioni di avvocati, farmacisti, medici etc.).
Nei servizi essenziali l’esercizio del diritto di sciopero è consentito osservando le seguenti condizioni:
— adozione delle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità che la legge stessa si prefigge;
— preavviso minimo non inferiore a dieci giorni, comunicato in forma scritta con indicazione della durata e delle modalità dello sciopero, nonché delle sue motivazioni;
— comunicazione alle utenze, da parte delle amministrazioni o aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi (la tempestiva diffusione di tali comunicazioni deve essere assicurata dai giornali quotidiani e dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private);
— esperimento, prima della proclamazione dello sciopero, di procedure di raffreddamento e di conciliazione, vincolanti e obbligatorie per le parti (datore di lavoro e sindacati);
— divieto del cd. effetto annuncio (o anche sciopero virtuale) in quanto la legge stabilisce che la revoca spontanea dello sciopero proclamato dopo che ne sia stata data informazione all’utenza costituisce forma sleale di azione sindacale.
Scioglimento (Dissolution)
Lo (—) va distinto dall’invalidità del matrimonio, in quanto mentre in quest’ultimo caso sussistono ab origine vizi nel matrimonio, che ne importano la caducazione ex tunc, ciò non si verifica, invece, nella prima ipotesi, in cui il matrimonio sorge valido ma è destinato a venir meno ex nunc.
La separazione personale e lo (—) sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di (—); in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
(—) della società (d. comm.)
Consiste nella cessazione di una società e si verifica in ipotesi tassativamente indicate dalla legge, che variano a seconda del tipo di società, e determinano l’apertura di una fase di liquidazione [Liquidazione (della società)] della stessa. Al termine della liquidazione si determina l’estinzione della società.
(—) delle Camere (d. cost.)
Cessazione di una o di entrambe le assemblee rappresentative per atto del Presidente della Repubblica. L’art. 88 Cost. prevede, infatti, che il Capo dello Stato possa, sentiti i Presidenti delle Camere procedere allo (—), anche se non precisa quali siano i presupposti per l’emanazione di tale atto.
È opportuno distinguere uno (—) naturale, conseguente alla fine della legislatura, e uno (—) anticipato. Il primo rappresenta un atto dovuto del Presidente della Repubblica, il secondo, invece, implica un certo margine di discrezionalità da parte del Capo dello Stato. Le cause che possono determinare lo (—) anticipato si riconducono alle seguenti tipologie:
— impossibilità di funzionamento delle Camere;
— constatazione della frattura esistente fra Camere e corpo elettorale;
— necessità di risolvere una crisi di Governo che non può essere superata con la nomina di un nuovo esecutivo.
Lo (—) anticipato, per la gravità delle sue conseguenze, può essere deciso solo sulla base di esigenze obiettive di ampio riscontro. A tal fine è richiesto il parere dei Presidenti delle Camere, attraverso i quali il Presidente della Repubblica acquisisce una valutazione autorevole della situazione oggettiva.
Dubbi sussistono sulla natura giuridica dell’atto di (—). Secondo l’opinione prevalente, si tratterebbe di un atto proprio del Capo dello Stato, anche quando viene emesso su proposta governativa. Secondo altri autori, invece, si tratterebbe di atto complesso, in cui la valutazione del Capo dello Stato si accompagna all’assunzione di responsabilità del Governo, che concorda sull’opportunità politica dello (—).
(—) della comunione (d. proc. civ.)
È il procedimento con il quale ciascun partecipante alla comunione può chiederne lo (—).
Se tale (—) ha luogo con l’accordo di tutti i partecipanti, si avrà la divisione volontaria o amichevole.
Se, invece, la divisione non può aver luogo amichevolmente, ciascuno di essi potrà esercitare un’apposita azione che sfocerà nella c.d. divisione giudiziale.
Tale azione dà luogo al procedimento di (—) della comunione, disciplinato dagli artt. 784 ss. c.p.c.
Promossa l’azione per lo (—) della comunione, se non sorgono contestazioni sul diritto alla (—) il giudice la dispone con ordinanza. Se sorgono contestazioni, devono essere decise con sentenza.