Essa ci permette di rendere valido ed efficace un negozio invalido.
Non tutti i vizi dell’atto possono essere sanati.
Solo il negozio annullabile può essere sanato in base all’art. 1444 c.c. mediante convalida.
Si riconoscono due ipotesi di sanabilità del negozio nullo: gli artt. 590 e 799 c.c. consentono la conferma e l’esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie nulle e delle donazioni nulle.
La nullità delle disposizioni testamentarie o della donazione, non può essere fatta valere da chi, ha confermato la donazione e ne ha dato esecuzione.
Si parla di sanatoria nel processo civile (d. proc. civ.) quando non vengono rilevati i vizi che li inficiano nei modi e termini di legge.
Non tutte le nullità sono sanabili.
La sanatoria agisce in due casi:
1)quando l’atto viziato ha raggiunto lo scopo cui era destinato;
2) quando la nullità è rilevabile solo su eccezione di parte, e la parte che potrebbe giovarsi della nullità non la deduce tempestivamente o rinuncia a valersene.
La nullità non può essere indotta dalla parte che vi ha dato causa.
Le nullità assolute, cioè quelle rilevabili d’ufficio dal giudice in ogni momento del giudizio.
Esse sono insanabili quasi sempre tranne che quando la legge ne preveda espressamente la sanatoria.
I vizi di nullità delle sentenze (art. 161 c.p.c.) possono esser fatti valere solo col mezzo d’impugnazione consentito contro quelle sentenze.
Quando la sentenza non viene impugnata e si ha il passaggio in giudicato della stessa è impossibile rilevare il vizio, quindi sanarla.
I vizi che non risultano sanati dal passaggio in giudicato della sentenza sono quelli che inducono l’inesistenza della stessa.
la sanatoria nel processo penale (d. proc. pen.) è dovuta al non rilevare i vizi che li inficiano nei modi e termini di legge.
Si distinguono nullità sanabili ed insanabili.
Le nullità assolute sono insanabili; le altre sono sanate se non sono rilevate o eccepite nei termini di legge; se la parte interessata ha rinunciato in maniera chiara ad eccepirle; se la parte ha considerato la facoltà al cui esercizio l’atto nullo è preordinato.
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Salute (diritto alla) (d. cost.) (Health (right to))
È un diritto garantito dall’art. 32 Cost. come diritto fondamentale cui corrisponde un interesse della comunità.
Il (—) presenta molteplici connotazioni:
— nel suo contenuto tradizionale, si identifica nel diritto al rispetto dell’integrità fisica, che può essere fatto valere erga omnes;
— nella concezione solidaristica della Costituzione si pone anche come diritto all’assistenza sanitaria, che può esser fatto valere nei confronti dello Stato e, in generale, delle strutture pubbliche. Sotto questo profilo, significativa è stata l’istituzione con la L. 833/1978 del Servizio Sanitario Nazionale che ha esteso l’obbligo dello Stato di assicurare le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non solo agli indigenti ma anche a tutta la popolazione (gratuitamente o semigratuitamente attraverso il pagamento del ticket).
— nella prospettiva di una più efficace tutela della persona, la giurisprudenza ha affermato che il diritto alla (—) comprende anche il diritto alla salubrità dell’ambiente e il diritto alla salubrità e sicurezza dell’ambiente lavorativo.
La lesione del diritto alla salute (danno biologico) può comportare pregiudizi di natura patrimoniale, risarcibili in base all’art. 2043 c.c., e danni non patrimoniali, risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c.
La lesione della salute assume rilevanza in sé e per sé, indipendentemente dalle conseguenze economiche negative. Ciò risulta, ad esempio, dagli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), che forniscono una definizione di danno biologico in termini di lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della persona indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Salario (d. lav.) (Salary)
Quota di denaro data a titolo di retribuzione agli operai e agli appartenenti alle qualifiche speciali.
Esso dipende dalle ore lavorative variando in caso di assenza o di sospensione dell’attività lavorativa.
Il salario è uguale a livello nazionale.
S.I.M. (società di intermediazione mobiliare) (d. comm.; d. finanz.) (SIM (securities companies))
Le SIM sono società con esercizio professionale, nei confronti del pubblico, dei servizi di investimento, dei servizi accessori e altre attività finanziarie.
Esse sono inoltre delle società per azioni, con denominazione sociale e sede legale nel territorio della repubblica.
Chi ha funzioni amministrative, di direzione e controllo delle SIM deve possedere specifici requisiti di onorabilità, competenza professionale e indipendenza.
Gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti delle SIM sono un patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti (art. 22 T.U. 58/1998).