È il diritto di un soggetto (individuo, gruppo o popolo) di non obbedire ad un potere illegittimo o i cui atti non siano conformi al diritto. Tale diritto trova difficilmente collocazione nei moderni ordinamenti, in cui è radicato in capo allo Stato il monopolio dell’uso della forza e la legittimità di questo uso si riduce alla sua conformità al diritto positivo.
Al più è possibile parlare di un dovere morale di (—) agli imperativi giuridici che non corrispondono ai propri valori morali, ma non di un diritto di (—) riconosciuto dall’ordinamento agli individui.
(—) a un pubblico ufficiale (d. pen.)
Commette il delitto in esame chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza (art. 337 c.p.).
Il delitto appartiene alla categoria dei delitti contro la P.A.
Scopo della norma è tutelare la libertà d’azione del pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.
A differenza che nel reato di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, in cui l’attività violenta o minacciosa è diretta ad influenzare un’attività futura del funzionario, la resistenza si concreta in una violenza o minaccia posta in essere mentre il funzionario compie l’atto del suo ufficio e mira ad opporsi all’attività in corso.
Non si richiede che la violenza o la minaccia pongano in pericolo l’incolumità del pubblico ufficiale, quando ne impediscano il compimento dell’atto d’ufficio.
Il reato si consuma con l’impiego della violenza o della minaccia, indipendentemente dai suoi effetti.
A tale fattispecie si applica la scriminante della reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale.
Non integra né violenza né minaccia la cd. resistenza passiva (es.: buttarsi a terra, darsi alla fuga purché si tratti di semplice fuga a piedi, aggrapparsi ad appigli per non esser portato via etc.).
Il dolo consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi alla prosecuzione dell’attività del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.
Pena: Reclusione da 6 mesi a 5 anni.
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Residenza (d. civ.) (Residence)
La (—), come la dimora, è una situazione di fatto (res facti) implicante l’effettiva ed abituale presenza di un soggetto in un dato luogo. La (—) può essere scelta e mutata liberamente, ma il trasferimento deve essere denunciato con una doppia dichiarazione al comune che si abbandona ed a quello nel quale si intende fissare la nuova (—).
Nelle cause riguardanti persone fisiche, se la legge non prevede un foro speciale, la (—) del convenuto è il primo criterio in base al quale si determina la competenza [Competenza (processuale)].
La (—), inoltre, assume particolare rilievo in tema di notificazioni, nel caso in cui non sia possibile la notificazione in mani proprie: l’atto, il tal caso, va infatti notificato nel Comune di (—) del destinatario, ricercando quest’ultimo nei luoghi indicati dall’art. 139 c.p.c.
(—) fiscale (d. trib.)
Nell’ambito dell’ordinamento tributario italiano il legislatore distingue, sia ai fini dell’IRPEF che dell’IRES, i soggetti in residenti e non residenti, anziché in cittadini e stranieri.
Ai fini dell’IRPEF, infatti, sono soggetti passivi i residenti e non residenti nel territorio dello Stato. I primi sono colpiti per tutti i redditi prodotti, indipendentemente dal luogo di produzione (cd. principio della tassazione del reddito mondiale); i secondi sono colpiti soltanto per i redditi prodotti nello Stato.
Per evitare una doppia imposizione per i redditi prodotti all’estero, è stato introdotto come correttivo, un apposito credito d’imposta.
Si considerano residenti sia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile, sia i cittadini italiani che sono stati cancellati dall’anagrafe e sono emigrati in Stati aventi un regime fiscale privilegiato.
Per quanto riguarda l’IRES, si considerano residenti gli enti commerciali e non commerciali, gli enti equiparati, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute, le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi se hanno la sede legale, la sede amministrativa o l’oggetto principale nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta. Ne deriva che non ha rilevanza, ai fini del tributo in esame, che la società sia costituita all’estero, purché abbia in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno dei tre elementi sopra citati.
Rescissione (d. civ.) (Termination)
Si ha quando avviene lo scioglimento del vincolo contrattuale in seguito al verificarsi di un vizio genetico del sinallagma.
Esiste un rimedio che viene applicato solo nelle ipotesi di contratti a prestazioni corrispettive, mentre non è ammissibile per i contratti aleatori.
Il codice prevede due figure di rescissione:
1) del contratto concluso in caso di pericolo. Può avere la rescissione del contratto chi assume delle obbligazioni a condizioni inique, per salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona (art. 1447 c.c.).
Il giudice può in acuni casi assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata (art. 1447, co. 1 c.c.);
2) per lesione. Quando vi è una sproporzione fra la prestazione di una parte e di un’altra a causa del bisogno di uno, si verifica la rescissione per lesione. La parte danneggiata può anche domandare la rescissione del contratto (art. 1448 c.c.).
Requisizione (d. amm.) (Requisition)
Provvedimento amministrativo grazie al quale la P.A. acquisisce la proprietà o l’uso su beni di altri.
Esistono diversi tipi di requisizione: quella in proprietà, in uso, e d’urgenza.
La prima è un provvedimento ablatorio eccezionale che ha luogo, solitamente solo in tempo di guerra o, in tempo di pace, per cause militari.
Soltanto i beni mobili possono essere oggetto e fra essi solo quelli indicati dalla legge. L’indennità avviene con il trasferimento del bene, dal momento della consegna fino al pagamento saranno dovuti al soggetto anche gli interessi.
La P.A. può sottrarre l’uso dlla cosa al soggetto, oltre alla proprietà.
La requistoria può avere ad oggetto anche immobili ed aziende.
La P.A. usa i beni per tutto il tempo necessario pagando il prezzo d’uso quindi li restituisce.
La requisizione d’urgenza avviene solo in caso di grave necessità pubblica, secondo l’art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo.
Compete a quelle autorità che secondo altre norme possono disporre di urgenza della proprietà privata.
Può essere usata per qualsiasi ragione urgente di interesse pubblico, riguardo a mobili ed immobili.
In quest’ultimo caso si parla di requisizione in uso.