Azione petitoria, di carattere reale, mediante la quale ciascuno dei proprietari di due o più fondi confinanti chiede che sia stabilito giudizialmente il confine tra gli stessi, quando tale confine sia incerto (art. 950 c.c.).
Legittimati, attivamente e passivamente, sono i due proprietari confinanti.
L’azione ha carattere duplice, perché le parti hanno un’analoga reciproca posizione di pretesa e difesa, con la conseguenza che l’onere della prova è diviso ugualmente fra le due parti; in mancanza di prova, il giudice provvede attenendosi al confine tracciato dalle mappe catastali.
Tale azione può esercitarsi nel caso di totale incertezza dei confini (cd. actio finium regundorum simplex) ovvero nel caso in cui sia controversa la proprietà di una zona di terreno determinata (cd. actio finium regundorum qualificata).
(—) di competenza (d. proc. civ.)
Eccezion fatta per l’ipotesi in cui sia esperito d’ufficio, il (—) è il mezzo di impugnazione proponibile avverso la pronuncia sulla competenza della parte che afferma di essere stata lesa dalla stessa.
Competente a decidere sull’istanza è la Corte di Cassazione.
La riassunzione della causa innanzi il giudice dichiarato competente deve avvenire nel termine perentorio [Termine] all’uopo assegnato nella sentenza che statuisce sulla competenza o, in mancanza, in quello di sei mesi dalla comunicazione della stessa (art. 50 c.p.c.).
Il (—), che non è proponibile contro le pronunce del giudice di pace relative alla competenza, può essere di due tipi:
— necessario, il quale ricorre quando la sentenza abbia pronunciato soltanto sulla competenza, senza decidere il merito della causa (art. 42 c.p.c.).
Il regolamento è, in tal caso, necessario, in quanto costituisce l’unico mezzo predisposto dalla legge per consentire un riesame della pronuncia, mediante l’impugnazione della sentenza.
In base alla riforma apportata dalla L. 353/90, tale (—) potrà esser proposto anche avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. [Sospensione (del processo)];
— facoltativo, che ricorre invece quando la sentenza abbia pronunciato sulla competenza (affermandola) insieme col merito. Si parla di (—) facoltativo in quanto la parte può impugnare la statuizione sulla competenza col mezzo in esame oppure con i mezzi d’impugnazione ordinari. I due rimedi sono comunque alternativi, non cumulativi.
Il (—) d’ufficio si ha invece quando, essendosi dichiarato incompetente il primo giudice, il giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta, ex art. 50 c.p.c., si ritenga anch’esso incompetente (c.d. conflitto di competenza).
Il (—) d’ufficio è però possibile, secondo il disposto dell’art. 45 c.p.c., solo in relazione alla competenza per materia o per territorio di cui all’art. 28 c.p.c. (c.d. competenza inderogabile).
(—) di condominio (d. civ.)
Regolamento recante la disciplina relativa all’uso delle cose comuni e alla ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino [Condominio], nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.
Se i condomini sono più di dieci, il (—) è obbligatorio, mentre è facoltativo nell’ipotesi inversa.
(—) di giurisdizione (d. proc. civ.)
È uno strumento volto a consentire alla parte di chiedere un accertamento della giurisdizione del giudice adito, ricorrendo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione prima ancora che la causa sia stata decisa nel merito in primo grado. Dopo tale momento il (—) non è più ammissibile e l’eventuale difetto di giurisdizione potrà esser fatto valere con gli ordinari mezzi d’impugnazione (appello, ricorso in cassazione).
Il (—) ha in sostanza la funzione di risolvere preventivamente tutte le questioni di giurisdizione, rappresentate dai conflitti di giurisdizione fra un giudice ordinario e un giudice speciale, o tra gli stessi giudici speciali; i conflitti di attribuzione che sorgono fra autorità giudiziaria ordinaria e Pubblica Amministrazione, allorché sia controverso se su una specifica materia sussista il potere del giudice ordinario di giudicare o si tratti, invece, di materia rimessa esclusivamente ad una valutazione insindacabile della P.A.
In seguito al ricorso, il giudice dinanzi a cui pende la causa doveva sospendere il processo [Sospensione (del processo)], che doveva poi essere riassunto [Riassunzione] nel termine perentorio di 6 mesi dalla comunicazione della sentenza che dichiarava la giurisdizione.
La necessaria sospensione del processo, a seguito della proposizione del (—), ha nella pratica favorito un uso distorto di tale istituto, rivolto a fini meramente dilatori. Per tale ragione, la L. 353/90 ha opportunamente eliminato l’automaticità dell’effetto sospensivo, attribuendo al giudice il potere di escludere la sospensione quando l’istanza di (—) appaia manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata (art. 367 c.p.c.).
Il (—) non è un mezzo di impugnazione, in quanto è un rimedio preventivo con il quale non viene impugnata alcuna sentenza. In ciò il (—) si differenzia dal regolamento di competenza.
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Regolamenti (d. amm.) (Regulations)
I (—) sono atti formalmente amministrativi, in quanto emanati da organi del potere esecutivo, aventi forza normativa (sostanzialmente normativa), in quanto contenenti norme destinate a innovare l’ordinamento giuridico. Carattere generale dei (—) sono la generalità, l’astrattezza e l’innovatività.
Vari limiti sono previsti in ordine all’esercizio della potestà regolamentare.
I (—), infatti:
a) non possono mai derogare o contrastare con la Costituzione, né con i principi in essa contenuti;
b) non possono derogare né contrastare con le leggi ordinarie, salvo che sia una legge ad attribuire loro il potere, in un determinato settore e per un determinato caso, di innovare anche nell’ordine legislativo (delegificando la materia);
c) non possono mai regolare le materie riservate dalla Costituzione alla legge (ordinaria o costituzionale): neppure una legge ordinaria può attribuire tale potere, poiché neppure essa può contrastare con la Costituzione;
d) non possono mai derogare al principio di irretroattività della legge (la legge, invece, può di norma derogarvi, in quanto tale principio è sancito da una norma, l’art. 11, disp. prel. c.c., contenuta in una legge ordinaria);
e) non possono contenere sanzioni penali, per il principio della riserva di legge in materia penale (art. 25 Cost.);
f) i regolamenti emanati da autorità inferiori non possono mai contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori.
Per la classificazione dei (—) dell’Esecutivo [Regolamenti (dell’Esecutivo)].
(—) comunitari (d. comunit.)
Atto normativo delle Comunità Europee emanato, a seconda delle diverse disposizioni dei trattati istitutivi, dal Parlamento Europeo congiuntamente con il Consiglio, dal solo Consiglio o dalla sola Commissione.
Il (—) ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Caratteristiche principali dei (—) sono, pertanto:
— la portata generale, nel senso che i destinatari devono appartenere a categorie determinate astrattamente e obiettivamente;
— l’astrattezza, nel senso che prescindono dal caso concreto e possono applicarsi a qualsiasi fattispecie rientrante nella previsione;
— l’obbligatorietà in tutti i loro elementi. Questo carattere distingue i (—) dalle direttive, che vincolano i destinatari limitatamente agli scopi, lasciandoli liberi nella scelta degli strumenti di attuazione;
— la diretta applicabilità in ogni Stato membro, a prescindere da un intervento del potere normativo nazionale.
Gli atti equivalenti della C.E.C.A. sono denominati decisioni generali.
(—) degli enti locali
La potestà regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, in seguito alla riforma operata con la L. Cost. 3/2001, è riconosciuta dall’art. 117, co. 6, Cost., secondo il quale tali enti possono esercitarla in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
La disposizione in esame deve essere coordinata con l’art. 7 D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) che, con riferimento esclusivamente ai Comuni e alle Province, specifica che tali enti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni. Dalla norma in esame si evince che i (—) costituiscono una fonte secondaria del diritto, in quanto devono rispettare sia le prescrizioni dello statuto sia i principi fissati con legge dello Stato.
(—) degli organi di rilievo costituzionale
Disposizioni di legge riconoscono potestà regolamentare a organi di rilievo costituzionale [Organo]: l’art. 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195 per quanto riguarda il C.S.M. [Consiglio (superiore della Magistratura)], l’art. 20 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 per il C.N.E.L. e l’art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 per la Corte dei Conti.
La legge conferisce una potestà normativa di autorganizzazione ad alcuni organi, in omaggio alla posizione di rilievo costituzionale che essi assumono nel nostro ordinamento.
(—) della Corte Costituzionale
L’art. 24 della L. 87/1953 attribuisce alla Corte Costituzionale il potere di emanare un (—) che disciplini l’esercizio delle sue funzioni, mentre l’art. 22 dispone che norme integrative per i giudizi dinanzi a sé possono essere stabilite con (—). A questi due atti deve essere aggiunto il (—) generale, che concerne l’organizzazione interna della Corte.
Gli atti previsti dalla citata legge dovrebbero essere classificati, a rigor di logica, come fonti secondarie, soggette alla stessa legge che li disciplina. Al contrario, una parte consistente della dottrina ritiene che si tratti di fonti primarie assimilabili ai (—) parlamentari, come tali in grado di derogare alla stessa L. 87/1953, in quanto espressioni dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta alla Corte.
Del resto, osservando che i (—) sono adottati dallo stesso organo che è chiamato a risolvere conflitti di attribuzione e a sindacare la costituzionalità delle leggi [Giudizio (di costituzionalità delle leggi)], appare difficile che leggi posteriori possano disporre in difformità dai primi.
(—) dell’Esecutivo
Sono quelli che promanano dall’esecutivo (il Governo nel suo complesso o le sue articolazioni interne e le autorità ad esso soggette) e si collocano al di sotto della legge nel sistema delle fonti (sono perciò dette fonti secondarie [Fonti del diritto]). Essi, infatti sono atti solo formalmente (o soggettivamente) amministrativi; sostanzialmente, però, si configurano come atti normativi che innovano l’ordinamento giuridico nei limiti previsti dalla legge.
Quanto al loro regime giuridico, i (—) non possono derogare alla Costituzione, non possono derogare a leggi ordinarie, non possono regolare le materie che il costituente riserva espressamente alla legge (ordinaria o costituzionale) [Riserva (di legge)]; non possono derogare al principio di irretroattività della legge, non possono contenere sanzioni penali; i (—) di autorità inferiori non possono derogare a quelli di autorità superiori; non possono regolare istituti fondamentali dell’ordinamento; non possono disciplinare materie di competenza legislativa concorrente e residuale delle Regioni.
(—) del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica può, in base alla legge n. 1077 del 1948, emanare un (—) interno su proposta del segretario alla Presidenza e nella forma del decreto presidenziale, senza controfirma.
(—) parlamentari
La Costituzione riconosce a ciascuna Camera il potere di emanare (—) che disciplinino l’organizzazione e il funzionamento delle stesse.
Lo Statuto albertino considerava i (—) come interna corporis inidonei a produrre norme giuridiche e destinati ad essere applicati e interpretati esclusivamente dalle Camere. Attualmente, però, i (—) sono previsti direttamente dalla Costituzione, che riserva loro la disciplina di determinate materie ad esclusione di altre fonti.
Si può dunque affermare che si tratta di atti normativi e di vere e proprie fonti del diritto.
La Corte Costituzionale ha, tuttavia, escluso che la violazione dei (—) possa essere da essa sindacata come vizio formale della legge. La Corte ha altresì affermato che i (—) sono sottratti al sindacato di costituzionalità, non trattandosi di atti aventi forza di legge.
(—) regionali
La potestà regolamentare delle Regioni è esplicitamente prevista dall’art. 117 Cost. secondo il quale queste la esercitano nelle materie in cui non vi è una competenza legislativa esclusiva dello Stato. Anche in queste materie, tuttavia, la potestà regolamentare può essere delegata dallo Stato alle Regioni.
Registro (Register)
Registro in cui il P.M. iscrive ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa.
L’iscrizione viene fatta segnando il nome della persona a cui viene attribuito il reato.
Le notizie contenute in tale registro possono essere comunicate alla persona iscritta, alla persona offesa e ai rispettivi difensori che ne facciano richiesta. Tale comunicazione risulta esclusa per i reati più gravi previsti dall’art. 407 c.p.p., nonché nell’ipotesi in cui sussistono specifiche esigenze attinenti alle attività d’indagine.
(—) delle persone giuridiche (d. civ.)
Mezzo con il quale si attua la pubblicità delle persone giuridiche.
Il (—) è istituito presso ogni Prefettura (ora Ufficio territoriale del Governo) ed in esso vengono annotate le domande di riconoscimento delle associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato. La domanda di riconoscimento deve essere presentata dal fondatore ovvero dai soggetti che hanno la rappresentanza dell’ente, previa esibizione dell’atto costitutivo e dello statuto; in caso di fondazioni istituite per testamento, il riconoscimento può essere concesso d’ufficio dal Prefetto.
L’iscrizione nel (—), e il connesso riconoscimento, viene concessa previo accertamento della possibilità e liceità dello scopo dell’ente e del possesso di un adeguato patrimonio.
Nel registro devono essere iscritte, previa domanda, anche le modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo: in mancanza, queste non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Compete, inoltre alla Prefettura, l’accertamento della estinzione degli enti iscritti nel (—).
Per le persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni, l’iscrizione ed il conseguente riconoscimento, avvengono previa iscrizione dell’ente nel (—) istituito presso la regione.
(—) dello stato civile (d. civ.; d. amm.)
È ogni registro nel quale sono documentate le più importanti vicende della persona fisica; sono tenuti presso ogni ufficio comunale e realizzano una funzione di pubblicità-notizia.
I (—) sono quattro: di cittadinanza, di nascita, di morte e di matrimonio; essi sono pubblici, pertanto ciascuno può domandarne estratti e certificati.
La loro disciplina è stata modificata dal D.P.R. 396/2000.
(—) delle successioni (d. civ.)
Il (—) è tenuto presso la cancelleria di ogni Tribunale a cura del cancelliere stesso. In esso sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge e conseguenziali all’apertura della successione, quali ad esempio le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, le dichiarazioni di rinuncia all’eredità, la nomina del curatore dell’eredità giacente etc.
(—) immobiliare (d. amm.)
Registri tenuti e aggiornati dalle Conservatorie dei (—), attraverso i quali vengono seguite le successive vicende della proprietà immobiliare. Tali uffici sono istituiti nei capoluoghi di Provincia o nelle località sede di Tribunale: hanno perciò la medesima competenza territoriale (circoscrizionale) del citato ufficio giudiziario.
(—) delle imprese (d. comm.)
Pubblico registro tenuto dalle Camere di commercio in cui vengono iscritti i principali eventi connessi alla vita di un’impresa, individuale e collettiva. Il suo scopo è quello di assicurare la pubblicità legale alle imprese e soprattutto a quelle collettive: per le società di capitali l’iscrizione nel registro delle imprese costituisce presupposto per la stessa costituzione della società (pubblicità costitutiva).
Per gli altri atti soggetti ad iscrizione questa ha normalmente funzione di pubblicità dichiarativa, rendendo opponibile l’atto ai terzi.
Regione (d. cost.) (Region)
È il più grande ed importante ente territoriale [Ente pubblico]. Essa può anche configurarsi come ente costituzionale a base territoriale, in quanto trova direttamente nella Costituzione il fondamento dei propri poteri ed è destinata ad attuare il dettato costituzionale nell’ambito di un determinato territorio. La (—) è pertanto dotata di autonomia statutaria, legislativa, amministrativa, finanziaria. Lo Stato italiano si articola in 20 (—): 15 sono ad autonomia ordinaria (o a statuto ordinario), 5 ad autonomia speciale (o a statuto speciale). La fusione o la creazione di nuove (—) può avvenire solo con legge costituzionale.
(—) a statuto ordinario
Tali (—), disciplinate dal titolo V della Costituzione (artt. 114-133), deliberano il contenuto dei loro statuti [Statuto (regionale)] attraverso i propri organi consiliari.
L’attribuzione dell’autonomia legislativa conferisce alle (—) grande importanza rispetto agli altri enti territoriali. Si distingue a tale proposito una potestà legislativa:
— esclusiva, che attribuisce alla (—) il potere di legiferare in tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato;
— concorrente, che consente di legiferare entro i limiti di norme generali statali (cd. leggi sui principi fondamentali), nelle materie elencate nel co. 3 dell’art. 117 Cost. Tale potestà è riconosciuta a tutte le (—).
Per quanto concerne la potestà regolamentare e l’esercizio delle fuzioni amministrative, occorre far riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. In particolare:
— l’articolo 117, co. 6, Cost. attribuisce una potestà regolamentare generale alle (—), escludendo esplicitamente soltanto quelle materie in cui vi è una potestà legislativa esclusiva dello Stato. Anche in quest’ultimo caso, tuttavia, le (—) possono vedersi attribuita una specifica potestà regolamentare attraverso una delega statale;
— l’articolo 118, co. 1, Cost., invece, attribuisce al Comune la titolarità principale dell’esercizio delle funzioni amministrative. È all’ente locale più vicino ai cittadini che spetta in prima battuta di esercitare concretamente i compiti amministrativi, potendosi derogare a tale principio soltanto nei casi in cui, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l’ente territoriale superiore, tra cui la (—), può esercitare tali funzioni in modo più efficace.
L’organizzazione regionale è formata dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della (—) [Presidente (della Giunta regionale)]. Nelle (—) a statuto ordinario, il Presidente è eletto dal corpo elettorale, salvo che lo statuto disponga diversamente. In seguito alla L. cost. 2/2001 anche i Presidenti delle (—) a statuto speciale sono eletti direttamente (tranne che per la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige).
(—) a statuto speciale
Per motivi politici, etnici ed economici, la Costituzione (art. 116) riserva un trattamento giuridico differenziato per cinque (—): Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Questa autonomia differenziata si traduce in una più ampia gamma di poteri e funzioni, in un diverso sistema finanziario ed un regime di controllo più garantista.
È però lo Statuto regionale, che, secondo quanto dispone l’art. 116 Cost., deve essere approvato con legge costituzionale, a rappresentare l’elemento di maggiore differenziazione; per le (—) a statuto speciale non trova quindi applicazione il Titolo V della Costituzione.