Reato (d. pen.) (Offense)

Sotto il profilo formale si definisce (—) ogni fatto umano al quale l’ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale, vale a dire una pena inflitta dall’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento giurisdizionale (cd. pena criminale).
Sotto il profilo sostanziale, il (—) può, invece, definirsi come il fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione da un legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali, sempreché la misura dell’aggressione sia tale da fare apparire inevitabile il ricorso alla pena e che le sanzioni di tipo non penale non siano sufficienti a garantire una efficace tutela.
La dottrina, analizzando le singole figure criminose, ha elaborato una teoria generale del reato, che individua nella struttura dell’illecito penale una serie di elementi costitutivi, comuni a tutte le fattispecie criminose.
L’analisi della struttura del reato ha condotto alla formazione di due diverse concezioni: la teoria della tripartizione e la teoria della bipartizione.
Secondo la teoria della tripartizione (elaborata da Beling), il reato si compone di tre elementi strutturali:
— il fatto tipico, che comprende il complesso degli elementi materiali del reato (la condotta, l’evento, e il rapporto di causalità che lega la prima al secondo);
— l’antigiuridicità obiettiva, che consiste nella contraddizione del fatto con la norma giuridica che lo prevede e lo incrimina;
— la colpevolezza, ossia la volontà riprovevole nelle sue due forme del dolo e della colpa.
Secondo la teoria della bipartizione, invece, la struttura del reato si compone di: un elemento oggettivo, cioè il fatto materiale, comprensivo di tutti gli elementi, necessari per l’esistenza del reato; un elemento soggettivo, costituito dal diverso atteggiarsi della volontà colpevole, nelle forme del dolo e della colpa [Dolo; Colpa]. L’antigiuridicità non viene considerata come elemento del reato da porsi sullo stesso piano del fatto e della colpevolezza, ma come l’in sé del reato, l’essenza dello stesso.
Il (—) può atteggiarsi in diversi modi da cui scaturiscono altrettante categorie di cui alcune hanno un mero rilievo sistematico, mentre altre assumono maggiore importanza poiché dall’appartenenza del (—) all’una o all’altra deriva l’applicazione di una determinata disciplina.
In primo luogo il (—) può essere proprio o comune: è proprio il (—) che può essere commesso soltanto da colui che rivesta una determinata qualifica o posizione come, ad esempio, il peculato potendo, infatti, essere perpetrato solo dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; è comune, invece, il (—) che può essere commesso da chiunque.
Il (—) può manifestarsi in varie forme: (—) tentato [Tentativo]; circostanziato [Circostanze]; concorso di reati; concorso di persone nel (—).
Il (—) è escluso dalla presenza di scriminanti [Cause di giustificazione] che escludono l’antigiuridicità del fatto.
(—) a forma aperta o vincolata
Sono reati a forma aperta o libera quelli nei quali il legislatore non descrive in modo specifico la condotta aggressiva del bene giuridico protetto dalla norma: ad es. l’art. 575 c.p. (omicidio) punisce chiunque cagiona la morte, senza specificare le modalità attraverso cui l’evento deve prodursi. Al contrario, nei reati a forma vincolata, è descritta in modo specifico la condotta aggressiva del bene: ad es. perché si realizzi la truffa è necessario che l’agente ponga in essere artifizi e raggiri, inducendo taluno in errore, così procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. È evidente che i reati a forma aperta vulnerano il principio di tassatività della norma penale, ma ciò è giustificato dalla primaria importanza del bene che la norma intende proteggere.
(—) aberrante
[Aberratio].
(—) aggravato dall’evento
[Delitto].
(—) causalmente orientato
[Omissione].
(—) connesso
[Reati (connessi)].
(—) continuato
[Continuato (Reato)].
(—) di opinione
[Reati (di opinione)].
(—) di pericolo
[Pericolo (Reati di)].
(—) edilizio
[Reati (edilizi)].
(—) istantaneo
[Reato].
(—) ministeriale
[Reati (ministeriali)].
(—) permanente
[Permanente (Reato)].
(—) plurioffensivo
[Plurioffensivo (Reato)].
(—) plurisoggettivo
[Concorso (di persone)].
(—) preterintenzionale
[Delitto].
(—) progressivo
[Progressivo (Reato)].
(—) proprio e comune
[Proprio (Reato)].
(—) putativo
[Putativo (Reato)].
(—) societario
[Reati (societari)].
(—) tentato
[Tentativo].
(—) tributario
[Reati (tributari)].
(—) unisussistente e plurisussistente
[Condotta].

Reati-contratto e reati in contratto (d. civ.; d. pen.) (Contract-crimes and offenses in the contract)

Sono delle figure realizzate dalla dottrina con le quali si vuole incriminare chi pone in essere un contratto illecito, perchè riguarda beni incommerciabili;
Essi sono reati plurisoggettivi nei quali oggetto dell’incriminazione è la stipulazione di un contratt;
Nel secondo caso, il soggetto durante la conslusione di un contratto si comporta in maniera errata.
Questo non è un reato plurisoggettivo, infatti il soggetto è in realtà passivo nella condotta offensiva.

Reati (d. pen.) (Offenses)

Una particolare ipotesi di concorso di reati è costituita dai c.d. (—), cioè reati tra loro collegati da una connessione teleologica, quando cioè un reato è commesso allo scopo di eseguire un altro reato e da una connessione consequenziale allorché un reato viene commesso per conseguire o assicurare a sé o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità di un altro reato oppure per occultarlo.
(—) di opinione
Il Codice Rocco ha operato una criminalizzazione del dissenso ideologico. Tale repressione, attuata in pieno regime fascista, ha previsto sia i reati della cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) e della cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), sia le relative figure di istigazione ed apologia (artt. 302 e 303 c.p.). Tale ultima fattispecie è stata abrogata dalla L. 25-6-1999, n. 205 (c.d. legge delega per la depenalizzazione dei reati minori).
Il Codice Rocco ha accentuato l’asprezza della repressione dei (—) sia per severità delle pene (nei minimi e nei massimi edittali), sia per la previsione di numerose circostanze aggravanti, sia infine per una voluta anticipazione della soglia di punibilità dei (—) rispetto ai reati comuni.
L’entrata in vigore della Costituzione ha creato non pochi problemi di compatibilità tra il sistema repressivo del Codice Rocco e la nuova forma istituzionale della Repubblica basata sul pluralismo ideologico e sulla tutela delle minoranze politiche, che non tollera limitazioni alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
Il problema sorge per esempio per i reati di vilipendio che si sostanziano in un divieto di dissenso politico legittimato dal legislatore, in netto contrasto con il disposto costituzionale qui esaminato. D’altra parte molti (—), ad esempio l’apologia di reato, hanno una forma ambigua; infatti a seconda della loro interpretazione essi possono determinare la repressione di un mero dissenso ideologico o di comportamenti che incitano alla violazione di legge, e che come tali non possono beneficiare di alcuna garanzia costituzionale.
Questo problema è stato di grande attualità negli anni del terrorismo, in cui lo Stato per combattere tale fenomeno ha fatto un uso sicuramente incostituzionale dei (—).
(—) edilizi
In specifiche ipotesi di illecito urbanistico la legge prevede nei confronti dei trasgressori delle disposizioni urbanistico-edilizie, in aggiunta alle sanzioni amministrative, civili, fiscali ed accessorie, sanzioni penali graduate secondo la gravità dell’illecito.
Il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 380/2001, all’art. 44, prevede tre figure, di natura contravvenzionale, di abuso edilizio:
— l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal testo unico nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
— la costruzione in totale difformità o in assenza del permesso, ovvero la prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione;
— lottizzazione abusiva a scopo edilizio nonché interventi edilizi in aree sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale in difformità totale o in assenza del permesso.
Il reato di costruzione edilizia senza concessione o in difformità da essa ha natura permanente e la permanenza cessa con il totale esaurimento dell’attività illecita, cioè con l’ultimazione dell’opera nel suo complesso, compresi i lavori di rifinitura anche esterni, quali gli intonaci e gli infissi.
(—) ministeriali
I (—) sono gli illeciti indicati nella Carta Costituzionale come reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri.
I (—) non sono più oggetto di quella particolare procedura detta procedimento penale costituzionale, la cui competenza era riconosciuta alla Corte Costituzionale. Oggi, infatti, il nuovo testo dell’art. 96 Cost. attribuisce tali competenze al giudice ordinario anche se, per l’esercizio dell’azione penale, necessita l’autorizzazione delle Camere.
(—) societari
I (—) sono quelle fattispecie commesse, in violazione dei doveri od abuso dei poteri stabiliti dalla legge, da persone che esercitano funzioni di particolare importanza in seno alle società di commercio, e più precisamente nelle società soggette a registrazione.
Le principali disposizioni normative sono raccolte nel Titolo XI Libro V del codice civile, nel capo intitolato Disposizioni penali in materia di società e di consorzi. Altre norme disciplinanti tale materia sono fissate da leggi ordinarie e dal D.Lgs. 58/1998 (T.U. finanziario) che disciplina i (—) commessi da esponenti aziendali di società con azioni quotate.
(—) tributari
Violazioni della normativa tributaria punite con una sanzione penale.
La disciplina dei (—) in materia d’imposta sui redditi e IVA è stata oggetto della riforma attuata col D.Lgs. 74/2000. La riforma trova il suo nucleo centrale in tre figure d’illecito che rappresentano altrettante distorsioni nell’uso della dichiarazione annuale ai fini IVA e delle imposte sui redditi. Vale a dire:
— la dichiarazione fraudolenta;
— la dichiarazione infedele;
— l’omessa dichiarazione.

Ravvedimento (d. trib.)

Istituto che permette al contribuente, mediante il pagamento di una sanzione minima e la regolarizzazione della propria posizione nei termini stabiliti dalla legge, di rimediare alle inadempienze realizzate.
Il Fisco in tal modo, premia con una riduzione della sanzione, il comportamento spontaneo del soggetto che provvede autonomamente a sanare propri errori.
Il ravvedimento post delictum è presente invece nel diritto penale.