È la persona, nominata dal giudice e, in alcuni casi, anche dall’ufficiale giudiziario (art. 520 c.p.c.), che assume il compito di conservare e di amministrare le cose pignorate o sequestrate. Il (—) ha diritto ad un compenso per l’attività svolta, il cui importo è stabilito con decreto del giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato.
(—) nel processo penale (d. proc. pen.)
Quando non è possibile affidare la custodia delle cose sequestrate alla cancelleria o alla segreteria, viene nominato un (—), che ha l’obbligo di conservare e presentare le cose affidategli ad ogni richiesta dell’autorità giudiziaria. Per l’incarico conferito al (—) è dovuta un’indennità, secondo tariffe previste dalla legge. L’affidamento avviene con redazione di apposito verbale, che attribuisce al (—) i diritti e i doveri propri della sua funzione.
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Curatore (Curator)
La figura del (—) risulta profondamente rinnovata a seguito della riforma delle procedure concorsuali realizzata dal D.Lgs. 5/2006, che gli ha attribuito, nell’ambito del quadro procedurale da essa ridisegnato, più ampi poteri ed una maggiore autonomia gestionale, con ciò modificando anche i termini del rapporto con il giudice delegato.
Alla luce della novellata normativa, il (—) è nominato con la sentenza di fallimento e l’incarico può essere affidato a:
— professionisti (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri);
— soggetti che, pur non essendo professionisti, abbiano tuttavia dimostrato comprovate capacità imprenditoriali nello svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni;
— studi professionali associati o società tra professionisti, quando i soci delle stesse abbiano i requisiti richiesti per i soggetti persone fisiche.
L’ampliamento delle competenze del (—), a discapito di quelle riconosciute al giudice delegato, rafforza i contorni della figura, nella duplice veste di:
— amministratore dei beni del fallito, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori;
— responsabile delle operazioni della procedura, attraverso il compito di apposizione di sigilli, redazione dell’inventario, predisposizione del progetto di stato passivo, del programma di liquidazione, e di gestore delle vendite.
L’art. 30 L.F. afferma che il (—), per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
Entrato in possesso del patrimonio del fallito, il (—) diventa custode di tutte le attività in esso comprese, con tutti i conseguenti poteri di amministrazione e di liquidazione dei beni. In particolare, il (—) compie gli atti di ordinaria amministrazione senza l’intervento di altri organi, gli atti di straordinaria amministrazione con l’autorizzazione del comitato dei creditori. Per gli atti specificamente indicati dall’art. 35 L.F. che superano la soglia di valore pari a 50.000,00 euro, ed in ogni caso per le transazioni, è fatto onere al (—) di informare preventivamente il giudice delegato salvo che tali siano già stati autorizzati dal medesimo.
Curatela (d. civ.) (Curatorship)
È un ufficio di diritto privato posto a tutela di soggetti parzialmente incapaci legalmente [Capacità (di agire)]. In virtù di questo istituto, la volontà dell’inabilitato [Inabilitazione], del minore emancipato [Emancipazione] o della persona sottoposta alla amministrazione di sostegno viene integrata dall’intervento di un terzo, il curatore, il quale, in particolare, ha funzioni di assistenza, intervenendo negli atti di natura patrimoniale eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti dall’inabilitato o dall’emancipato.
(—) speciale
Si intende l’istituto nel quale una persona è investita di funzioni analoghe a quella della curatela ordinaria, ma limitate ad una sfera particolare, oppure alla gestione di un patrimonio separato o di determinati beni.
Tra i più usuali casi di (—) speciale si ricordano:
— il curatore assistente nominato al minore (anche emancipato) e agli inabilitati nelle convenzioni matrimoniali (artt. 90, 165 e 166 c.c.);
— il curatore rappresentante dei figli in caso di conflitto d’interessi patrimoniali fra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà (art. 320, co. 6 c.c.); analogamente in tema di tutela il co. 2 dell’art. 360 c.c. (artt. 347 e 394 c.c. tutti in materia di conflitto di interessi);
— il curatore con funzioni di rappresentanza in giudizio di soggetti assenti, o privi di una normale rappresentanza (artt. 78-80 c.p.c., art. 486 c.c., art. 780 c.p.c., art. 2845 c.c.);
— il curatore rappresentante processuale (artt. 273-274, 264, co. 2, 247-248 c.c.).
Cuneo fiscale (d. trib.) (Cuneo tax)
Costo del lavoro dato dalle imposte e dai contributi gravanti sul datore di lavoro nel regolare svolgimento del rapporto di lavoro con i prestatori di lavoro. Il (—) è dato dalla differenza tra gli oneri sostenuti dal datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore.