Si tratta di un istituto processuale che consiste nell’esame delle parti e dei testimoni direttamente sia da parte del pubblico ministero che del difensore che ha chiesto l’esame.
L’esame deve svolgersi mediante domande su fatti specifici e sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte o quelle che tendono a suggerire le risposte.
Durante l’esame, il giudice cura che questo sia condotto senza ledere il rispetto della persona ed interviene per assicurare la pertinenza della domanda, la genuinità della risposta, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni. Quando viene sottoposto all’esame un minore, le domande sono fatte dal presidente su proposta delle parti.
Tale cautela mira ad evitare al minore il trauma di domande poste con troppa aggressività e cinismo dalle parti. In tali casi, se vi è richiesta di parte, può farsi luogo all’audizione protetta, con le modalità previste dall’art. 398, co. 5bis, c.p.p.
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Cronaca (diritto di) (d. cost.) (Chronicle (right))
Costituisce una specificazione della libertà di manifestazione del pensiero. Infatti, il cronista non si limita solo a riferire e diffondere le notizie, ma anche ad interpretarle ed a commentarle. L’attività del giornalista, cioè, non è mai neutrale; i fatti che vengono riferiti sono sempre in qualche modo influenzati dalle opinioni del cronista e, pertanto, la (—) rappresenta, comunque, il risultato della elaborazione del pensiero dello stesso.
Il (—) presenta però limiti interni che sono individuabili nella rilevanza pubblico-sociale e nella verità obiettiva dei fatti riferiti ed, inoltre, nella forma utilizzata per la narrazione, che non deve concretarsi in un linguaggio di per sé offensivo; limiti esterni che, invece, sono finalizzati alla tutela di altri interessi rilevanti, quali l’interesse ad un’efficace amministrazione della giustizia (segreto di determinati atti o fasi processuali) o l’interesse alla difesa nazionale [Segreto (di Stato)].
L’esercizio di tale diritto opera nel campo del diritto penale come scriminante non codificata
Crisi di Governo (d. cost.) (Government Crisis)
Si apre la (—) quando viene meno la fiducia della maggioranza parlamentare e il Governo non è più di fatto in grado di funzionare regolarmente (perché il Parlamento si opporrebbe sistematicamente alle sue iniziative).
Le (—) possono distinguersi in:
— crisi parlamentari: in seguito a sfiducia del Parlamento, che può essere espressa o tacita;
— crisi extraparlamentari: si verificano in seguito ad un evento accidentale ed esterno che paralizza il funzionamento del Governo e lo costringe alle dimissioni;
— crisi pseudo-parlamentari: dovute a mutati atteggiamenti di gruppi parlamentari che, ad esempio, si ritirano dalla coalizione di Governo.
In questi ultimi due casi, il Governo non è giuridicamente obbligato a dimettersi anche se il verificarsi di una delle crisi sopra elencate provoca le dimissioni spontanee del Governo, prima del voto della mozione di sfiducia.
Crimini internazionali (d. internaz.) (International Crimes (d. International.))
Sono tutte quelle gravi violazioni di un obbligo internazionale essenziale alla protezione di interessi della comunità nel suo insieme, la cui responsabilità è imputata materialmente a coloro che le hanno commesse, anche se hanno agito in veste di organi dello Stato e non come privati.
Riprendendo la classificazione adottata dal Tribunale di Norimberga, integrata dalle disposizioni dello Statuto della Corte penale internazionale, è possibile operare una distinzione tra crimini contro l’umanità e di guerra, ai quali devono essere aggiunti i crimini di aggressione armata e di genocidio.
Nei crimini contro l’umanità sono ricompresi una serie di atti commessi nell’ambito di un esteso e sistematico attacco contro popolazioni civili e con la consapevolezza dell’attacco. In particolare rientrano in questa categoria:
— l’omicidio;
— lo sterminio;
— la riduzione in schiavitù;
— la deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
— l’imprigionamento o altri gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
— la tortura;
— lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
— la persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine pubblico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale;
— la sparizione forzata delle persone;
— l’apartheid;
— gli altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
I crimini di guerra, invece, rappresentano delle gravi violazioni del diritto internazionale bellico così come delineato dalle Convenzioni di Ginevra del 1949. In particolare rientrano in questa categoria l’uccisione o il maltrattamento di prigionieri di guerra, la deportazione di civili, il bombardamento di edifici, saccheggi, stupri di massa etc.