Sistema di retribuzione in cui la paga è commisurata, alle unità di prodotto fornite dal lavoratore.
Esso è obbligatorio quando il prestatore è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo di produzione (superiore al normale), o quando la valutazione della prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione (art. 2100 c.c.).
In caso di (—) collettivo (di squadra o di gruppo) l’entità della retribuzione è commisurata al rendimento non del singolo lavoratore, ma di un gruppo o una squadra di lavoratori organizzato dall’impresa.
Il sistema del (—) non può, ovviamente, trovare applicazione tutte le volte in cui non sia possibile valutare quantitativamente il risultato del lavoro (es.: impiegati, lavoratori agricoli e commerciali), e nei casi vietati espressamente dalla legge (apprendistato, contratto di inserimento).
L’art. 2101 c.c., ad evitare un pregiudizievole sfruttamento delle energie del prestatore, prevede che:
— i criteri per la determinazione delle tariffe di (—) sono disposti nei contratti collettivi;
— la definitività delle tariffe deve essere prima sottoposta ad un periodo di esperimento;
— le tariffe possono essere modificate solo in quanto avvengano mutamenti nell’esecuzione del lavoro e in ragione degli stessi;
— il datore di lavoro deve comunicare preventivamente ai prestatori i dati riguardanti le tariffe di (—), le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario.
C’è da rilevare, comunque, che l’attuale indirizzo evolutivo del diritto del lavoro e della contrattazione collettiva ha portato a limitare il (—) solo a una parte della retribuzione: al sistema del cd. (—) pieno o integrale (obbligatorio nel lavoro a domicilio) si è sostituito quello del cd. (—) misto che costituisce soltanto una maggiorazione della paga-base, sempre rapportata al risultato della prestazione.
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Costituzione in mora (atto di) (d. civ.) (Notice the Constitution (Act))
È l’intimazione formale ad adempiere, per mezzo dell’ufficiale giudiziario, o più semplicemente per iscritto senza bisogno di formule sacramentali, rivolta dal creditore al debitore (art. 1219 c.c.), alla quale deve farsi ricorso:
— se il debito è pagabile presso il debitore;
— quando manchi il termine per l’adempimento ed il creditore non l’abbia fatto fissare dal giudice.
La (—) non occorre invece:
— quando il debito deriva da fatto illecito;
— quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
— quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
L’intimazione o richiesta della prestazione da parte del creditore presuppone, inoltre, l’inadempimento provvisorio, suscettibile di essere sanato; essa non è necessaria quando il creditore fa valere la definitiva inesecuzione della prestazione.
Poiché l’unico requisito formale prescritto dall’art. 1219 c.c., per la (—) del debitore è la richiesta scritta di adempimento, il creditore può provare con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni, di avergli manifestato in tal modo la sua volontà. Pertanto costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, l’inoltro della predetta richiesta per lettera raccomandata, la cui spedizione è certamente provata dalla relativa ricevuta.
Costituzione (d. cost.) (Constitution)
È la legge fondamentale dello Stato. Essa contiene le norme e i principi generali relativi all’organizzazione e al funzionamento dello Stato (inteso come gruppo sociale organizzato), in un determinato momento storico, nonché le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini.
Se ci si riferisce esclusivamente alla nozione giuridica di (—), si distinguono due opposti orientamenti interpretativi:
— (—) intesa in senso restrittivo come complesso di norme che regolano la creazione delle stesse norme giuridiche e in particolare la creazione delle leggi formali.
Più specificamente costituisce la norma fondamentale che dà origine all’ordinamento giuridico, in quanto influenza i contenuti, gli ambiti e la procedura di produzione di tutte le altre successive norme;
— (—) intesa in senso estensivo. Si identifica con la stessa struttura organizzativa di una certa comunità sociale. Tale concezione è propria delle teorie istituzionalistiche sorte in tema di ordinamento giuridico statuale.
Per tale indirizzo, quindi, la (—) esprime il supremo potere costituito scaturente da un comportamento di autodisciplina della società organizzata.
Con riguardo al problema della sua modificabilità la (—) viene generalmente distinta in:
— flessibile: quando può essere modificata od integrata secondo il normale procedimento di formazione delle leggi ordinarie;
— rigida: quando la modificazione o abrogazione delle disposizioni in essa contenute richiede l’adozione di un procedimento diverso o aggravato rispetto a quello proprio delle leggi ordinarie.
La (—) rigida è stata adottata, anche se in base a diversi schemi tipologici, dalla gran parte degli Stati contemporanei, perché garantisce sia la certezza giuridica, sia un più sicuro prestigio e forza nella scala gerarchica delle fonti, e poiché soddisfa l’esigenza di controllo, giurisdizionale o parlamentare, della costituzionalità delle norme.
(—) non scritta
In questo caso si tratta di un complesso di norme consuetudinarie elaborate nel corso degli anni, cui si aggiungono alcuni testi considerati di valore costituzionale; questa situazione è tipica della Gran Bretagna dove non esiste una (—) scritta per cui l’ordinamento britannico è basato in prevalenza su norme consuetudinarie e su alcuni testi scritti (Magna Charta, Confirmatio Chartarum, Petition of Rights, Bill of Rights e Act of Settlement).
(—) materiale
È il complesso di principi e norme di comportamento effettivamente regolanti la società statale in un dato momento storico, in quanto conforme all’ideologia del gruppo politico dominante.
(—) formale
È il documento solenne contenente i principi e le norme di organizzazione dello Stato a prescindere dall’effettiva applicazione degli stessi.
(—) italiana
La Costituzione della Repubblica italiana, la legge fondamentale dello Stato italiano, è stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1948.
La nostra (—) è votata, perché è stata adottata volontariamente e liberamente dal popolo attraverso un apposito organo [Assemblea costituente], rigida, cioè modificabile soltanto a mezzo di leggi emanate con procedimenti ponderati e aggravati [Revisione (costituzionale)]; lunga, perché oltre alle norme sull’organizzazione statale contempla anche i principi fondamentali dello Stato e i diritti fondamentali dei cittadini; scritta, perché è consacrata in un documento formale e contiene norme programmatiche nei fini, ma precettive nell’applicazione e nell’interpretazione.
Consta di 139 articoli (di cui 5 abrogati dalla L. Cost. 3/2001) e 18 disposizioni transitorie e finali.
Costituzione (Constitution)
La (—) in giudizio è l’atto con cui la parte si rende giuridicamente presente nel processo, rimanendo tale per tutta la durata dello stesso, sia che partecipi attivamente allo svolgimento delle attività processuali, sia che invece resti assente (semel praesens, semper praesens). L’attore si costituisce entro 10 giorni dalla notifica della citazione iscrivendo la causa a ruolo [Ruolo generale] cioè depositando in questo registro la richiesta (nota) di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo nel quale devono essere inseriti l’originale della citazione, la procura [Procura (alle liti)] (se rilasciata dopo la notifica della citazione) ed i documenti offerti in comunicazione. Il convenuto si costituisce mediante deposito del proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta, almeno 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione. Per la costituzione del terzo interveniente (art. 105 c.p.c.), del terzo chiamato in causa [Intervento] si applicano le disposizioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
Avvenuta la (—), tutti gli atti di parte sono compiuti dal difensore, eccettuati quelli che importano disposizione del diritto in contesa, i quali devono essere compiuti dalla parte personalmente.
È opportuno ricordare in materia di (—) le novità introdotte dalla L. 353/90 (in vigore dal 30-4-1995):
— il termine di costituzione per il convenuto passa da cinque (o tre) a venti (o dieci) giorni anteriori alla data della prima udienza;
— nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre i mezzi di prova di cui intende avvalersi e deve, a pena di decadenza, proporre le domande riconvenzionali (art. 167 c.p.c.).
Da ultimo, il D.L. 14-3-2005, n. 35, conv. in L. 14-5-2005, n. 80, ha previsto che, a pena di decadenza, il convenuto deve proporre, nella comparsa di risposta, anche le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.
È consentita la costituzione tardiva del contumace fino al momento in cui la causa è rimessa in decisione, a norma dell’art. 189 c.p.c.
La (—) può avvenire mediante deposito della comparsa, della procura e degli eventuali documenti in cancelleria, o mediante la presentazione degli stessi atti in udienza.
Il contumace [Contumacia] che si costituisce tardivamente accetta la causa nello stato in cui si trova, salva la facoltà di disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice, le scritture prodotte contro di lui.
Tuttavia, egli può chiedere la rimessione in termini (art. 294 c.p.c.): può chiedere, cioè, di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse (es.: deduzione di prove), se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli hanno impedito di avere conoscenza del processo o che la (—) è stata impedita da causa a lui non imputabile. Il giudice istruttore, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette (quando occorre) la prova dell’impedimento e quindi provvede, con ordinanza, alla rimessione in termini delle parti.
Nel processo penale, prima dell’inizio del dibattimento, il presidente deve controllare la regolare (—): il controllo investe la presenza delle parti nel giudizio, l’esistenza dei poteri di rappresentanza eventualmente richiesti, il patrocinio tecnico del difensore, oltre che la regolarità delle notifiche alle persone offese ed agli enti portatori di interessi generali ex art. 93 c.p.p.
(—) di parte civile (d. proc. pen.)
Rappresenta il modo in cui l’azione civile viene inserita nel processo penale. Essa avviene mediante il cd. atto di costituzione oppure mediante l’atto di trasferimento in sede penale dell’azione civile già promossa nella sua naturale sede. L’atto di costituzione indica la domanda (petitum), le ragioni che la giustificano (causa petendi) ed il soggetto passivo (imputato o responsabile civile o entrambi). L’atto di trasferimento equivale all’atto di costituzione. Entrambi sono sottoscritti non dal danneggiato, ma dal suo difensore, sulla base della procura speciale a lui conferita dalla parte. Per regola generale, infatti, tutte le parti private, ad eccezione dell’imputato, stanno in giudizio solo tramite difensore. La (—), a seconda del momento in cui interviene, va presentata in udienza ovvero depositata nella cancelleria del giudice investito del processo (art. 78 c.p.p.). Essa presuppone in ogni caso la pendenza dell’azione penale, sicché il momento iniziale di azionabilità della pretesa civilistica coincide con l’esercizio dell’azione punitiva stessa. Infatti, la (—) può avvenire non prima dell’udienza preliminare; trattandosi di una vocatio in iudicium, occorre che del processo sia investito un giudice; il che avviene, per la prima volta, nell’udienza preliminare, mentre nell’incidente probatorio il procedimento versa ancora nella fase pre-processuale delle indagini preliminari e non si ha ancora un imputato.
L’azione civile può essere proposta fino alla fase degli atti introduttivi del dibattimento, allorché il giudice verifica la instaurazione del contraddittorio tra le parti. Una volta aperto il dibattimento non è quindi più possibile ampliare la lite con l’azione civilistica (artt. 484 e 491 c.p.p.).