Con tale termine si fa riferimento alle associazioni o gruppi criminali, politici o comuni, che si avvalgono della loro organizzazione e della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per commettere reati.
Per tale motivo, la (—) presenta una maggiore pericolosità, per cui l’ordinamento ha apprestato ai delitti commessi dalla (—) una particolare disciplina. La (—) è costituita dalle associazioni di tipo mafioso, camorristico e simili [Mafia; ‘Ndrangheta].
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Creditore (d. civ.) (Creditor)
È il titolare di un diritto di credito [Credito (Diritto di)].
I (—) si distinguono in:
— chirografari: sono dei (—) semplici, in quanto il titolo del loro diritto si affida soltanto ad un documento (chirografo) non assistito da alcuna garanzia, all’infuori di quella della correttezza del debitore e della esecuzione forzata in caso di inadempimento;
— privilegiati: quando il loro credito è garantito da una causa legittima di prelazione [Privilegio; Pegno; Ipoteca]. In tal caso il (—) non entra in concorso con i chirografari, ma ha diritto di far valere per intero il suo credito sul bene oggetto di prelazione: gli altri (—) concorreranno proporzionalmente su ciò che rimane.
(—) apparente
È il soggetto che, in base a circostanze univoche, appare legittimato a ricevere la prestazione (art. 1189 c.c.). In tal caso il debitore è liberato dal suo obbligo, mentre spetta al (—) apparente restituire al vero (—) quanto ricevuto, secondo le regole della ripetizione dell’indebito.
Credito (Credit)
Consiste nella pretesa di un soggetto di ottenere una prestazione di carattere patrimoniale da altro soggetto.
Carattere essenziale, quindi, del diritto di (—) si individua nella mediatezza, cioè nella necessità della cooperazione del debitore alla realizzazione del credito. Ne consegue che il diritto di (—) è tutelato da una azione esperibile soltanto nei confronti del soggetto obbligato (actio in personam).
Diversamente dai diritti reali [Diritti soggettivi], il diritto di (—) si estrinseca in una relazione non con una cosa, ma tra due persone, tra le quali corre appunto un rapporto di credito e di debito.
Infine, il diritto di (—) è generalmente temporaneo in quanto questo si estingue con l’adempimento, cioè con l’esecuzione della prestazione.
(—) d’imposta (d. trib.)
Il sistema fiscale italiano prevede la possibilità che il contribuente versi all’erario più del dovuto anticipando somme per le quali poi viene a vantare dei (—).
Oltre a tali casi il legislatore tributario può agevolare dei contribuenti, riconoscendo a loro favore dei (—): in questo caso si parla di credito virtuale che la stessa legge attribuisce al contribuente che abbia in precedenza assolto determinati obblighi tributari o si trovi in una determinata situazione soggettiva. Esso è utilizzabile ai fini del pagamento di una o più imposte.
Creazioni intellettuali (d. comm.) (Intellectual creations)
Il principio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) comporta anche la libertà, da parte di qualsiasi imprenditore, di utilizzare quelle conoscenze e quelle esperienze già acquisite che costituiscono patrimonio comune della collettività. Tuttavia, la legge in certi casi pone limiti alla iniziativa privata riconoscendo prevalente su di essa il diritto di chi per primo, con la propria attività di creazione, ha dato luogo alla nuova opera, alla nuova tecnica o invenzione etc.
Il nostro ordinamento, pertanto, appresta un’articolata tutela alle (—), attraverso:
— il riconoscimento del diritto di autore;
— la disciplina dei brevetti di invenzione industriale (per invenzioni, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali) [Brevetto].