Contratti della Pubblica Amministrazione (d. amm.; d. civ.) (Contracts of Public Administration)

I (—) sono gli accordi che lo Stato e gli altri enti pubblici non economici stipulano con privati per sostituire, modificare, estinguere rapporti giuridici patrimoniali.
Si tratta di negozi giuridici mediante i quali la P.A. si procura i beni ed i servizi di cui necessita non ricorrendo all’imposizione di prestazioni obbligatorie in forza della sua posizione di supremazia.
I contratti che la P.A. stipula possono essere classificati in due tipi:
— di diritto comune o ordinari, alla stipulazione dei quali le parti contraenti (private e P.A.) addivengono in regime di diritto privato, e, quindi, avvalendosi della propria autonomia privata. In queste ipotesi la P.A. perde tutti i privilegi connessi alla sua posizione di ente pubblico che cura e persegue interessi pubblici.
La P.A. infatti non può, salvo diverso accordo negoziale, recedere dal contratto nella fase delle trattative, seppure per il sopraggiungere di un nuovo assetto di interessi pubblici che rendano il negozio inopportuno. In caso di recesso ingiustificato dalle trattative, non può non sorgere per la P.A. un obbligo di risarcire alla controparte il danno da questa subito a seguito della non conclusione dell’attività contrattuale;
— ad oggetto pubblico o di diritto pubblico: sono atti negoziali collegati con alcuni tipi di provvedimenti amministrativi con cui la P.A. acconsente a trasferire a privati la disponibilità di beni o la gestione di servizi pubblici (es.: concessioni-contratto). In tal caso, ove per ragioni d’interesse pubblico o per vizi di legittimità il provvedimento sia dalla P.A. revocato o comunque annullato, l’accordo contrattuale, di cui costituisce il presupposto, non costituirà più, per la P.A., un vincolo. Infatti la P.A. può in tale ipotesi recedere dal (—) o non adempiere il contratto, senza per questo essere obbligata al risarcimento del danno subito dalla controparte.
Altra categoria di (—) è detta ad evidenza pubblica. In realtà non può parlarsi di una vera e propria categoria, si tratta piuttosto di un particolare modo di formazione e conclusione dell’accordo contrattuale, applicabile ai diversi tipi di contratti che la P.A. può concludere.
L’evidenza pubblica è articolata in due procedimenti paralleli di cui: uno è di formazione della volontà contrattuale, ed è regolato per lo più dalle norme di diritto privato, un altro, amministrativo, cui partecipano l’autorità che è parte nel contratto e l’autorità che su di essa esercita il controllo.
Lo schema dell’evidenza pubblica è così articolato:
— deliberazione a contrattare, con cui l’autorità che addiviene al contratto decide e redige lo schema di contratto. Tale deliberazione è soggetta al controllo dell’autorità a ciò preposta. Nell’ambito degli enti locali si parla di determinazione a contrattare, ed è disciplinata dall’art. 192 D.Lgs. 267/2000.
— scelta del contraente secondo i sistemi, fra loro alternativi, della: licitazione privata; asta pubblica; trattativa privata; appalto concorso;
— conclusione del contratto;
— approvazione del contratto, così concluso, da parte dell’autorità di controllo. Tale atto si pone rispetto al contratto come fatto costitutivo dell’efficacia.

Contratti bancari (d. civ.; d. banc.) (Contracts bank)

Sono quei contratti con i quali le banche provvedono a procurarsi danaro, o ad impiegarlo, ovvero a fornire servizi accessori (artt. 1834-1860 c.c.).
I (—) presentano strutturalmente notevoli affinità con i contratti di diritto comune, ma se ne differenziano per la natura del soggetto che li pone in essere e per altre differenze di disciplina dovute al particolare interesse sociale che gli istituti bancari rivestono nell’economia di un Paese.
La disciplina dei (—) fu una delle innovazioni del codice del 1942, mentre in precedenza tali contratti erano sottoposti soltanto alla regolamentazione usuale o a quella fissata dalle stesse banche.
Fonti di disciplina dei (—) sono: il codice civile; la legge; gli statuti ed i regolamenti bancari, approvati con decreto; gli usi.
I (—) sono contratti in serie, conclusi mediante sottoscrizione, da parte del cliente, di condizioni generali di contratto predisposte da ciascuna banca.
In particolare sono (—): i contratti di apertura di credito, di sconto, di anticipazione bancaria, di conto corrente bancario, di deposito bancario e di servizio di cassette di sicurezza.

Contrattazione collettiva (d. lav.) (Collective Bargaining)

La (—) è finalizzata al raggiungimento di un accordo, cd. contratto collettivo, tra un datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) ed un’organizzazione (o più organizzazioni) di lavoratori, allo scopo di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali stipulati sul territorio nazionale.
Il fondamento giuridico della (—) risiede, da un lato, nell’autonomia che l’ordinamento giuridico riconosce alle organizzazioni sindacali (art. 39 Cost.) e, dall’altro, nel rapporto tra il sindacato e i suoi membri: la (—) rappresenta, pertanto, la maggiore espressione dell’autonomia sindacale e costituisce il compito principale delle associazioni sindacali.
I soggetti della (—) sono quegli enti collettivi investiti (dai singoli aderenti o ex lege) del potere negoziale. Talvolta trattasi di rappresentanza occasionalmente conferita (le cd. delegazioni, frequenti soprattutto in relazione alla parte datoriale), ma di regola l’investitura è permanente, come nel caso dei sindacati o dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale avente il compito di rappresentare in sede di (—) nazionale la P.A.
L’oggetto della (—) è costituito prevalentemente dai rapporti individuali di lavoro subordinato la cui disciplina viene definita nel contratto collettivo, oltre che dalla legge.
L’efficacia della (—) è, nella previsione dell’art. 39 Cost., riferita a tutti gli appartenenti alla categoria professionale considerata; tuttavia, la mancata attuazione del citato disposto costituzionale (mancata registrazione degli attuali sindacati) fa sì che la (—) vincoli esclusivamente i firmatari del contratto collettivo e di riflesso i datori e i lavoratori che aderiscono alle organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti.
Di fatto, comunque, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, parte delle previsioni contrattuali (es.: quelle relative ai trattamenti retributivi minimi) sono immediatamente applicabili anche ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti e per i quali il contratto individuale abbia previsto un trattamento di minor favore.
(—) nel pubblico impiego (d. amm.)
Con il D.Lgs. 29/1993 la (—) viene recepita quale fonte di regolamentazione per tutte le materie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti delle P.A. [Impiego (pubblico)] e alle relazioni sindacali.
Attualmente l’art. 40 D.Lgs. 165/2001, che ha coordinato in un unico testo normativo le disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e le successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la (—) si svolge su tutte le materie attinenti il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali. A differenza del sistema precedente, il contratto collettivo, una volta concluso, è fonte autonoma e diretta di disciplina del rapporto di lavoro, così come accade nel settore privato.
I livelli della (—) corrispondono ai seguenti:
— contratti collettivi nazionali di comparto;
— contratti integrativi (che sostituiscono i precedenti contratti collettivi decentrati).
La (—) nazionale si fonda in via principale sui contratti collettivi di comparto. I comparti sono costituiti da settori omogenei o affini della P.A. e sono determinati mediante appositi accordi tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale [A.R.A.N.] della P.A. e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.
I contratti collettivi di comparto sono stipulati dall’Agenzia suddetta, per la parte pubblica, e dalle organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto interessato una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.
La (—) disciplina, alla stregua del settore privato, la durata e dei contratti nazionali e di quelli integrativi, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli.
Possono, poi, essere stipulati contratti collettivi integrativi nel rispetto delle materie e dei limiti prefissati dai contratti nazionali di comparto, che, quindi, si pongono come fonte normativa di grado superiore. Sicché alla (—) in sede nazionale vengono riservate la scelta delle materie negoziabili in sede integrativa, nonché la definizione delle procedure negoziali e dei soggetti tra i quali si svolgerà la (—) integrativa, la quale, peraltro, potrà avere ambito territoriale e riguardare anche più amministrazioni. I contratti integrativi non possono contenere clausole in contrasto con vincoli risultanti dai contratti nazionali. La sanzione per l’eventuale difformità è costituita dalla nullità delle clausole in questione. Inoltre i contratti integrativi devono rispettare i limiti di bilancio posti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Contraddittorio (principio del) (d. proc. gen.) (Contradictory (principle of))

Il principio del (—) è espressione del diritto alla difesa, previsto dall’art. 24 Cost., che per essere esercitato richiede la presenza effettiva delle parti nel processo; l’art. 1112 Cost. prevede, infatti, che il processo si svolga nel (—) tra le parti in condizioni di parità davanti al giudice terzo imparziale.
Nel processo civile è espressamente stabilito che il convenuto debba essere regolarmente citato (art. 101 c.p.c.) proprio perché è colui che, secondo quanto si chiede nella domanda, dovrebbe subire gli effetti negativi dell’eventuale accoglimento della domanda stessa e, per il principio della parità delle parti, deve essere messo in condizione di contrastare la richiesta rivolta al giudice contro di lui, eventualmente con la proposizione di una controdomanda [Riconvenzionale (Domanda)].
Nonostante la centralità del principio del (—), l’art. 101 c.p.c., stabilendone l’applicabilità salvo che la legge disponga altrimenti, sembra ammetterne eccezioni. Tuttavia, in tutti i casi nei quali si rinuncia alla pronuncia di un provvedimento a (—) pieno (es.: art. 625 c.p.c., sospensione del processo di opposizione all’esecuzione; art. 641 c.p.c., pronuncia del decreto ingiuntivo; art. 669sexies c.p.c., misure cautelari disposte con decreto; art. 697 c.p.c., provvedimento di eccezionale urgenza), l’instaurazione di un regolare (—) è soltanto differita. Infatti, o è il giudice che, unitamente alla pronuncia del provvedimento, dispone la convocazione di tutte le parti in (—) (art. 669sexies c.p.c); o è la parte che ha ottenuto il provvedimento a dover dare inizio, in un termine perentorio, ad un procedimento a (—) pieno (art. 669octies c.p.c.); o, infine, è la parte contro la quale è stato pronunciato il provvedimento a dover proporre opposizione, instaurando così un processo con regolare (—) (art. 645 c.p.c.).
Il principio del (—) trova attuazione nel processo amministrativo e impone la notificazione del ricorso all’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e a tutti i controinteressati. Il principio del (—) tende a garantire l’eguale ed effettiva partecipazione delle parti ad ogni fase del processo, in modo tale che la decisione del giudice si possa presentare come la risultante di una cognizione completa ed armonica della materia oggetto della contesa.
Nel processo penale, il principio del (—) si estrinseca in due fondamentali momenti:
— nella fase delle indagini preliminari, come diritto dell’indagato ad essere informato, perché possa con efficacia esercitare il suo diritto di difesa;
— nel dibattimento, come diritto alla parità di posizioni (artt. 3 e 24 Cost.), che si estrinseca nel diritto (affermato nel c.p.p.) di difendersi provando quanto si afferma.
In particolare, il diritto di addurre prove diverse da quelle addotte dalla controparte è strettamente connesso al concetto di (—), che sottintende l’esistenza di posizioni uguali, pur se contrapposte e distinte. Espressione del principio del (—) sono, ad esempio, gli artt. 187, 190 e 498 c.p.p.