È la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte, ove per fatto sfavorevole al dichiarante deve intendersi quello che in concreto sia idoneo a produrre conseguenze giuridiche svantaggiose per colui che volontariamente e consapevolmente ne riconosca la verità.
Nel processo civile oggetto della (—) possono essere soltanto i fatti della causa, siano essi costitutivi o estintivi o modificativi o impeditivi.
Se, come talora accade, la parte riconosce addirittura la fondatezza della domanda avversaria, tale riconoscimento non ha, per se stesso, alcun effetto vincolante per il giudice se non nei limiti in cui include un riconoscimento della verità dei fatti: in difetto di tale esplicito riconoscimento dei fatti, la dichiarazione ricognitiva del diritto potrà tutt’al più produrre l’effetto di dispensare dall’onere della prova colui a favore del quale la dichiarazione è compiuta (art. 1988 c.c.).
La (—) non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto a cui si riferiscono i fatti confessati: qualora sia fatta da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti in cui questi vincola il rappresentato (art. 2731 c.c.).
Forme della (—):
— giudiziale (art. 2733 c.c.), quando è resa in giudizio: in questo caso forma piena prova contro colui che l’ha fatta purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.
La (—) giudiziale costituisce una delle ipotesi di prova legale [Prova].
Essa può essere spontanea o provocata dall’interrogatorio formale;
— stragiudiziale (art. 2735 c.c.), quando è fatta fuori del giudizio: essa, se è resa alla parte o a chi la rappresenta, ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale; se è resa ad un terzo o se è contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice.
La (—) stragiudiziale, per produrre la sua efficacia probatoria, deve essere, a sua volta, provata in giudizio; in tal caso, l’art. 27352 c.c. vieta che essa possa essere provata per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
Per quanto concerne i limiti della efficacia probatoria della (—), l’art. 2734 c.c. stabilisce che quando alla dichiarazione della verità di un fatto sfavorevole si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato, ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte: in caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni [c.d. principio di inscindibilità della (—)].
Nel processo penale la (—) deve essere valutata alla stregua di un indizio, anche se resa in giudizio. Essa, cioè, deve trovare riscontro in altri elementi raccolti, non potendosi ammettere una condanna penale basata unicamente sulle dichiarazioni dell’imputato, che potrebbe anche autoaccusarsi per favorire il vero responsabile del fatto (ed in tal caso la legge prevede un’autonoma figura di reato) (Autocalunnia).
Assume rilevanza come elemento che consente la celebrazione del giudizio direttissimo.
La (—) non può essere carpita con metodi e tecniche idonee ad influire sulla capacità e libertà di autodeterminazione dell’imputato (art. 64, co. 2).
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Conferimenti (nelle società) (d. comm.) (Contributions (in society))
Contributi che i soci danno alla società per costituire il capitale sociale.
Dal momento che con la stipulazione del contratto di società il contraente si obbliga a contribuire alla formazione del capitale mediante prestazione (in proprietà o uso) di beni o servizi (art. 2253 c.c.), i (—) sono gli atti traslativi a titolo oneroso con cui il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società. I (—) devono essere fatti normalmente in danaro; oggetto dei (—) possono essere, tuttavia, anche beni (e cioè ogni bene o diritto sui beni, suscettibile di valutazione economica), crediti e, per le sole società di persone, servizi (cioè la prestazione di una determinata attività o del risultato di essa).
La disciplina dei (—), strutturata in base alle diverse tipologie degli stessi e alle diverse fattispecie societarie, ha la funzione di assicurare (soprattutto nelle società di capitali) l’effettività e la trasparenza dei (—) onde garantire la consistenza del capitale sociale e le legittime aspettative dei creditori.
Conferenza (Conference)
Forma di cooperazione tra amministrazioni pubbliche introdotta dalla L. 241/1990 al fine di snellire l’azione amministrativa, evitando che, nei procedimenti particolarmente complessi, le amministrazioni chiamate a parteciparvi debbano pronunciarsi in luoghi e tempi diversi. La (—) sostituisce a tali pronunce separate una valutazione contestuale in sede collegiale.
È possibile distinguere due tipi di (—):
— la (—) istruttoria postula il dovere di collaborazione tra i diversi centri di riferimento di interessi pubblici attraverso un esame congiunto di questi ultimi. Ciascuna amministrazione coinvolta in un procedimento amministrativo può così evidenziare, nella fase istruttoria, l’interesse di cui è portavoce. Una volta evidenziate le esigenze di ciascuna amministrazione, l’amministrazione procedente, indice la (—) ferma restando la facoltà per le amministrazioni coinvolte, che non siano titolari dell’interesse pubblico prevalente, di richiedere l’indizione della stessa;
— la (—) decisoria conduce, invece, alla determinazione finale in via collaborativa e funzionale da parte di autorità dotate di poteri decisori.
(—) permanente Stato-Regioni (d. amm.)
Organo collegiale istituito dalla L. 400/1988 che, convocato ogni sei mesi e presieduto dal Presidente del Consiglio, è composto dai presidenti delle Regioni (sia a Statuto speciale che ordinario) e dai presidenti delle Province autonome, nonché dai Ministri (o rappresentanti di enti pubblici) di volta in volta interessati ai problemi in discussione.
La (—) svolge compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale (eccetto la politica estera, la giustizia e la sicurezza nazionale) che incidono nelle singole materie di competenza regionale riguardo: l’attività normativa statale; gli obiettivi della programmazione e della politica finanziaria e di bilancio; la funzione statale di indirizzo e coordinamento; gli atti comunitari che interferiscono sulle competenze regionali; gli altri argomenti su cui il Presidente del Consiglio ritiene opportuno conoscere (o acquisire) il parere della conferenza.
I compiti attribuiti alla (—) sono stati notevolmente ampliati con l’emanazione del D.Lgs. 281/1997, in attuazione della delega contenuta nella legge Bassanini sul decentramento amministrativo (L. 59/1997). Lo stesso decreto legislativo prevede che le materie di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane siano trattate dalla Conferenza unificata.
Ulteriori competenze sono state, infine, introdotte dalla L. 15/2005 in tema di conferenza di servizi.
(—) Stato-città (d. amm.)
Istituita con D.P.C.M. 2 luglio 1996, assolve compiti di coordinamento nei rapporti tra Stato e autonomie locali e di studio, informazione e confronto sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere su funzioni proprie o delegate di Province Comuni e Comunità montane.
La (—), convocata almeno ogni tre mesi, è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo delega al Ministro dell’interno o al Ministro per gli affari regionali; è composta inoltre dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro della salute, dal presidente dell’A.N.C.I. (Associazione nazionale Comuni italiani), dal presidente dell’U.P.I. (Unione Province italiane), dal presidente dell’U.N.C.E.M. (Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli enti montani).
Ne fanno parte quattordici Sindaci designati dall’A.N.C.I. e sei presidenti di Provincia designati dall’U.P.I. Alle riunioni possono partecipare anche altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
Le questioni di interesse comune con le Regioni sono trattate nell’ambito della Conferenza unificata.
(—) unificata (d. amm.)
È la Conferenza permanente Stato-Regioni unificata con la Conferenza Stato-città per le materie ed i compiti di interesse comune.
La (—) assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie, ed ai compiti di interesse comune alle Regioni ed agli enti locali ed è competente comunque in tutti i casi in cui le Regioni e gli enti locali o la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città debbano esprimersi su un medesimo oggetto.
Ulteriori competenze sono state introdotte dalla L. 15/2005 in tema di Conferenza di servizi.
Condotta (d. pen.) (Conduct)
È il comportamento umano costituente reato; può consistere in un’azione o in un omissione (art. 40 c.p.) Attiene all’elemento oggettivo del reato.
In base alla (—) i reati possono distinguersi in: reati a forma vincolata in cui l’attività esecutiva è rigidamente fissata dalla norma incriminatrice (es.: truffa); reati a forma libera in cui è sufficiente che la condotta sia idonea a cagionare l’evento previsto dalla norma (es.: omicidio); reati unisussistenti che si perfezionano con il compimento di un solo atto e reati plurisussistenti in cui l’azione si fraziona in più atti.