Condono (Waiver)

Si tratta di un provvedimento legislativo di sanatoria, per consentire agli interessati di sottrarsi, previo pagamento, all’esecuzione di misure amministrative a carattere sanzionatorio. L’istituto del (—) è stato sperimentato per la prima volta in materia fiscale, con la legge 7-8-1982, n. 516.
Nella storia della Repubblica, varie sono state le sanatorie edilizie, disposte per i motivi sopra citati; con la pubblicazione della L. 326/2003, di conversione del D.L. 269/2003, è stato definito il quadro normativo dell’ultimo (—).
(—) fiscale (d. trib.)
Provvedimento legislativo con cui vengono accordate particolari agevolazioni in favore di quanti vogliano definire il proprio rapporto tributario con l’ufficio impositore ovvero porre termine ad una vertenza di carattere fiscale.
La scelta di emanare un provvedimento di (—) può essere dettata da diverse finalità: consentire l’acquisizione di nuove entrate, eliminare il contenzioso pendente presso le Commissioni Tributarie, evitare spese di riscossione eccessive rispetto all’esiguo ammontare dei debiti tributari, nonché definire rapporti tributari prima dell’introduzione di nuovi meccanismi di applicazione delle imposte.
Con la legge finanziaria 2003 il Governo ha introdotto una cospicua serie di strumenti deflativi al fine di assicurarsi un incremento di gettito.

Condominio (d. civ.) (Condominium)

È una particolare forma di comunione forzosa e perpetua, originata dal fatto che necessariamente, nel caso di più proprietà divise per piani, vi sono delle parti dell’intero edificio che devono essere in comune (così il suolo su cui l’edificio poggia, le fondazioni, le scale, i muri perimetrali, i tetti etc.) (artt. 1117 ss. c.c.).
La singolarità di questa figura risiede, appunto, nella circostanza che essa si ricollega ad un diritto di proprietà pieno ed esclusivo: il singolo condomino, cioè, oltre ad essere esclusivo proprietario del suo appartamento, è nel contempo, e necessariamente, comproprietario di quei beni di cui si è detto.
L’uso delle parti comuni, salvo diversa previsione nel regolamento, è libero, con il solo limite del rispetto della destinazione funzionale delle cose e del pari godimento degli altri condomini (così, ad esempio, non si possono ingombrare le parti comuni, o bloccare gli accessi, compiere modifiche o ampliamenti, o anche fare uso esclusivo non autorizzato di parti comuni).
Gli organi del (—) sono l’assemblea dei condomini, che è l’organo deliberativo e l’amministratore di condominio, che viene nominato dall’assemblea allorché i condomini sono più di quattro, ed è l’organo esecutivo.
Ogni (—) può avere un proprio regolamento di condominio, in cui sono fissate le norme di uso dei vari beni, le norme di funzionamento dell’assemblea, i criteri di ripartizione delle spese etc.; tale regolamento è obbligatorio se i condomini sono più di dieci.
Il (—), tendenzialmente, ha durata perpetua. Esso, tuttavia, si estingue quando viene a mancare la divisione per piani della proprietà, e cioè quando tutto l’edificio diventi proprietà della stessa persona.

Condizioni generali di contratto (d. civ.) (Conditions of Service)

Sono clausole predisposte unilateralmente dall’imprenditore al fine di regolare uniformemente il contenuto di tutti i rapporti di natura identica.
Le (—) vanno peraltro distinte dai contratti normativi, in cui il contenuto negoziale è invece preventivamente determinato bilateralmente, e dall’offerta al pubblico che presenta elementi strutturali chiaramente differenti soprattutto riguardo al momento del perfezionamento.
Le (—) sono valide nei confronti dell’altro contraente soltanto se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (art. 1341 c.c.).
Per le clausole che impongono particolari oneri ad uno dei contraenti, cd. clausole vessatorie, l’art. 1341, co. 2 c.c. ha disposto la necessità, ai fini dell’efficacia della specifica approvazione per iscritto.

Condizione (d. civ.) (Condition)

È un elemento accidentale del contratto [Negozio giuridico] posto dalla volontà delle parti, cd. (—) volontaria, al fine di subordinare l’inizio o la cessazione dell’efficacia del negozio al verificarsi, cd. (—) positiva, od al non verificarsi, cd. (—) negativa, di un avvenimento futuro ed incerto (artt. 1353 ss. c.c.).
La (—), quindi, può essere:
— sospensiva, quando da essa dipende l’inizio dell’efficacia del negozio, in tal caso prima della realizzazione della (—) si verifica una fase di pendenza ed il soggetto che sarà titolare degli effetti contrattuali gode di un’aspettativa di diritto [Aspettativa];
— risolutiva, quando il negozio è immediatamente produttivo di effetti, ma essi vengono meno al verificarsi della (—);
— unilaterale: è quella che viene apposta a protezione dell’interesse di uno solo dei contraenti. La caratteristica peculiare di questa (—) è che il contraente nel cui interesse è apposta può, nella sua fase di pendenza, rendere il contratto incondizionato, rinunciandovi oppure dar vita, successivamente al verificarsi o non dell’evento dedotto, ad un negozio di contenuto identico ma incondizionato.
Rispetto alla causa produttrice dell’avvenimento distinguiamo la (—):
— casuale: è quella il cui verificarsi dipende dal caso o dalla volontà di terzi (es.: se verrà la nave dall’Asia);
— mista: è quella il cui verificarsi dipende in parte dalla volontà di un terzo o dal caso, in parte dalla volontà di una delle parti (es.: ti farò un regalo se l’esame andrà bene);
— potestativa: è quella il cui verificarsi dipende dalla volontà di una delle parti.
La (—) potestativa va distinta da quella meramente potestativa, il cui verificarsi, invece, è rimesso al mero arbitrio della parte. La (—) meramente potestativa sospensiva rende nullo il negozio (art. 1355 c.c.).
Quando la (—) si verifica (condicio est o existit), la situazione giuridica diventa definitiva con efficacia retroattiva:
— se la (—) è sospensiva, gli effetti del negozio si considerano prodotti ex tunc, cioè dal momento della formazione del negozio, non da quello del verificarsi della (—);
— se la (—) è risolutiva, gli effetti del negozio cadono ex tunc; essa cioè retroagisce facendo venir meno gli effetti prodotti (es.: si dovrà restituire l’orologio dato sotto (—) risolutiva).
Nel caso in cui la (—) è illecita o impossibile, bisogna distinguere se essa sia sospensiva o risolutiva: per la precisione, il negozio condizionato è sempre nullo [Nullità], tranne che si tratti di (—) impossibile risolutiva, che si considera non apposta. Tale disciplina, tuttavia, non vale per gli atti mortis causa, per i quali l’art. 634 c.c. prevede che la (—) illecita o impossibile si considera non apposta, a meno che essa non abbia costituito l’unico motivo che abbia indotto il testatore a disporre (cd. regola sabiniana).
Pendenza della (—)
Nel caso in cui l’efficacia di un contratto sia subordinata al verificarsi di una condizione, fino a che questa non si sia verificata ovvero non possa più verificarsi, ricorre la situazione di pendenza della (—), per cui:
— nel caso di (—) sospensiva l’acquirente (in situazione di aspettativa) è autorizzato al solo esercizio di atti conservativi (artt. 2900 ss. c.c.);
— nel caso, invece, di (—) risolutiva l’acquirente è autorizzato all’esercizio del diritto, salvo gli atti conservativi dell’altra parte.
Le parti durante il periodo di pendenza della (—) devono comportarsi secondo buona fede (art. 1358 c.c.).