In base a quanto stabilito dall’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), il (—) è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il (—) è dunque:
— ente locale, per l’evidente portata degli interessi relativi al territorio di competenza;
— ente territoriale, in quanto il territorio è uno dei suoi elementi costitutivi;
— ente autarchico, per il potere che ha di emanare atti amministrativi con efficacia uguale a quella degli atti amministrativi dello Stato;
— ente necessario in virtù di quanto sancito dall’art. 114 della Costituzione che nel testo novellato dalla L. Cost. del 18-10-2001, n. 3 così recita: La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. L’art. 114 nella sua nuova formulazione ne ha quindi sottolineato la natura di ente territoriale originario e più vicino ai cittadini. La riforma conseguentemente ha abrogato gli artt. 128 e 129 della Costituzione: il primo subordinava l’autonomia degli enti locali ai principi fissati dalla Costituzione ed anche a quelli fissati dalle leggi statali. Il secondo indicava i (—) ed anche le Province come circoscrizioni di decentramento statale e regionale;
— ente ad appartenenza necessaria in virtù dell’appartenenza ad esso di tutti i cittadini che risiedono nel suo territorio;
— ente a base corporativa esponenziale della propria comunità.
Ai sensi dell’art. 34, del T.U. il (—) gode di:
— autonomia statutaria;
— autonomia normativa;
— autonomia organizzativa ed amministrativa;
— autonomia impositiva e finanziaria.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione tali forme di autonomia sono oggetto di specifica copertura costituzionale.
L’autonomia statutaria è, infatti, riconosciuta ai (—) dal co. 2 del novellato art. 114 Cost. [Autonomia (statutaria degli enti locali)].
L’art. 117 Cost., anch’esso completamente modificato dalla L. Cost. 3/2001, al co. 6 attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare [Regolamenti] in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Il concetto viene ribadito e rafforzato dall’art. 4 L. 131/2003.
A norma dell’art. 118, co. 1 e 2 Cost., i (—) sono titolari della generalità delle funzioni amministrative, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
Infine, in base all’art. 119, co. 1 Cost., i Comuni godono di un’autonomia finanziaria di entrata e di spesa [Federalismo (fiscale)].
Elementi costitutivi del (—) sono: il territorio, la popolazione, la personalità, il patrimonio.
In quanto dotato della potestà di autogoverno, il (—) ha la facoltà di amministrarsi attraverso propri organi che sono:
— il Consiglio comunale, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
— la Giunta comunale, organo esecutivo con competenza generale e residua;
— il Sindaco, organo individuale che svolge la duplice funzione di capo dell’amministrazione comunale e ufficiale di Governo.
Per quanto concerne le funzioni comunali con tale espressione ci si riferisce all’insieme delle potestà pubbliche conferite all’ente per il perseguimento degli interessi pubblici di cui è esponenziale.
Dall’art. 118, co. 2 Cost., come novellato dalla L. Cost. 3/2001 nonché dal combinato disposto degli artt. 3, co. 3, 13 del D.Lgs. 267/2000 si ricava che le funzioni comunali si distinguono in:
— funzioni proprie, che sono quelle che identificano il (—) nella sua qualità di ente esponenziale della comunità stanziata, in un determinato periodo, sul territorio;
— funzioni conferite con leggi statali e regionali, secondo le rispettive competenze.
In particolare: laddove si tratti di funzioni riferibili ad uno degli ambiti di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, Cost.), il conferimento avrà luogo per mezzo di legge statale. Qualora, invece, si tratti di funzioni sottoposte alla potestà legislativa regionale concorrente (art. 117, co. 3, Cost.) o esclusiva residuale (art. 117, co. 4, Cost.), il conferimento ai (—) avrà luogo per mezzo di legge regionale.
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Compromesso (Compromise)
Con il (—) le parti si impegnano a far decidere da arbitri [Arbitrato] le controversie tra loro insorte, rinunziando a ricorrere all’autorità giudiziaria [Clausola (compromissoria)].
Il (—) va stipulato per iscritto, deve determinare esattamente l’oggetto della controversia, deve contenere la nomina degli arbitri o indicare le modalità di essa. In caso di mancata nomina degli arbitri, essi sono nominati in numero di tre dal Presidente del Tribunale, al quale è concessa altresì la facoltà di nominare, nel caso in cui le parti abbiano indicato un numero pari di arbitri, l’ulteriore arbitro.
Il compromesso (e, più in generale, la convenzione d’arbitrato) è ammissibile per le controversie di lavoro solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro. Invece, il (—) è inammissibile per le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili.
Gli arbitri possono decidere secondo diritto o secondo equità, e la loro sentenza si chiama lodo.
Compravendita [contratto di] (d. civ.) (Buying (contract))
La (—) è il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (artt. 1470 ss. c.c.).
Si tratta di un contratto consensuale (per il suo perfezionamento è sufficiente il semplice consenso delle parti); traslativo (attua il passaggio della proprietà della cosa o della titolarità del diritto da un soggetto all’altro); a titolo oneroso (entrambe le parti ricevono un vantaggio economico in cambio della loro prestazione); sinallagmatico (a prestazioni corrispettive); commutativo (i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’atto sono valutabili fin dal momento della stipulazione).
L’accordo tra le parti si perfeziona con lo scambio di proposta [Proposta contrattuale] e accettazione (art. 1326 c.c.), ma nella pratica commerciale si rinvengono ipotesi di perfezionamento automatico (es.: acquisto di beni a mezzo di distributori automatici etc.).
In ordine alla formazione del contratto di (—) assumono rilievo, tra l’altro, il patto di prelazione [Prelazione], il patto di opzione [Opzione], l’offerta al pubblico, il preliminare di vendita.
I principali obblighi del venditore sono:
— consegnare la cosa al compratore;
— fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se ciò non è conseguenza immediata del contratto (es.: vendita di cosa altrui);
— garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.
I corrispettivi doveri del compratore sono:
— pagare il prezzo nel luogo e per il tempo convenuto;
— saldare le spese del contratto, salvo patto contrario.
La (—) ha normalmente effetti reali immediati, ma vi sono alcuni casi in cui essa ha inizialmente solo efficacia obbligatoria: non trasferisce cioè immediatamente la proprietà della cosa, ma obbliga il venditore a determinati comportamenti che determinano successivamente il trasferimento automatico della proprietà della cosa.
Rientrano nella vendita obbligatoria i seguenti tipi di (—).
(—) alternativa
Ricorre quando due o più cose sono dedotte quali oggetto del contratto, ma una sola di esse deve essere trasferita al compratore. Si applicano le norme degli artt. 1285 ss. c.c. [Obbligazione]; l’effetto traslativo si realizza al momento della comunicazione della scelta dall’uno all’altro contraente.
(—) con riserva di proprietà (o con riservato dominio)
È una vendita in cui il trasferimento della proprietà del bene venduto avviene in un secondo tempo, allo scadere di un termine o all’avverarsi di una condizione. Un tipico esempio di (—) con riserva di proprietà è la vendita a rate in cui il trasferimento della proprietà si realizza solo con il pagamento dell’ultima rata anche se il compratore consegue immediatamente la detenzione del bene. Nella vendita a rate, il compratore assume il rischio del perimento fortuito del bene fin dalla consegna.
(—) di cosa altrui
Ha ad oggetto una cosa che al momento della stipulazione del contratto non appartiene al venditore, ma a terzi. Essa ha effetto solo tra gli stipulanti (art. 1478 c.c.), nel senso che fa sorgere a carico del venditore l’obbligo di procurare la cosa e di trasferirla poi al compratore; quest’ultimo diviene proprietario nel momento stesso in cui il suo venditore acquista la proprietà del bene dal titolare di esso.
(—) di cosa futura
Per cosa futura si intende ciò che non è ancora venuto ad esistere, e cioè la res sperata e perciò la (—) di cosa futura è anche indicata come emptio rei speratae; essa è tradizionalmente contrapposta alla cd. vendita di speranza o emptio spei, che va considerata esempio tipico di contratto aleatorio [Contratto].
(—) di cose generiche
Ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere (es.: grano, stoffa, legno di qualsiasi qualità). L’effetto traslativo si realizza al momento della specificazione.
Particolarmente importanti sono, inoltre, le seguenti figure di (—):
(—) a prova
È un contratto di vendita sottoposto alla condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite e sia idonea all’uso cui è destinata. A differenza della vendita con riserva di gradimento, la vendita a prova è conclusa ed è vincolante per entrambe le parti e la prova va eseguita nei termini e con le modalità stabilite dalle stesse.
(—) con patto di riscatto
È una vendita con cui si attribuisce al venditore il diritto di riacquistare la proprietà del bene venduto mediante restituzione del prezzo ricevuto e i rimborsi stabiliti dalla legge.
La (—) con patto di riscatto ha natura di vendita sottoposta a condizione risolutiva potestativa: la vendita, cioè, produce i suoi effetti ma questi si eliminano se il venditore dichiara di voler riscattare la cosa venduta. In virtù di tale dichiarazione, il bene rientra nel patrimonio del venditore senza che occorra un nuovo contratto di vendita. La condizione del riscatto, se si verifica, ha effetti retroattivi, come è regola generale della condizione. Diversa è la (—) con patto di retrovendita, che ha effetti obbligatori, vincolando il compratore alla stipulazione di un nuovo contratto con il venditore, senza che vi sia alcun vincolo di tipo reale sulla cosa:
(—) con riserva di gradimento
È il contratto con cui il venditore concede al compratore una opzione su di un bene, sul quale quest’ultimo dovrà esprimere il suo gradimento. In questo contratto rimane vincolato il solo venditore perché il compratore può negare il gradimento. Di conseguenza la vendita acquista efficacia concreta se entro un dato termine il compratore comunica il suo gradimento al venditore. In caso contrario, la vendita non produce effetti.
(—) immobiliare
Ha per oggetto beni immobili. Essa deve essere conclusa per atto scritto (atto pubblico o scrittura privata con le sottoscrizioni autenticate dal notaio), a pena di nullità.
In relazione alla determinazione del prezzo la (—) immobiliare si distingue in:
— (—) a misura, quando il prezzo è stabilito per ogni unità di misura;
— (—) a corpo, quando il prezzo dell’immobile viene fissato nel suo insieme.
(—) su campione
È un contratto di vendita mobiliare con cui le parti stabiliscono che venga usato un campione come esclusivo parametro della qualità della merce, oggetto del contratto. Il contratto, avvenuto l’accordo, è perfetto e non condizionato, tuttavia se la cosa fornita dal venditore non corrisponde al campione in modo perfetto (manca cioè la corrispondenza), il compratore può rifiutare di eseguire la prestazione e può chiedere la risoluzione del contratto.
Una particolare disciplina è prevista dagli artt. 128 ss. D.Lgs. 206/05 per la (—) di beni di consumo [Consumatore (tutela del)].
Compossesso (d. civ.)
È la comunione nel possesso; il (—) si ha quando più soggetti esercitano insieme il possesso su un dato bene.
Ciascun compossessore vede tutelato il suo possesso nei confronti dei compossessori.