Concentrazione di imprese (d. comm.) (Concentration of enterprises)

Della (—) non si può dare un’esatta definizione giuridica, poiché si tratta di un concetto economico che si risolve nel controllo di un’impresa su una o più altre imprese.
Secondo la nostra legge antitrust, l’operazione di (—) si realizza (art. 5):
— quando due o più imprese procedono a fusione;
— quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa, ovvero una o più imprese, acquisiscono direttamente o indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese;
— quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune.
In ogni caso, comunque, per aversi (—), deve prodursi una modificazione della struttura interna delle imprese interessate, modificazione che può incidere sia sulla proprietà del patrimonio, sia sulla gestione e direzione, alle quali si rinuncia a favore di organi estranei a queste imprese o ad una di esse.
Le operazioni di (—) non sono vietate in assoluto, dalla normativa antitrust ma solo se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale, in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
L’art. 25 della L. 287/90 dà il potere al Governo di determinare in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l’Autorità può eccezionalmente autorizzare, quando l’interesse generale lo esige, operazioni di (—) altrimenti vietate.

Comunità (Community)

Denominazione assunta dalla Comunità Economica Europea con l’entrata in vigore del Trattato sull’Unione Europea [Unione Europea].
L’obiettivo principale della (—) è quello di realizzare una progressiva integrazione degli Stati europei in ambito politico ed economico, mediante la creazione di un mercato unico e l’adozione di una moneta unica europea.
Quest’ultima è stata ufficialmente adottata il 1 gennaio 1999 ed è in circolazione dal 1 gennaio 2002 [vedi anche Unione Europea].
(—) internazionale (d. internaz.)
Complesso di soggetti indipendenti e autonomi di diritto internazionale accomunati dal rispetto agli accordi, trattati ovvero i soggetti di diritto internazionale (es.: gli Stati reciprocamente indipendenti) nei rapporti tra loro intercorrenti.
(—) isolana o dell’arcipelago (d. amm.)
L’art. 29 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che in ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più Comuni può essere istituita dai Comuni interessati, la (—).
Tale figura, nel contesto di interventi per lo sviluppo delle isole minori, è finalizzata a valorizzare i territori marini menzionati, affinché siano titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate. La (—) utilizzerà l’assetto normativo previsto per le Comunità montane ad eccezione delle disposizioni che prevedono finanziamenti per le Comunità montane o siano strettamente inerenti alle problematiche della montagna.
(—) montana (d. amm.)
In base alla disciplina introdotta dal nuovo art. 27 del D.Lgs. 267/2000, le (—) sono Unioni di Comuni montani, enti locali costituiti da Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie e delegate e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.
A decretare l’istituzione della (—) è un atto amministrativo del Presidente della Giunta regionale (art. 27 D.Lgs. 267/2000) dopo che la Regione abbia individuato, con legge propria, gli ambiti territoriali omogenei idonei a realizzare gli interventi per la valorizzazione della montagna e l’esercizio associato di funzioni comunali.
Centrale nella disciplina delle (—) è la legge regionale, che stabilisce:
— le modalità di approvazione dello Statuto;
— le procedure di concertazione;
— la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
— i criteri di ripartizione tra le (—) dei finanziamenti regionali e di quelli dell’Unione europea;
— i rapporti con gli altri enti del territorio.
La legge regionale può anche esercitare poteri di esclusione o di inclusione di Comuni all’interno delle (—).
Le (—) possono successivamente fondersi, dando vita ad un Comune montano.

Comunione (d. civ.) (Communion)

Ai sensi dell’art. 210 c.c., i coniugi possono, mediante convenzione, modificare il regime della comunione legale, dando luogo ad una (—).
In tal caso va innanzitutto osservato che, mentre la comunione legale è un effetto del matrimonio (ope legis), quella convenzionale è effetto di un negozio giuridico, con tutte le conseguenze civili e fiscali da ciò derivanti. Le convenzioni possono escludere alcuni beni dalla comunione legale o, invece, includervi beni che non sarebbero compresi nella (—) legale, purché non si tratti di beni di uso personale o beni che servono per la professione o beni ottenuti per risarcimento del danno o pensione (tutti questi beni sono esclusi da ogni tipo di comunione in considerazione della loro speciale natura).
Possono, dunque, formare oggetto di (—), per effetto di un contratto tra le parti, i beni acquisiti prima del matrimonio, quelli ricevuti in donazione o per successione e quelli acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali.
Con la convenzione i coniugi non possono derogare le norme per l’amministrazione della comunione, né evitare l’uguaglianza delle quote relativamente ai beni che sarebbero oggetto di comunione legale.
(—) de residuo
Sono i frutti dei beni personali o i proventi dell’attività separata di un coniuge, percepiti, ma non consumati al momento dello scioglimento della comunione. Tali frutti e proventi sono considerati bene comune da dividere in parti eguali, ma solo al momento dello scioglimento della comunione (art. 177, lett. b) e c), c.c.).
(—) ereditaria
Quando ad una stessa persona sono chiamati a succedere più individui (coeredi), sui beni che formano l’asse ereditario si realizza una (—) (artt. 674 ss. c.c.).
Alla (—) sono applicabili tutti i principi sanciti in tema di comunione ordinaria, concretando essa un’ipotesi di contitolarità di diritti su beni indivisi.
Le due figure presentano, però, elementi di distinzione:
— la (—), a differenza di quella ordinaria, è composta non da un solo diritto, ma da una pluralità di diritti e di doveri di diversa natura dal momento che l’asse ereditario è composto da elementi eterogenei (diritti reali, di credito, di autore etc.);
— i coeredi nella (—), a differenza di quanto avviene per i comunisti nella ordinaria, hanno diritto di prelazione sulla quota che altro coerede voglia alienare [Retratto successorio].
La prelazione consiste nel diritto del coerede di essere preferito nell’acquisto, qualora un altro coerede voglia alienare ad un estraneo a titolo oneroso la propria quota o parte di essa.
L’alienazione che abbia luogo in violazione del diritto di prelazione attribuisce agli altri coeredi il diritto di riscattare la quota alienata da chiunque l’abbia acquistata.
Il diritto di prelazione può operare solo se esistono i seguenti presupposti:
— alienazione onerosa di quota o parte di essa ad un estraneo (non, quindi, ad un coerede);
— negozio oneroso nel quale la posizione dell’acquirente sia perfettamente fungibile, nel senso che la prestazione può essere eseguita da ogni soggetto;
— esistenza della (—) tra gli originari coeredi.
Quanto all’esercizio del diritto di prelazione si ricordi che:
— il coerede che intende vendere la quota, notifica agli altri coeredi la proposta di alienazione (fatta per iscritto poiché si tratta, comunque, di vendita di eredità, art. 1543) ed il prezzo: entro due mesi ogni coerede può esercitare la prelazione sulla quota da alienare, corrispondendone il prezzo;
— se il coerede, invece, non effettua la notificazione della proposta, ogni altro coerede ha il diritto di riscattare (cd. retratto successorio) la quota dal terzo acquirente. In tal caso, si stabilisce un rapporto diretto fra il coerede ed un terzo.
La comunione ereditaria cessa con la divisione.
Con quest’atto si sostituisce, allo stato di comunione, una nuova posizione del coerede: questi infatti, ottiene la titolarità esclusiva su una parte determinata dei beni comuni, corrispondenti alla quota a lui spettante nello stato di comunione.
La divisione cui non partecipino tutti i coeredi è nulla.
Nel caso di scomparsa o assenza di un comunista intervengono nella divisione rispettivamente il curatore (art. 48) o gli immessi nel possesso (art. 50), debitamente autorizzati.
(—) forzosa
Situazione giuridica consistente nello stato di comunione, esistente tra più soggetti, avente ad oggetto un diritto reale [Diritti (soggettivi)] su uno stesso bene o un medesimo complesso di beni, venutosi a creare per volontà di legge. La (—) si caratterizza per il fatto che non è possibile, ai singoli partecipanti, chiedere lo scioglimento di essa. (artt. 897 ss. c.c.).
(—) legale tra coniugi
È il regime patrimoniale della famiglia che si instaura, tra i coniugi, in mancanza di diverse disposizioni convenzionali (artt. 159 ss. c.c.).
Essa si fonda sulla comune proprietà dei coniugi su determinati beni, quali:
— gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio;
— i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione legale;
— i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della (—), non sono stati consumati;
— le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi, la (—) concerne solo gli utili e gli incrementi;
— i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente, sempreché sussistano al momento dello scioglimento di questa.
Sono esclusi dalla (—) tra coniugi solo i beni elencati tassativamente dall’art. 179 c.c.
L’amministrazione del patrimonio in (—) spetta ad entrambi i coniugi, in applicazione del principio di uguaglianza. Occorre però distinguere tra ordinaria e straordinaria amministrazione. Infatti si osserva che:
— gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi disgiuntamente: si tratta di quegli atti di utilizzazione, conservazione o manutenzione che riguardano i bisogni ordinari della famiglia;
— la rappresentanza in giudizio per gli atti di cui sopra è riconosciuta disgiuntamente a ciascun coniuge: anche uno solo di essi può validamente compiere gli atti processuali;
— gli atti di straordinaria amministrazione (nonché la stipula dei contratti con i quali si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni) devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi.
Gli atti compiuti senza il necessario consenso dell’altro coniuge non sono però sempre invalidi. Infatti:
— se l’atto riguarda beni immobili (o beni mobili registrati), esso è in tal caso annullabile, ma l’azione di annullamento va proposta entro un anno dalla data in cui il coniuge non consenziente ha avuto conoscenza dell’atto;
— se l’atto riguarda beni mobili, esso resta valido, ma il coniuge che lo ha compiuto senza il consenso dell’altro è obbligato, su istanza di quest’ultimo, a ricostituire lo stato di (—), in natura o per equivalente in danaro.
La (—) si scioglie per morte naturale o dichiarazione di assenza o morte presunta; per separazione personale o divorzio; per annullamento del matrimonio; per mutamento convenzionale del regime patrimoniale tra i coniugi
(—) ordinaria
Il concetto di (—) rientra nel più ampio concetto di contitolarità di diritti, che ricorre in tutte quelle ipotesi in cui uno stesso diritto appartiene, nella sua interezza, a due o più persone. Si ha, quindi (—) quando il diritto di proprietà, o altro diritto reale su uno stesso bene, appartiene a più persone (cd. comunisti), le quali sono tutte contitolari del diritto stesso (artt. 1100 ss. c.c.).
La (—) può essere:
— volontaria, quando nasce per accordo tra i partecipanti;
— legale o forzosa [Comunione (forzosa)], se il suo titolo è nella legge (es.: muro) costruito senza il rispetto delle distanze legali [Distanze];
— incidentale, quando sorge per circostanze fortuite (es.: comunione successoria, tra più eredi o tra più legatari).
I singoli comunisti hanno il diritto all’uso della cosa comune, al godimento della stessa, alla disposizione della quota e a chiedere la divisione della cosa comune (salvo patto contrario o divieto legislativo).
L’amministrazione della (—) è affidata all’insieme dei comunisti, applicandosi per le decisioni il principio maggioritario, e la maggioranza si calcola non in base al numero delle persone, ma in base al valore economico delle quote.
Si applica, invece, il principio dell’unanimità dei consensi per gli atti di alienazione e costituzione di diritti reali sul fondo comune.

Comunicazione (Communication)

La libertà e la segretezza di (—), tutelata dall’art. 15 Cost., è la trasmissione del proprio pensiero ad una o più persone determinate.
La ratio del riconoscimento di tale libertà è da ricercare nella garanzia costituzionale dell’inviolabilità riconosciuta a tutte le forme di (—), qualunque sia il mezzo adoperato per manifestarla.
Il testo costituzionale disciplina insieme la libertà e la segretezza della (—) in quanto l’una trova fondamento nell’altra e nessuna delle due può trovare piena applicazione senza l’altra.
Non è specificato chi sia il titolare del diritto inviolabile (mittente o destinatario); infatti sono assicurate pari dignità e pari tutela tanto a chi effettua la (—) quanto a chi la riceve. Proprio in merito al rapporto tra autore e destinatario della comunicazione va rilevata la differenza rispetto all’art. 21: in quest’ultimo la tutela della libertà di manifestazione del pensiero [Pensiero (Libertà di)] non implica anche la tutela della sua segretezza, in quanto non è preso in considerazione un destinatario determinato (una o più persone specifiche), ma l’impiego di mezzi di (—) di massa verso destinatari indeterminati.
A tutela della libertà di (—), a differenza di quanto previsto per la libertà personale e di domicilio, non è ammessa alcuna forma urgente di limitazione rimessa all’autorità di polizia da convalidare successivamente da parte del giudice; soltanto un atto dell’autorità giudiziaria può imporre limitazioni (come nel caso delle intercettazioni telefoniche).
(—) di atti (d. amm.)
Attività diretta a dare efficacia ad un atto amministrativo, rendendolo noto al destinatario.
La (—) ha una funzione diversa a seconda che il provvedimento da comunicare sia recettizio o meno: nel primo caso, infatti, costituisce un requisito di obbligatorietà dell’atto in quanto è un presupposto essenziale perché l’atto possa produrre i suoi effetti nella sfera del destinatario; diversamente, per gli atti non recettizi, la (—) serve solo a dare loro legale conoscenza.
La (—) può effettuarsi mediante notifica ovvero, per gli atti di carattere generale o a destinatario non identificato, mediante pubblicazione (da effettuarsi, per gli atti dell’amministrazione centrale, nella Gazzetta Ufficiale; per gli atti dell’amministrazione regionale nel Bollettino Ufficiale delle Regioni; per gli atti delle amministrazioni periferiche, nelle forme stabilite dai regolamenti; per gli atti dell’amministrazione comunale, nell’Albo pretorio).