Commissario di polizia (d. pubbl.) (Commissioner of Police)

Funzionario della polizia di Stato, cui sono attribuiti compiti anche di polizia giudiziaria. Esplica compiti implicanti una particolare competenza professionale ed è attributario di una certa sfera di discrezionalità relativamente all’esplicazione degli incarichi ricevuti.
La disciplina dello status giuridico del (—) è contenuta nella L. 121/81.

Commissari straordinari di Governo (d. cost.) (Commissioners extraordinary Government)

Sono organi strumentali del Governo dalla natura speciale e dalla competenza territorialmente definita. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e previa deliberazione di quest’ultimo, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazioni a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

Commessi (d. comm.) (Sales)

Sono ausiliari dell’imprenditore, che esercitano attività subordinate di concetto o materiali, estranee a funzioni direttive.
Essi possono essere:
— preposti alla vendita nei locali dell’impresa, cd. (—) di negozio;
— incaricati della vendita da piazza a piazza, cd. (—) viaggiatori.
I loro poteri rappresentativi sono strettamente collegati alle mansioni svolte: essi, perciò, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati (art. 2210 c.c.).
Tuttavia i (—):
— non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano di uso (art. 2210 c.c.);
— non possono derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell’impresa senza una speciale autorizzazione scritta (art. 2211 c.c.);
— non possono esigere il prezzo delle merci vendute fuori dai locali di vendita, né nei locali stessi se alla riscossione è destinata un’apposita cassa (art. 2213 c.c.);
— non possono acquistare in proprio merci vendute nel negozio ad un prezzo inferiore a quello fissato per la vendita al pubblico, salvo autorizzazione dell’imprenditore (art. 1395 c.c.).

Commercio (Trade)

È l’esercizio a scopo di lucro di una attività che ha per fine lo scambio di beni contro beni (baratto) o contro denaro (compravendita).
Viene definito commerciante, invece, chiunque abitualmente con carattere di professionalità, effettui tale attività. Nella categoria vanno ricompresi, tuttavia, anche coloro che esercitano l’attività saltuariamente, purché non in modo del tutto occasionale (altrimenti verrebbe meno il requisito della professionalità).
La tipologia che il (—) può assumere è:
— al minuto (o dettaglio). Tale attività è esercitata da chiunque professionalmente (dettagliante) acquisti merci a nome e per conto proprio direttamente dal produttore o da un grossista e le rivenda direttamente al consumatore finale;
— all’ingrosso. Questa attività è svolta (a posto fisso) da chiunque (grossista) acquisti professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, ovvero ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori di grandi quantitativi (es.: le cooperative di consumo);
— somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tale è la vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzata.
Con l’approvazione del D.Lgs. 114/98 è stata finalmente emanata una organica disciplina di riforma del settore.
I punti salienti di questa riforma sono:
— l’abolizione dell’obbligo di iscrizione nel Registro degli esercenti il (—), che rimane in vigore per le sole attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
— drastico ridimensionamento del sistema delle preventive autorizzazioni comunali (cd. licenze), d’ora in poi previste per le sole medie e grandi strutture di vendita;
— necessità per le piccole strutture di vendita (cd. esercizi di vicinato) di una semplice comunicazione al Comune;
— eliminazione delle 14 tabelle merceologiche finora vigenti che vengono accorpate in due soli settori (alimentare e non alimentare) nell’ambito dei quali il commerciante ha facoltà di vendere tutti i relativi prodotti;
— conferimento alle Regioni di ampi poteri normativi e amministrativi;
— nuova disciplina degli orari di vendita;
— introduzione di norme tese a tutelare il consumatore in materia di vendite straordinarie (saldi, liquidazioni etc.), di pubblicità dei prezzi e forme speciali di vendita;
— attribuzione al Ministero delle attività produttive di nuovi compiti finalizzati alla promozione dell’introduzione e dell’utilizzo del (—) elettronico.
(—) elettronico (d. comun.)
Il (—) (o e-commerce) consiste nella compravendita, nel marketing e nella fornitura di prodotti o servizi attraverso computer collegati in rete.
Nell’industria delle telecomunicazioni si può intendere anche come l’insieme delle applicazioni dedicate alle transazioni commerciali.