Suddivisione di un articolo di legge, caratterizzata graficamente da un a capo. Le nuove tecniche di formulazione delle leggi prevedono la numerazione dei (—).
Autore: Admin
Comitato per il controllo sulla gestione (d. comm.) (Committee for the management control)
Organismo che esercita la funzione di controllo nell’ambito di quelle società che hanno optato per il sistema organizzativo monistico.
Il (—) è nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno ed è composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali e di cui almeno uno deve essere scelto nel registro dei revisori contabili.
Quanto alle funzioni del (—), ad esso competono:
— funzioni di vigilanza, inerenti all’adeguatezza della struttura organizzativa societaria, del sistema di controllo interno, amministrativo e contabile, nonché in ordine alla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
— ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con gli organi di controllo contabile ex art. 2409bis.
È espressamente prevista l’applicabilità al (—) delle norme dettate per il collegio sindacale in tema di riunioni e deliberazioni, nonché di quelle in tema di assistenza alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo.
Comitato interministeriale (d. cost.) (Interministerial Committee)
I (—) sono organi collegiali non necessari del Governo, costituiti da più Ministri, sorti per risolvere esigenze di particolari settori della P.A. che coinvolgono le competenze e le attività di più Ministri e, quindi, esigono il coordinamento dell’attività di costoro; essi vengono istituiti con legge del Parlamento.
Si distinguono (—) con funzioni istruttorie o consultive, che hanno rilievo esterno, forniscono pareri obbligatori, ma non vincolanti, ma non hanno competenza ad emanare atti con rilievo esterno, e (—) con specifiche competenze di indirizzo e di amministrazione attiva, comprendenti l’emanazione di atti amministrativi, autorizzazioni, approvazioni, regolamenti.
A seguito dell’intervento del legislatore, che con la L. 537/1993 ha dettato norme per la riduzione del numero ed il riordino dei (—), al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, molti dei (—) esistenti sono stati soppressi. Quelli attualmente operativi sono il C.I.P.E., il C.I.S., il C.I.C.R., il C.I.A.C.E.
Comitato (Committee)
È un ente collettivo composto da un gruppo di persone che, attraverso un’aggregazione di mezzi materiali, si propone il raggiungimento di uno scopo, generalmente nell’interesse pubblico, e all’uopo cerca contributi per mezzo di pubbliche sottoscrizioni o inviti a offrire.
Si discute se il (—) sia riconducibile entro lo schema dell’associazione o della fondazione. Secondo alcuni avrebbe una duplice natura: associativa nella fase iniziale, di fondazione successivamente.
L’art. 39 c.c. cita, con enumerazione solo esemplificativa, i casi di comitati più frequenti nella pratica giuridica: di soccorso, di beneficenza, di promozione di opere pubbliche etc.
Il fondo del (—) si costituisce con le offerte (oblazioni) dei singoli promotori che sono versate, di regola, in seguito a richiesta del comitato ed hanno il carattere di donazioni di modico valore (e come tali sono esenti dall’onere della forma dell’atto pubblico).
Circa la responsabilità dei membri del (—) distinguiamo:
— una responsabilità verso gli oblatori: i componenti del (—) sono responsabili personalmente e solidalmente verso gli oblatori della conservazione del patrimonio e della sua destinazione allo scopo stabilito;
— una responsabilità verso i terzi creditori: tutti i componenti del (—) sono responsabili solidalmente e personalmente delle obbligazioni assunte dal (—) se questo non ha la personalità giuridica.
(—) dei creditori (d. fall.)
Nell’ambito della procedura fallimentare [Fallimento], il (—) è l’organo che rappresenta gli interessi del cd. ceto creditorio. Esso è composto da tre o cinque creditori ed è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento, sentiti il curatore e i creditori che hanno dato disponibilità ad assumere l’incarico.
Spetta allo stesso (—) la nomina, a maggioranza, del proprio presidente.
Con la riforma fallimentare (D.Lgs. 5/2006) risultano notevolmente ampliati, in ossequio ai criteri di delega, le funzioni ed il ruolo del (—), il quale vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato.
I pareri del (—) non sono di regola vincolanti; unica eccezione è quella prevista dall’art. 104 R.D. 267/42, che condiziona al parere favorevole del (—) la possibilità di autorizzare l’esercizio provvisorio dell’impresa.
Ai componenti del (—) si applica, in quanto compatibile, il regime di responsabilità di cui all’art. 2407 c.c., co.1 e 3 c.c. (art. 41, co. 7, R.D. 267/1942 come modificato dal D.Lgs. 169/2007) in materia di responsabilità dei sindaci.
Ai membri non spetta alcun compenso ma solo il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento degli obblighi del proprio incarico.
L’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del comitato dei creditori può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura fallimentare, previa autorizzazione del giudice delegato (art. 41, ult.co., R.D. 267/1942, come modificato dal D.Lgs. 169/2007).