Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 235/08

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente Fulvio Rocco – Consigliere, relatore

Alessandra Farina – Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1508/05, proposto da LIMOUSINE & COACH COMPANY S.r.l., da ITALIAN GLOBAL SYSTEM S.r.l. e da INTERNATIONAL RENT A CAR S.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Alessandro Veronese e Matteo Munarin, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Venezia, Parco Scientifico e Tecnologico, Palazzo Lybra, via delle Industrie n. 19/C,;

contro

il Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Guidoni, M.Maddalena Morino e Antonio Iannotta, con elezione di domicilio nella sede municipale, presso la Civica Avvocatura,

con l’intervento ad opponendum

di C.S.S.A. Cooperativa Servizi Associati Soc. coop a.r.l, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto G. Marra, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Venezia-Marghera via Zimbelli, 24 c/o la sede della ditta Tundo Vincenzo S.r.l.,

per l’annullamento

della clausola sub. III.2.1) lett.. d, del bando di gara n. 17/205, relativo all’affidamento, per la durata di tre anni, del servizio di trasporto su gomma per persone disabili, disabili non deambulanti e anziane in perdita di autonomia e in situazione di fragilità.

Visto il ricorso, notificato e depositato presso la Segreteria, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio;

visto l’atto di intervento ad opponendum;

visti gli atti tutti della causa;

uditi all’udienza pubblica del 15 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Rocco) l’avvocato Veronese, per le ricorrenti e l’avvocato Iannotta, per il Comune;

ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

con ricorso ritualmente proposto il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in rubrica specificato

Con nota pervenuta in data 10 gennaio 2009 i difensori della parte ricorrente hanno anticipato che il Comune di Venezia con la determinazione12 dicembre 2005 n. 3069 ha annullato in autotutela la determinazione n. 829/1321 del giorno 8 aprile 2005 e gli atti conseguenti, compresa la clausola sub III.2.1, lett. d., del bando di gara n. 17/2005, gravata con il ricorso de quo, circostanza ribadita verbalmente all’udienza del 15 gennaio 2009;

Ciò premesso, il ricorso in epigrafe, trattenuto in decisione nella pubblica udienza del giorno 5 giugno 2008 dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P. Q. M

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, 15 gennaio 2009.

Il Presidente l’ estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g.n 1508-05

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. 959/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente, relatore

Elvio Antonelli Consigliere

Marina Perrelli Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2504/2008, proposto ex art. 21 bis l. 1034/71, da Roberta Busanel Bearzi in proprio e in qualità di legale rappresentante della Casa Divina sas, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Acerboni e Silvia Busanel, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Venezia, San Marco 5459;

CONTRO

Il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, M. Maddalena Morino, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro e Giuseppe Venezian, con elezione di domicilio presso la Civica Avvocatura nella sede Municipale;

la Provincia di Venezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata dagli avv. Roberta Brusegan e Cristina De Benetti, con elezione di domicilio presso la sede dell’Ente, in Venezia San Marco 2662;

e nei confronti di

Hotel Tintoretto di Gabriella Rossi & C. sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Sacchetto e Andrea Zuccolo, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Venezia Mestre, via Carducci 45;

Gabriella Rossi, non costituita in giudizio;

Memo Laura, non costituita in giudizio;

Rossi Renzo, non costituito in giudizio;

Rossi Donatella, non costituita in giudizio;

Tuchtan Nelda, non costituita in giudizio;

PER L’ACCERTAMENTO

del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione Comunale in relazione alla nota della Provincia di Venezia del 15 luglio 2004 e alla istanza di diffida prot. n.2007.0501429 del 30.11.2007.

Visto il ricorso, notificato il 2 dicembre 2008 e depositato presso la Segreteria l’11 dicembre 2008, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, della Provincia di Venezia e dell’Hotel Tintoretto, depositati rispettivamente l’11 dicembre 2008, il 6 febbraio 2009 e il 9 febbraio 2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2009 – relatore il Presidente A. De Zotti – l’avv. Barichello in sostituzione di Acerboni per la parte ricorrente, l’avv. Ongaro per il Comune di Venezia e gli avv. Sacchetto e Zuccolo per l’Hotel Tintoretto

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la signora Roberta Busanel, in proprio e quale legale rappresentante di Casa Divina S.a.s., ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Venezia in relazione alla nota della Provincia di Venezia del 15 luglio 2004 ed alla diffida formulata dalla ricorrente il 30 novembre 2007 (con la quale si domandava la sospensione e/o la chiusura dell’attività alberghiera esercitata da Hotel Tintoretto S.a.s. nei locali dell’immobile di cui agli anagrafici 2316 e 2317 del Sestiere di Cannaregio, a Venezia, ai sensi dell’articolo 42 della Legge regionale Veneto 33 del 2002 e, in ogni caso, lo svolgimento della

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 700/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere, relatore

Riccardo Savoia – Consigliere

SENTENZA

sul ricorso n. 621/2009, proposto da Carraro Adriano, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Cazzagon e Ruggero Agostini, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, Piazza Ferretto n. 22;,

contro

– Veneto Strade S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Biagini e Oliver Cristante, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Venezia, Santa Croce n. 466/G;

– Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituita in giudizio;

– Provincia di Padova, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Carbone e Paolo Voci, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R,

per l’accertamento

dell’illegittimità e dell’illiceità dell’occupazione sine titulo da parte di Veneto Strade spa di una porzione di terreno di proprietà del ricorrente in eccedenza rispetto a quella oggetto di cessione bonaria individuata nel decreto di esproprio della Provincia di Padova n. 3503/05 e per l’accertamento del conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la riacquisizione della suddetta porzione, previa se necessario declaratoria di nullità del frazionamento e del decreto di esproprio n. 3503/05.

Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di Veneto Strade S.p.a.;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale dell’11 marzo 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

considerato

che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo tutte le volte in cui il comportamento ablatorio dell’Amministrazione appaia riconducibile all’esercizio di un potere pubblicistico (approvazione definitiva di progetto, dichiarazione di pubblica utilità, decreto di occupazione del fondo): quando invece non sussista alcun collegamento di tale comportamento con una funzione amministrativa, in quanto manchino del tutto atti o provvedimenti che possano qualificarsi espressione di potestà amministrativa (ancorchè successivamente dichiarati invalidi e/o inefficaci), allora la domanda di rivendica del bene e di risarcimento del danno spetta alla cognizione del giudice ordinario (CdS, Ap, 22.10.2007 n. 12; Cass. SS.UU. 20.3.2008 n. 7442);

che, nel caso di specie – ove si controverte della condotta usurpativa di Veneto Strade spa in merito ad un’area di proprietà del ricorrente diversa ed ultronea rispetto a quella oggetto di esproprio e regolarmente individuata –, l’occupazione sine titulo attuata dall’Amministrazione non risulta qualificata dalla presenza di alcun profilo autoritativo, atteso che l’abuso perpetrato non è in alcun modo riferibile al provvedimento ablatorio del 2005 (lo stesso ricorrente afferma che “all’epoca della immissione in possesso del 13.1.2003 era stato effettuato un picchettamento che delimitava esattamente l’area di 470 mq, oggetto di espropriazione”: ric., pag. 14) o ad altro provvedimento, ancorchè annullato in s.g. o in autotutela;

che, dunque, trattandosi della contestazione di un comportamento materiale della PA non correlato all’esercizio di un pubblico potere, la contestazione stessa va portata davanti al giudice ordinario;

che, ciò stante, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione;

che le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 621/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 699/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere, relatore

Riccardo Savoia – Consigliere

SENTENZA

sul ricorso n. 623/2009, proposto da Cappelletti Andrea, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Bruni, Giancarlo Stracuzzi e Francesco Zanardi, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato Michele Fabbrani, in Venezia San Marco, n. 2568,

contro

il Ministero dello sviluppo economico in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

e nei confronti

della Camera di commercio, industria ed artigianato di Verona in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

dell’efficacia della decisione del Ministero dello Sviluppo Economico dd. 28.11.2008, e del provvedimento n. 253 dd. 29.10.2007 dalla Giunta della C.C.I.A. di Verona prot. 23416/23.3.1.

Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale dell’11 marzo 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

considerato

che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che l’impugnata decisione giustiziale afferma l’incompatibilità dell’iscrizione del ricorrente nell’Albo dei mediatori non già in relazione all’attività di amministratore di condomìni (tale attività, infatti, non può essere considerata come esercizio di attività professionale, tenuto conto che non esiste formalmente una professione di amministratore di condominio né un albo che ne sancisca il regime giuridico: cfr. Cass civ., III, 24.7.2001 n. 10086), ma quale presidente di una cooperativa edilizia e vicepresidente di un’altra;

che l’art. 5, III comma della legge n. 39/89 prevede, infatti, che “l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile….b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali…”;

che il ricorrente riveste in una società che esercita attività di costruzioni edilizie il ruolo di rappresentante legale, un ruolo, cioè, certamente operativo, in quanto è a tale figura che compete l’amministrazione e, quindi, la gestione della società stessa: di una società, peraltro, il cui scopo è quello di reperire appartamenti da assegnare ai propri soci intervenendo sul mercato attraverso lo svolgimento di varie attività commerciali (acquisizione e/o cessione di beni mobili e immobili, appalti di servizi e di lavori, etc.), in maniera identica alle altre realtà imprenditoriali, cercando di ottimizzare i costi (con la sola differenza, rispetto alle società commerciali, che l’utile dell’attività imprenditoriale della società cooperativa va direttamente ed immediatamente riferito ai soci, non alla società);

che, dunque, il ricorrente esercita attività imprenditoriale;

che, ciò stante, il ricorso è infondato e va respinto, le spese potendo essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 623/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it