Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 439/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Angelo Gabbricci Consigliere, relatore

Domenico Landi Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 20/2009, proposto da Guido Gonella,

nonché dall’Associazione nazionale libera caccia, in persona del presidente pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. ti Zocca e Mel, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, S. Marco 4600;

contro

la Provincia di Venezia in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Brusegan e De Benetti con domicilio eletto presso la sede dell’Ente, in Venezia San Marco 2662,

e nei confronti

dell’Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) VE01 “Portogruaro”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. M. Visconti, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Dorsoduro 1057,

per l’annullamento del provvedimento provinciale 12 novembre 2008, n. 2008/03327, con la quale è stata disposta la sospensione di Guido Gonella da socio dell’ambito territoriale di caccia VE01 per un periodo di due settimane.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Venezia e dell’ Ambito territoriale di caccia;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nell’udienza camerale del 4 febbraio 2009, relatore il consigliere avv. A. Gabbricci – l’avv. Zocca per i ricorrenti, l’avv. Brusegan per la Provincia di Venezia e l’avv. Simionato in sostituzione dell’avv. Visconti per l’ambito territoriale;

considerato:

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini di seguito esposti.

1.1. L’art. 14 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, prevede (I comma) la ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale regionale, destinato alla caccia, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali: ogni cacciatore, previa domanda all’amministrazione competente, ha diritto, nella regione in cui risiede, all’accesso in uno di tali ambiti (V comma).

Le regioni stabiliscono le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia (IX comma).

1.2. La Regione Veneto ha da ultimo regolato la materia con la l.r. 5 gennaio 2007, n. 1, la quale ha approvato il piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), comprensivo del regolamento di attuazione, il cui titolo primo reca lo schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia.

Tale schema stabilisce, tra l’altro, che l’assemblea dei soci dell’Ambito ne approva lo statuto “nonché eventuali patti associativi non in contrasto con norme di legge” (art. 7); e, ancora, (art. 10) che, nei confronti del socio, il quale “non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei patti associativi esplicitamente previsti dallo statuto, il comitato direttivo, previa contestazione dell’addebito ed esame in contraddittorio delle eventuali deduzioni dell’interessato, può proporre alla provincia competente la sospensione temporanea o l’esclusione. La provincia decide entro trenta giorni con provvedimento motivato”.

2.1. Ha recepito tali prescrizioni nel proprio statuto l’Ambito di caccia VE01 “Portogruaro”, di cui è socio Guido Gonella, e che all’art. 11 bis dello stesso statuto dispone l’obbligo dei soci di prestare, per due giorni all’anno, la propria opera in favore dell’Ambito, ovvero, in alternativa, di versare un contributo di € 30.

2.2. Il Gonella, richiestane tale opera, si rifiutò tuttavia di fornirla, ed egualmente negò il contributo richiesto, sicché l’Ambito richiese alla Provincia di Venezia, secondo il citato art. 10, di sospenderlo dalla qualità di socio, ciò che la Provincia ha fatto con l’atto, qui impugnato sia dall’interessato, sia dalla Associazione nazionale libera caccia, la cui legittimazione non è stata specificatamente giustificata.

2.3. Si sono costituiti in giudizio, concludendo per la reiezione, sia la Provincia di Venezia, sia l’Ambito: quest’ultimo, in particolare, ha fondatamente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.

3.1. Questa Sezione ha già affrontato questioni simili in due decisioni rese in forma semplificata: le sentenze 3 dicembre 2004, n. 4245, e 27 luglio 2002, n. 3736.

In quest’ultima, riguardante il ricorso proposto avverso un atto, con cui la Provincia di Belluno aveva disposto la “sospensione del diritto dell’esercizio della caccia nella riserva alpina d’appartenenza in capo al ricorrente per anni 6”, il giudice ha declinato la giurisdizione “trattandosi di controversia concernente la tutela di posizioni soggettive del singolo associato che si assumono lese all’interno di un’associazione non riconosciuta, ancorché irrogate (ma solo su delega) dalla Provincia (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I^, n. 1685 del 6.9.2001 e Pretura Trapani dell’11.3.1991)”.

3.2. La seconda pronuncia, a sua volta, ha definito la controversia relativa all’impugnazione: a) del provvedimento con cui il Comitato direttivo di una riserva alpina di caccia aveva inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare dell’espulsione per asserite gravi inadempienze; b) del provvedimento della commissione per la gestione della fauna della Provincia di Treviso la quale aveva rigettato il ricorso amministrativo avverso tale sanzione.

In questo caso, nella motivazione della sentenza, il T.A.R. ha nuovamente negato la propria giurisdizione, osservando che, sebbene le riserve alpine di caccia svolgano “funzioni di rilevanza pubblica”, esse “rimangono comunque strutture associative di diritto privato e pertanto i relativi atti posseggono natura privatistica e non assumono mai la valenza di provvedimenti amministrativi”.

Di conseguenza, “le connesse posizioni soggettive dei singoli associati a fronte del potere sanzionatorio spettante agli organi delle riserve (potere di esclusione e potere di sospensione) devono necessariamente qualificarsi come posizioni aventi natura di diritto soggettivo”, e tale natura esse mantengono “anche nel successivo (ed eventuale) momento in cui vengono difese in sede giudiziale con ricorso gerarchico agli organi provinciali”.”.

4.1. Ora, la fattispecie qui in esame non coincide totalmente con quelle ricordate, tenuto conto in particolare che, diversamente dal passato, la disposizione attualmente fondante il potere esercitato dalla Provincia è contenuta – seppure come allegato – in un atto normativo regionale, il quale pare attribuire alla Provincia una potestà sanzionatoria propria, nell’interesse generale al buon funzionamento degli Ambiti, e non invece il mero compito di dare attuazione alle determinazioni assunte all’interno degli Ambiti medesimi, i quali attualmente possono soltanto formulare una proposta, cui segue un “provvedimento motivato” della Provincia, che non costituisce inoltre un atto di secondo grado

4.2. Inoltre, si potrebbe anche dubitare che la sospensione dalla qualità di socio abbia un mero effetto interno all’associazione-Ambito, vietando essa infine all’interessato di cacciare sul relativo territorio per il periodo d’interesse, precludendo così un’attività disciplinata da norme pubblicistiche e sottoposta ad autorizzazione amministrativa.

5.1. In ogni caso, sia che l’atto della Provincia vada considerato come provvedimento sanzionatorio, sia che esso costituisca un “atto giuridico limitativo di posizioni soggettive dello stesso associato in quanto adottato dalla istituzione privatistica” (così, in una fattispecie analoga, Cass. s.u. 1 febbraio 2008, n. 2434, la quale, peraltro, non pare assumere una propria posizione univoca su tale alternativa) l’impugnazione dello stesso non appartiene al giudice amministrativo ma al tribunale ordinario, come giudice dei diritti ovvero delle opposizioni alle sanzioni personali ex art. 22 bis l. 24 novembre 1981, n. 689.

5.2. Ovviamente, non compete a questo giudice dirimere tale questione di competenza, quanto, invece, a quello munito di giurisdizione, presso cui la lite potrà proseguire, nel termine di seguito stabilito.

5.3. A tal fine, in concordanza con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 12 marzo 2007, n. 77, e per l’intuitiva affinità tra difetto di giurisdizione ed incompetenza del giudice adito (conf. C.d.S., VI, 13 marzo 2008, n. 1059) va qui applicato analogicamente l’art. 50 c.p.c., il quale attribuisce allo stesso giudice, dichiaratosi privo di giurisdizione, il potere di fissare il termine per la riassunzione davanti al giudice ritenuto competente: termine che, in specie, si ritiene equo stabilire in tre mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

6. L’erronea indicazione, nell’atto gravato, del giudice competente giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Assegna termine di tre mesi dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione della causa innanzi al giudice ordinario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 4 febbraio 2008.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 20/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 480/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Fulvio Rocco – Presidente f.f.

Riccardo Savoia – Consigliere

Alessandra Farina – Consigliere, relatore

SENTENZA

sul ricorso n. 422/2009, proposto da Programma Ambiente S.r.l. – Società unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Giuri, Alessandro Veronese e Matteo Munarin con elezione di domicilio presso il loro studio in Venezia-Marghera, Parco Scientifico e Tecnologico – Palazzo Lybra, via delle Industrie, 19/C ,

contro

l’Autorita’ Portuale di Venezia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Orsoni, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Santa Croce 205,

e nei confronti

di SGS ITALIA S.p.a. in proprio e quale mandataria del costituendo Raggruppamento temporaneo tra la medesima e Getea Italia S.p.a. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Caterina Solimini, Silvia Cribiù e Francesco Curato, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Piazzale Roma 468/b,

per l’annullamento

della nota dell’Autorità Portuale di Venezia del 10.12.1008 prot. n. APV/38910/GARE-DTEC/15839, con la quale è stata comunicata l’esclusione dalla gara di programma Ambiente s.r.l. e l’aggiudicazione al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra SGS Italia s.p.a. e Getea Italia s.r.l.; del verbale della Commissione di gara del 6.8.2008 n. 33207; del provvedimento di aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.I.; del decreto 6.3.2008 n. 1100 del Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia “Affidamento appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata – Nomina Commissione”.

Visto il ricorso, notificato il 28.1.2009 e depositato presso la Segreteria il 6.2.2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorita’ Portuale di Venezia e del R.T.I. controinteressato;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale del 25 febbraio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Munarin per la parte ricorrente, Orsoni e Romeo per l’Autorità portuale di Venezia e Solimini per il R.T.I. controinteressato;

considerato

che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Considerato che possono essere disattese le eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti, attesa l’infondatezza del ricorso;

che, invero, quanto all’invocata applicazione del disposto di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 163/06, con riferimento all’intervenuta nomina della commissione in epoca antecedente la data di scadenza per la presentazione della domande di partecipazione, si osserva che detta prescrizione non trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di gara da aggiudicare secondo il criterio del massimo ribasso e non quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cui è espressamente rivolta la disposizione richiamata;

che, a comprova della sua inapplicabilità, è utile richiamare la ratio sottesa alla norma invocata, la quale non rileva nel caso in esame, ove l’individuazione del soggetto aggiudicatario avverrà in modo automatico;

che la mancata osservanza del termine di cui al quinto comma dell’art. 79 del richiamato decreto legislativo (termine peraltro ordinatorio) non incide sulla legittimità dell’esclusione, ma semmai può rilevare in ordine alla decorrenza del termine per la sua impugnazione;

che, infine, quanto alle ragioni della disposta esclusione, premesso che i dati di fatto non risultano contestati, si osserva che le prescrizioni circa le modalità di presentazione del plico e delle buste in esso contenute (peraltro non impugnate) erano chiaramente previste a pena di esclusione, in caso di mancata osservanza;

che non rileva a tale riguardo l’operato della commissione, che ha comunque aperto il plico, essendo comunque emerso che anche la busta “B” non era stata debitamente sigillata;

quindi, per le ragioni così espresse, il ricorso va respinto.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2009.

Il Presidente f.f. L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 422/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 383/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere

Fulvio Rocco – Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 340/2009, proposto da Condominio “Via Costa 34”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Bascelli e Sara Dal Zennaro, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Venezia-Mestre, via Manin n. 46;

contro

il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni, Maddalena M. Morino, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro e Giuseppe Venezian della Civica Avvocatura di Venezia, con elezione di domicilio nella sede Municipale in Venezia, San marco 4091,

la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituita in giudizio;

la Direzione patrimonio e politiche della residenza – Area gestione espropri – del Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

e nei confronti di

– Eredi Antonello Serafina ed Eredi Serena Angelo tutti c/o Serena Maria, Serena Maria Rosa, Eredi Colorio Caterina, Eredi Colorio Anna, Eredi Colorio Gino ed Eredi Colorio Giuseppe, tutti c/o Marangon Vittore, Marangon Giulietta, Marangon Mariacristina, Marangon Monica, Marangon Tomaso, Serena Anna, Serena Carlo, Serena Corrado, Eredi Serena Elisa tutti c/o Andreatta Armando, Andreatta Paolo, Andreatta Bruno, Andreatta Elena, Andreatta Benedetto, Serena Francesco, Serena Giorgio, Serena Luciano, Serena Mario, Serena Roberto, Strozzi Renzo, Vanilla Pizzo, in persona del tutore pro tempore Mario Ceriani, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

decreto di esproprio n. 29 del 14 novembre 2008, P.G. 485816/2008/FS adottato dalla Direzione Interpartimentale Patrimonio – Area Gestione Espropri, del Comune di Venezia, dell’area sita in Mestre via A. Costa n. 34 censita presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di Venezia; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visto il ricorso, notificato il 27.1.2009 e depositato presso la Segreteria il 4.2.2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale dell’11 febbraio 2009 (relatore il Consigliere Fulvio Rocco), i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

considerato

che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto che il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente Condominio, atteso che: a) lo stesso non risulta titolare dei mappali resi oggetto di espropriazione; b) che l’asserita assegnazione in proprio favore dei mappali medesimi non può comunque rilevare nella presente causa in quanto giudizialmente non accertata; c) la pretesa “servitù attiva di passaggi e di stazionamento” trova riscontro negli atti di compravendita e nelle relative note di trascrizione risalenti al 1974-1986 limitatamente ad una servitù di solo passaggio a piedi o con altri mezzi (quindi senza l’adibizione dell’area a parcheggio) asseritamene gravante su di una porzione del mappale 976 ma senza indicazione del relativo atto di costituzione (cfr. doc.ti 12, 13 e 14 di parte ricorrente); d) l’autorizzazione edilizia Prot. n. 64205 dd. 12 febbraio 2003 menzionante il ricorrente condomino quale proprietario dell’area di cui trattasi è stata resa oggetto di procedimenti di annullamento in via di autotutela da parte del comune proprio in relazione al difetto di tale titolo (cfr. doc.ti 18 e 19 di parte resistente).

Le spese e gli onorari del giudizio possono, peraltro, essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 febbraio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 340/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 382/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere

Fulvio Rocco – Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 325/2009, proposto da Barra Francisco Walter, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Artioli e Fabio Gioso, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

contro

il Ministero Della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

per l’annullamento

del decreto del Ministero della Difesa intimato, n. 0387/III-9/2008 dd. 21 ottobre 2008, con il quale si disponeva dalla data del decreto la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l’effetto, in pari data la cessazione dal servizio permanente del ricorrente; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visto il ricorso, notificato il 7.1.2009 e depositato presso la Segreteria il 301.2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale dell’11 febbraio 2009 (relatore il Consigliere Fulvio Rocco), i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;:

considerato

che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto che il ricorso in epigrafe va respinto, posto che, essendo comunque preclusa a questo giudice ogni sindacato in ordine alla valutazione della fattispecie costitutiva del presupposto del provvedimento impugnato a suo tempo operato in sede di procedimento penale, risultano infondate le censure di mancata proporzionalità tra la violazione commessa e il provvedimento impugnato, nonché di eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, errata rappresentazione dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.

Esse, infatti, sono smentite – in via del tutto assorbente – dalle circostanze, puntualmente riferite nella motivazione del provvedimento medesimo, della recidiva specifica penale in cui il Barra è incorso, nonché dei precedenti disciplinari del medesimo.

Tutto ciò – come puntualmente affermato nella motivazione del provvedimento impugnato – rende infatti il suo complessivo comportamento intrinsecamente incompatibile con la sua permanenza nelle Forze Armate e aumentano il disvalore dell’ultimo episodio ascrittogli.

Le spese e gli onorari del giudizio possono, peraltro, essere integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 febbraio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 325/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it