Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 130/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n°445/07 proposto dalla Mambrini Costruzioni s.r.l. e dalla Silo Impianti Industriali s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese dagli avv.ti Salvatore Napolitano ed Ettore Atzori ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, piazza Repubblica n°10;

contro

l’Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, è legalmente domiciliata;

e nei confronti

della INFRAS s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Vittorio Biagetti e Gianmarco Tavolacci ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Carbonia n° 22;

per l’annullamento

del provvedimento 13/4/2007 n° 5712 con cui l’Università degli Studi di Cagliari ha comunicato alla costituenda ATI fra le ricorrenti che con decreto rettorale 5/472007 n°713 era stato aggiudicato alla INFRAS l’appalto concorso concernente la progettazione definitiva ed esecutiva e la costruzione del primo lotto funzionale degli edifici da adibire a laboratori ed uffici per i Dipartimenti di Meccanica e Trasporti della Facoltà di Ingegneria;

di tutti i verbali di gara ed in particolare di quello n°11 in data 28/3/2007 con cui la Commissione aggiudicatrice ha escluso dalla gara la costituenda ATI fra le ricorrenti;

della lettera d’invito 30/6/2006 n° 9769;

e per la condanna

dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata.

Visto il ricorso incidentale da quest’ultima proposto.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 14/1/2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato E. Atzori per le ricorrenti l’avvocato dello stato L. Salis, per l’amministrazione resistente e l’avocato G. Tavolacci, per la controinteressata.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che – come emerge esplicitamente dal verbale della Commissione aggiudicatrice n°11 in data 28/3/2007 – la costituenda ATI fra le ricorrenti è stata esclusa dalla gara per aver proposto un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a quella richiesta dal disciplinare tecnico;

b) che col primo motivo del gravame principale le ricorrenti, pur non contestando la sussistenza della riferita carenza progettuale, deducono, avverso l’impugnata esclusione dalla gara, unicamente censure di eccesso di potere;

c) che avendo il provvedimento di esclusione natura vincolata le censure di eccesso di potere sono inammissibili;

d) che, contrariamente a quanto le ricorrenti sostengono (secondo motivo), nessuna illegittimità può derivare dal fatto che l’amministrazione non abbia comunicato loro l’esclusione dalla gara con le relative motivazioni;

e) che l’interesse strumentale fatto valere dalle ricorrenti con gli ulteriori motivi dell’impugnazione principale, volti a determinare l’esclusione dalla procedura concorsuale delle restanti concorrenti, non può trovare soddisfazione, in quanto non è stata evocata in giudizio la TEPOR s.p.a. seconda classificata;

f) che alla luce di quanto sopra il ricorso principale si caratterizza per la manifesta inammissibilità, circostanza questa che ne consente la definizione con sentenza in forma semplificata;

g) che dall’inammissibilità del ricorso principale discende l’improcedibilità di quello incidentale;

h) che le spese liquidate come in dispositivo debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Dichiara inammissibile il ricorso principale in epigrafe e per l’effetto dichiara improcedibile quello incidentale.

Condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata amministrazione e della controinteressata, liquidandole forfettariamente in complessivi € 5.000/00 (cinquemila) pro parte, oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 14/1/2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico, Presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;

Alessandro Maggio, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi: 31/01/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale della Sardegna SENT.N.129/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n°939/06 proposto dal dr. Paolo Loddo, titolare della Farmacia Loddo dr. Paolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Andrea Astolfi Annalisa Cecchi ed Annalisa Collu ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Cagliari, via Satta n°5;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore della Regione, e l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, in persona dell’Assessore in carica, rappresentati e difesi dagli avv.ti Tiziana Ledda e Sonia Sau, dell’ufficio legale dell’ente presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n°69, sono elettivamente domiciliati;

il comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuela Traina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luisa Armandi in Cagliari, via Cugia n°14;

e nei confronti

del Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia, in persona del Direttore Generale pro tempore e dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari in persona del Presidente in carica, non costituiti in giudizio;

della dr.ssa Lucia Lanzi, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Corda ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Del Rio, in Cagliari, via Einstein n°7;

con l’intervento

dei dott.ri Stefano Devoto e Marcella Mura rappresentati e difesi dagli avv.ti Quintino Lombardo e Cristina Mura ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Cagliari via Paoli n° 67;

dei dott.ri Anna Luigia Carboni, Maria Giuseppina Conigiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Benedetto Ballero, Stefano Ballero e Francesco Ballero presso lo studio dei quali in Cagliari corso Vittorio Emanuele n° 76, sono elettivamente domiciliati;

per l’annullamento

della determinazione 12/7/2006 n° 741 con cui l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha approvato la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche di Olbia;

delle presupposte delibere della Giunta comunale di Olbia 18/2/2005 n°21, 9/3/2005 n°57 e 27/3/2006 n° 64;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 1/4/2005 n° 414;

del parere della ASL n°2 di Olbia 7/4/2005 n°16499;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 26/4/2006 n° 496;

del parere della ASL n°2 di Olbia 3/5/2006 n°21976;

del verbale della conferenza di servizi 15/12/2005;

delle note della Regione Sarda 22/7/2004 n° 28123/5, 21/6/2001 n° 22845/4, 14/3/2002 n° 10446/4, 16/5/2005 n° 17571/3, 17/10/2005 n°35763/3 e 17/1/2000 n° 1194/33;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 20/1/2006 n° 108;

del parere della ASL n°2 di Olbia 10/6/2005 n° 27721;

delle note del comune di Olbia 28/11/2005 n° 79467 e 23/11/2005 n° 776.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sarda del Comune di Olbia e della dr.ssa Lanzi.

Visti gli atti di intervento ad opponendum dei dott.ri Stefano Devoto, Marcella Mura, Anna Luigia Carboni Maria Giuseppina Congiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 10/12/2008 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. A. Cecchi per la parte ricorrente, l’avv. T. Ledda, per l’amministrazione regionale, l’avv. P. Corda in sostituzione dell’avv. E. Traina per il comune di Olbia ed in proprio per la dr.ssa Lanzi e l’avv. S. Ballero, in sostituzione dell’avv. Q. Lombardo, per i dott.ri Devoto e Mura ed in proprio per i dott.ri Anna Luigia Carboni Maria, Giuseppina Conigiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che il Collegio ritiene che ai fini della presente controversia sia necessario ordinare alla parte ricorrente l’integrazione del contradditorio nei confronti di tutti i farmacisti titolari di sedi farmaceutiche ubicate nel comune di Olbia, salvo la dr.ssa Lanzi già raggiunta da notifica;

b) che all’uopo può essere assegnato il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per le notifiche individuali, mentre la prova delle stesse dovrà essere depositata nella segreteria del Tribunale nel termine di quindici (quindici) giorni dalla data dell’ultima notifica;

c) che occorre fissare la pubblica udienza del 27/5/2009 per l’ulteriore trattazione del ricorso;

d) che nel frattempo resta sospesa ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Sospesa ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese in relazione al ricorso in epigrafe, ordina alla parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio secondo le modalità di cui in motivazione.

Fissa la pubblica udienza del 27/5/2009 per l’ulteriore trattazione del ricorso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 10/12/2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico, presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, consigliere;

Alessandro Maggio, consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi: 31/09/2009

Il Segretario Generale

(Dott.ssa Adriana Zuddas)

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale della Sardegna SENT.N.938/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n°938/06 proposto dalla dr.ssa Sabrina Casti, nella qualità di legale rappresentante della Farmacia dr. Casti snc, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Andrea Astolfi Annalisa Cecchi ed Annalisa Collu ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Cagliari, via Satta n°5;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore della Regione, e l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, in persona dell’Assessore in carica, rappresentati e difesi dagli avv.ti Tiziana Ledda e Sonia Sau, dell’ufficio legale dell’ente presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n°69, sono elettivamente domiciliati;

il comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuela Traina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luisa Armandi in Cagliari, via Cugia n°14;

e nei confronti

del Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia, in persona del Direttore Generale pro tempore e dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari in persona del Presidente in carica, non costituiti in giudizio;

della dr.ssa Lucia Lanzi, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Corda ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Del Rio, in Cagliari, via Einstein n°7;

con l’intervento

dei dott.ri Stefano Devoto e Marcella Mura rappresentati e difesi dagli avv.ti Quintino Lombardo e Cristina Mura ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Cagliari via Paoli n° 67;

dei dott.ri Anna Luigia Carboni Maria Giuseppina Congiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Benedetto Ballero, Stefano Ballero e Francesco Ballero presso lo studio dei quali in Cagliari corso Vittorio Emanuele n° 76, sono elettivamente domiciliati;

per l’annullamento

della determinazione 12/7/2006 n° 741 con cui l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha approvato la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche di Olbia;

delle presupposte delibere della Giunta comunale di Olbia 18/2/2005 n°21, 9/3/2005 n°57 e 27/3/2006 n° 64;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 1/4/2005 n° 414;

del parere della ASL n°2 di Olbia 7/4/2005 n°16499;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 26/4/2006 n° 496;

del parere della ASL n°2 di Olbia 3/5/2006 n°21976;

del verbale della conferenza di servizi 15/12/2005;

delle note della Regione Sarda 22/7/2004 n° 28123/5, 21/6/2001 n° 22845/4, 14/3/2002 n° 10446/4, 16/5/2005 n° 17571/3, 17/10/2005 n°35763/3 e 17/1/2000 n° 1194/33;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 20/1/2006 n° 108;

del parere della ASL n°2 di Olbia 10/6/2005 n° 27721;

delle note del comune di Olbia 28/11/2005 n° 79467 e 23/11/2005 n° 776.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sarda del Comune di Olbia e della dr.ssa Lanzi.

Visti gli atti di intervento ad opponendum dei dott.ri Stefano Devoto, Marcella Mura, Anna Luigia Carboni Maria Giuseppina Congiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 10/12/2008 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. A. Cecchi per la parte ricorrente, l’avv. T. Ledda, per l’amministrazione regionale, l’avv. P. Corda in sostituzione dell’avv. E. Traina per il comune di Olbia ed in proprio per la dr.ssa Lanzi e l’avv. S. Ballero, in sostituzione dell’avv. Q. Lombardo, per i dott.ri Devoto e Mura ed in proprio per i dott.ri Anna Luigia Carboni Maria Giuseppina Congiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che il Collegio ritiene che ai fini della presente controversia sia necessario ordinare alla parte ricorrente l’integrazione del contradditorio nei confronti di tutti i farmacisti titolari di sedi farmaceutiche ubicate nel comune di Olbia, salvo la dr.ssa Lanzi già raggiunta da notifica;

b) che all’uopo può essere assegnato il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per le notifiche individuali, mentre la prova delle stesse dovrà essere depositata nella segreteria del Tribunale nel termine di quindici (quindici) giorni dalla data dell’ultima notifica;

c) che occorre fissare la pubblica udienza del 27/5/2009 per l’ulteriore trattazione del ricorso;

d) che nel frattempo resta sospesa ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Sospesa ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese in relazione al ricorso in epigrafe, ordina alla parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio secondo le modalità di cui in motivazione.

Fissa la pubblica udienza del 27/5/2009 per l’ulteriore trattazione del ricorso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 10/12/2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico, presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, consigliere;

Alessandro Maggio, consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi: 31/01/2009

Il Segretario Generale

(Dott.ssa Adriana Zuddas)

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale della Sardegna SENT.N.127/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n°937/06 proposto dalla dr.ssa Grazyna Ornatowska, nella qualità di legale rappresentante della Farmacia Etzi snc, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Andrea Astolfi Annalisa Cecchi ed Annalisa Collu ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Cagliari, via Satta n°5;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore della Regione, e l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, in persona dell’Assessore in carica, rappresentati e difesi dagli avv.ti Tiziana Ledda e Sonia Sau, dell’ufficio legale dell’ente presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n°69, sono elettivamente domiciliati;

il comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuela Traina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luisa Armandi in Cagliari, via Cugia n°14;

e nei confronti

del Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia, in persona del Direttore Generale pro tempore e dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari in persona del Presidente in carica, non costituiti in giudizio;

della dr.ssa Lucia Lanzi, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Corda ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Del Rio, in Cagliari, via Einstein n°7;

con l’intervento

dei dott.ri Stefano Devoto e Marcella Mura rappresentati e difesi dagli avv.ti Quintino Lombardo e Cristina Mura ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Cagliari via Paoli n° 67;

dei dott.ri Anna Luigia Carboni Maria Giuseppina Congiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Benedetto Ballero, Stefano Ballero e Francesco Ballero presso lo studio dei quali in Cagliari corso Vittorio Emanuele n° 76, sono elettivamente domiciliati;

per l’annullamento

della determinazione 12/7/2006 n° 741 con cui l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha approvato la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche di Olbia;

delle presupposte delibere della Giunta comunale di Olbia 18/2/2005 n°21, 9/3/2005 n°57 e 27/3/2006 n° 64;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 1/4/2005 n° 414;

del parere della ASL n°2 di Olbia 7/4/2005 n°16499;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 26/4/2006 n° 496;

del parere della ASL n°2 di Olbia 3/5/2006 n°21976;

del verbale della conferenza di servizi 15/12/2005;

delle note della Regione Sarda 22/7/2004 n° 28123/5, 21/6/2001 n° 22845/4, 14/3/2002 n° 10446/4, 16/5/2005 n° 17571/3, 17/10/2005 n°35763/3 e 17/1/2000 n° 1194/33;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 20/1/2006 n° 108;

del parere della ASL n°2 di Olbia 10/6/2005 n° 27721;

delle note del comune di Olbia 28/11/2005 n° 79467 e 23/11/2005 n° 776.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sarda del Comune di Olbia e della dr.ssa Lanzi.

Visti gli atti di intervento ad opponendum dei dott.ri Stefano Devoto, Marcella Mura, Anna Luigia Carboni Maria Giuseppina Congiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 10/12/2008 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. A. Cecchi per la parte ricorrente, l’avv. T. Ledda, per l’amministrazione regionale, l’avv. P. Corda in sostituzione dell’avv. E. Traina per il comune di Olbia ed in proprio per la dr.ssa Lanzi e l’avv. S. Ballero, in sostituzione dell’avv. Q. Lombardo, per i dott.ri Devoto e Mura ed in proprio per i dott.ri Anna Luigia Carboni Maria Giuseppina Congiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che il Collegio ritiene che ai fini della presente controversia sia necessario ordinare alla parte ricorrente l’integrazione del contradditorio nei confronti di tutti i farmacisti titolari di sedi farmaceutiche ubicate nel comune di Olbia, salvo la dr.ssa Lanzi già raggiunta da notifica;

b) che all’uopo può essere assegnato il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per le notifiche individuali, mentre la prova delle stesse dovrà essere depositata nella segreteria del Tribunale nel termine di quindici (quindici) giorni dalla data dell’ultima notifica;

c) che occorre fissare la pubblica udienza del 27/5/2009 per l’ulteriore trattazione del ricorso;

d) che nel frattempo resta sospesa ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Sospesa ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese in relazione al ricorso in epigrafe, ordina alla parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio secondo le modalità di cui in motivazione.

Fissa la pubblica udienza del 27/5/2009 per l’ulteriore trattazione del ricorso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 10/12/2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico, presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, consigliere;

Alessandro Maggio, consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi: 31/01/2009

Il Segretario Generale

(Dott.ssa Adriana Zuddas)

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it