Tribunale amministrativo regionale della Sardegna SENT.N.126/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n°936/06 proposto dal dr. Francesco Delitala, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Andrea Astolfi Annalisa Cecchi ed Annalisa Collu ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Cagliari, via Satta n°5;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore della Regione, e l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, in persona dell’Assessore in carica, rappresentati e difesi dagli avv.ti Tiziana Ledda e Sonia Sau, dell’ufficio legale dell’ente presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n°69, sono elettivamente domiciliati;

il comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuela Traina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luisa Armandi in Cagliari, via Cugia n°14;

e nei confronti

del Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia, in persona del Direttore Generale pro tempore e dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari in persona del Presidente in carica, non costituiti in giudizio;

della dr.ssa Lucia Lanzi, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Corda ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Del Rio, in Cagliari, via Einstein n°7;

con l’intervento

dei dott.ri Stefano Devoto e Marcella Mura rappresentati e difesi dagli avv.ti Quintino Lombardo e Cristina Mura ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Cagliari via Paoli n° 67;

dei dott.ri Anna Luigia Carboni, Maria Giuseppina Conigiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Benedetto Ballero, Stefano Ballero e Francesco Ballero presso lo studio dei quali in Cagliari corso Vittorio Emanuele n° 76, sono elettivamente domiciliati;

per l’annullamento

della determinazione 12/7/2006 n° 741 con cui l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha approvato la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche di Olbia;

delle presupposte delibere della Giunta comunale di Olbia 18/2/2005 n°21, 9/3/2005 n°57 e 27/3/2006 n° 64;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 1/4/2005 n° 414;

del parere della ASL n°2 di Olbia 7/4/2005 n°16499;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 26/4/2006 n° 496;

del parere della ASL n°2 di Olbia 3/5/2006 n°21976;

del verbale della conferenza di servizi 15/12/2005;

delle note della Regione Sarda 22/7/2004 n° 28123/5, 21/6/2001 n° 22845/4, 14/3/2002 n° 10446/4, 16/5/2005 n° 17571/3, 17/10/2005 n°35763/3 e 17/1/2000 n° 1194/33;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 20/1/2006 n° 108;

del parere della ASL n°2 di Olbia 10/6/2005 n° 27721;

delle note del comune di Olbia 28/11/2005 n° 79467 e 23/11/2005 n° 776.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sarda del Comune di Olbia e della dr.ssa Lanzi.

Visti gli atti di intervento ad opponendum dei dott.ri Stefano Devoto, Marcella Mura, Anna Luigia Carboni Maria Giuseppina Congiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 10/12/2008 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. A. Cecchi per la parte ricorrente, l’avv. T. Ledda, per l’amministrazione regionale, l’avv. P. Corda in sostituzione dell’avv. E. Traina per il comune di Olbia ed in proprio per la dr.ssa Lanzi e l’avv. S. Ballero, in sostituzione dell’avv. Q. Lombardo, per i dott.ri Devoto e Mura ed in proprio per i dott.ri Anna Luigia Carboni Maria, Giuseppina Conigiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che il Collegio ritiene che ai fini della presente controversia sia necessario ordinare alla parte ricorrente l’integrazione del contradditorio nei confronti di tutti i farmacisti titolari di sedi farmaceutiche ubicate nel comune di Olbia, salvo la dr.ssa Lanzi già raggiunta da notifica;

b) che all’uopo può essere assegnato il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per le notifiche individuali, mentre la prova delle stesse dovrà essere depositata nella segreteria del Tribunale nel termine di quindici (quindici) giorni dalla data dell’ultima notifica;

c) che occorre fissare la pubblica udienza del 27/5/2009 per l’ulteriore trattazione del ricorso;

d) che nel frattempo resta sospesa ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Sospesa ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese in relazione al ricorso in epigrafe, ordina alla parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio secondo le modalità di cui in motivazione.

Fissa la pubblica udienza del 27/5/2009 per l’ulteriore trattazione del ricorso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 10/12/2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico, presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, consigliere;

Alessandro Maggio, consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi: 31/01/2009

Il Segretario Generale

(Dott.ssa Adriana Zuddas)

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale della Sardegna SENT.N. 125/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n°935/06 proposto dalla dr.ssa Pasqualina Accogli, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Andrea Astolfi Annalisa Cecchi ed Annalisa Collu ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Cagliari, via Satta n°5;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore della Regione, e l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, in persona dell’Assessore in carica, rappresentati e difesi dagli avv.ti Tiziana Ledda e Sonia Sau, dell’ufficio legale dell’ente presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n°69, sono elettivamente domiciliati;

il comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuela Traina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luisa Armandi in Cagliari, via Cugia n°14;

e nei confronti

del Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia, in persona del Direttore Generale pro tempore e dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari in persona del Presidente in carica, non costituiti in giudizio;

della dr.ssa Lucia Lanzi, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Corda ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Del Rio, in Cagliari, via Einstein n°7;

con l’intervento

dei dott.ri Stefano Devoto e Marcella Mura rappresentati e difesi dagli avv.ti Quintino Lombardo e Cristina Mura ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Cagliari via Paoli n° 67;

dei dott.ri Anna Luigia Carboni Maria Giuseppina Congiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Benedetto Ballero, Stefano Ballero e Francesco Ballero presso lo studio dei quali in Cagliari corso Vittorio Emanuele n° 76, sono elettivamente domiciliati;

per l’annullamento

della determinazione 12/7/2006 n° 741 con cui l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha approvato la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche di Olbia;

delle presupposte delibere della Giunta comunale di Olbia 18/2/2005 n°21, 9/3/2005 n°57 e 27/3/2006 n° 64;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 1/4/2005 n° 414;

del parere della ASL n°2 di Olbia 7/4/2005 n°16499;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 26/4/2006 n° 496;

del parere della ASL n°2 di Olbia 3/5/2006 n°21976;

del verbale della conferenza di servizi 15/12/2005;

delle note della Regione Sarda 22/7/2004 n° 28123/5, 21/6/2001 n° 22845/4, 14/3/2002 n° 10446/4, 16/5/2005 n° 17571/3, 17/10/2005 n°35763/3 e 17/1/2000 n° 1194/33;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 20/1/2006 n° 108;

del parere della ASL n°2 di Olbia 10/6/2005 n° 27721;

delle note del comune di Olbia 28/11/2005 n° 79467 e 23/11/2005 n° 776.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sarda del Comune di Olbia e della dr.ssa Lanzi.

Visti gli atti di intervento ad opponendum dei dott.ri Stefano Devoto, Marcella Mura, Anna Luigia Carboni Maria Giuseppina Congiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 10/12/2008 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. A. Cecchi per la parte ricorrente, l’avv. T. Ledda, per l’amministrazione regionale, l’avv. P. Corda in sostituzione dell’avv. E. Traina per il comune di Olbia ed in proprio per la dr.ssa Lanzi e l’avv. S. Ballero, in sostituzione dell’avv. Q. Lombardo, per i dott.ri Devoto e Mura ed in proprio per i dott.ri Anna Luigia Carboni Maria Giuseppina Congiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che il Collegio ritiene che ai fini della presente controversia sia necessario ordinare alla parte ricorrente l’integrazione del contradditorio nei confronti di tutti i farmacisti titolari di sedi farmaceutiche ubicate nel comune di Olbia, salvo la dr.ssa Lanzi già raggiunta da notifica;

b) che all’uopo può essere assegnato il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per le notifiche individuali, mentre la prova delle stesse dovrà essere depositata nella segreteria del Tribunale nel termine di quindici (quindici) giorni dalla data dell’ultima notifica;

c) che occorre fissare la pubblica udienza del 27/5/2009 per l’ulteriore trattazione del ricorso;

d) che nel frattempo resta sospesa ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Sospesa ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese in relazione al ricorso in epigrafe, ordina alla parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio secondo le modalità di cui in motivazione.

Fissa la pubblica udienza del 27/5/2009 per l’ulteriore trattazione del ricorso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 10/12/2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico, presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, consigliere;

Alessandro Maggio, consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi: 31/01/2009

Il Segretario Generale

(Dott.ssa Adriana Zuddas)

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 121/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 1447/01 proposto dal sig. Rinaldo Angius, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Marcialis presso il cui studio, in Cagliari, via Alagon n°49, è elettivamente domiciliato;

contro

il Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Luca De Angelis, presso il cui studio in Cagliari, piazza Repubblica n° 10, è elettivamente domiciliato;

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore della Regione, non costituita in giudizio;

e nei confronti

del sig. Massimiliano Amatori, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Contu, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Roberto Nati, in Cagliari, via A. Negri n°12;

per l’annullamento

della provvedimento in data 30/8/2001 con cui l’apposita Commisione di gara ha aggiudicato al sig. Amatori il pubblico incanto per la fornitura di un autocarro tipo Bremach Brick 50.14 4×4;

di tutti i verbali delle operazioni di gara;

degli atti di verifica tecnica del mezzo offerto dall’aggiudicatario;

dell’atto 31/10/2001 prot. n°2745;

della deliberazione 4/9/2001 n° 105 con cui il Commissario Straordinario dell’intimato Consorzio ha definitivamente aggiudicato al controinteressato la fornitura di cui sopra.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e del controinteressato.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 14/1/2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato M. Marcialis per il ricorrente e l’avvocato L. De Angelis, per l’amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. Rinaldo Angius ha partecipato al pubblico incanto bandito dal Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis per la fornitura di un autocarro tipo Bremach Brick 50.14 4×4 classificandosi al secondo posto dietro il sig. Massimiliano Amatori al quale è stata aggiudicata la gara.

Ritenendo aggiudicazione ed ulteriori atti della procedura meglio descritti in epigrafe illegittimi il sig. Angius li ha impugnati chiedendone l’annullamento e domandando, altresì, il risarcimento del danno.

Questi i motivi dedotti.

1) L’aggiudicatario doveva essere escluso dalla gara per aver offerto un mezzo avente caratteristiche diverse da quelle richieste dal bando di gara.

Ed invero:

a) l’autocarro ha una larghezza complessiva di 2000 mm ed un cassone largo 1600 mm, con conseguente scopertura di parte del telaio, che, invece, avrebbe dovuto essere completamente ricoperto;

b) la caratteristica di cui al punto a), preclude o, comunque, rende disagevole la funzione di ribaltamento trilaterale;

c) il verricello elettrico è privo di batteria supplementare e di alternatore ausiliario;

d) il mezzo fornito non ha la trazione integrale disinseribile;

e) la prova che il bene offerto ha caratteristiche inferiori a quelle richieste da bando e capitolato speciale può trarsi anche dal prezo particolarmente basso proposto.

2) In violazione della prescrizione di cui all’art. 5 lett. b) del bando il controinteressato non ha fornito la scheda tecnica dell’autocarro proposto.

3) In violazione dell’art. 21 del D. Lgs. n°358/1992 al ricorrente non sono stati mostrati i documenti relativi alla gara.

Con motivi aggiunti depositati in giudizio in data 4/12/2001, il sig. Angius ha dedotto le seguenti nuove censure.

4) Pur essendo palese che l’offerta dell’aggiudicatario presentava profili di anomalia, l’intimato Consorzio ha omesso di verificarne la congruità. Cosi facendo ha violato gli articoli 19 del D. Lgs. 358/1992, 27 della direttiva 93/36/CEE e 13 del bando di gara.

5) Il modello offerto dal controinteressato non è equivalente al modello richiesto dalla lex specialis della gara come emerge anche dalla nota dell’amministrazione intimata 31/10/2001 n°2745 inviata al sig. Amatori e dalla scheda tecnica del mezzo da quest’ultimo fornita.

6) L’aggiudicazione è stata disposta dalla Commissione di gara mentre la competenza ad adottare il relativo provvedimento spetta al Commissario Straordinario.

7) Il provvedimento 31/10/2001 prot. n° 2745 è illegittimo perché ha modificato l’oggetto della fornitura senza che ciò fosse consentito dal bando di gara.

Il comportamento del Consorzio viola, inoltre, il principio di imparzialità e la par condicio fra i concorrenti.

8) In base alla lex specialis della procedura concorsuale, la stazione appaltante doveva limitarsi ad aggiudicare sulla base del prezzo più basso restando esclusa qualunque valutazione sul mezzo offerto. Per cui non potevano essere accettate offerte concernenti beni con caratteristiche non equivalenti, anche se in ipotesi superiori, a quelle richieste nel capitolato speciale.

Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha, poi, esteso l’impugnazione al provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Si sono costituiti in giudizio sia l’amministrazione intimata che il controinteressato che con separate memorie si sono opposti all’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 14/1/2009 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisone.

DIRITTO

Va in primo luogo esaminata l’azione impugnatoria.

Gli svariati motivi di gravame dedotti con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti possono essere trattati in unico contesto.

Nessuna delle censure prospettate merita accoglimento.

Diversamente da quanto si sostiene in ricorso, il capitolato speciale d’appalto si limitava a prescrivere, quanto al cassone, che questo avesse determinate misure (nella specie rispettate) ma non richiedeva anche che il medesimo avesse la stessa larghezza del telaio.

Che l’autocarro offerto dall’aggiudicatario disponesse di un cassone non ribaltabile (o quantomeno difficilmente ribaltabile) su tre lati, costituisce, poi, affermazione del tutto indimostrata e, come tale, priva di rilievo.

Quanto al verricello, il capitolato richiedeva, in effetti, che il mezzo fosse dotato di una batteria supplementare, ma, a ben guardare, la prescrizione era collegata alla richiesta di un alternatore da 65 ampere. Il controinteressato ha, invece, proposto un autocarro dotato di un alternatore da 90 ampere, ritenuto sufficiente, dalla commissione di gara, ad alimentare sia la batteria del veicolo sia il verricello, così da rendere superflua la batteria supplementare.

Le specifiche tecniche, del resto, salvo che non servano a descrivere (ma non è il caso di specie) requisiti della prestazione la cui presenza costituisca condizione essenziale ed imprescindibile per il conseguimento dei risultati che l’amministrazione si prefigge di raggiungere attraverso l’appalto, vanno lette in un’ottica funzionale, nel senso, cioè, che la loro finalità dev’essere unicamente quella di consentire l’individuazione del prodotto richiesto avuto riguardo alle esigenze che la stazione appaltante intende soddisfare. Ciò al fine di evitare che la fissazione di particolari specifiche tecniche si risolva in un’arbitraria restrizione della concorrenza.

Lamenta, ancora, il ricorrente che l’autocarro offerto dal sig. Amatori, non avesse la trazione integrale disinseribile manualmente.

Sul punto il capitolato speciale richiedeva, fra i requisiti minimi, che il veicolo avesse, tra l’altro, la “trazione integrale, ma non permanente, su tutte le ruote …”.

Sennonché, la trascritta norma di capitolato va letta nel senso che non era essenziale che la trazione integrale fosse permanente, essendo sufficiente che all’occorrenza potesse diventarlo, azionando manualmente l’apposito dispositivo e non, invece, nel senso, in cui la intende il ricorrente, che precludesse la fornitura di un autocarro con trazione integrale permanente.

Del tutto irrilevante a dimostrare che il bene offerto dall’aggiudicatario avesse caratteristiche inferiori a quelle richieste dalla lex specialis della gara risultano, poi, sia il prezzo proposto, sia la nota 31/10/2001 n°2745 spedita dall’intimato Consorzio al controinteressato.

Quest’ultima, in particolare, contente, tra l’altro, la richiesta di alcune lievi modifiche alla fornitura proposta è successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva, adottato dal Commissario Straordinario dell’ente con determinazione 4/9/2001 n° 105, per cui non può influenzarne la legittimità.

In ogni caso, è appena il caso di rilevare, con riguardo agli asseriti vizi della suddetta nota, che le garanzie del procedimento ad evidenza pubblica cessano con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

In conclusione, non risulta che l’autocarro offerto dall’aggiudicatario fosse privo delle caratteristiche minime richieste dalla lex specialis della gara.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 5, lett. b), del bando è sufficiente osservare che dal verbale di gara datato 30/8/2001, che fa fede sino a querela di falso, risulta come il plico del sig. Angius fosse completo di tutta la documentazione richiesta.

Si afferma in ricorso che la stazione appaltante non avrebbe consentito al ricorrente di accedere alla documentazione di gara, ma la circostanza, non vizia di per sé gli atti del relativo procedimento, potendo, semmai, costituire il presupposto per un’azione a tutela del diritto di accesso.

Sotto altro profilo il ricorrente si duole della mancata sottoposizione dell’offerta Amatori ad analisi di congruità.

La censura non merita accoglimento atteso che l’appalto per cui è causa non raggiunge la soglia di rilevanza comunitaria, per cui non è automaticamente soggetto, né alla disciplina del D. Lgs. 4/7/1992 n°358, né a quella della invocata direttiva 96/36/CEE.

Il bando di gara, poi, all’art. 13, si limitava a far salva la facoltà dell’amministrazione di procedere, laddove ne avesse ravvisato la necessità, alla verifica di congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n°358/1992, senza, tuttavia, imporgli di esercitare, comunque, il relativo potere.

Non merita, infine, accoglimento la dedotta censura di incompetenza.

L’aggiudicazione definitiva è stata, infatti, disposta dal Commissario Straordinario dell’ente (determinazione 4/9/2001 n°105).

Sotto il profilo impugnatorio il ricorso va, dunque, respinto.

Dall’infondatezza della domanda impugnatoria discende il rigetto di quella risarcitoria.

Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata amministrazione e del controinteressato, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2000/00 (duemila) pro parte, oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 14/1/2001 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico Presidente

Silvio Ignazio Silvestri Consigliere

Alessandro Maggio Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi :31/01/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 117/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 1299/1999 proposto da Pietro Paolo Orrù, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Pateri, con domicilio eletto in Cagliari via Alghero 29 presso lo studio del medesimo;

contro

Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in persona del ministro in carica; direzione provinciale del lavoro di Cagliari in persona del direttore reggente; commissione provinciale per la manodopera agricola di Cagliari in persona del presidente, tutti rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici, nella via Dante n. 23, sono domiciliati per legge;

per l’annullamento

della nota del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Cagliari datata 1 luglio 1999 e della delibera della commissione provinciale per la manodopera agricola della provincia di Cagliari del 6 dicembre 1991;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 gennaio 2009 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri e uditi gli avvocati Luigi Pateri per il ricorrente e Lucia Salis per l’amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente espone di aver prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cagliari dal 6 agosto 1990 al 25 febbraio 1991 e, successivamente presso la Azienda foreste demaniali della regione sarda dal 26 giugno 1998 al 30 settembre 1998.

In data 16 e 17 marzo 1999 la Azienda foreste demaniali richiedeva l’avviamento al lavoro di diverse unità pertanto il ricorrente inoltrava istanza volta ad ottenere l’iscrizione nelle liste, previo il riconoscimento della qualifica di operaio forestale, sulla base dei precedenti rapporti di lavoro.

Con nota 1 luglio 1999 il direttore della direzione provinciale del lavoro di Cagliari, richiamando il parere conforme della commissione provinciale per la manodopera agricola acquisito nella riunione del 10 giugno 1999, rigettava la domanda in quanto il numero delle giornate prestate dal richiedente risultava inferiore al limite minimo di 151 giorni stabilito dalla medesima commissione con delibera del 6 dicembre 1991.

Avverso tutti questi atti il signor Orrù propone ricorso deducendo le seguenti censure.

1) violazione degli articoli 5 e 9 della legge 11 marzo 1970 n. 83; incompetenza assoluta.

Le disposizioni in rubrica non consentirebbero alla commissione locale della manodopera agricola di determinare in astratto i requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di operaio forestale.

2) in ogni caso il deliberato della commissione per la manodopera agricola e gli atti conseguenti sarebbero viziati da eccesso di potere per motivazione carente, incongrua, illogica, contraddittoria e perplessa.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente ed evidenziando che la normativa di riferimento si è ormai modificata sottraendo la competenza sulla materia alla commissione provinciale per la manodopera agricola; da ciò deriverebbe una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

All’udienza pubblica del 14 gennaio 1999 i difensori delle parti hanno chiesto la spedizione a sentenza.

La sezione ritiene che la eccezione sollevata dall’amministrazione possa essere superata anche in considerazione del fatto che, comunque, il ricorso risulta infondato.

Infatti, l’articolo 5 comma 1, al punto 3, attribuisce alla commissione provinciale per la manodopera agricola il compito di fissare i criteri per la documentazione e l’accertamento dell’effettivo possesso da parte del lavoratore della qualifica dello stesso dichiarata all’atto della richiesta dell’iscrizione nelle liste di collocamento ai sensi del successivo articolo 9.

Tale disposizione dunque, nell’attribuire alla commissione il potere di fissare i criteri per la documentazione e l’accertamento dell’effettivo possesso della qualifica dichiarata, evidentemente prevede che la medesima commissione abbia il potere di individuare gli elementi che devono essere presi in considerazione al fine di ritenere sussistente tale qualifica; ed è appunto ciò che la commissione ha fatto, stabilendo una limite minimo di attività, individuato in 151 giorni, per poter considerare accertato il possesso della qualifica: da ciò l’infondatezza della prima censura.

Ugualmente infondato è il secondo motivo che lamenta la carenza di motivazione in quanto la commissione ha espressamente giustificato l’individuazione del numero di giorni richiesto richiamando il contratto integrativo regionale per gli operai forestali che, all’articolo 2, richiede appunto 151 giornate di lavoro.

In definitiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato; sussistono tuttavia motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE PRIMA

rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico Presidente

Silvio Ignazio Silvestri Consigliere – estensore;

Alessandro Maggio, Consigliere.

Depositata in segreteria oggi: 31/01/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it