Cassazione Lavoro Civile del 13 maggio 2009, n. 11007 Valore causa, compensazione spese legali (2009-07-14)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 21 marzo 2005 il Tribunale di Bari condannava l’INPS a corrispondere a Ma. Vi. la differenza fra quanto corrisposto a titolo di trattamento di disoccupazione agricola per l’anno 2000 e la maggior somma dovuta in base alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva integrativa di lavoro valevole per la provincia di Bari, oltre interessi legali. Condannava, inoltre, l’Istituto al pagamento di 3/4, delle spese processuali, liquidandole per intero in complessivi euro 413,00, con distrazione a favore del difensore della parte privata.

Proponeva appello l’assicurato lamentando l’omessa liquidazione degli interessi anatocistici richiesti con il ricorso introduttivo e la violazione, nel calcolo delle spese, peraltro compensate immotivatamente per 3/4, dei minimi tariffari, tenuto conto del valore indeterminabile della causa; il giudice di primo grado avrebbe, infatti, dovuto liquidare, al suddetto titolo, non meno di euro 1.319,40 (cosi’ in sentenza, mentre il ricorrente nell’odierno ricorso riferisce di avere chiesto euro 1.578,76 di cui euro 750,00 per onorari, euro 653,35 per diritti di avvocato ed euro 175,41 per spese generali).

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 108/2006 depositata il 16 gennaio 2007, accoglieva

Cassazione Sezione Lavoro Civile 11 maggio 2009, n. 10749 Spese legali, compensazione, giusti motivi, procedura civile (2009-07-14)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda dell’attuale ricorrente, condannava l’Inps a corrispondere al medesimo assicurato la differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante per l’anno 1998, in base alla retribuzione prevista per la qualifica posseduta dal ricorrente dal contratto collettivo integrativo di lavoro valevole per la provincia di Bari, e la prestazione di fatto di ricevuta, oltre accessori per il ritardo. Lo stesso giudice liquidava le spese del giudizio in favore del lavoratore in euro 413,00 oltre accessori.

L’assicurato proponeva appello solo in ordine alla misura delle spese del giudizio, chiedendone la quantificazione in euro 1.578,76.

La Corte d’appello di Bari accoglieva parzialmente l’appello. In difetto di una analitica liquidazione da parte del giudice di primo grado – che avrebbe dovuto provvedervi in mancanza di nota spese depositata dalla parte – la Corte provvedeva ad una compiuta liquidazione, rilevando che per il giudizio di primo grado erano dovuti euro 65,57 per diritti di procuratore e euro 370,00 per onorari, per un totale di euro 435,57, oltre accessori. Nel procedere alla liquidazione escludeva che la causa fosse di valore indeterminabile, come sostenuto dall’appellante. Infatti l’istante aveva precisato di avere lavorato con la qualifica di operaio comune per complessive 155 giornate nel 1998 e di avere percepito l’indennita’ di disoccupazione calcolata sul salario medio congelato al 1995 anziche’ sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione provinciale. Applicando tali tariffe le differenze dovute non andavano oltre euro 120-130 (e spesso erano inferiori), dato che notoriamente era ancora contenuto lo scarto tra i due parametri di riferimento, come peraltro la Corte aveva potuto constatare in tantissime cause aventi identico oggetto in cui si era provveduto a quantificare esattamente dette differenze. Pertanto con sicurezza il valore della causa era ricompreso nella fascia tabellare fino a euro 258,23.

Le spese del giudizio di appello erano compensate con riferimento alla natura della controversia.

L’assicurato proponeva ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. L’Inps si e’ costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 24, 38 e 111 Cost., degli articoli 91 e 93 c.p.c., e vizi di motivazione. Si lamenta che le spese del giudizio di appello siano state compensate senza neanche fare riferimento alla ipotesi legale dei giusti motivi e comunque in assenza di indicazione di ragioni che possano ritenersi

Cassazione ss.uu. civile 8113 del 3.4.2009 Contratto di tesoreria, amministrativo (2009-07-14)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso 7159-2007 proposto da:

Z.G. elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CERBARA 64, presso lo studio dell’avvocato CASTIELLO

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato FEOLA MARCELLO G.,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 118/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 03/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l’Avvocato Michela REGGIO D’ACI per delega dell’avvocato Marcello FEOLA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e, in accoglimento del secondo, per il dichiararsi la giurisdizione dell’ago, in ordine alla controversia in esame.

Fatto

Con atto di citazione notificato il 20 giugno 2000 Z. G. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Mercato San Severino, il Comune di Siano per sentirlo condannare al pagamento della differenza ancora dovuta sul compenso spettantegli quale Tesoriere di quell’Ente per l’anno 1988, nella misura di L. 24.103.892, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 10 luglio 1991 al soddisfo, in quanto, a seguito della procedura di dissesto della L. n. 144 del 1989, ex art. 25 ed a fronte del riconoscimento, con Delib. 10 luglio 1991, n. 17, del complessivo debito di L. 48.000.000, gli era stata corrisposta la sola somma di L. 23.896.108.

Il Comune si costituiva in giudizio deducendo che legittimata passiva era la Commissione straordinaria di liquidazione, che aveva riconosciuto il credito dello Z. nella minore entità poi effettivamente corrisposta; inoltre eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestava l’interpretazione offerta dall’attore per quantificare il corrispettivo, concludendo per il rigetto della domanda,con vittoria di spese.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 62/04, ritenuta la propria

Cassazione Sezione III civile del 24 giugno 2009, n. 14772 Locazioni, destinazione d’uso, validità, contratto (2009-07-14)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso 7159-2007 proposto da:

Z.G. elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CERBARA 64, presso lo studio dell’avvocato CASTIELLO

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato FEOLA MARCELLO G.,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 118/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 03/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l’Avvocato Michela REGGIO D’ACI per delega dell’avvocato Marcello FEOLA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e, in accoglimento del secondo, per il dichiararsi la giurisdizione dell’ago, in ordine alla controversia in esame.

Fatto

Con atto di citazione notificato il 20 giugno 2000 Z. G. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Mercato San Severino, il Comune di Siano per sentirlo condannare al pagamento della differenza ancora dovuta sul compenso spettantegli quale Tesoriere di quell’Ente per l’anno 1988, nella misura di L. 24.103.892, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 10 luglio 1991 al soddisfo, in quanto, a seguito della procedura di dissesto della L. n. 144 del 1989, ex art. 25 ed a fronte del riconoscimento, con Delib. 10 luglio 1991, n. 17, del complessivo debito di L. 48.000.000, gli era stata corrisposta la sola somma di L. 23.896.108.

Il Comune si costituiva in giudizio deducendo che legittimata passiva era la Commissione straordinaria di liquidazione, che aveva riconosciuto il credito dello Z. nella minore entità poi effettivamente corrisposta; inoltre eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestava l’interpretazione offerta dall’attore per quantificare il corrispettivo, concludendo per il rigetto della domanda,con vittoria di spese.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 62/04, ritenuta la propria