Corte Costituzionale sentenza 207 del 2009 Procedura civile, illegittimità costituzionale, evocazione, errore di fatto (2009-07-09)

SENTENZA N. 207 ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

– Francesco AMIRANTE Presidente

– Ugo DE SIERVO Giudice

– Paolo MADDALENA

Cassazione civile Sez. lavoro, 18-05-2009, n. 11417 Lavoro, infortunio in itinere, esclusione, criteri (2009-07-09)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio – Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5957/2006 proposto da:

***** elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell’avvocato *****, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso; – ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell’avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato *****, giusta mandato in calce al controricorso; – controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/05/2005 R.G.N. 1356/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/04/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato *****;

udito l’Avvocato ***** per delega *****;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 8.4/6.5.2005 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca del 15.10.2002 che aveva rigettato la domanda proposta da ***** ai fini del riconoscimento dell’indennizabilità dell’infortunio sul lavoro occorsogli il ***** e dell’adozione di ogni pronuncia accessoria e conseguente.

Osservava in sintesi la corte territoriale che la situazione di grave rischio in cui si era venuto a trovare il ***** e che aveva causato l’infortunio era stata determinata da una sua scelta volontaria e per nulla necessitata, non avendo lo stesso alcun ragionevole motivo per seguire il tragitto prescelto (che in altre occasioni il lavoratore aveva cercato di imboccare, venendo