Conversione in legge recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile Legge n. 77 del 24/6/09, G.U. n. 147 del 27/6/09

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Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia Legge n. 41 del 4 Maggio 2009, G.U. n. 101 del 4 Maggio 2009

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 2009

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinché contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.
3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione Legge n. 46 del 7 Maggio 2009, G.U. n. 105 dell’8/5/2009

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2009

Art. 1.

1. All’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;

e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell’Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l’ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»;
f) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione».

Art. 2.

1. L’articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 – 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2009 – Supplemento ordinario n. 97

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini «mobili» sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle Note stesse.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si omette il testo delle Note