Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 167/2009

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1057/2008 proposto dal sig. Pietrino Saba rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Ivano Lai e Raffaele Soddu ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Cavaro n. 23, presso lo studio dell’avv. Antonio Gaia,

contro

il Comune di Ozieri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Andrea Pubusa ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tuveri n. 84, presso lo studio del medesimo legale,

e nei confronti

della società INER.CO srl, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio,

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza del TAR Sardegna 10 maggio 2006 n. 923, nonché per l’annullamento di tutti gli atti emanati dal Comune di Ozieri in violazione e/o elusione del giudicato (in particolare, della determinazione dirigenziale del 13 agosto 2008 n. 660), e per il risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere Tito Aru;

Uditi alla camera di consiglio del 21 gennaio 2009 l’avv. Raffaele Soddu per il ricorrente e l’avv. Andrea Pubusa per l’amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con avviso del 5 dicembre 2000, il Comune di Ozieri metteva in vendita un terreno comunale avente destinazione agricola con vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 431/85.

Tale determinazione seguiva quella n. 1013 del 4 settembre 2000 del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura della Regione che, su richiesta del consiglio comunale di cui alla delibera n. 65 del 16 luglio 1999, sgravava dagli usi civici taluni terreni autorizzando la loro alienazione.

Partecipavano alla gara la società INER.CO srl, che dichiarava di voler utilizzare l’area per svolgervi un’attività industriale ed il sig. Pietrino Saba, che proponeva di acquistarla per realizzarvi un agriturismo.

Con determinazione 3 gennaio 2001 il Segretario generale del Comune di Ozieri aggiudicava alla ditta INER.CO l’area in questione.

Sennonché, su ricorso del sig. Saba, il TAR Sardegna, con sentenza 10 maggio 2006 n. 923, annullava la determinazione di aggiudicazione in quanto la proposta dell’INER.CO prospettava un’utilizzazione del terreno incompatibile con la destinazione agricola e con il vincolo paesaggistico gravante su di esso.

A tale decisione seguivano:

– la delibera della Giunta comunale 19 luglio 2006 n. 163 di incarico al Dirigente del Settore amministrativo e tecnico per l’attivazione delle procedure amministrative finalizzate all’attuazione della menzionata sentenza del TAR Sardegna;

– nota dirigenziale del 22 settembre 2006 n. 14868, di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione alla società INER.CO srl e aggiudicazione al sig. Pietrino Saba;

– relazione istruttoria del 10 ottobre 2006 del responsabile del procedimento descrittiva delle fasi procedimentali da attuarsi per l’esecuzione del giudicato.

– determinazione dirigenziale 11 ottobre 2006 n. 762 con la quale si stabiliva di aggiudicare l’area al sig. Pietrino Saba, previo versamento delle somme indicate, per la realizzazione delle opere dei servizi di cui all’offerta di gara.

In presenza delle anzidette determinazioni dell’Amministrazione il ricorrente, lamentando l’irrimediabile compromissione del terreno e dei luoghi ad opera dei lavori effettuati dalla società INER.CO srl e ritenendo, a causa di tale sopravvenuta situazione fattuale, di non poter più realizzare l’agriturismo previsto nell’originario progetto di gara, chiedeva al comune l’assegnazione dell’area svincolata dalla finalità originaria.

A fronte dell’esito negativo della richiesta, da ultimo formalizzata con determina dirigenziale 13 agosto 2008 n. 660, il ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’esecuzione del giudicato ritenendo che la sua pretesa trovi fondamento nella sentenza del TAR Sardegna n. 923/2006 e nella funzione attuativa della stessa, propria del giudizio di ottemperanza.

Inoltre il sig. Saba proponeva, contestualmente all’anzidetta richiesta, domanda per il risarcimento del danno, conseguente alla sopravvenuta impossibilità di realizzare l’originario progetto, rapportato al mancato guadagno che avrebbe conseguito mettendo in atto l’intervento oggetto dell’offerta iniziale, quantificandolo in euro 341.340,00.

Concludeva quindi nei sensi suindicati, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione intimata che, con memoria depositata il 16 gennaio 2009, ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.

Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

Il ricorso è infondato.

Come esposto in narrativa, dopo la definizione della controversia sfociata nella sentenza del TAR Sardegna n. 923/2006, l’amministrazione comunale di Ozieri ha attivato il procedimento volto a consentire l’esecuzione del giudicato amministrativo per il quale “…le aree comunali, oggetto di alienazione, vengano attribuite in proprietà al ricorrente…”.

Il contenuto della citata statuizione giurisdizionale, peraltro, trova ulteriore inequivoca esplicitazione a pag. 9 della motivazione della stessa sentenza 923/2006, ove si legge testualmente, su rilievo dello stesso ricorrente, che l’attribuzione in suo favore della proprietà delle aree in questione “…soddisferebbe pienamente il suo interesse sostanziale a potere disporre delle stesse, chiaramente nei limiti e con le modalità di utilizzo indicate nella sua offerta di acquisto.

Ritiene il Collegio, aderendo a tale richiesta…”.

Orbene, è pacifico in giurisprudenza che il contenuto del giudizio di ottemperanza resta limitato, in mancanza di effetti immediatamente satisfattivi discendenti dalla sentenza di merito pronunciata dall’organo giurisdizionale, alla verifica dell’attuazione, da parte dell’amministrazione soccombente, delle iniziative provvedimentali necessarie all’esecuzione del decisum.

A ciò segue che ogni pretesa, ulteriore e diversa da quelle cristallizzate nella decisione da eseguire, dovrà trovare soddisfazione all’esito di una nuova vicenda procedimentale da attivarsi autonomamente rispetto a quella già oggetto di giudicato.

In sede di ottemperanza, infatti, il ricorrente, vincitore nel giudizio di merito, non può ottenere un risultato finale diverso da quello cui aspirava al momento dell’instaurazione del suo originario rapporto procedimentale con l’amministrazione e che ha trovato riscontro favorevole nella statuizione giurisdizionale.

Applicando al caso di specie i menzionati principi generali, deve concludersi per l’infondatezza della pretesa del sig. Saba.

Egli, infatti, ha partecipato alla selezione indetta dal comune di Ozieri per realizzare sull’area in contestazione un agriturismo.

Il suo ricorso avverso l’illegittima aggiudicazione disposta in favore della controinteressata ha trovato accoglimento proprio in considerazione del fatto che la sua proposta di realizzare l’agriturismo, diversamente dall’altra, volta all’insediamento di un’attività industriale, era compatibile con la destinazione agricola dell’area e con il vincolo paesaggistico gravante su di essa.

Dagli atti versati in giudizio si ricava che, in esecuzione della sentenza del TAR Sardegna, l’amministrazione comunale, recuperata la disponibilità del terreno, ha predisposto gli atti necessari alla sua cessione in favore del sig. Saba, ma che non si è potuti addivenire alla stipula del contratto in quanto quest’ultimo ha affermato che l’area sarebbe stata irrimediabilmente compromessa dai lavori compiuti dalla società INER.CO srl, sì da non potervi più realizzare l’agriturismo.

Orbene, a prescindere dalla circostanza che non risulta affatto dimostrato dall’odierno ricorrente che, a seguito del livellamento di ripristino operato dalla precedente aggiudicataria, non sia più possibile realizzare sull’area in questione un agriturismo, giacchè parrebbe, al più, profilarsi un problema di costi per l’eliminazione degli inerti lasciati sul terreno, è sicuramente estranea al contenuto della decisione del giudice amministrativo, di cui si chiede l’esecuzione, l’acquisizione in suo favore dell’area svincolata dall’originaria destinazione.

L’aggiudicazione della stessa in favore del sig. Saba scaturisce da un procedimento finalizzato (cfr. determinazione dirigenziale di indizione della selezione n. 170 del 5 giugno 2000) all’individuazione di un progetto di utilizzazione dell’area “…in cui sia evidenziata la maggiore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche e produttive”, in coerenza con l’autorizzazione regionale di ablazione degli usi civici e di alienazione dei terreni.

E’ dunque in relazione a “quella” particolare finalità procedimentale che il progetto del ricorrente è stato ammesso a valutazione da parte dell’amministrazione ai fini dell’attribuzione dell’area ed è stato utilmente classificato nella graduatoria di merito della selezione.

Pretendere di acquisire l’area in questione senza il vincolo di destinazione, dunque, costituisce una pretesa affatto conseguente alla decisione del Tribunale che, anzi, come sopra ricordato, ha espressamente collegato l’interesse del sig. Saba all’accoglimento del ricorso impugnatorio, all’utilizzo dell’area “…nei limiti e con le modalità di utilizzo indicate nella sua offerta di acquisto”.

A quanto sopra segue dunque l’infondatezza del ricorso per l’esecuzione del giudicato, nonché della contestale domanda risarcitoria.

Infatti, in questa sede si propone una domanda risarcitoria tendente alternativamente ad ottenere, attesa l’asserita impossibilità di realizzare l’opera originariamente proposta, o il risarcimento in forma specifica tramite l’assegnazione del fondo senza il vincolo di destinazione originario, oppure il risarcimento per equivalente in forma monetaria, rappresentato dal mancato guadagno che il sig. Saba avrebbe conseguito a seguito della realizzazione dell’agriturismo, quantificato in euro 341.340,00.

Ebbene, si è già ricordato che il ricorrente non ha affatto dimostrato che sull’area in questione non è più realizzabile l’intervento in questione, né tale circostanza emerge dalle allegazioni, anche fotografiche, versate agli atti.

Ne segue che l’unico rimedio risarcitorio esperibile dal sig. Saba nei confronti del comune di Ozieri, ove intenda concretamente proseguire nella realizzazione del progetto dell’agriturismo, sarà eventualmente rappresentato dalla rivalsa nei confronti di quest’ultimo in relazione ai maggiori costi sopportati per la bonifica dell’area, rispetto alle condizioni in cui la stessa si trovava al momento dell’assegnazione alla INER.CO srl, nonché – eventualmente – dai riflessi patrimoniali del ritardo (dal 3.1.2001, data dell’illegittima aggiudicazione della gara alla controinteressata all’11.10.2006, data di aggiudicazione del terreno al sig. Saba) nella costruzione dell’opera e nell’avvio della sua attività imprenditoriale, profili entrambi da azionarsi autonomamente nanti il giudice competente al momento dell’effettiva concretizzazione della proposta imprenditoriale in questione.

In conclusione, quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 gennaio 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori Magistrati:

– Rosa Panunzio, Presidente,

– Francesco Scano, Consigliere,

– Tito Aru, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi 06/02/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent.n. 154/2009

Sezione prima

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1076/2008, proposto da PORCU Pietro, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Piccinini, con domicilio eletto in Cagliari da avvocato Daniela Meloni – presso studio dell’avvocato Adriana Maria Ruggeri, via Caboni n. 14;

contro

il Ministero della pubblica istruzione, in persona del ministro in carica, rappresentata difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria;

per l’accesso

ai seguenti atti e documenti:

“1) elenco dell’organico previsto per il sostegno (insegnanti di) per l’anno scolastico 2007/2008 per ogni singolo ambito;

2) elenco dell’organico per il sostegno (come sopra) per l’anno scolastico 2007/2008 a partire dal 24 luglio 2007 con i relativi docenti assegnati per ogni singolo ambito;

3) elenco dell’organico per il sostegno per l’anno scolastico 2007/2008 a partire dal 31 luglio 2007 con i relativi docenti assegnati per ogni singolo ambito, ed eventuali successive modifiche all’organico nel corso dell’anno scolastico”;

nonché per l’annullamento

del provvedimento assunto in data 28 ottobre 2008 sulla domanda di accesso, da parte del Dirigente .

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio e memoria dell’amministrazione;

visti in particolare i documenti prodotti dall’amministrazione il 12 gennaio 2009;

designato relatore il consigliere Grazia Flaim;

udito alla camera di consiglio del 14 gennaio 2009 l’avv. dello Stato Salis (nessuno è comparso, invece, per il ricorrente);

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente in data 9 ottobre 2008 chiedeva i documenti in epigrafe indicati alla segreteria dell’Istituto tecnico statale commerciale turistico e per geometri

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 105/2009

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1034/2008 proposto dalla società GRIMM S.r.l., in persona del legale rappresentante dott. Filippo Murru, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Giovanni e Umberto Cossu ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Satta n. 33, presso il loro studio legale,

contro

il CASIC – Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Patrizio Rovelli ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Bacaredda n. 1, presso lo studio del medesimo legale,

per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal CASIC sulle istanze del 21 novembre 2007 e del 23 gennaio 2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del CASIC;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere Tito Aru;

Uditi alla camera di consiglio del 21 gennaio 2009 l’avv. Umberto Cossu per la ricorrente e l’avv. Cristina Caredda in sostituzione dell’avv. Patrizio Rovelli per il CASIC;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con il ricorso in esame la società GRIMM srl si duole del silenzio serbato dal CASIC sull’istanza, presentata in data 21 novembre 2007 e integrata in data 23 gennaio 2008, relativa al piano per la realizzazione di 22 capannoni, sui terreni di sua proprietà, in località “Planemesu – Macchiareddu”, nel territorio dei comuni di Assemini e Uta.

Di qui la richiesta di accertamento dell’illegittimità del comportamento tenuto dal CASIC, di fissazione di un termine per provvedere e di nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituito il CASIC che, con memoria depositata il 19 gennaio 2009, ha chiesto la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per diversi profili, tra i quali l’insussistenza sia dell’obbligo di provvedere che dell’inerzia del Consorzio, o comunque il suo rigetto nel merito, con favore delle spese.

Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2009, sentiti gli avvocati delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per insussistenza del silenzio.

Le produzioni n. 3 e 4 del CASIC, infatti, recanti la nota prot. n. 1456/AL/LF/lf del 21 maggio 2008 a firma del direttore generale del consorzio ed il verbale n. 722 della seduta del consiglio di amministrazione dell’8 maggio 2008, evidenziano chiaramente che le istanze della società GRIMM srl hanno formato oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione del CASIC e che il Consorzio si è pronunciato nel senso di “…non ritenere …che sussista la possibilità di aderire alla Vostra richiesta”.

Tali atti sono stati tempestivamente comunicati alla ricorrente che, infatti, richiamandoli espressamente, con nota del 12 giugno 2008, dopo un incontro con l’Ufficio Affari Legali del consorzio, comunicava al CASIC l’intendimento di procedere alla stipula di un atto integrativo della convenzione dell’8 giugno 2004, allegandone finanche una bozza.

E’ pertanto insussistente, in fatto, il silenzio inadempimento di cui oggi si duole la ricorrente.

Né può argomentarsi, come sostenuto nel corso dell’odierna discussione in camera di consiglio dal legale della società GRIMM srl, che la nota n. 1456/AL/LF/lf del 21 maggio 2008 costituisca il cd. preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Né dal punto di vista formale (non vi è nessun riferimento espresso al predetto testo normativo), né dal punto di vista sostanziale (non vi è alcuna richiesta di osservazioni sui motivi ostativi all’accoglimento) tale nota può intendersi nel senso preteso dalla ricorrente.

Essa, piuttosto, come detto, evidenzia con chiarezza la decisione del CASIC di non aderire alla proposta della società GRIMM srl senza prima addivenire ad una modifica contrattuale della convenzione urbanistica.

Di qui la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per inesistenza del silenzio inadempimento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna la società GRIMM s.r.l. al pagamento in favore del CASIC delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila//00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 gennaio 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori Magistrati:

– Rosa Panunzio, Presidente,

– Francesco Scano, Consigliere,

– Tito Aru, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi 30/01/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 103/2009

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 54/2005 proposto dai signori Dario Paulis e Maurizio Baldini, rappresentati e difesi per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall’avv. Rosalia Pacifico ed elettivamente domiciliati in Cagliari, via A. Cervi n. 16, presso lo studio del medesimo legale,

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica,

l’Assessorato regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma, in persona dell’Assessore in carica,

rappresentati e difesi per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Gian Piero Contu ed elettivamente domiciliati in Cagliari, viale Trento n. 69, presso l’Ufficio legale dell’Ente,

e nei confronti

dei signori: Me Patrizia, Scalas Efisio, Putzolu Francesco e Salaris Anna, non costituiti in giudizio,

per l’annullamento

del decreto n. 1302/9 del 5 novembre 2004 e del decreto n. 1297/P del 4 novembre 2004 dell’Assessorato regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma, e di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso, ed in particolare della deliberazione della Giunta regionale del 4 novembre 2004 con la quale è stato rideterminato il contingente destinato alle selezioni interne, assegnando alla categoria “D” il 30% delle vacanze d’organico (170 posti), sono stati rideterminati i criteri per la formulazione dei bandi di selezione per la categoria “D”, ed è stato disposto il rinvio delle selezioni interne per titoli ed esami per l’accesso alla categoria “D” del personale dell’Amministrazione regionale,

nonché, con ricorso per motivi aggiunti

della determinazione dell’Assessorato regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma n. 624/P dell’11 luglio 2005, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva di concorso e sono stati dichiarati vincitori della selezione interna, per titoli ed esami per l’accesso al livello economico iniziale della categoria “D” dell’Amministrazione regionale, i candidati compresi tra il 1° ed il 170° posto della predetta graduatoria, di cui all’elenco allegato alla stessa determinazione;

della determinazione dell’Assessorato regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma n. 913/P del 2 settembre 2005, con la quale si è proceduto alla correzione di alcuni errori materiali ed è stata rettificata la menzionata graduatoria;

in parte qua, del decreto dell’Assessorato regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma n. 592/P del 17 giugno 2003, come modificato dal decreto dell’Assessorato regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma 1136 del 23 settembre 2004 e dal decreto dell’Assessorato regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma n. 74/P del 25 gennaio 2005 con riguardo (art. 6) ai quesiti oggetto della selezione interna per titoli ed esami per l’accesso al livello economico iniziale della categoria “D” dell’Amministrazione regionale.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere Tito Aru;

Uditi alla pubblica udienza del 21 gennaio 2009 l’avv. Rosalia Pacifico per i ricorrenti e l’avv. Gian Piero Contu per l’amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con decreto dell’Assessore regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma n. 592/P del 17 giugno 2003 veniva bandita la selezione interna, per titoli ed esami, per 284 posti (elevabili fino a 302) del livello economico iniziale della categoria “D” del personale dell’Amministrazione regionale.

Il contingente dei posti da riservare alla selezione interna era stato determinato dalla giunta regionale (da ultimo, dopo una serie di rettifiche, con delibera 22/31 del 13 maggio 2004) in conformità al disposto degli artt. 77 e 90 del CCRL, e nel limite massimo consentito dall’art. 2 della legge reg. n. 11/2002 (50% dei posti disponibili).

Il concorso era riservato ai dipendenti del ruolo unico regionale che fossero:

a) in servizio da almeno 4 anni alla data del 30 settembre 2001;

b) inquadrati nella categoria C;

c) in possesso del titolo di scuola media superiore di secondo grado.

Con delibera della Giunta regionale n. 45/16 del 4 novembre 2004 è stato rideterminato il contingente destinato alle selezioni interne, assegnando alla categoria “D” il 30% delle vacanze d’organico (170 posti), ed è stato dato mandato all’Assessore competente di riformulare, previo rinvio delle prove d’esame, i bandi di selezione, introducendo criteri di valutazione più adeguati alle attuali esigenze dell’Amministrazione regionale.

Quanto sopra è stato attuato con i decreti n. 1302/9 del 5 novembre 2004 e n. 1297/P del 4 novembre 2004 dell’Assessorato regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma.

Tali atti (la delibera di giunta ed i decreti attuativi) sono stati impugnati dai ricorrenti con ricorso notificato il 5 gennaio 2005 e depositato il successivo giorno 19, affidato ai seguenti motivi:

Violazione ed erronea applicazione dell’art. 77 del CCRL 1998-2001 e degli artt. 1 e 2 della legge reg. 8 luglio 2002 n. 11, anche in relazione agli artt. 15, 16, 39, 43, 52, 54 e 56 della legge reg. 13 novembre 1998 n. 31;

Eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, imparzialità, motivazione generica ed insufficiente.

Concludevano, quindi, i ricorrenti chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese.

In data 1° marzo 2006 uno dei ricorrenti, e precisamente il sig. Dario Paulis, ha depositato istanza per la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.

Con ricorso per motivi aggiunti l’altro ricorrente, il sig. Maurizio Baldini, che in data 14 giugno 2005 ha partecipato senza superarla alla selezione per cui è causa, ha impugnato gli atti di approvazione definitiva della graduatoria dei vincitori, da un lato, richiamando il contenuto del ricorso originario e, dall’altro, contestando il punteggio attribuitogli dalla Commissione esaminatrice.

In particolare, il ricorrente lamenta che non gli sarebbe stata valutata l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra laddove l’art. 4, lett. D) del D.A. n. 592/P del 17 giugno 2003, come modificato dal D.A. n. 74/P del 25 gennaio 2005, dispone che sono titoli valutabili alla data del 30 settembre 2001, tra gli altri, l’abilitazione all’esercizio della professione, purché attinente all’area professionale per cui si concorre, per la quale si prevede l’attribuzione di 0,75 punti.

Inoltre il sig. Baldini lamenta gravi inesattezze nella formulazione delle domande di cui ai numeri 42, 18 e 4 del questionario d’esame, a causa delle quali sarebbe stato indotto in errore senza poter, dunque, raggiungere un punteggio utile all’inserimento tra i vincitori della selezione.

Concludeva quindi il ricorrente chiedendo l’annullamento per quanto di ragione degli atti impugnati o, in via subordinata, l’attribuzione del punteggio illegittimamente sottrattogli e necessario al suo utile inserimento in graduatoria, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione regionale che, con articolata memoria depositata l’8 gennaio 2009, ne ha chiesto il rigetto, con ogni consequenziale pronuncia di legge.

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione

D I R I T T O

Preliminarmente dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti del sig. Dario Paulis che, in data 1° marzo 2006, ha depositato istanza con la quale ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, disponendosi nei suoi confronti la compensazione delle spese.

Quanto al resto, occorre prendere le mosse dal ricorso introduttivo del giudizio, con il quale il sig. Baldini contesta, nei termini precisati in narrativa, la decisione della giunta regionale di ridurre il contingente di personale destinato alle selezioni interne assegnando alla categoria “D” il 30% delle vacanze d’organico (170 posti) in luogo del 50% precedentemente stabilito (pari a 284 posti).

Orbene, in relazione all’anzidetta determinazione della giunta regionale il ricorrente espone, in termini meramente ricostruttivi, il sistema normativo e contrattuale relativo alla progressione verticale del personale dell’amministrazione regionale e degli enti strumentali, senza tuttavia precisare sotto quale aspetto la contestata riduzione del contingente assegnato alla categoria “D” contrasti col quadro normativo di riferimento.

In particolare, dopo aver affermato egli stesso che in questa materia l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità, limitata dai principi di non arbitrarietà e di non manifesta irragionevolezza, si limita ad affermare l’incongruità e l’irragionevolezza della motivazione posta dalla Giunta regionale a fondamento della propria determinazioni senza, tuttavia, evidenziare concreti profili di illegittimità sintomatici dei vizi denunciati.

Ritiene il Collegio che, in realtà, nel caso di specie, l’autorità regionale, nel quantificare il contingente da riservare alla selezione interna, abbia correttamente esercitato le sue prerogative in materia, tenuto conto, in particolare, che la legge regionale 8 luglio 2002 n. 11 stabilisce testualmente all’art. 2 che “Le disposizioni del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001 per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali che disciplinano le selezioni interne per la progressione verticale trovano attuazione, una volta soltanto, nella fase di prima applicazione dello stesso contratto, relativamente ad un numero di posti non superiore al 50 per cento di quelli vacanti in ciascuna categoria…”.

E tale determinazione, rettificativa della precedente quantificazione, trova le sue ragioni giustificative nella motivazione della delibera che, ad avviso del Tribunale, non evidenzia affatto, come apoditticamente affermato dal ricorrente, profili di incongruità ed irragionevolezza.

Si legge, infatti, sul punto, nella delibera del 4 novembre 2004:

“…i programmi politico-amministrativi della Giunta regionale oggi in carica rendono necessario un riesame delle citate deliberazioni…

Invero, il processo di revisione dell’organizzazione della Regione – connesso al ruolo che essa deve assumere nel rapporto con le autonomie locali e alle accresciute relazioni con il sistema dell’Unione europea – induce a ridefinire i contingenti di cui trattasi adeguandoli ai correlati specifici fabbisogni, tenendo conto dell’essenzialità dei servizi da garantire e soprattutto delle nuove professionalità da acquisire…

…questa si incentra soprattutto sull’esigenza di rafforzare la presenza di professionalità specialistiche in grado di operare efficacemente nei settori delle politiche ambientali, dei beni culturali, dei processi di informatizzazione, delle riforme istituzionali e dei rapporti comunitari.

In relazione a ciò si osserva che la configurazione della categoria “D”, caratterizzata dal diploma di laurea, è contraddetta dall’attuale dato di fatto costituito da una bassa percentuale di dipendenti laureati che risulta, attualmente, pari al 41%; secondo le complessive valutazioni della giunta, appare, pertanto, opportuno valorizzare, nelle prove selettive, il possesso del diploma di laurea…”.

Quanto sopra è sufficiente a ritenere palesemente infondato il ricorso originariamente proposto dal ricorrente, restando evidentemente prive di rilievo, nell’attuale contesto impugnatorio, sia le considerazioni in ordine all’asserito svolgimento di mansioni superiori, per le quali spetterebbe il superiore inquadramento con relativa maggiore retribuzione, sia il rilievo che in altri enti regionali le selezioni interne avrebbero già avuto svolgimento sulla base dei precedenti contingentamenti, trattandosi di procedure di selezione, sotto il profilo che rileva, del tutto autonome tra loro.

Può quindi passarsi all’esame dei motivi aggiunti.

All’esame dei questi ultimi, peraltro, va premesso, ai fini della verifica della prova di resistenza, che il ricorrente ha conseguito, nella selezione per cui è causa, il punteggio complessivo di 19,85 punti, laddove il 170° classificato, nell’ultima posizione utile ai fini del superamento del concorso, ha conseguito 21,85 punti.

Con le censure in esame il sig. Baldini lamenta la mancata attribuzione in suo favore, da un lato, del punteggio di 0,75 per il possesso del titolo abilitativo alla professione di geometra e, dall’altro lato, del punteggio di 0,35 per ognuna delle tre risposte sbagliate a causa di errori commessi nella redazione del questionario.

Osserva il Collegio che, ai fini dell’utile collocamento in graduatoria, al ricorrente dovrebbe essere attribuito il punteggio relativo a tutte e tre le risposte ed al titolo non valutato (0,35 x 3 = 1,05 + 0,75 = 1,8), con attribuzione del punteggio (0,25 x 3 = 0,75) sottrattogli a causa delle tre risposte sbagliate, sicchè, la verifica dell’infondatezza anche di uno solo dei profili di censura (titolo abilitativo e domande erroneamente formulate) comporterebbe la reiezione del ricorso.

Nell’esame della vicenda il Collegio ritiene di prendere le mosse dalla contestazione della legittimità delle domande n. 42, 18 e 4 del questionario, al fine di verificarne la fondatezza.

La domanda n. 42 recava il quesito 225565 così formulato:

“Agli effetti delle disposizioni in tema di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, si intende per coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera:

1. il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei lavori;
2. il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
3. la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.

Orbene, la domanda è formulata con riguardo alla previsione di cui all’art. 2, lettera f) del D.Lgvo 14 agosto 1996 n. 494, il quale, ai fini della definizione del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione di un’opera, testualmente recita: “soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 5”.

Tale definizione ricade quasi integralmente sub a), risultando dunque all’evidenza quale fosse la risposta corretta.

Ad avviso del ricorrente, il fatto che la risposta formulata contenesse il riferimento “all’esecuzione dei lavori” anziché “all’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5” avrebbe determinato il suo errore, con le predette conseguenze negative sulla graduatoria finale.

Ritiene il Collegio che l’imprecisione contenuta nella risposta esatta non valga a ritenere fondate le censure del sigg. Baldini giacchè, da un lato, i compiti del coordinatore in materia di sicurezza e di salute, durante la realizzazione di un’opera sono comunque, ad essa, strumentali e contestuali, dall’altro lato, e soprattutto, in quanto le altre soluzioni (sub b e c) proposte dal questionario erano talmente errate da non lasciare ragionevoli dubbi, ad un concorrente che avesse correttamente inquadrato la domanda, su quale risposta indicare.

Di qui l’infondatezza della censura, il cui esito rende superflua la prosecuzione della trattazione del ricorso.

Infatti, come già detto, l’impugnazione in esame in tanto risponderebbe all’interesse sostanziale del ricorrente in quanto gli consentisse di superare il candidato classificatosi al 170° posto della graduatoria, e precisamente il sig. Efisio Scalas che ha ottenuto 21,85 punti.

Viceversa il sig. Baldini, che ha ottenuto 19,85 punti, se anche ottenesse 0,75 punti per il titolo abilitativo e 1,2 in relazione ai quesiti n. 18 e n. 4 (0.35 + 0,25 = 0, 6 x 2 = 1,2) potrebbe al massimo raggiungere il punteggio di 21,80, comunque inferiore a quello del controinteressato.

Ad ogni buon conto, il Collegio ritiene di soffermarsi anche sulla censura relativa alla domanda n. 4 (quesito n. 225568), che risultava così formulata:

“Agli effetti delle disposizioni in tema di prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, quali sono i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ?”.

Orbene, in relazione a tale quesito al difesa regionale sostiene (pag. 13 della memoria) che tra le tre risposte possibili era riportato, senza alcuna differenza, il testo dell’art. 10, comma 1°, lett. A) del D.Lgvo n. 494/1996, rubricato “Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.

Tale affermazione non viene neppure contestata dal ricorrente che, nell’atto introduttivo della censura, si limita ad affermare che la soluzione offerta dalla commissione d’esame “…risulta ancora una volta incongrua ed erronea rispetto al disposto dell’art. 10, comma 1°, lett. A) del D.Lgvo n. 494/1996”, senza prospettare in quale profilo della risposta rinvenire la cennata incongruità.

Premesso che non risulta versato agli atti il testo della risposta in contestazione offerto ai concorrenti, ritiene il Collegio che la genericità della censura sollevata dal sig. Baldini, in presenza di una precisa ed incontestata difesa regionale, non possa valere ad eccitare i poteri istruttori del Giudice, mancando nella specie il benché minimo principio di prova a sostegno della tesi prospettata.

Pertanto, nella specie, non essendo comprensibile né quale censura possa essere mossa all’operato della commissione, né quale elemento di dubbio della risposta abbia indotto in errore il candidato, anche tale censura sarebbe comunque da respingere.

Il ricorso si rivela quindi infondato, con conseguente reiezione, senza neppure procedere, per quanto sopra detto in punto di prova di resistenza, all’esame delle ulteriori censure.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in epigrafe nei confronti del sig. Dario Paulis, respingendolo nei confronti del sig. Maurizio Baldini.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 gennaio 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori Magistrati:

– Rosa Panunzio, Presidente,

– Francesco Scano, Consigliere,

– Tito Aru, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi 30/01/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it