Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) dep. 6 aprile 2009 Risarcimento danni, terzo trasportato, assicurativo, circolazione stradale, civile (2009-04-17)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.477/09 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Risarcimento danni da circolazione stradale.

T R A

(…) Luigi, nato a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Emilio (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTORE

E

S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Stefano (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attore: ammettere i mezzi istruttori; condannare la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 4.500,00 per le lesioni subite in qualità di trasportato sulla moto garantita per la RCA dalla Società convenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: dichiarare l’inammissibilità della domanda ex art. 141 del D.L.vo 209/05; dichiarare l’improponibilità della domanda per non aver ottemperato al disposto degli artt. 145 e 148 del D.L.vo 209/05; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Luigi, con atto di citazione ritualmente notificato il 21/11/08 alla S.p.A. (ZETA) la conveniva innanzi a questo Giudice, affinché – accertata la qualità di trasportato sulla moto Yamaha tg. (…) di proprietà di (Tizio) ed assicurata con la Spa (Zeta) – fosse condannata quest’ultima, in persona del legale rapp.te pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate.

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

– che, in data 21/6/08, sull’autostrada A3, all’altezza dell’uscita Portici-Bellavista, in qualità di trasportato sulla moto Yamaha tg. (…) di proprietà di (Tizio) ed assicurata con la Spa (Zeta), subiva lesioni a causa dello scivolamento della moto su di una vasta chiazza d’olio presente sull’asfalto che faceva rovinare al suolo la moto ed i suoi occupanti;

– che nella caduta riportava lesioni per le quali veniva medicato al p.s. dell’Ospedale “A. Maresca” di Torre del Greco (NA), dove i sanitari di turno gli diagnosticavano: contusione gamba destra con escoriazioni;

– che il veicolo su cui era trasportato era assicurato per RCA presso la Spa (Zeta) che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni con racc.ta a.r. n. 126822247360-2 ricevuta il 3/7/08, non vi provvedeva.

Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa (Zeta) che, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità della domanda per l’inapplicabilità dell’art. 141 del D.L.vo 209/05 nel caso di specie, l’improponibilità per non avere ottemperato al disposto di cui agli artt. 145 e 148 del D.L.vo 209/05 e, nel merito, la contestava sia sull’an che sul quantum debeatur.

Sulle richieste ed eccezioni delle parti, questo Giudice si riservava con termine per note e, all’udienza dell’1/4/09, invitava le parti a concludere ed a discutere la causa ed assegnava la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve ritenersi inammissibile nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore alla luce dell’art. 141 del D.L.vo 209/05 (Risarcimento del terzo trasportato).

Tale articolo, al comma 1 recita:

– Salvo l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’art. 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

La procedura di cui al suddetto articolo, quindi, si applica alle sole ipotesi in cui i sinistri, che hanno come vittima il trasportato, abbiano visto il coinvolgimento di almeno due veicoli, con esclusione dei sinistri cagionati da “caso fortuito”.

Ora, anche se il “caso fortuito” comprende il fatto del terzo (Cfr. Cass. Sez. 3^ 27/1/05 n. 1655; Cass. 30/3/01 n.4742; Cass. 22/2/00 n.1971), ciò nondimeno, nel contesto della norma in questione, per “caso fortuito” deve intendersi che il sinistro non sia imputabile ad alcuna colpa, né concreta né presunta del vettore.

La giurisprudenza della Cassazione è conforme nel precisare che:

– Nel settore della circolazione stradale può ritenersi caso fortuito – il quale costituisce la componente causale di un evento che, per la sua imprevedibilità ed autonomia causale, esclude la responsabilità del soggetto coinvolto in un fatto dannoso – l’avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani, che non consenta alcuna manovra per evitare il danno e che, nella determinazione dell’accadimento, venga a costituire l’unica causa cui sia ricollegabile il verificarsi dell’evento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5667 del 18/09/86);

– Il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l’unica causa alla quale sia imputabile il verificarsi dell’evento, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 cod.civ. in tema di incidenti derivanti dalla circolazione dei veicoli (nella specie e stato ritenuto che lo “slittamento” dovuto ad una macchia d’olio sulla quale improvvisamente era venuta a trovarsi la macchina investitrice costituisse, in mancanza di ogni elemento di colpa concorrente dell’autista, una ipotesi di caso fortuito idoneo a vincere la presunzione ex art. 2054 cod. civ (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 2725 del 21/07/1969).

Nel caso di specie, il sinistro si è verificato per la presenza di una macchia di gasolio sul manto stradale a causa della quale il conducente ed il trasportato sul motoveicolo Yamaha rovinavano al suolo.

Tale causa del sinistro esclude qualsiasi onere risarcitorio in capo alla Compagnia di assicurazione del vettore.

Infatti, la norma di cui all’art. 141 CdA presuppone, ai fini della sua applicabilità, che il sinistro si sia verificato tra almeno due veicoli.

La necessità di tale requisito, oltre che dal tenore letterale della norma, è avvalorata dalla possibilità per la compagnia di assicurazione che liquida il risarcimento di agire in rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, nonché della previsione che l’impresa di assicurazione di quest’ultimo può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

Nel merito dell’azione per cui è causa, pur sapendo che il terzo danneggiante potrebbe essere l’Ente Autostrade (essendo il sinistro verificatosi nella corsia Sud dell’Autostrada A3, nei pressi dell’uscita di Portici-Bellavista), non si conosce la compagnia di assicurazione di quest’ultima, verso cui, eventualmente, la comparente Spa (Zeta) potrebbe rivalersi.

Nella normativa di cui al D.L.vo 209/05, al danneggiato terzo trasportato sono concesse due azioni alternative: quella nei confronti della compagnia di assicurazione del vettore quando ne sussistono i presupposti, e quella nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione, ex art. 144.

La Corte Costituzionale, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, ha statuito che: la norma di cui all’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni private va interpretata nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso (Cfr. ordinanza n. 205 del 13 giugno 2008).

Quindi, il terzo trasportato può agire ai sensi dell’art. 141 del D.L.vo 209/05 nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore solo nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli assicurati per la RCA, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Se, invece, vuole far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso, può agire nei confronti del vero responsabile del danno e della sua Compagnia di assicurazione con l’azione diretta di cui all’art. 144 stesso Codice.

La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.

La sentenza non è esecutiva in quanto la disciplina dell’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l’unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Luigi nei confronti della S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1)dichiara la domanda inammissibile;

2)compensa tra le parti le spese del procedimento;

3) sentenza non esecutiva.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 6 aprile 2009 al n. 915 del Mod.16.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

Cassazione penale Sez. III n. 41854 del 7 novembre 2008 Terremoto, immobili, reato, penale, costruzioni, reato permanente, istantaneo (2009-04-17)

Cass. Sez. III n. 41854 del 7 novembre 2008 (Ud. 8 ott. 2008)

Pres. De Maio Est. Amoresano Ric. Patane’

Urbanistica. Opere in zona sismica (natura del reato)

In materia di normativa antisismica, il reato di esecuzione dei lavori in difformità dalle norme tecniche ha natura di reato permanente, che si perfeziona con la cessazione dei lavori stessi mentre i reati consistenti nell’omessa presentazione della denuncia dei lavori e dell’avviso di inizio dei lavori hanno natura di reati istantanei.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica

Dott. DE MAIO Guido – Presidente – del 08/10/2008

Dott. ONORATO Pierluigi – Consigliere – SENTENZA

Dott. TERESI Alfredo – Consigliere – N. 01969

Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere – REGISTRO GENERALE

Dott. MARINI Luigi – Consigliere – N. 012542/2008

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) … … …, N. IL 11/02/1954;

avverso SENTENZA del 08/02/2008 TRIB. SEZ. DIST. di PATERNÒ;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMORESANO SILVIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

OSSERVA

1) Con sentenza dell’8.2.2008 il Tribunale di Catania, sez. dist. di Paterno, in composizione monocratica, dichiarava … … … colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93, comma 1 e art. 95 (capo b) e del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, commi 1 e 4, e art. 95 (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di Euro 300,00 di ammenda; pena interamente condonata e non menzione della condanna.

Propone ricorso per Cassazione il … a mezzo del difensore per violazione di legge in relazione all’art. 157 c.p..

Trattandosi di reati contravvenzionali, puniti con la sola pena dell’ammenda, il temine massimo di prescrizione a norma dell’art. 157 c.p., vigente all’epoca del commesso reato, è pari ad anni tre. Tale termine risulta ampiamente decorso già al momento della emissione della sentenza.

Chiede pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

2) Il ricorso è fondato.

2.1) Ai sensi dell’art. 157 c.p. previgente, per le contravvenzioni per cui la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda il termine di prescrizione era di anni due, prolungato della metà ex art. 160 c.p..

La L. 5 dicembre 2005, n. 251 ha innovato in ordine al tempo necessario a prescrivere, prevedendo per tutte le contravvenzioni, ancorché punite con la sola pena pecuniaria, il termine di anni quattro, prolungato ex art. 160 c.p., comma 3 e art. 161 c.p., comma 2 non oltre un quarto, oppure della metà nei casi di cui all’art. 99 c.p., comma 4 e del doppio nei casi di cui agli artt. 102, 103 e 105 c.p..

Essendo il presente procedimento pendente al momento dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, trova applicazione la norma transitoria (art. 10, comma 2), secondo cui

Cassazione III civile Sentenza 22 agosto 2007, n. 17844 Terremoto, locazioni, risoluzione del contratto (2009-04-17)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il 28/5/1993 la sig.ra G.F. conveniva il Comune di Augusta avanti al Tribunale di Siracusa per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 41.040.000 a titolo di canoni non corrisposti in relazione a contratti stipulati in data 12/5/1987 con i quali aveva al medesimo concesso in locazione gli immobili siti nella locale via ***** angolo *****, da adibirsi l’uno a scuola elementare e l’altro a scuola materna (verso il canone, rispettivamente, di L. 1.920.000 e di L. 1.500.000 mensili), per aver smesso di pagare i canoni in ragione del relativo danneggiamento a seguito del sisma del dicembre 1990.

Nella resistenza dell’Amministrazione convenuta l’adito giudice condannava quest’ultima al pagamento dei canoni per l’ammontare di L. 41.040.000, oltre ad interessi e spese di lite.

Ritenendo ricorrere nel caso un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta totale e definitiva della prestazione, con conseguente scioglimento ipso iure del contratto ed esonero del conduttore dall’obbligo di versamento dei canoni, atteso che – non potendo

Cassazione II civile del 4 giugno 2008, n. 14812 Terremoto, norme antisismiche, difetto di construzione, grave, civile, responsabilità (2009-04-17)

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 28 settembre 1992, B.S. convenne L.Z., titolare dell’omonima impresa edile artigiana, ed il geom. P.F. davanti al Tribunale di Terni e, esponendo che il 10 ottobre 1983 aveva appaltato allo Z. la costruzione di un fabbricato da realizzarsi in **** in base ad un progetto e sotto la direzione dei lavori del P. e che la costruzione, ultimata nel 1985, era successivamente risultata affetta da vizi e difforme dal progetto e dalle prescrizioni normative, nonchè di costo non congruo ai lavori eseguiti, domandò la condanna in solido dei convenuti al rimborso delle somme eccedenti il valore effettivo delle opere ed al risarcimento dei danni.

Si costituirono separatamente il L. ed il P. e, eccepite l’inammissibilità delle pretese dell’attore, per avere le parti definito transattivamente ogni loro rapporto, nonchè la tardività della denuncia dei vizi e delle difformità dell’opera e la prescrizione dell’azione esercitata, chiesero, nel merito, il rigetto delle domande del B..

Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 4 gennaio 1993, premesso l’esercizio da parte dell’attore dell’azione prevista dall’art. 1669. c.c., respinse le eccezioni dei convenuti e, con sentenza definitiva del 16 novembre 1998, rigettò le domande del B.. Quest’ultima decisione, gravata dal B., venne confermata il 23 luglio 2003 dalla Corte di appello di Perugia, la quale, pur evidenziando che l’edificio era stato realizzato in violazione della normativa antisismica, rigettò l’impugnazione, osservando che gli accertamenti compiuti dal c.t.u. escludevano un pericolo certo ed obiettivo che in futuro potesse verificarsi la rovina del fabbricato, anche eventualmente a seguito di un forte terremoto, e che la costruzione non presentava gravi difetti, non essendo in essa ravvisabili alterazioni che incidessero sulla sostanza dell’opera e sugli altri elementi necessari a garantirne la normale utilità in relazione alla sua funzione economica e pratica;

che, inoltre, era infondata l’azione di responsabilità nei confronti del P. per il mancato rispetto nell’esecuzione dell’opera delle norme antisismiche, in quanto era incontestato che egli aveva eseguito solo il progetto architettonico e non i calcoli strutturali ed anche il progetto di variante, per la parte non architettonica, aveva comportato valutazioni strutturali estranee alla competenza del direttore dei lavori incaricato del solo progetto architettonico.

Il B. è ricorso con quattro motivi per la cassazione della sentenza, l’impresa Z. ed il P. hanno resistito con controricorso notificato il 17 febbraio 2004 ed entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., in correlazione alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, artt. 8, 9, 10, 17, 21, 22 e 23, ed al D.M. 3 marzo 1975, e D.M. 3 giugno 1981, avendo negato la ravvisabilità di gravi difetti dell’opera, comportanti la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, nella realizzazione in zona sismica di un fabbricato difforme sia dal progetto strutturale depositato contestualmente alla denuncia di inizio dei lavori e sia dalle prescrizioni tecniche dettate per le costruzioni in detta zona, benchè le difformità esponessero l’opera alla prospettiva sia di serie lesioni, anche strutturali, in caso di terremoto e sia di demolizione coattiva iussu judicis.

Con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., in correlazione alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, artt. 8, 9, 10, 17, 21, 22 e 23, ed al D.M. 3 marzo 1975, e D.M. 3 giugno 1981, e per motivazione lacunosa, illogica e contraddittoria, giacchè ha affermato che, non sussistendo prospettive di rovina del fabbricato, la realizzazione in difformità dalle norme antisismiche non costituiva un grave difetto dell’opera, senza considerare che l’obbligo di regolarizzare o di demolire l’edificio che da essa derivava influiva negativamente sulla piena disponibilità e fruizione della costruzione da parte del committente.

Con il terzo motivo, per la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., in correlazione alla L. 2 febbraio 1974, n, 64, artt. 8, 9, 10, 17, 21, 22 e 23, ed al D.M. 3 marzo 1975, e D.M. 3 giugno 1981, e per illogicità e contraddittorietà di motivazione e distorta considerazione di fatti e circostanze rilevanti, non avendo valutato che la necessità del committente di eseguire i lavori necessari a rendere le strutture del fabbricato conformi alle prescrizioni antisismiche ed al progetto depositato aveva in concreto impedito all’attore il normale utilizzo dell’opera.

Con il quarto motivo, per violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., in correlazione alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, artt. 8, 9, 10, 17, 21, 22 e 23, e al D.M. 3 marzo 1975, e D.M. 3 giugno 1981, ed alla L.R. n. 25 del 1982, art. 2, e per motivazione illogica e meramente apparente, poichè ha escluso la responsabilità del direttore dei lavori per il mancato rispetto nell’esecuzione dell’opera delle prescrizioni antisismiche, benchè la sua responsabilità fosse espressamente prevista dalla normativa regionale ed egli fosse specificamente deputato a garantire la conformità della costruzione al progetto depositato. Il primo motivo è fondato.

La responsabilità dell’appaltatore per la rovina ed i difetti degli edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, sancita dall’art. 1669 c.c., nell’interesse generale alla solidità ed utilità delle costruzioni ed all’incolumità personale dei cittadini, distingue l’ipotesi di gravi difetti di costruzione comportanti l’evidente pericolo di rovina, nella quale ha riguardo alla stabilità attuale dell’opera, da quella di gravi difetti, che, come evidenziato nei lavori preparatori del c.c., pur non determinando minaccia di crollo immediato o evidente pericolo di rovina, incidono sulla sostanza e sulla stabilità dell’ opera.

Tra questi ultimi difetti rientra anche l’assenza nelle costruzioni dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto nell’attività edilizia di prescrizioni tecniche uniformi e, in particolare, per le costruzioni nelle zone sismiche, di quelle dettate in forza della L. 2 febbraio 1974, n. 643, art. 1, comma 1, e art. 3, comma 1, (vedi ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), la cui osservanza è assicurata dalla sottoposizione della progettazione ed esecuzione degli edifici ad uno speciale regime autorizzatorio e repressivo, diretto a preservare, con riguardo sia ai singoli fabbricati che all’ambito territoriale nei quali essi vengono realizzati, l’integrità degli abitanti e la conservazione e continuità di uso degli immobili.

L’obbligatorietà dell’osservanza di dette prescrizioni per un positivo contrasto alle sollecitazioni degli elementi, strutturali e non strutturali, delle costruzioni derivanti dalle azioni sismiche previste in un determinato territorio, in quanto formulate sulla base di regole di esperienza e di regole tecniche preesistenti e collaudate, e loro non derogabilità, salvo che con provvedimento ministeriale ove sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l’applicazione, si risolve, infatti, in una presunzione normativa non soltanto di sufficienza, ma di necessità di conformare ad esse l’attività edificatoria per prevenire il pericolo immanente in zona sismica che le opere possano collassare o subire danni che, oltre a pregiudicarne la statica o la funzionalitàs mettano a repentaglio la vita umana.

Dal carattere assoluto di tale presunzione deriva che il grave difetto di un edificio conseguente alla sua realizzazione senza l’osservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa antisismica non può essere disconosciuto con un apprezzamento di fatto del giudice che escluda che da questa sia derivato un effettivo pregiudizio alla sostanza e stabilità della costruzione, giacchè egli non può nè sindacare le prescrizioni normative e nè sovrapporre ad esse una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e degli loro effetti.

Alla fondatezza del primo motivo seguono l’assorbimento dell’esame degli altri e la cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze, che si conformerà al principio che