Corte Costituzionale Ordinanza 172 del 2009 Referendum, legge elettorale, partecipazione, informazione (2009-06-01)

ORDINANZA N. 172

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Francesco AMIRANTE Presidente

– Ugo DE SIERVO Giudice

– Paolo MADDALENA “

– Alfio FINOCCHIARO “

– Franco GALLO “

– Luigi MAZZELLA “

– Gaetano SILVESTRI “

– Sabino CASSESE “

– Maria Rita SAULLE “

– Giuseppe TESAURO “

– Paolo Maria NAPOLITANO “

– Giuseppe FRIGO “

– Alessandro CRISCUOLO “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’approvazione della delibera del 14 maggio 2009 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relativo alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009», promosso da Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D’Amico, nella loro qualità di promotori e presentatori di tre richieste di referendum popolare, con ricorso depositato in cancelleria il 27 maggio 2009 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 1° giugno 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ricorso del 21 maggio 2009 depositato il successivo 27 maggio, i signori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D’Amico, nella loro qualità di promotori e presentatori delle tre richieste di referendum elettorali indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009, hanno presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al fine di ottenere la dichiarazione che non spettava alla predetta Commissione adottare le disposizioni contenute negli artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, della delibera del 14 maggio 2009 della medesima Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2009, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relativo alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009»;

che tale delibera disciplina l’accesso alla programmazione radiotelevisiva della RAI, in quanto società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

che nel suddetto art. 5, commi 4 e 7, si stabilisce che, qualora alle tribune referendarie e alle ulteriori trasmissioni di comunicazione politica prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l’indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore;

che tale disposizione, a parere dei ricorrenti, renderebbe «integralmente fungibile» la partecipazione dei rappresentanti del Comitato con quella dei gruppi politici favorevoli al referendum, e con ciò lederebbe le attribuzioni costituzionali del Comitato di cui agli articoli 21, 48 e 75 della Costituzione, come attuati dall’art. 4, comma 2, lettera d), della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), in combinato disposto con l’art. 52, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo);

che tali ultime disposizioni, in ossequio al pluralismo dell’informazione politica, con riguardo alle consultazioni referendarie assicurerebbero al Comitato un accesso al servizio radiotelevisivo per lo meno paritario, per spazio ed «importanza delle trasmissioni» a quello assegnato ai gruppi politici favorevoli al quesito;

che, al contrario, la delibera impugnata ometterebbe di riconoscere tale accesso, consentendo che la «posizione di garanzia dei promotori dei referendum nell’attività di comunicazione politico referendaria» possa essere integralmente sostituita dalla presenza dei gruppi politici favorevoli;

che a propria volta l’art. 7, commi 1 e 3, lederebbe le medesime attribuzioni costituzionali sopra ricordate, stabilendo, quanto ai notiziari e ai programmi a contenuto informativo o di approfondimento, che la parità di trattamento debba essere riservata ai soli «soggetti politici»;

che entro tale definizione non potrebbe essere ricondotto il Comitato promotore, il quale pertanto non godrebbe di siffatta garanzia e sarebbe esposto al rischio che le trasmissioni della RAI si svolgano senza che in nessuna di esse sia assicurata la presenza di un proprio rappresentante;

che i ricorrenti chiedono, quindi, che la Corte dichiari che non spettava alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare le disposizioni contenute negli artt. 5, commi 4 e 7 e 7, commi 1 e 3, della delibera adottata nella seduta del 14 maggio 2009, e che annulli conseguentemente le disposizioni impugnate nella parte in cui esse non prevedono che ai promotori del referendum debbano essere complessivamente destinati i medesimi spazi comunicativi e informativi e della stessa importanza in termini di indici medi di ascolto, di quelli che l’emittente attribuirà ad esponenti di gruppi politici parlamentari favorevoli al referendum.

Considerato che la Corte, in questa fase, è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a valutare esclusivamente, in assenza di contraddittorio tra le parti, se il promosso conflitto di attribuzione sia ammissibile, sussistendone i prescritti requisiti di carattere soggettivo e oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che, quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta, allo stato, anche in relazione alle attività preordinate all’esercizio del voto referendario, sia la competenza dei promotori della richiesta di referendum abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 della Costituzione, sia la competenza della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a dichiarare definitivamente, in materia che attiene agli indirizzi per l’informazione e la propaganda attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (sentenze n. 502 del 2000 e n. 49 del 1998);

che, allo stato, deve ritenersi sussistente anche il profilo oggettivo del conflitto, poiché gli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo sono intesi ad assicurare, in tale servizio, la realizzazione del principio del pluralismo (sentenze n. 420 del 1994 e n. 112 del 1993) e sono pertanto espressione di una attribuzione costituzionale, sì che ogni limitazione della facoltà di partecipare ai dibattiti televisivi sui referendum che dovesse risultarne, potrebbe, in astratto, ledere l’integrità delle attribuzioni che spetta ai Comitati promotori tutelare;

che, quindi, il conflitto promosso col presente ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953;

che, peraltro, in considerazione dell’imminente svolgimento delle votazioni referendarie, l’applicazione alle fasi processuali successive all’ammissione del presente ricorso dei termini previsti dagli artt. 25 e 26 della legge n. 87 del 1953 produrrebbe una irrimediabile lesione dei diritti costituzionali coinvolti;

che pertanto, nel presente caso, si verifica una ipotesi di non applicabilità, ai sensi del quinto comma dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, dei termini processuali previsti dai surrichiamati artt. 25 e 26;

che di conseguenza, occorre garantire che questa Corte possa esaminare nel merito il presente ricorso nella prossima udienza pubblica del 9 giugno 2009.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dai promotori e presentatori dei referendum in materia elettorale indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009, con l’atto indicato in epigrafe;

fissa per la discussione sul merito del ricorso l’udienza del 9 giugno 2009;

dispone:

che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla parte ricorrente della presente ordinanza;

che il ricorrente notifichi immediatamente il ricorso e la presente ordinanza alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e depositi presso la cancelleria della Corte, entro il prossimo 4 giugno, l’atto di costituzione unitamente alla prova dell’avvenuta notifica;

che la eventuale costituzione del resistente avvenga entro il prossimo 8 giugno 2009.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 1° giugno 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Cassazione civile Sez. III, 09-04-2009, n. 8669 Danno morale, danno non patrimoniale, assicurativo, civile (2009-06-04)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13540/2004 proposto da:

*****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA *****, presso lo studio dell’avvocato ***** *****dagli avvocati *****, ***** come da mandato a margine del presente ricorso; – ricorrente –

contro

***** ASSIC SPA, in persona del Procuratore Speciale Avv. ***** elettivamente domiciliata in ROMA, VIA *****, presso lo studio dell’avvocato *****, rappresentato e difeso dall’avvocato ***** in virtù di procura in calce al controricorso; – controricorrente –

e contro

***** – intimato-

avverso la sentenza n. 1635/2003 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, Sezione 4^ emessa il 06.05.03, depositata 14/05/2003; R.G.N. 913/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2009 dal Consigliere Dott. FRASCA RAFFAELE;

udito l’Avvocato *****;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del primo, l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

*****, nel marzo del 1992, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli ***** e la sua compagnia assicuratrice ***** s.p.a., per sentirli condannare al risarcimento dei danni sofferti a seguito di un sinistro stradale occorso in *****), allorquando l’autovettura condotta dal ***** e di sua proprietà, aveva urtato la moto sulla quale l’attrice era trasportata, scaraventandola a terra e provocandole gravi lesioni.

Entrambi i convenuti si costituivano contestando la domanda ed il ***** svolgeva domanda riconvenzionale.

Il Tribunale, all’esito dell’istruzione, espletata con prove testimoniali e con una consulenza tecnica, con sentenza del 10 giugno 2000 rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale.

La ***** appellava la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, che, nella resistenza della società assicuratrice e nella contumacia del *****, in parziale accoglimento dell’appello, con sentenza del 14 maggio 2003, dichiarava la concorrente ed eguale responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro e condannava i convenuti al risarcimento dei danni in proporzione, nella misura di Euro 15.298,00, oltre accessori.

Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la *****.

Ha resistito con controricorso soltanto *****.

Non ha resistito il *****.

La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denuncia

Cassazione civile Sez. 3, n. 9360 del 21/04/2006 Vacanza rovinata, danni, viaggio organizzato, civile, viaggio di nozze (2009-06-04)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati;

Dott. PREDEN Roberto – Presidente – Dott. FANTACCHIOTTI Mario – Consigliere – Dott. TRIFONE Francesco – Consigliere – Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere – Dott. FICO Nino – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da;

… VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 163 SC. C, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FRATACCIA, difeso dall’avvocato ZAZA D’AULISIO ALFREDO, giusta delega in atti;

– ricorrente – contro … FRANCESCO, … LUCREZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA SCHETTINO, difesi dall’avvocato MORETTI NICOLA, giusta delega in atti;

– controricorrenti – avverso la sentenza n. 245/02 del TRIBUNALE DI LATINA, Sezione distaccata di TERRACINA, emessa il 5/04/02, depositata il 08/04/02, R.G. 891/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/02/06 dal Consigliere Dott. Nino FICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Francesco … e Lucrezia … hanno acquistato dalla Fly Tour Operator di Vincenzo …, per il loro viaggio di nozze, un pacchetto turistico per le Maldive con partenza da Milano alle ore 01.00 del 7.10.1998, nonche’ biglietti aerei Alitalia per Milano con partenza da Roma alle ore 20.55 del 6.10.1998.

Per le avverse condizioni meteorologiche il volo Roma – Milano e’ stato annullato e i coniugi … hanno preso un volo successivo che, pero’, non ha consentito loro di giungere in tempo per prendere il volo per le Maldive, sicche’ rinunziato alla vacanza, hanno adito il giudice di pace di Fondi per la restituzione del prezzo pagato per l’acquisto del viaggio.

Il giudice di pace ha rigettato la domanda sul presupposto che l’… avesse agito da semplice intermediario tra i … e la societa’ organizzatrice del viaggio.

I … hanno appellato la decisione e il Tribunale di Latina, ritenuto invece che l’… fosse da considerare l’effettivo organizzatore del viaggio, per non aver fatto constare la qualita’ di intermediario nei documenti di viaggio, giusta la previsione della L. n. 1084 del 1977, art. 19, della di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, lo ha condannato alla restituzione del prezzo.

Avverso quest’ultima decisione l’… ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a tre motivi.

I coniugi … hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dai controricorrenti sotto il duplice profilo della mancanza dell’indicazione delle norme violate e della carenza di procura speciale, in quanto priva di espresso riferimento al giudizio di Cassazione. Le norme di diritto vanno indicate quando se ne denuncia la violazione – e non e’ il caso di specie – e, salvo qualche isolata contraria pronuncia (Cass. n. 1215 del 1999), e’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che la procura rilasciata, come nella specie, a margine del ricorso per Cassazione, costituendo corpo unico con l’atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce il requisito della specialita’ del mandato al difensore, con la conseguenza che il ricorso e’ ammissibile anche se manca uno specifico riferimento al giudizio di legittimita’ e la formula adottata indichi poteri e facolta’ rapportabili al giudizio di merito (tra le altre, Cass. S.U. n. 12615/1998; Cass. n. 4299/1999).

Con i motivi proposti, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente ha dedotto che il giudice d’appello: a) ha omesso di indicare da quali elementi probatori ha desunto la mancata consegna ai … dei documenti di viaggio contenenti l’espressa dichiarazione che egli agisse quale semplice intermediario; b) ha omesso di considerare che i … non avevano fornito la prova che egli avesse svolto il ruolo di organizzatore del viaggio; c) ha omesso di indicare per quale ragione i due distinti rapporti (viaggio Roma – Milano e viaggio soggiorno Milano – Maldive) dovessero ritenersi connessi al punto da costituire un

Cassazione civile sez III 7 maggio 2009 n. 10493 Albergo, furto, danni, viaggi, turismo, risarcimento, civile (2009-06-05)

Pres. Petti – Est. Lanzillo – P.M. (conf.) – Ric. … c. Club Med.

Svolgimento del processo. – Con atto di citazione notificato il 24.11.1989 Luciana … ha convenuto davanti al Tribunale di Roma il Club … per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti durante il soggiorno presso un villaggio del Club, in …, a seguito del furto di una pelliccia di visone del valore di £ 25.000.000.

La sera prima della partenza essa aveva ritirato la pelliccia dal deposito di sicurezza dell’albergo e, durante la notte fra il 5 e il 6 febbraio 1989, qualcuno si era introdotto nella camera (in presenza degli occupanti, che dormivano), sottraendo il capo.

Il convenuto si e’ costituito, eccependo la nullita’ dell’atto di citazione per irregolarita’ del mandato al difensore e contestando la sua responsabilita’. In subordine, ha chiesto che l’importo del risarcimento venisse limitato a cento volte il prezzo giornaliero dell’alloggio (pari a £ 48.700), ai sensi dell’art. 1783, ult. comma, cod. civ.

Esperita l’istruttoria, con sentenza n. 18269/2001 il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari, ha ritenuto che il furto fosse imputabile a colpa dell’ albergatore, poiche’ – non essendo stati riscontrati segni di effrazione o di forzatura dell’ingresso – era da ritenere che il ladro si fosse introdotto nel locale utilizzando un passepartout, che l’albergo aveva evidentemente mal custodito. Ha pertanto condannato il convenuto a pagare la somma di £ 20.000.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

In esecuzione della sentenza di primo grado, il 28.6.2001 il convenuto ha pagato € 35.250,00. Ha contemporaneamente proposto appello, a cui ha resistito l’appellata.

Con sentenza 22 settembre-28 ottobre 2004 n. 4645 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la colpa dell’ albergatore di cui all’ art. 1785 ed ha ritenuto quest’ultimo responsabile solo ai sensi dell’art. 1783 cod. civ., riducendo l’importo del risarcimento alla somma di £. 4.870.000, rivalutata e maggiorata degli interessi compensativi, quantificati equitativamente nella misura del 6% all’anno.

Con atto notificato il 20.9.2005 il Club … propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Loredana … con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

Motivi della decisione. – 1. – Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

2. – E’ pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale, con cui la ricorrente deduce la falsa applicazione dell’ art. 1783 cod. civ. e la violazione dell’art. 1785 bis cod. civ., nonche’ il difetto assoluto di motivazione, per avere la Corte di appello escluso la colpa dell’albergatore in base al solo, generico rilievo che l’inchiesta penale non ha potuto accertare le modalita’ del furto, trascurando le circostanze emerse nel giudizio civile, ed in particolare il fatto che il furto e’ avvenuto nella notte; che la porta era chiusa a chiave dall’interno e che non sono stati trovati segni di effrazione o di scasso, sicche’ solo l’uso di un passepartout ha potuto consentire l’ingresso a persona che, per di piu’, doveva essere a conoscenza del fatto che in quella notte il capo si trovava nella camera. La pelliccia, infatti, era sempre rimasta depositata in custodia presso l’albergatore ed era stata ritirata la sera prima del furto, in previsione della partenza della …, che doveva avvenire la mattina successiva, prima dell’orario di apertura del deposito ove il Club custodiva i preziosi dei clienti.

Assume la ricorrente che tali circostanze, dedotte fin dall’atto introduttivo del giudizio e non contestate dalla controparte, sono da ritenere dimostrate e manifestano la colpa dell’ albergatore ai sensi dell’art. 1785 bis, colpa che non deve necessariamente consistere in azioni od omissioni, ma puo’ essere ravvisata nella stessa organizzazione dell’impresa, per l’omessa adozione degli accorgimenti idonei a salvaguardare i beni dei clienti: considerato anche il fatto che il malfattore ha potuto liberamente circolare di notte fra le camere dell’albergo ed introdurvisi.

2.1. – Il motivo e’ fondato.

La Corte di appello non si e’ uniformata ai criteri legali di imputazione della responsabilita’ all’albergatore, di cui agli art. 1783 seg. cod. civ., ed ha omesso di prendere in esame una serie di circostanze pienamente provate o non contestate che di per se’ apparirebbero idonee a dimostrare la colpa dell’albergatore, ai sensi dell’art. 1785 bis cod. civ., ed avrebbero potuto giustificare la condanna al risarcimento dell’ intero valore del capo rubato.

E’ stato accertato in fatto;

– che il servizio di custodia degli oggetti di valore consegnati dai clienti era incompleto, poiche’ chiudeva la sera alle ore 19,30 e riapriva alle 8,30 del mattino, mettendo in difficolta’ chi volesse o dovesse usufruirne nelle ore serali o nelle prime ore del mattino (come nel caso di specie);

– che il servizio di sorveglianza notturna e’ stato lacunoso e negligente, considerato che qualcuno ha potuto liberamente aggirarsi fra le camere, nel pieno della notte, ed introdursi nella camera della ricorrente in presenza degli occupanti, senza effrazione o forzatura alcuna, essendosi evidentemente impossessato di una chiave, sempre per insufficienza del servizio di sorveglianza;

– che l’autore del furto evidentemente sapeva che la … possedeva un capo di valore; conosceva il numero della camera in cui essa alloggiava e sapeva che, proprio quella notte, la pelliccia era stata ritirata dal deposito: il che non consente di escludere che l’illecito sia riconducibile a personale dell’albergo.

A fronte di tali circostanze, la motivazione della Corte di appello –c he si riduce a poche righe, secondo cui