Cassazione Sez. Lavoro – Sent. del 27.05.2009, n. 12326 Lavoro, infortunio in itinere, danno dei congiunti, eredi, figlio maggiorenni, danno tanatologico (2009-06-15)

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 8.42003 dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il coniuge ed i figli superstiti del prof (…) esponevano che quest’ultimo veniva coinvolto, in data 1.8.2001,. verso le ore 17.00 in un incidente stradale in seguito ai quale era deceduto, nel mentre era trasportato su di una moto che si scontrava con altra autovettura. L’Università di Napoli aveva denunciato l’infortunio all’INAIL: ma la domanda di infortunio in itinere era stata respinta dall’INAIL che sosteneva non essersi verificato l’infortunio nell’ambiente di lavoro; infortunio che secondo I’ Istituto riguardava un rischio generico non protetto dal dpr_1124_1965.

Gli originari ricorrenti ritenevano sussistere gli estremi dell’infortunio in itinere in quanto il Prof. (…) era obbligato a recarsi a casa per consumare il pasto essendo affetto da varie patologie e non avendo l’università una mensa: pertanto richiedevano il riconoscimento dell’ infortunio in itinere con diritto alla rendita vitalizia e la condanna dell’INAIL al risarcimento del danno biologico.

Si costituiva in giudizio l’INAIL che chiedeva il rigetto della domanda.

Espletata la prova per testi prodotta documentazione e depositate note la causa veniva decisa dal Tribunale di Napoli che qualificava l’infortunio patito dal prof. (…) quale infortunio “in itinere’ e condannava l’INAIL al pagamento delle indennità di cui all’art 85 DPR n. 1124/65 e del danno biologico nella misura di € 72.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo.

2. Avverso detta sentenza I’INAIL proponeva appello eccependo in rito la nullità del ricorso e, nel merito reiterando le argomentazioni svolte in primo grado quanto alla non configurabilità dell’infortunio “in itinere e alla non indennizzabilità del danno biologico per gli infortuni mortali chiedeva pertanto, il rigetto della domanda con l’annullamento della condanna al pagamento della rendita e del danno biologico.

Si costituivano nel giudizio d’appello i resistenti i quali, riportandosi alle argomentazioni svolte in primo grado, all’esito della prova testimoniale ed alla documentazione prodotta, chiedevano il rigetto dall’ atto di appello

La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 5603/2006 rigettava il gravame dell’Inail così confermando il diritto del coniuge e dei figli superstiti alla rendita vitalizia, nonché all’indennizzo per danno biologico da morte.

3. Avverso questa pronuncia l’INAIL propone ricorso per cassazione con tre motivi.

Resistono con controricorso le parti intimate che hanno depositato anche memoria,

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. 11 ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 2 del D.P.R. n. 11124 del 30 giugno 1965, come modificato dall’art. 12 deI decreto_legislativo_38_2000; nonché l’erronea motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art 360 c. 3 del c.p.c. Assume I ‘ INAIL che, avendo accertato sia il Tribunale che la Corte di Appello che l’incidente si era verificato alle ore 17,00, la scelta del mezzo di trasporto privato era una semplice comodità e non necessità. Ne derivava, pertanto che si era alla presenza di un puro rischio c.d. elettivo.

Con il secondo motivo l‘Istituto denuncia la violazione dell’art 85 del d.P.R. n. 1124/1965. Assume l’INAIL che la rendita vitalizia di cui all’art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 spetta oltre che al coniuge superstite esclusivamente ai figli minori studenti entro il 21° anno d’età ed universitari sino al 26 anno di età ovvero inabili.

Presupposti questi che nella specie non ricorrevano.

Con il terzo motivo l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 13 comma 9 del d. lgs. n. 38 del 23.2.2000 nonché l’erronea motivazione circa un punto decisivo delta controversia, il tutto in relazione ai nn. 3 e 5 del codice di procedura civile. L’INAIL si duole della condanna dell’Istituto al pagamento della somma di € 172.000,00 a titolo di danno biologico. A sostegno della propria tesi l’istituto richiama il comma 9 dell’art 13 del DPR n. 1124/1965 ed assume la non indennizzabilità a tale titolo degli eredi del danno biologico che sarebbe spettato al defunto. Inoltre deduce l’istituto ricorrente che nel secondo comma lettera a della tabella, per l’indennizzo da danno biologico si fa riferimento all’età dell’ assicurato al momento della guarigione”. Sostiene, inoltre l’lstituto che, ai sensi dell’ n. 13 in questione, non è prevista l’indennizzabilità del danno biologico temporaneo e, trattandosi di un tempo relativamente breve intercorso tra I’infortunio e la morte, l’indennizzo sarebbe del tutto irrisorio.

2. 11 primo motivo del ricorso è infondato

I giudici di merito, con motivazione sufficiente e non contraddittoria hanno ritenuto sussistente nella specie i presupposti dell ‘infortunio in itinere suscettibile di indennizzo.

Va in generale ribadito (cfr. Cass. sez. lav. 27 gennaio 2006. n. 1712) che perché un infortunio occorso a un lavoratore possa ritenersi verificato in occasione di lavoro e, in quanto tale, tutelato dalle specifiche norme di protezione antinfortunistiche, occorre che sussista uno specifico collegamento tra l’evento lesivo e l’attività lavorativa, in particolare ha precisato Cass., sez. lav., 4 aprile 2005. n. 6929 ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo ai criteri che individuino la legittimità o meno dell’uso del mezzo in questione secondo gli «standars» comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l’attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni.

In particolare, ha precisato Cass. Sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13376 l’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore neI percorrere, con mezzo privato la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione: b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile. tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa- Presupposti questi la cui sussistenza è stata verificata dai giudici di merito.

Nella specie l’infortunio è avvenuto il 1′ agosto 2001 alle ore 17.00 allorché il prof. (…) passeggero su un motoveicolo guidato da altri, è stato coinvolto in un incidente stradale per essere stata la moto investita da una autovettura nell’incidente il prof. (…) perdeva la vita.

I giudici di merito, con valutazione in fatto non censurabile nel giudizio di legittimità hanno accertato che il prof. Docente universitario della facoltà di ingegneria di ingegneria del locale ateneo aveva necessità di rientrare presso la propria abitazione per il pranzo, seguendo egli un particolare regime dietetico che solo al proprio domicilio poteva essere scrupolosamente seguito.

Inoltre i giudici di merito hanno ritenuto che l’orario in cui si era verificato l’incidente (h. 17.00) fosse compatibile con quello di normale consumazione dei pasti.

stante le particolari abitudini del prof. (…)I che era solito allontanarsi dalla Facoltà per far ritorno a casa verso le 14,00 -14, 30.

In ordine poi al carattere necessitato della scelta del mezzo i giudici di merito hanno motivato in proposito considerando che nel periodo estivo il servizio pubblico di trasporto cittadino diradava i propri orari talché il mezzo privato diventava “una vera e propria necessità. Nella specie il prof. (…) aveva approfittato di un passaggio occasionale su un motociclo di uno studente.

Si tratta nel complesso di una tipica valutazione di merito che si sottrae al sindacato di questa Corte. Infatti il giudice di legittimità non è chiamato a riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì può e deve soltanto controllare sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento. Il controllo di logicità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio” ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dal l’ordinamento al giudice di legittimità.

In breve, non ravvisandosi nell’iter argomentativo della Corte di appello incongruenze o deficienze motivazionali il primo motivo deve essere disatteso.

3. Il secondo motivo di ricorso va accolto.

La Corte d’appello ha ritenuto provata la qualità di eredi dei figli superstiti del prof. (…) sulla base del certificato storico di famiglia. Ma non ha considerato che ex art. 85 d.P.R. n. 11124 del 1965 il presupposto del beneficio della rendita non è la qualità di erede la quota della rendita spetta ai figlio superstite fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età e per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, la rendita spetta fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

Essendo incontestato in causa che, al momento dell’infortunio, i figli del prof. (…) erano tutti laureati ed avevano superato il ventiseiesimo anno di età, consegue che unica beneficiaria della rendita IN AIL era il coniuge superstite.

Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.

Va ribadito in proposito come già affermato da Cass. sez. III. 13 gennaio 2009. n, 455 che il danno cd. “tanatologico” o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita; ciò perché la lesione dell’integrità fisica con esito letale intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo non è configurabile quale danno biologico dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita (Cass. sez. 3, 30 giugno 1998, n. 6404); cfr. anche C. cost n. 372 del 1994 che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2043 c. c. nella parte in cui non consente il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita del de cuius o del danno alla salute subito da un familiarea causa dell’evento mortale. Ed in particolare Cass. sez. 3. 28 novembre 2008. n. 28423 che ha precisato che in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico ma come danno morale “jure haereditatis”, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso. Cfr. anche Cass, sez. III. 16 maggio 2003. ti. 7632. secondo cui non è risarcibile la domanda di risarcimento del danno da ‘perdita del diritto alla vita o danno tanatologico proposta iure hereditatis dagli eredi del de cuius, in quanto la lesione dell’integrità fisica con il verificarsi dell’evento tende immediatamente o a breve distanza di tempo dall’evento lesivo non è configurabile come danno tanatologico. in quanto comporta la perdita del bene giuridico della vita in capo al soggetto che non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruita solo in natura, esso operi quando la persona abbia cessato di esistere, non essendo possibile un risarcimento per equivalente che operi quando la persona più non esiste.

Pertanto il danno per perdita della vita non rientra nella nozione di danno biologico quale accolta dall’ad 13 d. lgs 23 febbraio 2000 n. 38 al fine dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nozione che fa riferimento alla ‘lesione dell’ integrità psicofisica” suscettibile di valutazione medico- legale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000; entro questo limite opera l’assicurazione sociale del danno biologico.

In ogni caso – tenuto conto del fatto che la morte è sopraggiunta a breve distanza dall’incidente (1.3 ore) può richiamarsi in proposito anche Cass, sez. lav, 13 gennaio 2006. n. 517. secondo cui la lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo, non è configurabile come danno biologico giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita.

5 In conclusione il ricorso va respinto nel suo primo motivo ed accolto quanto al secondo e terzo motivo.

L’impugnata sentenza va quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, può respingersi la domanda dei figli superstiti del prof. (…), alla rendita INAIL e la domanda del coniuge superstite degli stessi figli superstiti aI risarcimento del danno biologico.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso) per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso accoglie il secondo ed il terzo motivo cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e decidendo nel merito rigetta la domanda dei figli superstiti del prof. (…) e rigetta la domanda avente ad oggetto il danno biologico.

Compensa tra te parti le spese dell’intero processo

Depositata in Cancelleria

il 27.05.2009

Corte Costituzionale sentenza 173 del 2009 Intercettazioni (2009-06-17)

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 240, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, per la disciplina del contraddittorio, l’applicazione dell’art. 401, commi 1 e 2, dello stesso codice;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 240, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l’attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, in riferimento agli artt. 24, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 50 del 2008);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 84 del 2008).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l’11 giugno 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Cassazione I civile 20 maggio 2009, n. 11803 Immigrazione, ricongiungimento familiare, reddito, alloggio (2009-06-17)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19295-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in Carica, elettivamente domicjliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope Iegis;

– ricorrente

contro

– controricorrente –

avverso il decreto Rg. 482/05 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il 10.01.2006 il 20/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 27/01/2009 dai Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’

udito l’Avvocato P. DARIO per il controricorrente che insiste nel rigetto del ricorso;

udito il P.G. in persona del Dott. MARINELLI VINCENZO che conferma le conclusioni scritte.

Svolgimento del processo

La corte d’appello di Milano con decreto deI 20 gennaio 2005 ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’ Interno avverso il decreto del tribunale di Milano dell’ 11 luglio 2005, con il quale è stato annullato il rifiuto del Questore di Lecco di concessione del nulla osta per il ricongiungimento familiare richiesto dal cittadino senegalese … in favore della figlia …, nata il 18 novembre 1985.

La corte territoriale, premesso che il nulla osta era stato rifiutato per l’accertata mancanza di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno da parte del richiedente, ha osservato che quando sia richiesto il ricongiungimento con una figlio minore (tale essendo la figlia del richiedente al momento della richiesta) l’art. 29, 3 comma lettera b) del d. lgs. n. 286 del 1998 richiede non la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di durata non inferiore ad un anno ma soltanto che lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e ha rilevato che lo straniero aveva fornito la prova, mediante produzione di buste paga di percepire nell’ultimo anno un reddito ben superiore alla soglia minima prevista dalla legge.

Il Ministero dell’inteno ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Resiste con controricorso il …

Motivi della decisione

1. Deducendo diversi profili di violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d. lgs. n. 286 del 1998, il Ministero lamenta che la corte territoriale abbia fatto applicazione della lettera b) della citata disposizione, riguardante i figli minori, mentre nella specie, avendo la stessa compiuto la maggiore età dopo la domanda di nulla osta, avrebbe dovuto farsi applicazione della lettera b bis. Lamenta inoltre che non stata richiesta la dimostrazione della titolarità di un rapporto di lavoro di durata almeno annuale.

2. Il ricorso à manifestamente infondato.

L’art. 29, 30 comma lettera lettera b) d.lgs. n. 286/1998, nel caso in cui lo straniero richieda il

ricongiungimento con figlio minore: a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Il secondo comma della disposizione indicata, nel testo risultante dalle modifiche introdotte, prima con l’art, 23, l comma della legge n. 189 del 2002 e poi con l’art. 2, 10 comma lettera e) del d.lgs. n. 5 del 2007, dispone che ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento. La norma ha un’evidente natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, essendo diretto a risolvere, in senso conforme al principio generale che la durata del procedimento non può andare a danno dell’interessato, la questione del momento rilevante per l’accertamento del requisito soggettivo della minore età.

Non v’è dubbio, pertanto che, trattandosi di ricongiungimento con figlio minore i requisiti oggettivi siano quelli indicati nelle lettere a) e b) del terzo comma dell’art. 29 cit., in particolare il requisito reddituale di cui alla lettera b) come correttamente hanno ritenuto i giudici del merito

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in € 1.500,00 (di cui € 1.00, 00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

DEPOSITATO N CANCELLERIA il 20.05.2009.

Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) 15 luglio 2009 Risarcimento danni, circolazione stradale, assicurativo, civile (2009-07-07)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.75/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Risarcimento danni da circolazione stradale.

T R A

(…) Francesco, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine del ricorso; RICORRENTE

E

(…) Alessandro, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…); RESISTENTE-CONTUMACE

NONCHÉ

S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per l’attore: dichiarare l’esclusiva responsabilità di (…) Alessandro in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condannarlo in solido con la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 11.600,00 al lordo di € 6.400,00 inviata dalla Spa (Zeta) e trattenuta in acconto del maggior avere, per le lesioni subite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: dichiarare il ricorso improponibile ed improcedibile; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; ritenere congrua la somma di € 6.400,00 inviata dalla Società nella fase stragiudiziale, anche per quanta riguarda le spese legali; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Francesco Saverio, con ricorso ex art. 3 L. 102/06 depositato in Cancelleria il 7/1/08 e ritualmente notificato il 4-5/03/08 a (…) Alessandro ed alla S.p.A. (ZETA), conveniva innanzi a questo Giudice i predetti soggetti, affinché – previa declaratoria dell’esclusiva responsabilità della (…) Alessandro nella produzione del sinistro avvenuto il giorno 30/10/06 in Pozzuoli (NA) alla Via Severini, in occasione del quale, mentre attraversava detta Via sulle strisce pedonali, veniva investito dall’auto Renault 5 tg.(…) di proprietà del convenuto – fosse condannato il medesimo (…) Alessandro, in solido con la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate.

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

– che in dipendenza dell’investimento subiva lesioni, tali da essere trasportato al p.s. dell’Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove i sanitari di turno gli diagnosticavano: algia ginocchio destro;

– che il veicolo danneggiante era assicurato per RCA presso la Spa (Zeta) che, ritualmente invitata a risarcire i danni con racc.te a.r. n12802878555-1 e 12802878567-5 ricevute il 15/1-14/4/07, in data 7/5/07 inviava assegno di € 6.400,00 che, veniva trattenuto in acconto del maggior avere.

Instauratosi il procedimento, risultato contumace il convenuto (…) Alessandro, si costituiva la Spa (Zeta) che contestava la domanda sia sull’an che sul quantun debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi, nonché disposta perizia medico-legale.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 27/5/09, la causa veniva assegnata a sentenza e, rilevato che per errore non era stato letto il dispositivo, veniva rimessa sul ruolo per tale incombenza che, veniva espletata all’udienza di rinvio del 15/7/09.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto (…) Alessandro regolarmente citato e non costituitosi.

La domanda deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni ex artt. 145 e 148 del D.L.vo 209/05 ed è trascorso lo spatium deliberandi.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.

Le legittimazioni attiva e passive sono state provate: con la certificazione medica; con il certificato ispezione del PRA, con la deposizione del teste e con la costituzione della Compagnia di assicurazione che nulla ha eccepito in merito.

Tutti i documenti sono allegati agli atti.

La versione dell’incidente prospettata dall’istante ha trovato conferma nella circostanziata deposizione dei testi. Essi hanno dichiarato di aver assistito all’incidente per essersi trovati sul posto e di aver visto l’attore attraversare la Via Severini in Pozzuoli (NA), sulle strisce pedonali, e venire investito al ginocchio destro dall’auto del convenuto il cui conducente era distratto alla guida.

Il chiaro riscontro probatorio circa la tesi sostenuta dal ricorrente, non confutata da nessuna prova contraria, esclude l’applicazione della presunzione di cui all’art.2054, 2° c., cod.civ., norma che ha valore meramente sussidiario, operante solo nel caso in cui non sia stato possibile accertare l’effettiva condotta tenuta dal ricorrente e dal resistente. Nella specie, poi, trattandosi di un investimento a pedone sulle strisce pedonali è esclusa, a priori, l’applicabilità della disposizione richiamata, in quanto, vige una responsabilità palese del conducente del veicolo danneggiante per l’inosservanza delle norme di comune prudenza e perizia ed in particolare del codice della strada.

Per quanto attiene ai danni fisici va osservato che, l’entità delle lesioni riportate da (…) Francesco è stata valutata con scienza ed imparzialità dal Ctu D.ssa Antonella (…) il quale ha appurato che alle lesioni è residuato un danno biologico valutato 7 punti, in considerazione degli esiti di frattura del piatto tibiale del ginocchio destro che, hanno determinato una invalidità assoluta di giorni 35 e parziale di giorni 15 al 50% e giorni 10 al 25%, con esclusione della riduzione della specifica capacità di lavoro.

Alle risultanze cui è pervenuto il CTU, questo Giudice ritiene di aderire e, pertanto, in relazione all’età del danneggiato (anni 58) e, tenendo conto delle tabelle del danno biologico di cui all’art. 139 del D.L.vo 209/05, si ottiene una liquidazione per il danno biologico di € 7.287,00;

– per la invalidità temporanea totale e parziale, assumendo un valore economico di € 42,00/giorno si determina un indennizzo di € 1.895,00;

– per il compenso forfetario, per i disagi derivati dall’infermità, per le spese mediche e per le vittitazioni, si ritiene equa la liquidazione complessiva di € 122,00;

– per il danno morale, alla luce del d.P.R. 3 marzo 2009 n.37 che ha introdotto criteri legali per la determinazione dell’invalidità permanente, questo Giudice ritiene di liquidare ¼ del danno biologico più l’invalidità temporanea e, quindi, € 2.296,00, tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell’autore del danno.

E’ noto a questo Giudice che la Corte Suprema di Cassazione a S.U. ha precisato che, il danno non patrimoniale di cui l’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di divisione in sottocategorie e che, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

Ma, il Legislatore nel d.P.R. citato, al contrario, ha statuito che: la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.

Questo Giudice ritiene che, seppur intervenendo in una materia del tutto peculiare ed in un settore speciale, il legislatore ha indicato chiaramente il percorso ermeneutico per la liquidazione dell’invalidità complessiva (IC) che, in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, e che è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB+DM+(IP-DB).

Va, infine, ricordato che non vi può essere disparità di trattamento tra persone lese e che il Giudice ha il dovere – in quanto sottoposto alla Legge – di guardare all’intero sistema normativo per evincere l’interpretazione che più delle altre (o unica tra le tante) rispetta la sovranità popolare come espressa dagli organi rappresentativi.

E, allora, laddove il Legislatore indichi chiaramente un percorso ermeneutico, a questo il Giudice resta vincolato, mentre alla giurisprudenza può aderire o meno.

Il credito risarcitorio dell’istante (…) Francesco risulta, quindi, complessivamente di € 11.600,00, a cui va detratta la somma di € 6.400,00, inviata dalla Società (Zeta) e trattenuta in acconto e, pertanto, residua la somma di € 5.200,00.

Detto importo è liquidato all’attualità, comprensivo, cioè, dell’intervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino al deposito della presente sentenza (Cass.8517/94; 24/3/03 n.4242).

Dal deposito della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali.

In relazione alla richiesta di parte attrice di liquidare gli interessi e la svalutazione dalla data dell’evento alla data della sentenza, è doveroso, da parte di questo Giudice specificare, che essi sono sempre conteggiati sulla somma che viene liquidata con equità ed all’attualità, così come insegna la giurisprudenza della Suprema Corte della Cassazione in numerose sentenze:

– in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale sfugge ad una precisa valutazione analitica, restando, quindi, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale deve, tuttavia, tener conto dell’effettive sofferenze patite dall’offeso, della gravità dell’illecito, dell’entità, del sesso e del grado di sensibilità del danneggiato e di ogni altro peculiare elemento della fattispecie concreta (Cass. 23/88; 2491/93);

– la liquidazione equitativa in genere è informata a criteri di prudente apprezzamento e, in quanto consegue all’impossibilità o quanto meno alla notevole difficoltà di una precisa quantificazione sulla base di elementi di sicura efficacia, mal si presta ad un’indicazione analitica di singole componenti del risarcimento, potendo essere espressa in una cifra che comprenda l’intero ammontare del risarcimento, con svalutazione e interessi (Cass. 2996/84; 2934/91;

– la liquidazione equitativa del danno, in quanto informata a criteri di prudente apprezzamento, può essere effettuata stabilendo un importo che tenga conto degli elementi costitutivi del danno e della svalutazione verificatasi nel periodo intercorrente tra la produzione dell’evento e la decisione, proprio in considerazione della notevole difficoltà di una prova precisa del danno, che ben difficilmente consente l’indicazione analitica delle singole componenti di esso, specie con riferimento al danno non patrimoniale (Cass. 8517/94; Cass. 24/3/03 n.4242).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglioni, nonché dell’attività processuale svolta.

La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Francesco nei confronti di (…) Alessandro e della S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) dichiara (…) Alessandro esclusivo responsabile dell’incidente per cui è causa e, per l’effetto, lo condanna in solido con la S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (…) Francesco della somma complessiva di € 5.200,00, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;

2) condanna i suddetti convenuti, in solido, alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 350,00 per consulenza medico-legale, € 200,00 per spese, € 900,00 per diritti ed € 1.250,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;

4) sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Pozzuoli il 15 luglio 2009 e depositato in uno alla sentenza lo stesso giorno.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)