TAR Napoli, Sez. II, 06 luglio 2006 / 19 ottobre 2006, n. 8671 Strada privata, strada pubblica, comune, immobili, interesse pubblico (2009-06-14)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli Sezione II, composto dai Signori:

1) Dott. Antonio Onorato Presidente

2) Dott. Anna Pappalardo Consigliere rel.

3) dott. Pierluigi Russo I Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso RG n. 2788/2005 proposto da:

… Francesco, rapp.to e difeso dall’avv. R. Montefusco e C. Micera presso cui elett.te dom. in Napoli via M. A. Severino n. 30

CONTRO

COMUNE DI Melito di Napoli, in persona del Sindaco p.t. n.c.

per l’annullamento

– della nota prot. 552 del 25.3.2005 notificata il 29.3.2005, avente ad oggetto avvio del procedimento per l’esecuzione in danno di rimozione di paletti su sede stradale e notifica del preventivo spesa;

– della nota prot. 6197 del 7.4.2005 che in rettifica della precedente anticipa l’esecuzione in danno al 13.4.2005

-Del provvedimento prot. 6918 del 18.4.2005 notificato il 19.4.2005 a firma del responsabile Settore urbanistica che rigettava la istanza presentata ex art. 36, diffidandolo a provvedere alla rimozione entro 15 giorni,

ed ogni altro atto preordinato, ivi compreso quello con il quale detta via dei Ciliegi sarebbe stata dichiarata strada privata aperta al pubblico traffico.

Visto il ricorso ed i relativi atti allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6 luglio 2006 il Consigliere Anna Pappalardo;

Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso notificato il 9.4.2005 il … esponeva:

– che con istanza del 17.5.2004 aveva presentato una denuncia inizio attività per apporre dei paletti in ghisa a delimitazione di posti auto su strada privata; e che decorsi i prescritti 30 gg. , senza che avesse ricevuto diffida alcuna, eseguiva i lavori apponendo otto paletti;

– che con ordinanza del 30 luglio 2004 n. 45 il Comune gli intimava la rimozione dei paletti, provvedimento impugnato con ricorso RG 12137/2004;

– che il 17.3.2005 presentava istanza di accertamento di conformità per i lavori in oggetto, allegando alala stessa un attestato del responsabile settore lavori pubblici del Comune di Melito in data 16.3.2005 che certificava come la strada in oggetto ( denominata via dei Ciliegi) è strada privata;

– di avere appreso che con sentenza di questo TAR n. 804 del 4.2.2005 su ricorso di tale Tarantino e più veniva ordinato all’amministrazione comunale di eseguire l’ordine di rimozione paletti;

– di avere proposto appello in data 24.3.2005 avverso detta sentenza, atteso che il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione era stato notificato al solo Comune e non anche ad esso controinteressato, ricorso a valere anche quale opposizione di terzo;

– che il Comune, pretermettendo la denuncia di inizio attività ed il suo perfezionamento, e non pronunciandosi sulla istanza ex art. 36 DPR 380/2001, ignorando altresì la pendenza dell’appello in Consiglio di Stato avverso la citata sentenza, gli comunicava l’avvio del procedimento di demolizione in danno dei paletti;

Tanto premesso, lamentava:

1) Violazione art. 22 e ss. DPR 380/2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, e travisamento in quanto l’amministrazione non avrebbe adeguatamente accertato la proprietà privata della strada sulla quale erano stati apposti i paletti; i lavori erano riferibili ad opere sicuramente effettuabili e seguito di DIA, come consentito dal regolamento edilizio e dal programma di fabbricazione;il Comune aveva inoltre ignorato che avverso l’ordine di demolizione dei paletti era stata proposta impugnativa con ricorso RG 12137/2004, ed in ogni caso la natura delle opere comportava l’ irrogazione di una sanzione meramente pecuniaria e non demolitioria;

2) Violazione art. 22 e 36 DPR 380/01 ed eccesso di potere sotto vari profili, non avendo l’amministrazione provveduto a pronunciarsi sulla istanza di accertamento di conformità presentata ex art 36 DPR 380/2001; tanto più che nella DIA era stato precisato che con gli otto paletti si andava ad occupare solo la spazio antistante la proprietà di esso richiedente;

Con motivi aggiunti notificati in data 29.4.2005 il … insorgeva avverso il successivo provvedimento che rigettava la istanza presentata ex art. 36, diffidandolo a provvedere alla rimozione entro 15 giorni, ed ogni altro atto preordinato, ivi compreso quello con il quale detta via dei Ciliegi sarebbe stata dichiarata strada privata aperta al pubblico traffico.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il Comune intimato .

In data 8 giugno 2006 il ricorrente ha depositato sentenza del Consiglio di Stato sez. IV n. 4231/2005 che ha annullato la sentenza di questa Sezione n. 804/2005, per difetto di contraddittorio, non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti del …, direttamente interessato .

Alla pubblica udienza del 6 luglio 2006 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Può ritenersi accertato, anche alla luce della certificazione del responsabile settore lavori pubblici del 16.3.2005 allegata alla istanza ex art. 36 DPR 380/2001, che la strada in oggetto, denominata via dei Ciliegi, non è strada soggetta a pubblico transito, ed è strada cieca; i provvedimenti impugnati si basano su diverso e contraddittorio presupposto. Invero, dapprima l’amministrazione ha contestato al … la mera mancanza di titolo edilizio, e successivamente l’UTC ha affermato che si tratta di strada di proprietà comune a tutti i frontisti, per cui non si potrebbe comprimere il loro eguale diritto alla fruizione della strada mediante la apposizione di paletti.

Occorre premettere che nella presente controversia sono coinvolti due profili:

a) un problema di proprietà della strada

b) un problema di tutela del pubblico transito, se ed ove esistente.

In relazione alla proprietà della strada l’accertamento della stessa diventa irrilevante ove si accertata l’esistente di un diritto di pubblico transito da parte della collettività.

La tesi dell’amministrazione secondo cui dovrebbe tutelarsi un diritto altrui di passaggio, peraltro neppure espressamente qualificato come servitù di uso pubblico, non appare idonea a sorreggere gli atti impugnati, per le caratteristiche della strada, e per le modalità con cui i paletti sono stati apposti. Sotto tale ultimo profilo, va peraltro rilevato ( secondo quanto risulta dalla relazione tecnica allegata alla DIA e non oggetto di contestazione specifica da parte dell’amministrazione intimata) che i paletti non sono stati installati su suolo pubblico, né su suolo privato in modo tale da impedire il transito di autoveicoli, ma solo sulla parte della strada antistante la proprietà del …, per cui la loro presenza impedisce solo la sosta dinanzi al tratto interessato.

Sotto un diverso profilo, va rilevato che non si ravvisano gli estremi per l’esercizio della potestà comunale a tutela di servitù pubblica, o di pubblico transito; invero, dagli elementi acquisiti agli atti di causa, risulta che la strada non è aperta al pubblico transito, non svolge funzione di collegamento con altre strade, e non risulta vi sia alcun provvedimento di classificazione della strada stessa; stante la sua natura di strada cieca, non vi sono elementi di segno contrario alla asserzione di parte ricorrente che sulla stessa transitano solo i residenti

L’avvio del procedimento di esecuzione in danno della demolizione dei paletti ( primo provvedimento impugnato nel presente ricorso) fa riferimento sia alla necessità di adeguarsi alla sentenza 804/2005 di questa Sezione, sia al preesistente ordine di demolizione , alla diffida a demolire ed alla inottemperanza allo stesso.

Pertanto, non è sufficiente a fondare l’illegittimità dell’atto stesso l’avvenuto annullamento della sentenza di primo grado ad opera del Consiglio di Stato, atteso che il provvedimento si regge anche su di un motivo autonomo, ed alla stregua di questo motivo ne va valutata la legittimità.

In un primo momento l’amministrazione ha motivato la demolizione con l’assenza di titolo edilizio, titolo che il ricorrente ha documentato esistere, trattandosi della denuncia di inizio attività presentata nel maggio 2004.

All’ordine di demolizione parte ricorrente ha fatto seguire la presentazione di istanza di accertamento di conformità, in relazione alla quale il responsabile urbanistica ha emesso un provvedimento di diniego, questa volta motivato non per motivi edilizi, ma per la tutela del diritto degli altri proprietari frontisti al transito sulla stessa strada ( diniego impugnato con i motivi aggiunti).

Tuttavia non risulta provato agli atti di causa che la strada in questione sia aperta al pubblico traffico, non sussistendo gli indici rivelatori della esistenza di una servitù di passaggio iure publico, e di un uso pubblico ab immemorabile della strada stessa: né attraverso un provvedimento di classificazione della strada, né attraverso gli indici di fatto quali la apposizione di segnaletica stradale, di illuminazione pubblica, numerazione civica, manutenzione stradale, ecc.

Invero, qualora si controverta della natura pubblica o meno di una strada, occorre rilevare che la giurisprudenza ha individuato una serie di indici rivelatori anche in assenza dell’inserimento di una strada nell’elenco di quelle comunali, indici che possono così individuarsi:

a) l’uso pubblico, ossia da parte di un numero indeterminato di persone che avviene di fatto da parte di tutti gli utenti della strada;

b) la ubicazione della strada all’interno dei luoghi abitati;

c) la inclusione nella toponomastica del Comune ;

d) la apposizione della numerazione civica;

e)la apposizione di segnaletica stradale;

f) la presenza di aree destinate a parcheggio ;

g) il comportamento della P.A. nel settore dell’urbanistica e dell’edilizia quali la illuminazione pubblica ,e la effettuazione di manutenzione della sede stradale;

h) la funzione di raccordo con altre strade e sbocco su pubbliche vie, ed il carattere di parte integrante della sede viaria stradale.- cfr. Cassazione civile sez. II 7 aprile 2000 n. 4345; Cassazione civile sez. II, 28.11.1988 n. 6412; TAR Lazio sez. II 19.3.1990 n. 729; TAR Puglia sez. II Bari 27.2.1998 n. 217; TAR Campania- Napoli sez. I 18.9.2001 n. 4221.

Per poter considerare assoggettata ad uso pubblico un strada privata è necessario che la stessa sia oggettivamente idonea all’attuazione di un pubblico interesse consistente nella necessità di uso per le esigenze della circolazione o per raggiungere edifici di interesse collettivo (chiese, edifici pubblici).

Deve quindi essere verificato:

–il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale

–la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse

–un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile (v. da ultimo Cons. di Stato, IV, n. 1155/2001; V, n. 5692/2000; n. 1250/1998; n. 29/1997; T.A.R. Toscana, Sez. III; n. 1385/2003; TAR Sicilia Catania, n. 2124/1996; Cass. civ. II, n. 7718/1991);

Non è pertanto configurabile l’assoggettamento di una via vicinale a servitù di passaggio ad uso pubblico in relazione ad un transito sporadico ed occasionale e neppure per il fatto che essa è adibita al transito di persone diverse dai proprietari o potrebbe servire da collegamento con una via pubblica.

In relazione al terzo requisito, ossia al titolo idoneo a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, osserva la giurisprudenza che la prova della servitù di uso pubblico di una strada il cui sedime non appartenga ad un Ente pubblico non può essere desunta da un mero uso pubblico ma richiede un atto pubblico o privato (provvedimento amministrativo, convenzione fra proprietario ed amministrazione, testamento) o l’intervento della usucapione ventennale, fermo restando che relativamente a quest’ultimo titolo di acquisto del diritto va preliminarmente accertata la riconosciuta idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere pubblico. (cfr. C.d.S., Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7831; T.A.R. Toscana, sez. III, 19 luglio 2004, n. 2637; In termini, cfr. anche T.A.R. Lazio, sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922, secondo cui ).

Gli elementi indicati non ricorrono nel caso in esame, in cui l’amministrazione non ha provato, né prima dell’emanazione degli atti impugnati, né successivamente nel presente giudizio, la sussistenza dell’uso pubblico della strada nei sensi sopra specificati.

Anche in riferimento alla pretesa tutela del diritto di passaggio dei proprietari confinanti, a prescindere dalla considerazione che si tratterebbe di diversa tutela di un diritto particolare di alcuni cittadini e non più collettivo, va rilevato che l’amministrazione non ha controdedotto specificamente alle attestazioni contenute nella relazione tecnica allegata alla DIA, la quale afferma che la apposizione degli otto paletti viene eseguita ad una distanza di mt. 2 dal ciglio stradale, e che dell’intero asse stradale che misura mt. 8 si andava ad occupare solo lo spazio antistante l’immobile di proprietà del richiedente; e che anche con auto in sosta dal lato apposto, la carreggiata è di ampiezza tale da consentire comodamente il flusso delle auto in ambedue i sensi di marcia.

La domanda va pertanto accolta, con annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli sezione II; definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,così provvede:

accoglie la domanda e per l’effetto :

a) annulla la nota prot. 552 del 25.3.2005 notificata il 29.3.2005, avente ad oggetto avvio del procedimento per l’esecuzione in danno di rimozione di paletti su sede stradale e notifica del preventivo spesa;la nota prot. 6197 del 7.4.2005 che in rettifica della precedente anticipa l’esecuzione in danno al 13.4.2005 , nonchè il provvedimento prot. 6918 del 18.4.2005 notificato il 19.4.2005 a firma del responsabile Settore urbanistica che rigetta la istanza presentata ex art. 36, diffidando il … a provvedere alla rimozione entro 15 giorni,

b) condanna il Comune di Melito alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2000,00

c) ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2006.

Dott. Antonio Onorato Presidente

Dott. Anna Pappalardo Consigliere rel.

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli (NA) Ulteriori chiarimenti sull’opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c. (2009-06-14)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.1083/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Opposizione a cartella esattoriale.

T R A

(…) Rosa, nata a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio degli avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce all’atto di citazione; ATTRICE

E

COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to in Napoli alla Piazza Municipio, nella Casa Comunale, P.zo San Giacomo; CONVENUTO-CONTUMACE

NONCHÉ

S.p.A. EQUITALIA POLIS, Commissario Governativo –Concessionario del Servizio Nazionale della Riscossione per la Provincia di Napoli, in persona del legale rapp.te pro-tempore – P.Iva 08704541005 – con sede legale in Napoli alla Via R. Bracco, 20 – elett.te dom.ta in Napoli alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta procura generale alle liti per Notar Santangelo in Napoli rep. n.(…) del (…); CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attrice: dichiarare la nullità del ruolo ordinario 2008/9430 del 16/7/08 emesso dal Comune di Napoli in riferimento al verbale n.3102027 del 19/10/04, notificato il 19/2/05 ed impugnato il 28/2/05, non costituendo titolo esecutivo per l’emissione della cartella esattoriale emessa dalla Spa Equitalia Polis; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari.

Per la convenuta: dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità della domanda per non essere stata impugnata la cartella nei termini di legge; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Rosa, con atto di citazione per opposizione agli atti esecutivi, ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato il 16-13/2/09 al COMUNE di NAPOLI ed alla S.p.A. EQUITALIA POLIS, si opponeva all’esecuzione forzata iniziata con la notifica della cartella esattoriale n. 071 2008 01690018 22, notificatale il 17/1/09 dalla Spa Equitalia Polis per conto del Comune di Napoli, con la quale le veniva ingiunto il pagamento dell’importo indicato, per violazione al Codice della Strada.

Deduceva la ricorrente, che la cartella esattoriale doveva ritenersi nulla in relazione al ruolo ordinario 2008/9430 del 16/7/08 emesso dal Comune di Napoli in riferimento al verbale n.3102027 del 19/10/04, notificato il 19/2/05 ed impugnato il 28/2/05, non costituendo titolo esecutivo per l’emissione della cartella esattoriale emessa dalla Spa Equitalia Polis.

Instauratosi il procedimento, risultato contumace il Comune di Napoli, si costituiva la Spa Equitalia Polis che eccepiva la inammissibilità e/o la improcedibilità della domanda per non essere stata impugnata la cartella nei termini di legge e, nel merito, contestava la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 25/5/09, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del COMUNE di NAPOLI ritualmente citato e non costituitosi.

Ancora in via preliminare va dichiarata:

– la competenza territoriale di questo Giudice in quanto, in tema di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., competente per territorio non è il Giudice territorialmente competente a conoscere l’impugnazione relativa alla violazione del codice della strada, bensì il Giudice del luogo ove deve avvenire l’esecuzione, così come sancito dall’art. 27 c.p.c., a cui fa espresso rinvio lo stesso primo comma dell’art. 615 c.p.c.

– l’ammissibilità della domanda per essere stata proposta nel termine prescritto, anche se, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale, come nel caso di specie, l’opposizione all’esecuzione – va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., non è soggetta alla speciale disciplina dell’opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689/81 e non è previsto alcun termine di decadenza (Cass. n.12685 del 16/11/99).

Nel merito, l’opposizione è fondata e va accolta relativamente al ruolo ordinario 2008/9430 del 16/7/08 emesso dal Comune di Napoli in riferimento al verbale n.3102027 del 19/10/04, notificato il 19/2/05 ed impugnato il 28/2/05, non costituendo titolo esecutivo per l’emissione della cartella esattoriale emessa dalla Spa Equitalia Polis.

Invero, il verbale n.3102027 del 19/10/04, notificato il 19/2/05, di cui al n.2 della cartella esattoriale, è stato, dalla ricorrente, impugnato il 28/2/05 dinanzi il Giudice di Pace di Napoli il quale, con sentenza n.49107 del 18/7-27/9/05 ha rigettato il ricorso.

L’art. 204 bis, comma 6, del C.d.S. prescrive che:

– la sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal Giudice di Pace.

La giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ha statuito che:

– È illegittima – e va, pertanto, annullata – la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al codice della strada, che si fondi su un verbale di accertamento impugnato davanti al prefetto, poiché, una volta opposto – anche se con esito negativo – in sede amministrativa, esso deve ritenersi privo dell’efficacia di titolo esecutivo, risultando necessaria la successiva emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso formulato dall’interessato e cassando la sentenza con contestuale decisione nel merito, ha rilevato che, essendo stato il verbale notificato a suo tempo al destinatario che, però, lo aveva impugnato con esito negativo davanti al prefetto, la successiva cartella esattoriale fondata su tale verbale privo del valore di titolo esecutivo era da annullare). (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17278 del 25/08/05).

Pertanto, è illegittima – e va annullata – la cartella esattoriale n. 071 2008 01690018 22, notificata il 17/1/09 dalla Spa Equitalia Polis per conto del Comune di Napoli, relativamente al ruolo ordinario 2008/9430 del 16/7/08 in riferimento al verbale n.3102027 del 19/10/04, notificato il 19/2/05 ed impugnato il 28/2/05, non costituendo titolo esecutivo per l’emissione della cartella esattoriale stessa.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo tenendo conto del valore della causa e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.

La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113 c.2 c.p.c. ed è esecutiva lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da (…) Rosa nei confronti del COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, e della S.p.A. EQUITALIA POLIS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, EQUITATIVAMENTE, così provvede:

1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla la cartella esattoriale n. 071 2008 01690018 22, notificata il 17/1/09 dalla Spa Equitalia Polis per conto del Comune di Napoli, relativamente al ruolo ordinario 2008/9430 del 16/7/08 in riferimento al verbale n.3102027 del 19/10/04, notificato il 19/2/05 ed impugnato il 28/2/05, non costituendo titolo esecutivo per l’emissione della cartella esattoriale stessa.

2) condanna il COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, e la S.p.A. EQUITALIA POLIS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 550,00, di cui € 50,00 per spese, € 200,00 per diritti ed € 300,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 15 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore dei procuratori anticipatari;

4) sentenza esecutiva ex lege.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 10 giugno 2009 al n.1679 del Mod. 16.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

Cassazione Sezione I Civile del 4 maggio 2009, n. 10221 Divorzio, assegno divorzile, mantenimento, salute (2009-06-15)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva del 22 dicembre 2001, il Tribunale di Ravenna pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di Ad.An. e Ga.Pa. e con altra pronuncia, definitiva, del 12 gennaio 2005 – poneva a carico dell’ Ad. un assegno divorzile mensile di euro 180,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, condannandolo pure alle spese di causa.

Contro tale pronuncia proponeva appello in via principale l’ Ad. , che chiedeva di negare tale assegno, e in via incidentale la Ga. , per domandare che la decorrenza di detto assegno fosse fissata dalla data della sua domanda e per chiedere che lo stesso fosse aumentato.

Con sentenza del 9 agosto 2005, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame dell’ Ad. , che aveva rilevato la circostanza che la Ga. gia’ nel (OMESSO), durante il matrimonio, aveva visto riconosciuta la pensione d’invalidita’ per la perdita del 75% della sua capacita’ lavorativa, sostanzialmente confermata dal c.t.u. nominato in primo grado, per cui mancava la prova di un peggioramento della salute di lei.

La donna, con la sottoscrizione del verbale di separazione consensuale del (OMESSO), nulla aveva chiesto a suo favore come mantenimento ed aveva poi espressamente affermato, in un interrogatorio formale in sede di divorzio, di avere svolto lavori stagionali in agricoltura che le avevano consentito di integrare i propri redditi e di non chiedere nulla all’ Ad. ; per tale condizione economica della Ga. , rimasta immutata alla stessa doveva negarsi l’assegno erroneamente riconosciuto dal tribunale.

La Corte d’appello ha accolto il gravame principale dell’ Ad. , rilevando che i coniugi, sposati dal (OMESSO) e con due figli maggiorenni, avevano con la separazione stabilito che la casa familiare rimanesse al marito, dichiarandosi autosufficienti economicamente.

Poiche’ l’assegno di divorzio era stato concesso dal Tribunale di Ravenna alla Ga. , che la relazione del c.t.u. nominato in primo grado aveva ritenuto come del tutto incapace di lavorare, l’appellante principale aveva fatto rilevare che tale stato d’infermita’ era anteriore alla separazione e risaliva al (OMESSO), anno successivamente al quale la controparte si era dichiarata, in sede di separazione nel (OMESSO), autosufficiente, nulla richiedendo per il mantenimento.

Per ottenere l’assegno di divorzio, la Ga. avrebbe dovuto dare prova del peggioramento delle sue condizioni economiche o di salute al momento della decisione rispetto alla data dell’omologazione della separazione, che giustificasse detto contributo a carico dell’ Ad. ; in difetto di tale prova, la sentenza di primo grado doveva essere riformata, in accoglimento del gravame dell’ Ad. , e la domanda di assegno divorzile della Ga. doveva essere rigettata, ponendosi le spese della causa di secondo grado a carico di questa, restando ferma, per la soccombenza, la disciplina delle spese di primo grado, poste a carico dell’appellante in via principale.

L’accoglimento del gravame principale ha comportato il rigetto di quello incidentale, non sussistendo questione di decorrenza o di misura dell’assegno, del quale si era negato il diritto alla corresponsione in favore della Ga. , che aveva incidentalmente impugnato la sentenza del tribunale.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata alla Ga. il 26 ottobre 2005, tale parte ha proposto ricorso di due motivi, notificato il 19 dicembre 2005, e illustrato da memoria; l’ Ad. si e’ difeso con controricorso e ricorso incidentale con un unico motivo, notificato il 26 gennaio 2006.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Anzitutto vanno riuniti i due procedimenti sorti dai distinti ricorsi delle parti avverso la medesima sentenza della Corte d’appello di Bologna, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c..

1.2. Sempre in via preliminare, deve rigettarsi la eccezione d’inammissibilita’ del ricorso, per mancanza in esso della esposizione sommaria dei fatti (articolo 366 n. 3 c.p.c.), esposizione che invece risulta chiara dall’insieme dell’impugnazione e dai singoli motivi in cui la stessa si articola.

Nella premessa del ricorso e’ infatti riportata la ratio decidendi della sentenza del Tribunale di Ravenna, che aveva riconosciuto l’assegno divorzile di euro 180,00 al mese rivalutabili in favore della ricorrente, dando atto dell’assoluta incapacita’ ad alcun tipo di attivita’ lavorativa della donna, emersa dall’indagine del c.t.u. nominato in primo grado (e comparando i redditi dell’ Ad. , con uno stipendio mensile, all’epoca, di circa lire 1.600.000 al mese, con quelli della pensione d’invalidita’ della Ga. , di sole lire 411.000 mensili. In ognuno dei due motivi di ricorso si censura la sentenza d’appello, denunciandosene l’omessa motivazione su fatti controversi decisivi e riportati in essi, cosi’ come sono richiamate le circostanze di fatto sulle quali, in secondo grado, si e’ accolto il gravame dell’ Ad. e respinto quello della Ga. , consentendo a questa Corte, con il solo esame della impugnazione in rapporto ai dedotti vizi motivazionali della sentenza della corte di merito e ai fatti dei quali l’esame e’

mancante, o insufficiente o illogico; una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia.

La esposizione tali fatti, puntualmente riportati,

come poi sara’ precisato nei due motivi del ricorso principale e oggetto della causa di merito, consente di dedurre da essi tutti gli elementi necessari alla valutazione, chiesta al giudice di legittimita’, della motivazione della pronuncia oggetto di ricorso, sia per la parte in cui accoglie l’appello principale che per quella nella quale rigetta il gravame incidentale.

Quindi il ricorso e’ ammissibile potendosi rilevare dal tenore complessivo dell’impugnazione la esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3 (cfr. in tal senso, Cass. 12 giugno 2008 n. 15808, 24 luglio 2007 n. 16135, 31 gennaio 2007 n. 2097, tra altre).

2.1. Con il primo motivo di ricorso principale, la Ga. deduce omessa motivazione della sentenza sul punto del peggioramento delle condizioni economiche e di salute di lei, che ha provocato la riforma in suo danno della decisione di primo grado e la negazione dell’assegno di divorzio a carico dell’ Ad. in sede di appello, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte bolognese, a pag. 6 della sentenza, afferma che in primo grado era stato riconosciuto l’assegno in base alla relazione della c.t.u., che aveva accertato la inidoneita’ al lavoro della ricorrente sin dal (OMESSO), cioe’ prima della separazione tra i coniugi (che e’ del (OMESSO), nel corso della quale ella aveva dichiarato la propria autosufficienza economica, nulla chiedendo al marito a titolo di contributo per il suo mantenimento. Nel corso del primo grado della causa di divorzio la Ga. aveva anche ammesso di aver lavorato saltuariamente e dopo la separazione, in campagna, nonostante la invalidita’ da cui era colpita, in sede di interrogatorio formale da lei reso nel (OMESSO). Erroneamente non si e’ tenuto conto, dai giudici d’appello, della sequenza cronologica dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata; la c.t.u. dr.ssa Ta. , nominata in primo grado dal tribunale, aveva riconosciuto un’invalidita’ civile della Ga. maggiore di quella con riduzione del 75% della capacita’ lavorativa rilevata nel (OMESSO), concludendo nel senso che, alla data del deposito della relazione, cioe’ al (OMESSO), la ricorrente non era

Cassazione sez II civile n. 9888 del 27 aprile 2009 Contravvenzioni, circolazione stradale, semaforo, rosso, giallo, auto (2009-06-15)

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Castellammare di Stabia impugna la sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia n. 2922 del 2005, che accoglieva l’opposizione proposta dall’odierno intimato, PI.Fe. , avverso il verbale redatto dalla Polizia municipale di quel Comune n. (OMESSO), relativa alla contestata violazione dell’articolo 146 C.d.S. (prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa o gialla).

Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, rilevando che il verbale conteneva una contestazione contraddittoria, poiche’ veniva contestato il transito con luce gialla o rossa.

L’odierno ricorrente articola quattro motivi di ricorso con i quali deduce la violazione e falsa applicazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 1 e articoli 41 e 46 C.d.S., nonche’ la violazione e falsa applicazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 23, articoli 2699, 2700 e 2697 c.c., la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e infine la violazione e falsa applicazione degli articoli 45 e 201 C.d.S. e dell’articolo 192 reg. att. C.d.S..

Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il ricorso e’ infondato va respinto.

Occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell’indeterminatezza dell’addebito appare assorbente rispetto al ogni altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all’avvenuto superamento dell’incrocio regolato da semaforo con la luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell’articolo 41 C.d.S., comma 10, risultare non sempre vietato.

Occorre, altresi’, osservare che il passaggio avvenuto ai sensi di quest’ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri casi l’arresto anche con luce gialla, ma la contestazione risultava comunque generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l’una escludeva l’altra.

Si e’ di fronte quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorche’ accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all’articolo 146 C.d.S., comma 3.

Di conseguenza il primo motivo di ricorso e’ da ritenersi manifestamente infondato, mentre i rimanenti risultano inammissibili per difetto di concreta rilevanza. Infatti, occorre rilevare che la