Impugnazioni civili – impugnazioni in generale – notificazione – dell’atto di impugnazione – luogo di notificazione – presso il procuratore costituito

Sentenza n. 3818 del 18 febbraio 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. Oddo)

Le Sezioni Unite civili, in tema di impugnazione, nel considerare che la notifica al procuratore costituito o domiciliatario che eserciti la sua attività nel circondario di assegnazione, deve essere effettuata presso il domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, hanno ritenuto che, ove la stessa, nonostante la corretta indicazione del domicilio, abbia avuto esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per l’omessa comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall’ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, che si trova ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem, corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero per la rinnovazione dell’impugnazione.

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a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione.

Cittadinanza – cittadinanza – richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con straniero – perdita della cittadinanza italiana dell’ascendente – illegittimità costituzionale della L. N. 555 del 1912 – ambito di applicazione

Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore F. Forte)

Le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione dell’ illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

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a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione.

Giurisdizione – stato estero – installazione di armi nucleari – immunità

Ordinanza n. 4461 del 25 febbraio 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)

La controversia nella quale, rispetto ad armi nucleari installate in Italia dagli Stati Uniti d’America in forza del Trattato del Nord Atlantico, si chiede l’accertamento dell’illegittimità dell’installazione delle stesse, la rimozione e il risarcimento del danno per il pregiudizio arrecato alla salute, rientra tra quelle concernenti attività eseguite dallo Stato estero

Giurisdizione – cancellazione del nominativo del debitore dal registro dei protesti – diritto soggettivo – giurisdizione del G.O.

Sentenza n. 4464 del 25 febbraio 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente G. Prestipino, Relatore S. Salvago)

Con la sentenza n. 4464 del 2009 le Sezioni unite si pronunciano per la prima volta sul procedimento di cui all’art. 4 della L. n. 77 del 1955 (come riformato dalla legge n. 235 del 2000), soffermandosi sulla natura giuridica della posizione sottesa in favore del debitore protestato e sull’oggetto della eventuale fase oppositiva, affermando l’attribuzione della cognizione della relativa controversia in favore del giudice ordinario. Di talché, è qualificabile come diritto soggettivo pieno la posizione giuridica del debitore che, provvedendo al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati nel rispetto dei tempi e degli adempimenti prescritti dalla disciplina prevista nell’art. 4 della legge n. 77 del 1955 (come sostituito dall’art. 2 della legge n. 235 del 2000), proponga istanza, in sede amministrativa, al responsabile dirigente dell’ufficio protesti della competente Camera di commercio per ottenere la cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti, con la conseguente attribuzione al giudice ordinario della cognizione sulla successiva opposizione avverso il provvedimento di diniego o l’omessa pronuncia da parte del suddetto responsabile amministrativo, senza che rilevi in senso ostativo il generale divieto per il giudice ordinario di sostituirsi nell’esercizio di un’attività amministrativa, ricadendosi, nel caso di specie, in una di quelle ipotesi eccezionali il cui al predetto giudice è riconosciuta la legittimazione ad attuare la tutela giurisdizionale piena e completa del diritto soggettivo leso dal provvedimento amministrativo, attraverso non soltanto la disapplicazione, ma anche la sua diretta caducazione.

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a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione.