Individuazione del soggetto indipendente di cui alla deliberazione n. 244/08CSP

Testo: COMUNICATO AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009)

Ai fini dell’individuazione del soggetto indipendente di cui alla delibera n. 244/08/CSP, si invitano i soggetti interessati a inviare specifica comunicazione all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione Tutela dei Consumatori – Centro Direzionale, isola B5 – 80143 Napoli – entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La manifestazione di interesse di cui sopra dovra’ contenere la dichiarazione da parte del soggetto interessato di possedere i requisiti di cui alla delibera n. 244/08/CSP, art. 9, commi 1 e 2.

Nella comunicazione dovra’ altresi’ essere specificata l’eventuale partecipazione di soggetti terzi e i loro rispettivi ruoli, nonche’ allegate le relative dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui al comma 1, punti ii) e iii) e comma 2.

Il legale rappresentante del soggetto indipendente assume ogni responsabilita’ sulla completezza e veridicita’ delle informazioni fornite e sulla completezza e conformita’ all’originale dei documenti trasmessi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, nella consapevolezza delle sanzioni in cui incorrono i soggetti che forniscono dichiarazioni mendaci.

Istituzione del fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2008

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 594, e, in particolare, l’art. 6, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2000, n. 175;

Sentita l’Associazione unitaria avvocati e procuratori dello Stato;

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato nella seduta 30 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Fondo di perequazione

E’ istituito il Fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato, al quale affluiscono gli importi riassegnati dall’amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell’art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.

Modalita’ di gestione e ripartizione delle somme

1. Le somme versate nel Fondo sono ripartite fra tutti gli avvocati e procuratori in servizio, in proporzione allo stipendio determinato in base alle tabelle di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 19 febbraio 1981, n. 27, maggiorato degli aumenti derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita’ di servizio effettivamente prestato nella qualifica e classe di appartenenza: a) per il cinquanta per cento fra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio cui appartiene l’avvocato o procuratore che ha espletato la funzione di arbitro alla quale inerisce la quota di compenso versata al Fondo; b) per il restante cinquanta per cento fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio.

2. La ripartizione viene effettuata quadrimestralmente, secondo le modalita’ di cui agli articoli 3, 10, 11, 12 -limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 febbraio 1972 e successive modifiche.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

Testo: DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno delle elezioni amministrative contestualmente alle elezioni europee, di garantire l’esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o per la partecipazione a missioni internazionali e la funzionalita’ delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali;

Ritenuta, inoltre, la conseguente necessita’ ed urgenza di adottare misure per la funzionalita’ dei procedimenti elettorali, anche per quanto concerne lo scrutinio del voto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con le elezioni amministrative per l’anno 2009.

1. Limitatamente all’anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali e’ regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) le operazioni previste dall’articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l’annuncio dell’avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell’articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;

d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell’articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

e) le cartoline avviso agli elettori residenti all’estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale piu’ rapido;

f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonche’ del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale, restano aperti dal lunedi’ al venerdi’ antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

h) l’atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e’ presentato, entro il giovedi’ precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovra’ curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero e’ presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purche’ prima dell’inizio delle operazioni di votazione;

i) gli adempimenti di cui all’articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l’ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

l) l’ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l’ufficio elettorale di sezione da’ inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

m) lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedi’ successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;

n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all’articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall’articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, e’ stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell’interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall’attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

All’incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati e’ effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalita’ si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall’Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 e’ effettuato d’intesa tra il Ministero dell’interno e l’amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.

Art. 2.

Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia dell’anno 2009.

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia dell’anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all’estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalita’ indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonche’, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell’Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all’estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi, nonche’, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all’estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, se gia’ effettivi sul territorio nazionale di grandi unita’, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unita’ navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui e’ compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), nonche’ quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 esercitano il diritto di voto per corrispondenza all’estero per la circoscrizione in cui e’ compreso il comune di Roma.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l’indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l’indirizzo del proprio reparto o dimora all’estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all’estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all’amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all’ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all’attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

4. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all’ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all’estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

5. L’ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l’elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalita’, invia all’ufficio consolare l’attestazione dell’ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell’elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell’elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l’ufficiale elettorale redige l’elenco degli elettori per i quali e’ stata rilasciata l’attestazione di mancanza di cause ostative all’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalita’ del voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell’elettorato attivo, l’ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all’ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L’ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.

6. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall’interessato, che deve pervenire direttamente all’ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L’ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalita’ previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la circoscrizione del territorio nazionale in cui e’ compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalita’ previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all’estero.

8. Il Ministero dell’interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui e’ compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all’elettore temporaneamente all’estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all’estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonche’ una busta affrancata recante l’indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non puo’ contenere i documenti elettorali di piu’ di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di liberta’, personalita’ e segretezza del voto.

10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

11. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al presidente dell’Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d’appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedi’ antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all’elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l’invio dei plichi in Italia, all’immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all’elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

12. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno, le modalita’ tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all’elettore all’estero, di raccolta dei plichi all’estero, nonche’ quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d’appello nella cui giurisdizione e’ il capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella A allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono effettuate, ove necessario, anche per consentire l’esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui e’ compreso il comune di Roma, nonche’ agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, non trova applicazione l’articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

13. L’assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e’ effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalita’ tali da garantire la segretezza del voto, l’inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi 15, lettera d), e 16.

14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all’estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

15. A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procedono alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun presidente, coadiuvato dal segretario:

a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna dei plichi;

b) procede all’apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga sia il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore, sia la busta interna, destinata a contenere la scheda con l’espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso negli elenchi consolari degli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda con l’espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4) annulla la scheda inclusa in una busta che contiene piu’ di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato piu’ di una volta, o di un elettore non inserito negli elenchi consolari, ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda annullata, in modo che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

c) successivamente, procede all’apertura delle singole buste interne, accertandosi, in ogni caso, che nessuno apra le schede ed imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell’apposito spazio;

d) incarica uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda e di inserirla immediatamente nell’urna in uso presso il seggio anche per contenere le schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell’Unione europea.

16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all’estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell’Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.

17. Per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, fermo restando che il termine orario previsto dal comma 6 del medesimo articolo e’ anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la votazione.

Art. 3.

Voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell’anno 2009.

1. In occasione dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell’anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalita’ indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all’estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all’estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonche’, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi, nonche’, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi.

2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero, nonche’ per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attivita’ istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonche’ per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno, le modalita’ tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all’estero, di raccolta dei plichi all’estero, nonche’ di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l’esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all’estero, l’assegnazione dei relativi plichi e’ effettuata, a cura del presidente dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalita’ tali da garantire la segretezza del voto, l’inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all’estero e schede votate da elettori residenti all’estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione e per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia non siano distanti piu’ di quindici giorni, fuori dal territorio dell’Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione e’ valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volonta’ contraria e fatta salva la facolta’ di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l’esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

Art. 4.

Disposizioni per assicurare la funzionalita’ delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali

1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell’anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d’appello, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell’eventuale procedimento di decadenza previsto dall’articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari a 1.451.850 euro per l’anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum, iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

Testo: DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2009, n. 4

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza, in vista dell’imminente avvio della campagna lattiera dal prossimo 1° aprile, di adottare disposizioni per assicurare la prioritaria assegnazione del quantitativo nazionale garantito di latte, nonche’ per assicurare la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, in conformita’ alla normativa comunitaria.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di quote latte

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L’esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009.

4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilita’ dell’importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell’ordine:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007 – 2008, purche’ non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell’articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all’articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

2. Dopo l’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e’ inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Assegnazione quote latte). – 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al Documento del Consiglio dell’Unione europea n. 16049/08 del 20 novembre 2008, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validita’ nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.

2. In caso di vendita di azienda con quota con validita’ successiva al periodo 2007/2008, la quota e’ assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.

3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell’assegnazione, la quota e’ resa disponibile anche all’affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilita’ del titolare dell’azienda.

4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorita’:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007/2008 ed al netto dei quantitativi gia’ riassegnati;

b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate, che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura superiore al 5 per cento;

c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell’articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in misura superiore al 5 per cento della quota posseduta.

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale.

Ai fini del presente comma l’adeguamento in base al tenore di materia grassa e’ calcolato con le seguenti modalita’:

a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;

b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1g di grassi in piu’ per chilogrammo di latte;

c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 22.

7. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono comunicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alle aziende produttrici con le modalita’ ed i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis, a valere per il periodo 2009/2010.

8. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell’attivita’ tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalita’ di cui all’articolo 3, comma 3.».

Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, e’ abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

Art. 2.

Istituzione del Registro nazionale dei debiti

1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attivita’ agricola ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e l’Unione europea, e’ unico nell’ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.

2. Ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, cosi’ come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, e’ istituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell’allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonche’ quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

4. L’iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti ai produttori agricoli, equivale all’iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonche’ di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l’esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell’estinzione del debito.

6. Al comma 16 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».

7. L’AGEA definisce con propri provvedimenti le modalita’ tecniche per l’attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’ data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, cosi’ come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte

1. Al fine di consolidare la vitalita’ economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, puo’ richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all’articolo 2 derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l’addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

2. La rateizzazione di cui al comma 1 e’ consentita:

a) per somme non inferiori a 25 mila euro;

b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti inferiori a 100 mila euro;

c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti compresi fra 100 mila e 300 mila euro;

d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300 mila euro.

3. Sul debito di cui e’ richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d’ interesse:

a) per le rateizzazioni di durata non superiore a dieci anni, il tasso di riferimento di base valido per l’Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita’ alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 14/6 del 19 gennaio 2008, e successive modificazioni, maggiorato di 60 punti base;

b) per le rateizzazioni di durata superiore a dieci anni e non superiore a venti anni, il tasso di riferimento di base valido per l’Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita’ alla propria Comunicazione (2008/C 14/02) e successive modificazioni, maggiorato di 160 punti base;

c) per le rateizzazioni di durata superiore a venti anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l’Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita’ alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), e successive modificazioni, maggiorato di 260 punti base.

4. La misura del tasso di riferimento di base di cui al comma 3 e’ sostituita fino al 31 dicembre 2012 dal tasso di riferimento di base previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione della Commissione (2009/C 16/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 16/1 del 22 gennaio 2009.

Art. 4.

Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte

1. L’AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili.

2. Il produttore interessato puo’ presentare all’AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonche’ le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L’ AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza.

3. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.

4. Per le somme che divengono successivamente esigibili, l’AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell’intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e’ nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, che, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all’articolo 1, comma 2, e definisce le modalita’ di applicazione degli articoli 3 e 4. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l’accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina e’ stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalita’ di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; a decorrere dal 1° gennaio 2011 sulle competenze di cui al presente comma provvede l’ AGEA.

6. Le quote assegnate ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.119, sono revocate con la decorrenza prevista dall’articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge nei seguenti casi:

a) mancato pagamento del prelievo latte;

b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;

c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;

d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 5.

7. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l’interessato sia titolare assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonche’ in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l’AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili per l’intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all’estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell’AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilita’ del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all’accesso al credito di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalita’ per l’utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.