Istituzione di un tavolo tecnico per l’attuazione della normativa in materia di vittime del dovere

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2008

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e in particolare l’art. 5 (comma 2, lettera h), concernente le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466 recante «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche»;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata»;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206 recante le «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l’art. 1, commi da 562 a 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Visto il d.l. del 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge del 29 novembre 2007, n. 222, e in particolare l’art. 34, recante «Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalita’ organizzata, nonche’ ai loro familiari superstiti.

Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo»;

Visto il d.l. del 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con legge del 28 febbraio 2008, n. 31 e in particolare l’art. 34-bis recante il «Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalita’ organizzata»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 recante «Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206»;

Preso atto che, sussistono, allo stato, criticita’ relativamente all’attuazione delle disposizioni normative sopracitate e della direttiva;

Considerato che al fine di superare tali criticita’ si rendono necessari interventi sia sul piano normativo, sia sul piano amministrativo e organizzativo;

Considerata la necessita’ di stabilire un raccordo tra le amministrazioni coinvolte nell’adozione di tali interventi;

Tenuto conto delle istanze delle associazioni rappresentative dei familiari e delle vittime del dovere anche ai fini dell’estensione dei benefici pensionistici e assistenziali di cui alle leggi 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta»;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione Tavolo tecnico

1. E’ istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo un Tavolo tecnico per il raccordo e il coordinamento tra le amministrazioni, relativo all’attuazione delle disposizioni in materia di vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonche’ ai loro familiari superstiti.

Art. 2.

Compiti e funzioni

1. Il tavolo tecnico costituisce una sede stabile di consultazione, coordinamento, raccordo tra le amministrazioni, ai fini della soluzione delle problematiche ed eventuali difficolta’ applicative relative all’attuazione delle disposizioni in materia di benefici e provvidenze stabiliti dalla legge a favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonche’ ai loro familiari superstiti.

2. Il tavolo tecnico ha il compito, tra gli altri, di proporre e formulare iniziative di coordinamento e armonizzazione legislativa e amministrativa, al fine di garantire modalita’ univoche di attuazione delle leggi e analizzare la possibilita’ di attuare la totale equiparazione nel trattamento assistenziale e pensionistico con le vittime del terrorismo, estendendo i benefici gia’ previsti dalla legge in favore di queste ultime a tutte le vittime del dovere.

Favorisce la tempestivita’ dell’azione amministrativa nell’erogazione dei benefici ai soggetti aventi diritto e la semplificazione degli adempimenti burocratici e verifica le attivita’ delle amministrazioni interessate.

Art. 3.

Composizione

1. Il tavolo tecnico, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, e’ istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo e si avvale del supporto generale del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso e’ composto da due rappresentanti designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

Ministero dell’interno;

Ministero della giustizia;

Ministero dell’economia e delle finanze;

Ministero della difesa;

Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale;

Ministero della pubb1ica amministrazione e innovazione;

Ministero degli affari esteri;

INPS;

INPDAP,

Agenzia delle entrate.

2. Il tavolo tecnico puo’ essere articolato, oltre che in sede plenaria, in gruppi di lavoro relativi a problematiche specifiche.

Art. 4.

Oneri

1. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi

Testo: DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2009)

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di fronteggiare l’eccezionale situazione di crisi internazionale del settore industriale e in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione all’importanza di questi settori nel sistema produttivo nazionale ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle imprese;

Ritenuta la necessita’ di collocare in un quadro unitario le disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitivita’ del Paese, anche mediante l’introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale;

Considerate, altresi’, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e del loro indotto e con la necessita’ di sostenere la domanda di beni durevoli, di favorirne il ricambio con finalita’ di carattere ambientale e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale;

Rilevata, infine, l’esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all’acquisto di veicoli ecologici

1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all’articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5» che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, e’ concesso un contributo di euro 1500.

2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», e’ concesso un contributo di euro 2500.

3. Per l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonche’ mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e’ aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

4. Per l’acquisto di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e’ incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.

5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalita’ indicate al comma 233 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ concesso un contributo di euro 500.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validita’ per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purche’ immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell’incentivo di cui all’articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e’ rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilita’ prevista dal comma 59 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

9. Per l’applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Il comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d’imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, e’ stabilito, nel limite di spesa per l’anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l’installazione di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un’efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprieta’ di aziende che svolgono servizi di pubblica utilita’ attraverso l’impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.

12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e’ finalizzato alla concessione di contributi per l’installazione dei dispositivi per l’abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.

13. Le modalita’ di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione del dispositivo per l’abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.

15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e’ ripartito, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.

16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l’installazione di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

17. L’erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, e’ subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilita’, vigenti al momento dell’erogazione del finanziamento stesso.

Art. 2.

Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unita’ immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, e’ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalita’, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonche’ apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo e’ cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e’ calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalita’ con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonche’ allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l’offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

Art. 3.

Distretti produttivi e reti di imprese

1. All’articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.

2. All’articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

«a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’IRES;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell’articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell’IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l’opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche’ dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;

6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l’Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita’ delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate e’ rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parita’ di trattamento, sulla base di principi di mutualita’;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l’assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l’applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l’aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto e’ operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l’ammontare dovuto e’ determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall’attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e’ rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parita’ di trattamento, sulla base di principi di mutualita’;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato; ».

3. Al comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

4. Dall’attuazione del comma 1, nonche’ dell’articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l’anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

Art. 4.

Aggregazione tra imprese

1. Per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell’anno 2009, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell’articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell’anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti e’ riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.

5. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. La societa’ risultante dall’aggregazione, che nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della procedura di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la societa’ e’ tenuta a liquidare e versare l’imposta sul reddito delle societa’ e l’imposta regionale sulle attivita’ produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Art. 5.

Rivalutazione sostitutiva immobili

1. All’articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostitute dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell’1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».

Art. 6.

Sostegno al finanziamento per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali

1. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalita’ per favorire l’intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l’acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all’articolo 1.

Art. 7.

Controlli fiscali

1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell’imposta principale, e’ eseguito sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l’indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacita’ operativa per l’Agenzia delle entrate viene destinata all’esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell’utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Al comma 18 dell’articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: «E’ punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».

3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l’anno 2009, di 100 milioni di euro per l’anno 2010, di 200 milioni di euro per l’anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dal presente decreto, valutati rispettivamente in euro 382 milioni per l’anno 2009, euro 230,5 milioni per l’anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l’anno 2011, euro 308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 386,2 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede:

a) quanto ad euro 311,1 milioni per l’anno 2009, euro 130,5 milioni per l’anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l’anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l’anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non piu’ dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell’anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro e’ versata all’entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro e’ versata su apposita contabilita’ speciale, ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2010 per 211 milioni di euro, nell’anno 2011 per 215 milioni di euro, nell’anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell’anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell’anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell’anno 2012 e’ riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo; b) quanto ad euro 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l’anno 2010, 200 milioni di euro per l’anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall’anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell’articolo 7;

c) quanto a 49.955.833 euro per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) quanto a 11 milioni di euro per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Conseguentemente all’utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ assicurato con gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonche’ con le ulteriori disponibilita’ accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza dell’amministrazione giudiziaria del ministero della giustizia

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2008
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ed, in particolare, l’art. 3;

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, il cui art. 24, comma 1, dispone che la distribuzione degli organici dell’amministrazione della giustizia, nell’ambito delle aree funzionali e tra le medesime, puo’ essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, purche’ le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2005, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 216, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale amministrativo appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Dipartimento per gli affari di giustizia e del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per un totale complessivo di n. 47.366 unita’ di cui n. 420 delle qualifiche dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 che agli articoli 5 e 6 istituisce, tra l’altro, gli Uffici del direttore tecnico e le Direzioni generali regionali e interregionali nell’ambito dell’Amministrazione giudiziaria con contestuale incremento della dotazione organica pari a n. 223 unita’ di personale, di cui n. 19 con qualifica dirigenziale di livello generale;

Visto il decreto interministeriale 27 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008, Ministeri istituzionali – Giustizia, registro n. 9, foglio n. 208, con il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 606, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e’ stato individuato il contingente di personale amministrativo, in servizio presso gli Uffici giudiziari militari del Ministero della difesa che sono soppressi dalla medesima legge, che transita nei ruoli del personale amministrativo dell’Amministrazione giudiziaria, per un totale complessivo di n. 88 unita delle aree funzionali;

Visto il C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 237 dell’11 ottobre 2007;

Visto l’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale sono stabilite delle specifiche norme in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni nonche’, in particolare, sulle dotazioni organiche del personale non dirigenziale delle stesse che devono essere rideterminate apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico previsti per ciascuna amministrazione;

Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota n. 29872.U del 6 agosto 2008 e relazione tecnica allegata, come integrata e modificata con nota n. 54292.U in data 6 novembre 2008, con la quale e’ stata rappresentata l’esigenza, per quanto riguarda i Dipartimenti per gli affari di giustizia e dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, di procedere all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall’art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, al fine di consentire la ricognizione dei contingenti di organico del personale amministrativo non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria in conseguenza dei provvedimenti in materia di organici sopra indicati, l’adeguamento delle dotazioni organiche al nuovo sistema di classificazione del personale dipendente dai Ministeri, stabilito dal citato Contratto collettivo nazionale di lavoro, che ne individua l’articolazione nelle aree prima, seconda e terza, nonche’ l’attuazione dell’art. 74, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008;

Atteso che, per il Dipartimento per gli affari di giustizia e per il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, la vigente dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale, come individuata in esecuzione dei provvedimenti in materia di organici sopra menzionati, e’ costituita dai seguenti contingenti del personale appartenente alle diverse posizioni delle aree funzionali A, B e C e, specificatamente, da n. 1.620 unita’ nella posizione economica C3, n. 5.467 nella posizione economica C2, n. 9.877 nella posizione economica C1, n. 10.474 nella posizione economica B3, n. 10.535 nella posizione economica B2, n. 6.423 nella posizione economica B1 e n. 2.842 nella posizione economica A1, per un complessivo di 47.238 unita’;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale dei predetti Dipartimenti, come prospettata dal Ministro della giustizia, e’ compatibile con quanto previsto dall’art. 24, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, nonche’ con le disposizioni recate dall’art. 74, comma 1, lettera c) della legge 6 agosto 2008, n. 133, poiche’ essa comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto prescritto dallo stesso art. 74, comma 1, lettera c), con la conseguente diminuzione di 3.536 unita’ rispetto alla consistenza organica preesistente;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Amministrazione giudiziaria, mediante l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall’art. 24, comma 1 della legge 19 gennaio 2001, n. 4 e richiesto dal Ministro della giustizia con la sopra citata nota;

Preso atto, altresi’, del verbale del 22 luglio 2008 con il quale, sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, cosi’ come rappresentata dall’Amministrazione, sono state consultate le Organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e’ stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche’ l’organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Su proposta del Ministro della giustizia e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Ferma restando l’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 74, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza, del Dipartimento per gli affari di giustizia e del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, sono rideterminate secondo l’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita’ di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative dell’Amministrazione giudiziaria, il Ministro della giustizia, con proprio successivo decreto, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all’art. 7, comma 3 del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, declinera’, nell’ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l’Amministrazione, i contingenti di personale delle aree, come sopra determinati, in profili professionali e fasce retributive.

3. Il provvedimento adottato in attuazione del comma 2 sara’ tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia

Testo: LEGGE 20 febbraio 2009, n. 10

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2009)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo comma dell’articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) e’ inserito il seguente:

«1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi»;

b) il numero 2) e’ sostituito dal seguente:

«2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi’ il quoziente elettorale nazionale.

Nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita’ di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita’ di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza:

Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l’efficacia.

Note all’art. 1, comma 1:

Si riporta il testo dell’art. 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, cosi’ come modificato dalla presente legge:

«Art. 21.

L’Ufficio elettorale nazionale ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere ove lo creda da uno o piu’ esperti scelti dal presidente;

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e’ data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell’art. 12 gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale e’ collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;

1-bis) Individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi»;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi da attribuire, ottenendo cosi’ il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita’ di resti e, in caso di parita’ di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita’ di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi cosi’ assegnati alle varie liste.

A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalita’ di cui al precedente n. 2) ottenendo cosi’ il quoziente elettorale di lista. Nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell’art. 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita’ di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si’ e’ ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita’ di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di’ lista.

Se alla lista in una circoscrizione spettano piu’ seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si’ procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l’attribuzione dei seggi tra le varie liste con le modalita’ sopra previste.

L’ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

Di tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e’ rimesso alla segreteria del Parlamento europeo la quale ne rilascia ricevuta; l’altro esemplare e’ depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.».