Diritto fondamentale ed inviolabile dell’uomo garantito dall’art. 16 Cost., che si estrinseca in tre facoltà:
— libertà di circolazione sul territorio dello Stato;
— libertà di fissare ovunque la propria residenza;
— facoltà di uscire temporaneamente, o definitivamente, dallo Stato e di rientrarvi.
La Costituzione rende possibili limitazioni alla (—) solo se previste espressamente dalla legge per motivi di sanità o sicurezza, precisando che non è consentita alcuna limitazione fondata su ragioni politiche.
Nell’applicazione di tale articolo vengono in rilievo:
— il foglio di via obbligatorio;
— la libertà di espatrio.
(—) di veicoli [danni cagionati dalla] (d. civ.)
La materia dei danni derivanti dalla (—) è assoggettata ad una disciplina differenziata rispetto a quella ordinaria in tema di responsabilità extracontrattuale ed è regolata dall’art. 2054 c.c., applicabile, tuttavia, alle sole ipotesi di (—) senza guida di rotaie.
Il primo principio affermato è quello secondo cui il conducente del veicolo si presume responsabile del danno cagionato a terzi, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (in pratica, nella maggior parte dei casi la prova liberatoria verrà data dimostrando che causa esclusiva dell’incidente è stato il comportamento dello stesso danneggiato).
In secondo luogo, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a provocare il danno.
È stabilita, inoltre, la responsabilità, di natura oggettiva, del proprietario del veicolo, che risponde in solido col conducente dei danni da questi arrecati, a meno che non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. A tal fine non sarà sufficiente dimostrare che non si sapeva o non si voleva che il veicolo venisse usato, ma occorrerà provare di aver preso tutte le precauzioni necessarie e obiettivamente idonee ad impedire ad altri d’impossessarsi del veicolo.
Infine, il codice precisa che il proprietario è altresì responsabile dei danni derivati da vizi di costruzione o difetto di manutenzione.
(—) stradale [reati in materia di] (d. amm.; d. pen.)
La disciplina della sicurezza della circolazione stradale è affidata, oltre che a disposizioni più risalenti, al nuovo codice della strada emanato con il D.Lgs. 285/1992. Moltissime fattispecie di reato sono state depenalizzate ad opera del D.Lgs. 507/1999 [Guida (senza patente)]. Il legislatore ha posto attenzione a non lasciare sforniti di tutela i beni oggetto di possibile aggressione attraverso la previsione di sanzioni accessorie che affiancandosi alle sanzioni pecuniarie principali ne rafforzano l’efficacia dissuasiva.
Tra le ipotesi che costituiscono ancora reato rientrano la guida sotto l’influenza dell’alcool e di sostanze stupefacenti e l’omissione di soccorso
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Codice (teoria gen.) (Code (Jan. theory.))
È una raccolta di norme o di leggi, organizzata in maniera sistematica al fine di disciplinare organicamente una determinata materia (penale, processuale penale, civile, processuale civile, della navigazione, della strada, penale militare di pace, penale militare di guerra).
Il termine è stato largamente utilizzato negli ultimi anni anche per indicare altre raccolte organiche di provvedimenti legislativi. Con la L. 229/2003 (di modifica della L. 59/1997), infatti, in luogo dei testi unici è stata prevista l’emanazione di (—), sul presupposto che i primi hanno, per loro natura, un carattere essenzialmente conservativo perché volti soltanto ad eliminare una situazione di disordine normativo, mediante la riduzione in un unico testo delle varie norme che regolano una materia. Con il (—), invece, si intende dar luogo in singole materie ad un complesso di norme stabili ed armonizzate che garantiscano certezze di regole. In sostanza i (—), rispetto ai testi unici, avrebbero una maggiore capacità di introdurre innovazioni sostanziali nelle materie in cui sono chiamati ad operare.
In attuazione delle nuove disposizioni sono stati emanati diversi provvedimenti: il (—) dei contratti pubblici, quello in materia di protezione dei dati personali, di comunicazioni elettroniche e sull’informatizzazione della pubblica amministrazione, il (—) dei beni culturali e ambientali ecc.
(—) di autoregolamentazione (d. pubbl.)
È un testo stilato da associazioni di categoria di lavoratori (es.: giornalisti), liberi professionisti (es.: avvocati) o operatori economici (es.: banche) nel quale sono specificate tutte le prescrizioni da seguire in determinate circostanze. In genere si tratta di prescrizioni che attengono al comportamento da tenere nei confronti della clientela, anche se non manca una disciplina specifica di altre circostanze, ad esempio il limite all’esercizio del diritto di sciopero [Sciopero (nei servizi pubblici essenziali)].
In genere un (—) viene adottato per quelle categorie professionali che esercitano attività particolarmente delicate e per le quali si ritiene preferibile l’autoregolamentazione piuttosto che l’imposizione di vincoli legislativi, che potrebbero in qualche modo compromettere il libero esercizio della professione (ad esempio i giornalisti).
Una forma particolare di autoregolamentazione è quella adottata dai soggetti che erogano servizi pubblici attraverso l’emanazione della Carta dei servizi pubblici.
(—) di condotta (d. pubbl.)
Si tratta di regole di condotta o pratiche uniformi elaborate da vari organismi internazionali o anche da singoli Stati, particolarmente diffuse nei rapporti economici internazionali. In genere contengono disposizioni non vincolanti, anche se l’autorevolezza dell’organismo da cui promanano fanno sì che siano di larga e diffusa applicazione.
(—) Rocco (d. pen.)
È il vigente codice penale, emanato in epoca fascista in sostituzione del c.d. codice Zanardelli. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26-10-1930, n. 251 è entrato in vigore il primo luglio 1931. Prende il nome dal ministro guardasigilli dell’epoca, Alfredo Rocco, eminente giurista, nato a Napoli nel 1875 e deceduto a Roma nel 1935.
Pur emanato in epoca autoritaria, di cui sono visibili gli influssi soprattutto in tema di reati contro lo Stato, il codice Rocco ha il merito di riaffermare in modo chiaro il principio di legalità.
Il nome (—) viene attribuito anche al codice di procedura penale dell’epoca, varato con R.D. 19-10-1939, n. 1399, che ha cessato la sua vigenza il 24-10-1989, con l’entrata in vigore dell’attuale codice di rito (c.d. codice Vassalli).
(—) Vassalli (d. proc. pen.)
È il vigente codice di procedura penale, entrato in vigore il 24-10-1989, in sostituzione del vecchio codice di rito Rocco. Prende il nome dal ministro di grazia e giustizia dell’epoca, Giuliano Vassalli, che ha avuto il merito di introdurre nel nostro ordinamento i principi del rito accusatorio di ispirazione anglosassone, più garantisti rispetto a quelli che animavano il previgente codice Rocco, di natura inquisitoria.
(—) Zanardelli (d. pen.)
È il codice penale entrato in vigore il primo gennaio 1890 e vigente prima dell’attuale codice Rocco del 1930. Prende il nome dall’allora ministro di giustizia, Giuseppe Zanardelli (Brescia, 1826-1903), il quale ebbe il laborioso compito di redigere un codice post risorgimentale unificante tutta la legislazione penale.
Coalizione di Governo (d. pubbl.) (Coalition Government)
Quando nessun partito raggiunge la maggioranza [Maggioranza (di Governo)] dei voti utili per la formazione di un Governo, questo può essere costituito attraverso l’associazione di diversi partiti, che garantiscono la necessaria maggioranza di parlamentari in grado di sostenere la politica governativa. In tal caso la (—) non persegue l’indirizzo politico di un solo partito, ma quello concordato e comune a tutti quelli che ne fanno parte.
Clemenza (atti di) (d. cost.) (Clemenza (acts of))
Con tale termine vengono indicati quei provvedimenti del Presidente della Repubblica o del Parlamento, con i quali viene derogata la legge penale.
Gli (—) possono distinguersi in collettivi, come l’amnistia e l’indulto, e individuali come la grazia e la commutazione della pena.
I primi due atti, originariamente di competenza del Presidente della Repubblica su delega del Parlamento, dopo la L.Cost. 1/92, sono concessi dal Parlamento con legge approvata a maggioranza dei due terzi. La grazia e la commutazione della pena, invece, erano già previste dall’art. 8 dello Statuto albertino e attribuite al re. Nell’attuale ordinamento repubblicano si discute se si tratti di atti presidenziali, governativi o complessi.