I (—) per adulti, istituiti con la L. 26-7-1975, n. 354 (art. 72), sono uffici periferici del Dipartimento dellAmministrazione penitenziaria, da cui dipendono amministrativamente tramite i Provveditorati regionali, così come gli istituti di pena.
Attualmente sono 58, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Ogni (—) interviene in vario modo nel campo del trattamento penitenziario, delle misure alternative alla detenzione, dell’assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, dell’assistenza post-penitenziaria, delle misure di sicurezza e delle sanzioni sostitutive.
Gli uffici di servizio sociale per minorenni, operanti nell’ambito dei centri per la giustizia minorile (art. 42bis), hanno organizzazione e competenza autonome e sono stati costituiti presso ogni capoluogo del distretto di Corte d’Appello o di sezione di Corte d’Appello.
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Censura (d. amm.) (Censorship)
È la meno grave delle sanzioni disciplinari enumerate dall’art. 78 D.P.R. 3/1957, prevista a carico degli impiegati civili dello Stato.
Cauzione (Security)
La (—) è una garanzia reale [Garanzia], assimilabile al pegno irregolare [Pegno], consistente nel versamento di titoli o somme di denaro di proprietà del debitore a favore del creditore, il quale può definitivamente incamerarli in caso di inadempimento. Questo tipo di garanzia, presentando il grosso inconveniente di immobilizzare (anche solo temporaneamente) dei capitali, viene nella prassi sempre più largamente sostituita dalle garanzie personali [Garanzia], che pure assicurano al creditore la possibilità di richiedere al garante il pagamento. In quest’ottica va vista la rilevanza sempre maggiore assunta dal contratto autonomo di garanzia.
Il potere di imporre una (—) è previsto da numerose norme, soprattutto in materia di esecutorietà dei provvedimenti (artt. 478, 642, 648, 665 c.p.c.), di vendita forzata (artt. 571, 580, 587 c.p.c.), di sospensione del processo esecutivo (art. 624 c.p.c.).
Trattasi di ipotesi tassative, poiché non esiste un potere generale del giudice di imporre la (—).
(—) nel diritto penale (d. pen.; d. proc. pen.) Tale istituto assume rilevanza con riferimento alla misura di sicurezza patrimoniale della (—) di buona condotta e consiste nel deposito presso la cassa delle ammende di una somma non inferiore a euro 103 né superiore a 2.065 euro oppure nella prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
Si applica:
— ai liberati dalla casa di lavoro o dalla colonia agricola se il giudice non ordina la libertà vigilata;
— ai trasgressori degli obblighi della libertà vigilata;
— ai trasgressori del divieto di frequentare osterie e spacci di bevande alcooliche.
A differenza delle misure di sicurezza personali, per la (—) di buona condotta è stabilito anche il maximum: infatti, la sua durata non può superare i 5 anni.
La (—) di buona condotta è devoluta alla cassa delle ammende, se colui che vi è sottoposto commette un delitto o una contravvenzione punibile con arresto. In caso contrario, decorso il termine fissato dal giudice, viene restituita.
La (—) viene in rilievo anche come strumento concesso all’imputato o al responsabile civile per evitare il sequestro conservativo; tale (—) deve, tuttavia, essere idonea (art. 319 c.p.p.).
Causa petendi (d. proc. civ.)
È uno degli elementi oggettivi dell’azione civile, insieme al petitum e alle persone.
Si definisce (—) il titolo giuridico, o la ragione giustificativa, della domanda proposta.
In sostanza la (—) consiste nell’esposizione delle ragioni poste a fondamento della pretesa azionata. L’assenza di esposizione della (—) comporta la nullità dell’atto di citazione (art. 1644 c.p.c.).
Secondo parte della dottrina è sufficiente l’indicazione del rapporto giuridico fonte della pretesa, ad esempio un mutuo non restituito (teoria dell’individuazione); secondo altri è necessaria l’esposizione specifica e concreta dei fatti su cui è basata l’azione (teoria della sostanziazione).