Causa (del negozio giuridico) (d. civ.) (Case (of legal))

La (—) è uno degli elementi essenziali del negozio giuridico, la cui mancanza o illiceità comporta la nullità del negozio stesso (artt. 1325, 1343 ss. c.c.).
Il codice civile non definisce il concetto di (—), che viene, però, prevalentemente intesa come la funzione economico-sociale che il negozio è obiettivamente capace di raggiungere. Più precisamente, essa viene individuata nella sintesi degli effetti essenziali che il negozio è obiettivamente idoneo a produrre.
Una tesi più recente ha criticato, però, la tesi della causa intesa come funzione economico-sociale del contratto, e ha proposto la tesi della causa in concreto: causa del contratto, cioè, è lo scopo pratico del negozio, la sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato.
Mancanza di (—)
La (—) in un negozio giuridico può mancare:
— ab origine: si ha allora il cd. difetto genetico della (—) che, a sua volta, può essere: totale, se la (—) manchi del tutto, o parziale, se essa manchi solo in parte;
— in un momento successivo: ricorre allora il cd. difetto funzionale o sopravvenuto della (—) [Risoluzione del contratto].
Illiceità della (—)
La (—) è illecita quando è contraria:
— a norme imperative, cioè a quelle norme inderogabili che prevedono, anche se non espressamente, come sanzione la nullità del negozio;
— all’ordine pubblico, cioè a quei princìpi non necessariamente espressi in norme, ma ricavabili dalle disposizioni inderogabili che costituiscono postulati essenziali, adeguati elasticamente alle contingenti esigenze di vita e di sviluppo della società organizzata.
Larga parte di tali principi trova espressione nella Carta Costituzionale;
— al buon costume, che va inteso come quel complesso di princìpi, elastici e non limitati alla sola sfera sessuale, che costituiscono la morale sociale corrente. Il buon costume in sostanza esprime i canoni fondamentali di onestà pubblica e privata alla stregua della coscienza sociale.

Catering (contratto di) (d. civ.) (Catering (contract))

Il (—), dal verbo inglese to cater che significa provvedere al cibo, rifornire, è il contratto con cui una parte (cd. caterer) si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad approvvigionare l’altra parte di pasti pronti per essere consumati.
È un contratto atipico, ampiamente diffuso nella prassi, inquadrabile nella fattispecie del contratto di somministrazione. Nell’ambito della ristorazione collettiva (aziende, università, ospedali, scuole etc.) sono state, poi, adottate diverse formule contrattuali che disciplinano non solo l’attività di preparazione dei pasti ma anche il compimento dell’intero servizio di mensa ed eventuali prestazioni accessorie (es.: allestimento di cucine, riordino delle sale etc.). In questo caso si hanno dei contratti misti di appalto (di servizi) e somministrazione.

Catasto (d. civ.; d. trib.) (Land)

Elenco generale di tutti i beni immobili, siano essi terreni o fabbricati, che ha lo scopo di determinarne la consistenza e la rendita del bene mediante operazioni di descrizione, misurazione e stima.
Di tali beni viene realizzata quindi una rappresentazione grafica in mappe particellari.
Gli atti del (—) sono conservati dagli Uffici Tecnici Erariali, che dipendono dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Il (—) è attualmente suddiviso in:
— nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.), in cui sono censiti i singoli fabbricati urbani e le loro aree pertinenziali;
— nuovo catasto terreni (N.C.T.), in cui sono censiti i terreni ed i fabbricati rurali.
Il sistema catastale ha altresì finalità fiscali, in quanto il classamento e le categorie catastali degli immobili costituiscono parametro di riferimento per la determinazione dei redditi fondiari (reddito dominicale ed agrario dei terreni e redditi dei fabbricati).

Cassetta di sicurezza (d. banc.) (Safety)

È una cassaforte situata in locali blindati che la banca mette a disposizione, dietro versamento di un canone di locazione, del proprio cliente: quest’ultimo vi può riporre tutti gli oggetti che desidera (generalmente di elevato valore o notevole importanza) purché non siano pericolosi (artt. 1839-1841 c.c.).
Il diritto di apertura è subordinato all’esibizione di una speciale tessera ed all’apposizione della firma dell’utente in un apposito registro (al fine di accertare documentalmente giorno ed ora di apertura).
Anche in questo servizio la banca è tenuta alla particolare diligenza professionale; essa risponde per la idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della (—), salvo il caso fortuito.
In caso di morte dell’intestatario, la banca, che ne abbia ricevuto comunicazione, non può prestarsi all’apertura della (—), se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto, o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria (art. 1840 c.c.).