La BCE è una banca centrale attiva dal 1 giugno 1998, con funzioni prima esercitate dall’IME.
Funzione principale è il controllo della liquidità.
Essa avviene mediante:
1) l’acquisto e la vendita di titoli;
2) la fissazione della riserva più bassa obbligatoria che gli enti creditizi devono detenere presso le Banche centrali nazionali o presso la stessa;
3) operazioni di credito con gli istituti creditizi e operatori di mercato che avvengono con un certo tasso d’interesse.
Viene anche esercitata una funzione di vigilanza sugli enti creditizi e le altre istituzioni.
Essa fornisce il suo parere in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario di sua competenza e sui progetti di disposizioni legislative.
Può da’ pareri su determinate questioni da sottoporre agli organi comunitari .
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Azionariato (Shareholders)
Lo Stato può partecipare alla gestione e controllo di imprese private mediante il controllo di alcune azioni.
In questo modo la società non diventa un ente pubblico, ma rimane una persona giuridica privata.
Gli enti di gestione riuniscono questi pacchetti azionari.
E’ stata avviata anche la privatizzazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, che li porterà a diventare delle società per azioni.
L’azionariato operaio è l’attribuzione gratuita o a pagamento, di azioni ai prestatori di lavoro della società emittente.
L’azionariato popolare è l’acquisto delle azioni societarie da parte dei risparmiatori per investire capitali senza partecipare all’attività imprenditoriale.
Aziende autonome (d. amm.) (Holdings autonomous)
Le aziende autonome sono un organismo atipico, che assicura la gestione di servizi di interesse pubblico.
Esse non hanno personalità giuridica quindi non titolari di un proprio patrimonio.
Sono sottoposte al controllo dello Stato.
Le aziende autonome hanno autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, e sono sotto il controllo politico del Parlamento, del Ministro competente e della Corte dei conti.
Azienda (d. civ.) (Company)
Si tratta di un insieme di beni che l’imprenditore organizza per l’esercizio dell’impresa.
La titolarità dell’azienda non è la proprietà del complesso, l’essere titolare dei diritti e disporre dei beni per esercitare l’impresa.
I contratti, i crediti ed i debiti fanno capo direttamente all’imprenditore.
L’azienda coniugale nel diritto di famiglia corrisponde ai beni che appartengono alla comunione legale della famiglia.
Vi sono tre tipologie di aziene coniugali:
1) aziende gestite da entrambi i coniugi realizzate dopo il matrimonio;
2) aziende costituite da uno solo dei coniugi prima del matrimonio e poi gestite da entrambi
In tal caso entrambi i coniugi sono imprenditori ma la comunione legale viene applicata solo agli utili e agli incrementi dell’impresa acquistati in comunione;
3) aziende di uno solo dei coniugi, costituite prima del matrimonio, o in seguito, e gestite da uno solo di essi. In tal caso, è imprenditore solo il coniuge titolare e gestore dell’azienda.