Atti osceni (d. pen.) (Obscene acts)

Questo delitto viene commesso in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico ed offende il sentimento del pudore della popolazione.
In questo caso vi è colpa.
L’ atto osceno è quello che offende il pudore sessuale, mentre l’ atto contrario alla pubblica decenza offende il normale sentimento di costumatezza.
La pena consiste nella reclusione da 3 mesi a 3 anni se il fatto è doloso.
Se al contrario vi è colpa, si stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a 309.

Attenuanti (d. pen.) (Mitigating)

Esse permettono un’attenuazione della pena che è prevista per il reato semplice.
Inoltre possono essere comuni o speciali come le aggravanti.
Le circostanze attenuanti comuni sono quelle indicate dall’art. 62 del codice penale.
Le circostanze attenuanti possono essere ad effetto speciale a norma dell’art. 63 del codice penale, cioè quelle che comportano una diminuzione di pena superiore a 1/3.
Le aggravanti sono applicabili solo se note o ignorate per colpa da chi commette il reato.
Le circostanze attenuanti sono valutate a favore del reo anche se da lui non sono note o considerate inesistenti per errore.
Esistono secondo l’articolo 62bis delle attenuanti generiche.
Esse possono essere legate alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo.
Le attenuanti generiche non possono essere tenute in considerazione nel caso in cui colui che deve essere condannato appartenga alla categoria dei cd. recidivi reiterati speciali.
I recidivi reiterati speciali recidivano cioè hanno già commesso taluno dei gravi delitti elencati nell’articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

Attentato alla Costituzione (d. pen.) (Attack the Constitution)

Il reato di attentato alla costituzione determina una responsabilità penale, oltre al reato di alto tradimento, a carico del Capo dello Stato.
Tale reato comprende ogni comportamento doloso che altera le istituzioni costituzionali o viola la Costituzione.
Il Presidente della Repubblica è accusato di attentato alla costituzione dal Parlamento durante una seduta comune, con maggioranza assoluta ed è giudicato dalla Corte costituzionale.

Asta pubblica (d. amm.) (Public Auction)

Nei contratti della pubblica amministrazione l'(—) è un procedimento con il quale si procede da parte della P.A. alla scelta del contraente sulla base della migliore offerta fatta in occasione di un’apposita riunione precedentemente pubblicizzata e alla quale possono partecipare tutti quelli che lo vogliano.
Per i contratti dai quali derivano spese la scelta tra (—) e licitazione privata è rimessa al giudizio discrezionale della pubblica amministrazione (art. 2 D.P.R. 627/1972).