Consiste in un complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, di natura ideale, non economico (artt. 14 ss. c.c.). A tal fine la legge riconosce all'(—) la qualifica di soggetto di diritto.
In particolare, l'(—) costituisce una persona giuridica, caratterizzata dalla predominanza dell’elemento personale rispetto all’elemento patrimoniale, prevalente invece nella fondazione.
Le (—) si costituiscono, secondo la dottrina prevalente, con un contratto associativo, che è un contratto plurilaterale, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di parti e da uno scopo comune. Tale contratto viene denominato atto costitutivo e deve essere stipulato nella forma dell’atto pubblico a pena di nullità.
L’atto costitutivo è integrato dallo statuto che è il documento, redatto sempre nella forma dell’atto pubblico, che contiene le norme che regoleranno la vita dell’ente.
Tali elementi, tuttavia, anche se necessari per l’esistenza dell'(—), non sono sufficienti all’acquisto, da parte di essa, della personalità giuridica: essa consegue, infatti, all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche [Riconoscimento (delle persone giuridiche); Registro (delle persone giuridiche)].
A seguito dell’iscrizione l'(—) acquista autonomia patrimoniale perfetta [Autonomia (patrimoniale)] e capacità illimitata e generale, salvi quei diritti strettamente attribuibili alle sole persone fisiche.
Libertà di (—) (d. cost.)
Diritto di tutti i cittadini ad associarsi liberamente.
Si tratta di una libertà strumentale. La Costituzione, infatti, garantisce la libertà di (—), poiché la considera indispensabile per favorire lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese. Inoltre, dopo aver garantito in linea generale la libertà di (—) nell’art. 18 Cost., riconosce tale libertà particolarmente nei campi: politico (art. 49); sindacale (art. 39); religioso (art. 19).
L’art. 18 Cost., in ossequio al fondamentale principio del pluralismo [Principi (costituzionali)], garantisce altresì la libertà delle associazioni, nel senso che tutela la libertà di dar vita ad una pluralità di associazioni considerate come formazioni sociali e tutelate dall’art. 2 Cost.
(—) non riconosciuta o ente di fatto (d. civ.)
Si tratta di un ente che, pur essendo dotato di tutti gli elementi delle persone giuridiche (persone, patrimonio, scopo) non ha chiesto o non ha ottenuto un formale riconoscimento dalla autorità statale, ed è, conseguenzialmente, regolato da specifiche norme (artt. 36 ss. c.c.).
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle (—) non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati (art. 36 c.c.). Anche tali (—), quindi, hanno la loro fonte in un atto costitutivo e sono organizzate mediante uno statuto. I contributi degli associati e i beni acquistati dall’ente costituiscono il cd. fondo comune, sul quale si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori.
Anche in tali tipi di (—) esiste un’autonomia patrimoniale, perché il patrimonio delle (—) non riconosciute si distingue e differenzia da quello degli associati. Tale autonomia è, però, imperfetta [Autonomia (patrimoniale)] perché, pur esistendo un fondo comune (su cui, in primo luogo, i creditori fanno valere i loro diritti), per soddisfare le obbligazioni dell’associazione, sono, tuttavia, responsabili solidalmente e personalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima (art. 38 c.c.).
(—) con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (d. pen.)
L’art. 270bis c.p. punisce il promovimento, la costituzione, l’organizzazione, la direzione e il finanziamento di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche o eversive, nonché la partecipazione a tali associazioni.
Oggetto della tutela sono le istituzioni democratiche dello Stato, garantite dalla Costituzione.
Il terrorismo è l’attività diretta ad incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, rivolte cioè non contro le singole persone, bensì contro quello che rappresentano, ovvero dirette ad ingenerare nella collettività un senso di sfiducia nell’ordinamento.
Pene: Per i costitutori, promotori etc.: reclusione da 7 a 15 anni. Per i soli partecipi: reclusione da 5 a 10 anni.
(—) di tipo mafioso, camorristico e simili (d. pen.)
L’art. 416bis c.p. punisce chiunque faccia parte di un'(—), quando questa sia formata da almeno tre persone. Tale articolo estende la sua applicabilità anche alla camorra e alla ‘ndrangheta.
Ai sensi del 3 comma dell’art. 416bis c.p., l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Pene: Reclusione da 5 a 10 anni per gli aderenti all’associazione. Reclusione da 7 a 12 anni per promotori, dirigenti, organizzatori. Se l’associazione è armata si applica la reclusione da 7 a 15 anni per i partecipi e da 10 a 24 anni per promotori, dirigenti e organizzatori. Tali pene sono aumentate da un terzo alla metà se ricorre l’aggravante del 6 comma (se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti) e sono aumentate fino ad un terzo se il fatto è commesso da persona già sottoposta a misura di prevenzione.
La condanna comporta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, delle cose che ne furono il prodotto, il prezzo, il profitto, nonché la decadenza dalle licenze di polizia, di commercio di cui il condannato fosse titolare.
(—) finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (d. pen.)
[Stupefacenti].
(—) per delinquere (d. pen.)
Ricorre tale delitto quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all’associazione (artt. 416-417 c.p.).
Gli elementi costitutivi sono la creazione di un vincolo associativo e la sua permanenza, ed il fine di commettere più delitti.
Perché sussista associazione ai fini della norma è sufficiente quel minimo di organizzazione, anche soltanto rudimentale, che serva ad attuare la continuità del programma criminoso avuto di mira; non è necessaria neppure l’esistenza di capi, promotori, costitutori ed organizzatori, che è considerata dal legislatore come una mera eventualità, né la preventiva distribuzione delle mansioni e neppure l’esistenza di un luogo abituale di riunione, la predisposizione dei mezzi e la divisione del ricavato tra gli associati.
Scopo dell’associazione deve essere la commissione di una serie indeterminata di delitti; non ricorre, quindi, tale reato se scopo è la commissione di un solo delitto ovvero di contravvenzioni.
Anche nell’ambito di tale reato, ai fini della pena, si pone la distinzione tra associati, promotori, organizzatori e capi [Associazione (di tipo mafioso, camorristico e simili)].
Il dolo richiesto per il reato consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di una associazione di almeno tre persone con il fine di commettere delitti. Tale reato si consuma nel momento in cui è costituita l’associazione.
Pene: Reclusione da 1 a 5 anni per i semplici associati. Reclusione da 3 a 7 anni per capi, promotori, organizzatori. Reclusione da 5 a 15 anni se ricorre l’aggravante del brigantaggio. Pena per il singolo aumentata di un terzo se all’associazione partecipano 10 o più persone.
(—) sovversiva (d. pen.)
L’art. 270 c.p. rientra fra quelle oggetto di totale riscrittura ad opera della L. 24 febbraio 2006, n. 85.
L’articolo punisce chi, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, sia chi, partecipa alle predette associazioni. Viene punito, altresì, pur se con pena minore, chiunque partecipa alle predette associazioni.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque, cittadino o straniero, purché agisca nel territorio dello Stato.
L’elemento materiale consiste nel promuovere, costituire, organizzare o dirigere una associazione avente uno dei fini indicati, ovvero nel parteciparvi: tali concetti saranno meglio precisati nel paragrafo che segue.
Il delitto si consuma al compimento nel territorio dello Stato di una delle condotte (promovimento, costituzione etc.) indicate.
Pena: Reclusione da 5 a 10 anni per chi promuove, costituisce, organizza o dirige le associazioni di cui alla norma, mentre per il mero partecipe è la reclusione da 1 a 3 anni.
(—) temporanea di imprese (d. comm.)
[Raggruppamento temporaneo d’imprese; Joint-venture].
Autore: Admin
Assistenza sociale (Social)
Parte della legislazione sociale avente ad oggetto la tutela di interessi attuali dei cittadini in stato di bisogno, indipendentemente dal verificarsi di eventi dannosi.
L'(—) può essere facoltativa e obbligatoria: la prima ricorre quando l’attività assistenziale è legata alla libera volontà degli enti pubblici o alla volontà discrezionale dei privati; la seconda viene attuata nel caso in cui le norme legislative siano vincolanti.
L'(—) trova il suo fondamento nel comma 1 dell’art. 38 Cost. in cui è sancito il principio del diritto al mantenimento ed all'(—) per tutti i cittadini indigenti.
L'(—) è stata completamente riformata con la L. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
Assicurazione (d. civ.) (Insurance)
È il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio [Premio (assicurativo)], si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro [(—) contro i danni], ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana [(—) sulla vita] (art. 1882 ss. c.c.).
Il contratto ha natura obbligatoria, onerosa, intuitu personae, aleatoria, di durata, con forma scritta ad probationem.
La polizza è il documento che prova l’esistenza del contratto, mentre il premio è il corrispettivo dovuto all’assicuratore.
Quando l’oggetto dell’assicurazione muta le sue caratteristiche iniziali, può sorgere il cd. aggravamento del rischio aumentando le possibilità di danno previste. Se la società assicuratrice è a conoscenza di tale aggravamento può, a sua scelta, richiedere l’adeguamento del premio o recedere dal contratto. Se non ne è a conoscenza e nel frattempo si è verificato un sinistro, la società non ne risponde se essa non avrebbe accettato il maggior rischio ove l’avesse conosciuto o ne risponde proporzionalmente in caso diverso. Nei contratti di (—) possono essere inserite apposite clausole che consentono d’indicizzare il premio onde tener conto della svalutazione monetaria.
(—) a favore di terzo
Si ha quando lo stipulante indica una terza persona come beneficiaria dell’assicurazione; il terzo non è titolare dell’interesse assicurato, che è dello stipulante. Al terzo saranno opponibili le eccezioni relative al contratto, ma non quelle personali allo stipulante. La stipulazione può essere revocata fino a che il terzo non abbia comunicato la sua accettazione sia allo stipulante che all’assicuratore; se la stipulazione è revocata o viene rifiutata dal terzo, beneficiario rimane lo stipulante o i suoi eredi.
(—) in nome altrui
È l’assicurazione che il contraente stipula in nome di un’altra persona. Il contratto è valido solo se l’assicurato lo ratifica; in mancanza il contraente è tenuto a versare i premi all’assicuratore del periodo in corso fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica (art. 1890 c.c.).
(—) obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Forma di tutela previdenziale (o assicurazione sociale) volta a garantire determinate prestazioni ai lavoratori per i danni cagionati da infortunio sul lavoro o malattia professionale e, al contempo, ad esonerare il datore di lavoro dalla responsabilità civile nei confronti dei prestatori.
La disciplina, contenuta nel Testo Unico approvato con D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, è stata riformata con il D.Lgs. 38/2000, che ha provveduto:
— ad estendere l’obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori quali dirigenti, parasubordinati e sportivi;
— a porre in essere un nuovo sistema di classificazione tariffario;
— ad estendere la tutela al danno biologico e all’infortunio in itinere [Infortunio sul lavoro];
— a riordinare l’assicurazione infortuni in agricoltura.
Il rapporto assicurativo intercorre tra:
— l’assicuratore, che è l’I.N.A.I.L.;
— l’assicurato, ossia ogni lavoratore subordinato o parasubordinato che svolge un’attività che comporta una più intensa esposizione al rischio;
— l’assicurante, che è il datore di lavoro.
Le prestazioni a carico dell'(—) nel caso del verificarsi di infortunio o malattia sono di due tipi:
— prestazioni sanitarie, destinate a garantire il diritto alla salute e finalizzate al recupero dell’attitudine al lavoro. Consistono nell’erogazione di cure mediche, chirurgiche, nonché di fornitura di protesi, a carico dell’INAIL, per tutta la durata dell’inabilità;
— prestazioni economiche che consistono nella corresponsione periodica o una tantum di somme di denaro e si differenziano a seconda delle conseguenze dell’infortunio o della malattia professionale. Possono consistere in una indennità giornaliera per inabilità temporanea, in una rendita ai superstiti o in una rendita per inabilità permanente, in un assegno di incollocabilità.
(—) per conto altrui
Si ha quando lo stipulante contrae per conto di una terza persona di cui non è rappresentante, figurando quindi come parte del contratto (art. 1891 c.c.). Non è necessaria la procura o la ratifica dell’interessato; il rifiuto del terzo risolve il contratto, ma non retroattivamente.
Ve ne sono due forme:
— (—) per conto terzi: quando lo stipulante indica il nome dell’assicurato; la sua funzione è quella di assicurare cose che solo temporaneamente si trovino nella disponibilità dello stipulante (es.: deposito);
— (—) per conto di chi spetta: quando lo stipulante non è in grado di dire chi sia il titolare dell’interesse assicurato; si utilizza quando si prevede che il titolare varierà nel corso del rapporto (es.: si assicurano le vetture depositate in un’autorimessa) o quando esso è incerto (es.: bene della cui proprietà si controverta).
(—) per la responsabilità civile
È quel contratto inteso a tenere indenne l’assicurato da quanto egli sia tenuto a pagare ad un terzo a titolo di risarcimento danni per essere incorso in responsabilità civile nei suoi confronti (art. 1917 c.c.). Gli effetti del contratto sono circoscritti tra assicurato ed assicuratore, per cui il terzo non ha azioni dirette contro l’assicurazione, salvo accordo espromissorio ex art. 1272 c.c.
Per quanto riguarda la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, dal 1 febbraio 2007 chi ha subìto un incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di sua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla sua persona e non è responsabile o lo è solo in parte, deve rivolgersi direttamente al proprio assicuratore, che è tenuto a risarcire il danno (c.d. indennizzo diretto).
La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul proprio o sull’altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).
Negli altri casi, la richiesta di risarcimento deve essere presentata all’assicuratore dell’altro veicolo responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente.
(—) sociale
[Previdenza (sociale)].
Assenza (d. civ.) (Absence)
Consiste nella scomparsa della persona che si protrae per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge. Dopo due anni dal giorno dell’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere diritti sui beni dello scomparso, possono domandare al tribunale competente che sia dichiarata l’assenza.
UNa sentenza emessa dal tribunale dell’ultimo domicilio, ci permette di dichiarare l’assenza.
Dopo la dichiarazione di assena si può aprire il testamento.
L’assenza ovviamente cessa:
1) con l’accertamento della sua morte;
2) con la dichiarazione di presunta morte;
3) col ritorno dell’assente o con la prova che è vivente.