Usufrutto di immobili condominiali (Usufruct of a building condominiali)

L’usufrutto consiste nel diritto di godere di una cosa, ottenendone un utilità, nel rispetto della sua destinazione economica.
Occorre però stabilire come suddividere le spese condominiali tra l’usufruttuario ed il nudo proprietario.
Le norme del codice civile: ai sensi dell’art. 1004 c.c. stabiliscono che sono a carico dell’usufruttuario le spese , gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, e le riparazioni ordinarie, mentre sono sopportate dal nudo proprietario, a norma dell’art. 1005 c.c., le spese per le riparazioni straordinarie.
Esse sono necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, permettono la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, dei solai, delle scale, degli argini, degli acquedotti e, infine, dei muri di sostegno o di cinta.
L’ufruttuario deve far riferimento al nudo proprietario le spese per le riparazioni straordinarie.
L’usufruttuario deve contribuire, in base a quanto prescritto dall’art. 15 della L. 17-2-1992, n. 179, alla spesa per il recupero edilizio dell’edificio.

Stùprum

Delitto che prevedeva l’avere rapporti sessuali extramatrimoniali con una donna onorata e non sposata (vìrgo vel vìdua).
Alle donne libertinæ non era permesso di unirsi liberamente con persone di rango senatorio.
Esse erano considerate donne in quas stuprum non committìtur, cioè con le quali ci si poteva unire senza commettere stuprum.
La lex Iulia de adulteriis coërcèndis permise al pater familias di uccidere la figlia sorpresa in flagrante, ma anche il suo compagno.
Successivamente lo strupro venne punito con la pena della relegàtio in ìnsulam, e con la confisca di un terzo (per le donne) o della metà (per gli uomini) del patrimonio.
In diritto postclassico, una particolare forma di stuprum era quella cum masculis (unione sessuale, anche non violenta, tra uomini).
Essa veniva punita con la vivicombustione.

Sottotetto (Attic)

Per sottotetto s’intende «un ambiente situato sotto il tetto che ha funzioni di isolamento termico dell’ultimo piano dell’edificio; in alto è limitato dalla struttura del tetto e verso il basso dal solaio o dalle volte che coprono l’ultimo piano dell’edificio» (TAMBORRINO).
Esso può essere abitabile o no.
Nel primo caso viene chiamato camera a tetto, nel secondo soffitta (se è accessibile) o palco morto (se è inaccessibile).

Sponsio

Si tratta di una forma di contratto verbale riconosciuta dal iùs civile.
Consisteva “in uno scambio contestuale di domanda e risposta tra futuro creditore e futuro debitore”.
Essa faceva si che il debitore non perdesse la sua libertà, diventando schiavo del creditore solo in caso di inadempimento.
Essa ha i seguenti caratteri:
1— autonomia ( il negozio di garanzia, nonostante accedesse ad una obbligazione principale, non era subordinato a questa);
2— correlazionalità( lo sponsor era obbligato allo stesso modo del debitore principale).
La sponsio corrispondeva ad una formula solenne e verbale composta dall’offerta e dall’accettazione che permetteva di costituire il rapporto obbligatorio.
E’ stata prevista dalla legge delle XII tavole e fu oggetto di svariati interventi legislativi:
a) lex Appuleia de sponsu;
b) lex Publilia de sponsu;
c) lex Furia de sponsu;
d) lex Cornelia (Sullæ) de sponsu.