La legge prevede nei confronti dei trasgressori delle disposizioni urbanistico-edilizie, in aggiunta alle sanzioni amministrative, civili, fiscali ed accessorie, sanzioni penali graduate secondo la gravità dell’illecito.
Le pene, già previste dalla L. 1150/42, sono state progressivamente inasprite ed attualmente l’art. 20 della L. 47/85 prevede quattro figure, di natura contravvenzionale, di abuso edilizio:
— la costruzione in parziale difformità dalla concessione edilizia o l’inosservanza delle norme di legge, di regolamenti edilizi e di strumenti urbanistici (art. 20, lett. a), punite con l’ammenda fino a 20 milioni;
— la costruzione in totale difformità o in assenza di concessione, ovvero la prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione (art. 20, lett. b), punite con l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 10 a 100 milioni;
— la lottizzazione abusiva a scopo edilizio (art. 20, lett. c), parte prima) nonché interventi edilizi in aree sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in difformità totale o in assenza della prescritta concessione (art. 20, lett. c), parte seconda): fattispecie entrambe punite con l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 30 a 100 milioni.
Trattasi di reati di competenza pretorile, procedibili di ufficio. Con la soppressione della figura del pretore (dal 2-6-1999) la competenza passa al Tribunale (D.Lgs. 51/98).
Il reato di costruzione edilizia senza concessione o in difformità da essa ha natura permanente e la permanenza cessa con il totale esaurimento dell’attività illecita, cioè con l’ultimazione dell’opera nel suo complesso, compresi i lavori di rifinitura anche esterni, quali gli intonaci e gli infissi.
I proprietari dei fondi confinanti sono legittimati a costituirsi parte civile nei procedimenti penali ed a chiedere il risarcimento dei danni a loro provocati dalla violazione delle norme edilizie. È altresì ammissibile la costituzione di parte civile del Comune, anche nella sua veste di ente rappresentativo degli interessi collettivi della comunità locale.
La costruzione abusiva può essere sottoposta a sequestro, non è confiscabile a norma dell’art. 240 c.p. ma il giudice, con la sentenza di condanna, deve ordinarne la demolizione se questa non sia stata altrimenti eseguita (art. 7, ult. co., L. 47/85).
L’azione penale è sospesa fino all’esaurimento del procedimento amministrativo di sanatoria.
Autore: Admin
Solàcium filiorum ammissorum
Essa era una delle cause di concessione della “adoptio minus plena”.
Questo tipo di “adoptio” non implicava l’acquisto della “patria potestas”, pertanto fu concessa anche alle donne, in modo da rimpiazzare figli defunti.
Silenzio (Silence)
Il silenzio come la volontà negoziale tacita, non è manifestata ai terzi, né con parole, né con gesti o comportamenti concludenti.
Nel diritto romano, non venne creato un negozio giuridico, pertanto era irrilevante la riserva mentale nonché l’esclusione del negozio tacito.
Servitutes personæ
Si tratta di una servitù prediale comprendente le servitù contraddistinte da un’utìlitas riguardante la persona dell’attuale proprietario.
Si distinguono comunque dalle servitutes personàrum e rientravano tra le servitù irregolari.