MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 5 agosto 2009 Revoca del decreto 11 giugno 2009 di sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Palio», registrato al n. 12084.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato
dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
«Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d’immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche’ la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull’organizzazione del Ministero della salute;
Visto l’art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Visto l’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
Vista la domanda presentata in data 30 gennaio 2004 dall’impresa
«Sariaf Gowan S.p.a.», con sede legale in via Morgagni, 68 – Faenza
(Ravenna), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto
fitosanitario denominato: «Cuprosar fluid blu» ora ridenominato
«Palio», contenente la sostanza attiva ciproconazolo;
Visto il decreto dirigenziale 23 febbraio 2009, con il quale
l’impresa «Sariaf Gowan S.p.a.», con sede legale in via Morgagni, 68
– Faenza (Ravenna), e’ stata autorizzata a porre in commercio, con il
codice di registrazione n. 12084, il prodotto
fitosanitario pericoloso per l’ambiente denominato «Palio» con la
composizione ed alle condizioni indicate nelle etichette allegate al
decreto medesimo;
Visto il decreto dirigenziale 30 aprile 2009, con il quale
l’impresa «Sariaf Gowan S.p.a.» e’ stata autorizzata a cambiare la
propria denominazione sociale in «Gowan Italia S.p.a.», con sede
legale in via Morgagni, 68 – Faenza (Ravenna);
Viste le decisioni della Commissione europea del 5 e 8 dicembre
2008, rispettivamente n. 2008/934/CE e n. 2008/941/CE concernenti la
non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della
direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni
di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze;
Considerato che la sostanza attiva contenuta nel prodotto
fitosanitario denominato «Palio» e’ inserita nella decisione
2008/941/CE sopra richiamata;
Vista l’ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione terza
quater, registro ordinanze n. 2011/2009, emessa nella Camera di
consiglio del 6 maggio 2009;
Visto il decreto dirigenziale 11 giugno 2009, con il quale e’ stata
disposta la sospensione del decreto dirigenziale 23 febbraio 2009;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, registro
ordinanze n. 3486/2009, emessa nella Camera di consiglio del 7 luglio
2009, di riforma dell’ordinanza del T.A.R. del Lazio sopra indicata;

Decreta:

E’ revocato il decreto dirigenziale di sospensione 11 giugno 2009,
di cui in premessa.
Ai sensi della decisione della Commissione europea, n. 2008/941/CE,
indicata in premessa, l’autorizzazione di cui al decreto dirigenziale
23 febbraio 2009 e’ limitata al 31 dicembre 2010 e l’utilizzo dei
prodotti al 31 dicembre 2011.
Il presente provvedimento verra’ notificato all’impresa «Gowan
Italia S.p.a.» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 5 agosto 2009

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11487&tmstp=1255161683160

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 29 luglio 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

Modifiche al decreto ministeriale 8 maggio 2009, recante «Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi».

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del
Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell’art. 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n.
1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE)
n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28
giugno 2008, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
Ritenuta la necessita’ di dare attuazione alle disposizioni
comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n.
555/2008 per quanto riguarda la «Promozione sui mercati dei Paesi
terzi»;
Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre
2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti
agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2009 recante «Disposizioni
nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio,
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
Ritenuta la necessita’ di effettuare alcune modifiche al citato
decreto ministeriale 8 maggio 2009 per adeguare il medesimo
provvedimento alla Scheda Misura B allegata al programma nazionale di
sostegno presentato alla Commissione dell’Unione europea;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 29 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

All’art. 9 del decreto ministeriale 8 maggio 2009 citato in
premessa sono apportate le seguenti modifiche:
1. Il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
1. L’importo dell’aiuto a valere sui fondi comunitari e’ pari, al
massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attivita’
indicate; il restante 50% e’ a carico del beneficiario. Tuttavia,
previa emanazione di apposito provvedimento, e’ possibile aumentare
l’importo dell’aiuto, con fondi nazionali o regionali, fino ad un
massimo del 20% delle spese sostenute. In tale caso, il contributo
pubblico potra’ essere incrementato fino ad un massimo del 70% delle
spese sostenute e la quota a carico del beneficiario sara’ ridotta in
misura corrispondente e, comunque, non potra’ essere inferiore al 30%
delle spese complessive.
2. Il comma 2 e’ abrogato.
3. Il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
4. Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, i
progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese di:
a) 100.000 euro per la campagna 2008/2009;
b) 200.000 euro per anno per le campagne 2009/2010 e 2010/2011;
c) 300.000 euro per anno a decorrere dalla campagna 2011/2012.
4. Il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
6. In caso di progetti presentati da micro, piccole e medie
imprese la soglia minima di ammissibilita’ e’ di 100.000 euro per
Paese e per anno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11494&tmstp=1255162955610

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 11 settembre 2009 Modifica della denominazione di alcune varieta’ di mais, iscritte al relativo registro nazionale.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l’attivita’ sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta’ aventi lo scopo di permettere
l’identificazione delle varieta’ stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta’ di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione
della legge n. 1096/1971;
Visto in particolare l’art. 17-bis del detto decreto del Presidente
della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per cio’ che
concerne i dubbi sorti, dopo l’iscrizione delle varieta’, in ordine
all’idoneita’ della denominazione varietale;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95, del 23 aprile
2004, con il quale e’ stata iscritta al registro nazionale, tra
l’altro, la varieta’ di mais denominata FMB0232 Yuna;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81, del 6 aprile
2006, con il quale e’ stata iscritta al registro nazionale, tra
l’altro, la varieta’ di mais denominata GDM509;
Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28, del 2 febbraio
2008, con il quale e’ stata iscritta al registro nazionale, tra
l’altro, la varieta’ di mais denominata GDM651;
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58, dell’8 marzo
2008, con il quale e’ stata iscritta al registro nazionale, tra
l’altro, la varieta’ di mais denominata Viarouge;
Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27, del 3 febbraio
2009, con il quale e’ stata iscritta al registro nazionale, tra
l’altro, la varieta’ di mais denominata Rixxer Duo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4, commi 12 e l’art.
16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto 7 marzo 2008, concernente l’individuazione degli
uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei
relativi compiti;
Viste le proposte di nuove denominazioni presentate dai
responsabili delle conservazione in purezza delle varieta’ in
questione che assegnano lo sfruttamento commerciale ad altre
societa’;
Considerato che le denominazioni proposte sono state oggetto di
pubblicazione nel «Bollettino delle varieta’ vegetali» n. 2/2009;
Considerato pertanto concluso l’esame delle nuove denominazioni
proposte;
Ritenuto di accogliere le proposte di nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varieta’ di mais FMB0232 Yuna e’ modificata
in Topeca, la denominazione della varieta’ di mais GDM509 e’
modificata in Oasis GDM, la denominazione della varieta’ di mais
GDM651 e’ modificata in Wichita, la denominazione della varieta’ di
mais Viarouge e’ modificata in MAS 32F e la denominazione della
varieta’ di mais Rixxer Duo e’ modificata in MAS 43CR.
Il presente decreto entrera’ in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2009

Il direttore generale: Blasi

Avvertenza:
Il presente atto non e’ soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne’ alla
registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-05&task=dettaglio&numgu=231&redaz=09A11518&tmstp=1255164571333

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2009 Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi il 1 ottobre 2009, nel territorio della provincia di Messina.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 234 del 8-10-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che il giorno 1° ottobre 2009 il territorio della
provincia di Messina e’ stato interessato da una straordinaria ed
eccezionale ondata di maltempo, caratterizzata da diffuse e copiose
precipitazioni di particolare intensita’ tali da causare la perdita
di vite umane, numerosi feriti, ingenti danni al tessuto sociale,
economico e produttivo, nonche’ una grave situazione di pericolo per
la pubblica e privata incolumita’;
Considerato, altresi’, che detti eventi hanno determinato movimenti
franosi, l’esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti di
insediamenti abitativi, commerciali ed industriali, l’interruzione
della viabilita’ stradale e ferroviaria, delle linee elettriche e
telefoniche, nonche’ gravi danni alle infrastrutture, agli edifici
pubblici e privati, ai beni mobili, con conseguente necessita’ di
disporre l’evacuazione di numerosi nuclei familiari;
Ravvisata la necessita’ di procedere con ogni urgenza alla
realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della
popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita’ ed
estensione, non e’ fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
dichiarazione dello stato di emergenza;
Acquisita l’intesa della Regione Siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 ottobre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ dichiarato, fino al 31 ottobre 2010, lo stato di
emergenza in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi il giorno 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia
di Messina.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11821&tmstp=1255247695129