Legge Regionale n. 4 del 04-02-2009 Regione Toscana. Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 3
del 11 febbraio 2009
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visti gli articoli 117, quarto comma, e 121 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale;

Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e
funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario);

Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (Disciplina delle
spese di rappresentanza del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);

Visto l’articolo 16 del regolamento interno del Consiglio regionale
20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e
contabilità);

Visti gli articoli da 23 a 27 del Testo unico delle disposizioni
procedimentali ed organizzative del Consiglio di competenza
dell’Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione 25 luglio
2006, n. 59;

Considerato quanto segue:
1. che la richiamata legge regionale 4/2008 in materia di
autonomia dell’Assemblea legislativa regionale definisce le
relazioni istituzionali proprie della stessa Assemblea legislativa;
2. che alla luce di detta legge appare opportuno ridefinire più
esattamente le tipologie e le relative modalità di esercizio delle
spese di rappresentanza da parte del Consiglio, modificando a tal
fine la normativa di cui alla legge regionale 20/2004;
3. che tale modifica è opportuna anche al fine di una migliore
definizione delle competenze dei soggetti istituzionali che
esercitano le funzioni di rappresentanza del Consiglio, nonché per
una più puntuale imputazione delle spese;
4. che conseguentemente alla presente legge devono essere
modificate, con separati ed idonei atti normativi, le disposizioni
del reg. int. c.r. 5/2004 e della del. u.p. 59/2006 sopra richiamate.

ARTICOLO 1

Tipologia delle spese di rappresentanza

1. L’Assemblea legislativa regionale, nello svolgimento delle sue
funzioni istituzionali ed al fine di valorizzazione il ruolo e l’immagine del
Consiglio, può effettuare le seguenti tipologie di spese di rappresentanza:
a) spese riguardanti forme di ospitalità o di ristoro connesse a
riunioni, incontri ed altre attività di lavoro; atti di cortesia e doni di
valore simbolico effettuati, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in
occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste
rappresentativa del Consiglio e soggetti esterni dotati di analoga
rappresentatività o rappresentativi della società civile;
b) spese connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale,
all’attività di organismi interregionali, nazionali ed internazionali cui il
Consiglio partecipa ed in generale allo svolgimento delle relazioni
istituzionali di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n.
4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), ivi comprese le spese per
l’acquisto di oggetti simbolici di rappresentanza, quali targhe, coppe,
medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, e le spese per
manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a cerimonie,
ricorrenze, festività, commemorazioni ed altri analoghi eventi;
c) spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni,
ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalit
istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale,
economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita
di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso
contributi finanziari.
2. Le spese di cui al comma 1 sono relative esclusivamente a rapporti con
soggetti esterni all’amministrazione.
3. Sono escluse le spese aventi intenti e connotazione di mera liberalità.

ARTICOLO 2

Soggetti titolari della funzione di rappresentanza

1. Titolare della funzione di rappresentanza è il Presidente del
Consiglio.
2. Le attività di rappresentanza possono essere esercitate in via
ordinaria anche da:
a) i componenti dell’ Ufficio di presidenza;
b) i presidenti delle commissioni consiliari;
c) i presidenti o i titolari monocratici degli organismi autonomi
istituiti con legge regionale presso il Consiglio, limitatamente alle attivit
di cui articolo 1, comma 1, lettera a).
3. Le attività di rappresentanza possono essere delegate dal Presidente
anche a singoli consiglieri designati a rappresentarlo in pubbliche
manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell’Ufficio di
presidenza.

ARTICOLO 3

Modalità di effettuazione delle spese di rappresentanza

1. Per le spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), l’Ufficio di
presidenza, con deliberazione, stabilisce la dotazione annua di ciascuno dei
titolari della funzione.
2. Le spese di cui al comma 1, nei limiti delle rispettive dotazioni ivi
previste, sono effettuate direttamente da ciascun titolare della funzione e ad
esso rimborsate, a seguito di autocertificazione con le modalità definite con
deliberazione dell’Ufficio di presidenza.

3. Le attività e le conseguenti spese di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), sono programmate periodicamente e disposte con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza e sono attuate con decreto del dirigente
competente.
4. In caso di urgenza o in connessione ad esigenze non precedentemente
programmate e disposte dall’Ufficio di presidenza, le spese di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), possono essere effettuate direttamente
dal Presidente o da altro consigliere delegato a rappresentarlo, con le
modalità esecutive del comma 2.
5. Le spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), sono disposte con
deliberazione dell’Ufficio di presidenza, fatta eccezione per quelle di
importo inferiore a 500,00 euro che possono essere disposte direttamente dal
Presidente, e sono attuate con decreto del dirigente competente.

ARTICOLO 4

Partecipazione a comitati

1. Il Consiglio, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, può
partecipare, tramite il Presidente del Consiglio o altro consigliere
individuato dall’Ufficio di presidenza, a comitati d’onore destinati a
conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali, culturali,
economiche e sportive di rilievo regionale promosse da soggetti pubblici o da
soggetti privati rappresentativi della società toscana.

ARTICOLO 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa
fronte, per l’anno 2009, con lo stanziamento di spesa previsto dal capitolo
200 del bilancio di previsione del Consiglio e per gli anni successivi con
l’apposito stanziamento previsto nel bilancio del Consiglio.
2. Nell’ambito del capitolo sono individuati articoli corrispondenti alle
lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 1.
3. Il segretario generale informa periodicamente l’Ufficio di presidenza
sull’andamento dell’utilizzo dello stanziamento.

ARTICOLO 6

Abrogazione

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la
legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (Disciplina delle spese di rappresentanza
del Consiglio regionale).

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 4 del 05-03-2009 Regione Umbria. Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 10
del 6 marzo 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 2
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 –
Norme sul diritto allo studio universitario)

1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 marzo
2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario) è sostituita dalla
seguente:
“e) l’Amministratore unico dell’Agenzia per il diritto allo studio
universitario di cui all’articolo 10 bis, o suo delegato;”.

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal
seguente:

“2. La Commissione esprime pareri e formula proposte sugli interventi di cui
all’articolo 3 ed esprime pareri sugli atti di programmazione.”.

3. L’articolo 10 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 10
(Organi)

1. Sono organi dell’ADiSU:

a) l’Amministratore unico;

b) il Collegio dei revisori dei conti.”.

4. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 6/2006 sono inseriti i seguenti:

“Art. 10 bis
(Amministratore unico)

1. L’incarico di Amministratore unico dell’ADiSU è conferito dal Presidente
della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti
in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e
amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da
svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell’incarico
è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può
eccedere quella della legislatura regionale.

2. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia.

3. All’Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta
regionale nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla
normativa regionale vigente in materia.

4. L’incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di
Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l’incarico è
altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di
rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto
con l’attività dell’Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un
oggettivo conflitto di interessi.

5. L’Amministratore unico:

a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale
mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme
regolamentari interne che, nell’ambito dei principi generali e dei criteri
fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi
all’organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati
dalla Giunta regionale, disciplinano l’organizzazione dell’ADiSU, anche sotto
il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di
contabilità, in quanto compatibile;

b) determina la dotazione organica ai sensi dell’articolo 13 della legge
regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

c) adotta il programma attuativo annuale degli interventi, su proposta del
Direttore;

d) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per
l’anno successivo e le relative variazioni, su proposta del Direttore;

e) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno
precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull’attivit
svolta, su proposta del Direttore;

f) autorizza la contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui
all’articolo 19;

g) adotta il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun
anno accademico;

h) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attivit
contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

i) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di controllo
degli studenti;

l) convoca, per l’insediamento nella prima data utile successiva alla elezione
delle rappresentanze studentesche, la Commissione di controllo degli studenti.

Art. 10 ter
(Decadenza dall’incarico)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta
stessa, dichiara la decadenza dall’incarico di Amministratore unico dell’ADiSU
per i seguenti motivi:

a) gravi violazioni di norme di legge;

b) inadempienze in ordine alle direttive e agli indirizzi impartiti dalla
Regione;

c) mancato conseguimento degli obiettivi assegnati, con particolare
riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi dell’Agenzia;

d) sopravvenute cause di incompatibilità;

e) mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18, comma 2.”.

5. L’articolo 15 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 15
(Direttore)

1. Il Direttore dell’ADiSU è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è scelto fra persone
in possesso dei requisiti previsti all’articolo 7 della l.r. 2/2005.

2. La durata e la natura del rapporto di lavoro del Direttore è disciplinata
nel rispetto delle disposizioni previste all’articolo 7 della l.r. 2/2005 e
successive norme di attuazione.

3. Il Direttore:

a) ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’ADiSU
nell’ambito di quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all’articolo
10 bis, comma 5, lettera a);

b) propone all’Amministratore unico il programma attuativo annuale degli
interventi, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione
annuale sull’attività svolta;

c) propone all’Amministratore unico i programmi attuativi degli obiettivi
stabiliti, stimando le risorse umane e finanziarie necessarie;

d) dispone la destinazione e l’utilizzazione del personale;

e) emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e
l’efficienza e l’efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture
organizzative.”.

6. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 6/2006 è aggiunto
il seguente:

“2 bis. La dotazione organica dell’ADiSU è definita nei limiti delle
disponibilità di bilancio dell’ADiSU e correlata con le previsioni del
programma attuativo annuale.”.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Regione Trentino Alto Adige Piano Casa Legge Trento n. 2 del 28-03-2009

Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento

Capo I Misure straordinarie di carattere generale per fronteggiare la crisi
ARTICOLO 1
Modalità di programmazione e realizzazione degli interventi e delle misure anticrisi
1. In considerazione dell’eccezionale crisi economica in corso, la Giunta provinciale interviene in via straordinaria con:
a) misure per il sostegno al reddito e all’occupazione delle fasce sociali in difficoltà;
b) interventi per il sostegno delle imprese;
c) azioni strutturali per la produttività e la competitività del sistema trentino;
d) una manovra straordinaria sugli investimenti pubblici a sostegno della domanda interna;
e) individuazione dei limiti massimi per i compensi agli amministratori e per il trattamento economico dei dirigenti degli enti strumentali della Provincia.
2. Gli interventi e le misure sono attuate secondo le disposizioni delle leggi di settore di riferimento, utilizzando le risorse autorizzate da queste leggi e le somme previste dal comma 7.
3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale individua gli atti da adottare per l’attuazione degli interventi e delle misure previste dal comma 1, nonché i termini entro i quali essi devono essere adottati, anche prescindendo dalle procedure previste dalla normativa vigente.
4. Tenuto conto della necessità di attivare tempestivamente gli interventi e le misure di cui al comma 1, la Giunta provinciale può prevedere l’approvazione, anche per stralci, di atti di programmazione semplificati che individuano gli interventi e le misure da attuare, nonché i tempi di approvazione degli stessi. I predetti atti di programmazione possono essere approvati, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con riguardo alle procedure e ai contenuti; analoga deroga può essere prevista anche per la modificazione degli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge. Nell’individuazione degli atti di programmazione la Giunta provinciale, in particolare, si conforma al criterio in base al quale gli interventi di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici sono comunque individuati dalla Giunta provinciale, mentre quelli di importo inferiore alla predetta soglia possono essere individuati dal dirigente competente previo parere positivo del dirigente generale di riferimento.
5. Nel rispetto del diritto comunitario, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse, la Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a soggetti terzi, o modificare quelli già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ridefinendo eventualmente i criteri di priorità per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l’ammissione a finanziamento.
6. Per assicurare una rapida mobilitazione delle risorse finalizzate a opere e interventi già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale effettua una revisione straordinaria degli strumenti di programmazione in corso di attuazione e degli altri atti che hanno comportato impegni di spesa anche relativi a esercizi precedenti l’anno 2009, riprogrammando su esercizi successivi al 2009 le opere e gli interventi non caratterizzati da rapida realizzabilità. Con la revisione sono eliminati gli interventi ritenuti non più necessari e possono essere apportate modifiche alla spesa prevista per gli interventi che si ritiene di confermare.
7. Le somme corrispondenti agli interventi oggetto di verifica ai sensi del comma 6 non confermate a carico degli esercizi 2009 e precedenti sono utilizzate per la realizzazione degli interventi e delle misure previste dal comma 1. A tal fine possono essere autorizzati appositi stanziamenti tra le partite di giro del bilancio, con conseguente contabilizzazione delle somme non confermate.
8. In relazione all’evoluzione della congiuntura economica la Giunta provinciale è autorizzata a integrare gli stanziamenti dei capitoli sui quali sono finanziati gli interventi e le misure previsti dal comma 1 con prelievi dagli appositi fondi di riserva istituiti nella funzione obiettivo relativa a fondi di riserva e per nuove leggi. I prelievi possono essere disposti relativamente sia agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, sia agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale. La Giunta provinciale può inoltre prelevare somme dagli stanziamenti del bilancio e dal relativo documento tecnico, sia di competenza che degli anni successivi, relativi ai capitoli sui quali sono finanziati gli interventi e le misure di cui al comma 1 per portarle in aumento dei fondi di riserva di cui a questo comma.
9. In sede di approvazione degli interventi e delle misure di cui alla lettera d) del comma 1 sono fissati i termini per l’avvio e per la realizzazione degli stessi. Salvo casi espressamente individuati, i termini per l’avvio non possono essere superiori a sessanta giorni dall’atto di approvazione degli interventi e delle misure. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per il monitoraggio del rispetto dei termini previsti da questo comma e i casi per i quali può essere autorizzata la proroga del termine per la realizzazione degli interventi.
10. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 9 le relative risorse possono essere stornate anche a favore dei fondi di riserva di cui al comma 8, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, per essere riassegnate al finanziamento di altri interventi e misure aventi caratteristiche di rapida realizzabilità. Questo comma non si applica al fondo straordinario per gli interventi anticongiunturali dei comuni previsto dall’articolo 13 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
11. Le liquidazioni di spesa che riguardano gli interventi e le misure previste dal comma 1 sono disposte entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, salvo esigenze straordinarie individuate con la deliberazione prevista dal comma 12. Sia per i pagamenti che riguardano gli interventi diretti, sia per le agevolazioni si applicano comunque i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 9 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
12. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per l’applicazione di quest’articolo, con particolare riferimento:
a) agli atti da adottare ai sensi dei commi 3 e 4 e ai termini per la relativa adozione;
b) ai criteri e alle modalità per l’effettuazione della revisione straordinaria prevista dal comma 6;
c) ai criteri e alle modalità per la riprogrammazione finanziaria prevista dal comma 6;
d) ai criteri generali per la fissazione dei termini di avvio e realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 9;
e) ai criteri e alle modalità per il monitoraggio in ordine al rispetto dei termini previsti dal comma 9;
f) ai criteri e alle modalità per lo storno e la riassegnazione delle risorse previste dal comma 10;
g) alle modalità per coordinare la programmazione degli interventi e delle misure previsti da quest’articolo con quelli di carattere ordinario previsti dalle leggi di settore.
13. La Giunta provinciale comunica al Consiglio provinciale l’elenco degli interventi e delle misure effettuate in base a quest’articolo nell’anno 2009 e seguenti.
14. L’articolo 36 (Disposizioni in materia di contabilità) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, può essere applicato per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 con riferimento all’annullamento di residui passivi relativi a esercizi finanziari precedenti il 2009.
15. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico-finanziaria, agli interventi finalizzati a sostenere e assistere la spesa per investimenti rientranti nella competenza della Provincia, ivi compresi quelli esecutivi di progetti compresi nel quadro strategico nazionale, si applicano le speciali misure e procedure acceleratorie previste da quest’articolo e dalle altre norme provinciali in materia.

http://www.pianocasa2009.com/docs/trentino/Legge_provinciale_Trento_2_2009.pdf
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2009 Autorizzazione all’Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l’art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonche’ l’art. 1 della legge 16
novembre 1939, n. 1889, e l’art. 11 della legge 3 aprile 1979, n.103;
Considerata l’opportunita’ di autorizzare l’Avvocatura dello Stato
ad assumere il patrocinio del Consorzio di Bonifica della Sardegna
Meridionale;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13;
Di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle
finanze;
Decreta:

L’Avvocatura dello Stato e’ autorizzata ad assumere la
rappresentanza e la difesa del Consorzio di Bonifica della Sardegna
Meridionale nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita’
giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e
speciali.
Il presente decreto sara’ sottoposto alle procedure di controllo
previste dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2009
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 127

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11462&tmstp=1254987649705