LEGGE REGIONALE 30 giugno 2009, n. 25 Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attivita’ culturali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Liguria parte I del 1° luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale Art. 1 Intervento straordinario per la Fondazione Teatro Carlo Felice 1. La Regione intende assicurare la continuita’ e lo sviluppo delle attivita’ di diffusione dell’arte musicale e di educazione musicale della Fondazione Teatro Carlo Felice, ente di prioritario interesse nazionale operante nel settore musicale ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), trasformato in fondazione ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 11 giugno 1999, n. 16 (Integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 (Norme per la promozione culturale) e successive modifiche), ed istituzionalmente tenuto alla produzione e promozione di spettacoli dal vivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo). 2. A tal fine, la Regione, fatto salvo quanto previsto al comma 3, concede alla Fondazione Teatro Carlo Felice un contributo straordinario di euro 3 milioni volto a scongiurare l’esposizione di passivita’ derivanti o che. potessero derivare dal contenzioso pendente o azionabile con il Fondo di previdenza integrativa dell’Ente Autonomo Teatro Comunale di Genova in liquidazione e i suoi beneficiari, relativo alla previdenza integrativa di cui al Fondo stesso. 3. La concessione del contributo di cui al comma 2 e’ condizionata alla stipula di accordo transattivo tra la Fondazione, il Fondo di previdenza integrativa dell’Ente Autonomo Teatro Comunale di Genova in liquidazione ed i beneficiari tutti dello stesso Fondo previdenziale che comporti la totale definizione dei rapporti tra le parti e la totale estinzione delle reciproche pretese in relazione alla previdenza integrativa di cui al Fondo.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di
cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno
finanziario 2009:
– prelevamento di quota di euro 3.000.000,00 dall’U.P.B. 18.107
«Fondo speciale di parte corrente»;
– iscrizione di euro 3.000.000,00 all’U.P.B. 12.101 «Spese per la
promozione della cultura».
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 30 giugno 2009

Burlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0646&tmstp=1260347504102

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 27 ottobre 2009, n. 176

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 287 del 10-12-2009

testo in vigore dal: 25-12-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008, n. 215; Visto il decreto del Ministro della salute del 12 dicembre 2007, n. 269 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili; Visto il parere dell’Istituto Superiore di Sanita’ e la tabella di corrispondenza predisposta dall’Ente Italiano di Unificazione Siderurgica federato all’UNI in merito alla designazione degli acciai inossidabili secondo la nomenclatura internazionale; Ritenuto di dover aggiornare il decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 indicando le denominazioni degli acciai inossidabili autorizzati secondo la nomenclatura internazionale corrispondente a standard UNI EN 10088-1:2005 e/o AISI/ASTM e/o UNS, o in sua assenza con la composizione chimica di colata; Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore di sanita’ che si e’ espresso nella seduta del 29 aprile 2009; Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea effettuata in data 1° aprile 2009 ai sensi della direttiva 98/34/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 16 settembre 2009; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 7 ottobre 2009; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. L’allegato II, sezione 6 – Acciai inossidabili – del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e’ sostituito dall’allegato al presente regolamento.

Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
– Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE e’ stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338
del 13 novembre 2004.
– Il testo dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), cosi’ come modificato dall’art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari),
e’ il seguente:
«Art. 3. – 1. Con decreti del Ministro della sanita’,
sentito il Consiglio superiore di sanita’, sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all’allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l’idoneita’ all’uso cui sono destinati nonche’ le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita’, sentito il Consiglio
superiore di sanita’, procede all’aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita’ da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e’ punito per cio’ solo con l’arresto sino a tre
mesi o con l’ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
– Il decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 269
(Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale
21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale, limitatamente agli acciai inossidabili e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio
2008.
– Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e’
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
– Il decreto ministeriale 21 marzo 1973 (Disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con
sostanze d’uso personale) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104, supplemento ordinario.

Art. 2 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell’Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, nonche’ in Turchia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 ottobre 2009 Il Ministro: Sacconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali Registro n. 7, foglio n.9

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-10&task=dettaglio&numgu=287&redaz=009G0185&tmstp=1260517878167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2009, n. 181

Regolamento recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’individualita’ e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; Visto l’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell’attivita’ del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata»; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, recante: «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata»; Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle assicurazioni private»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante: «Regolamento concernente termini e modalita’ di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia’ previsti in favore delle vittime della criminalita’ e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007, recante: «Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007; Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’ sociale», ed in particolare l’articolo 34; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare l’articolo 2, commi 105 e 106; Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidita’, necessitano di integrazioni anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004; Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione normativa per gli atti consultivi nell’adunanza del 27 agosto 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, della giustizia, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento: a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all’integrita’ psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attivita’ quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita’ di produrre reddito; b) per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in se’ considerato; c) per aggravamento fisico, si intende lo stato della menomazione dell’integrita’ psico-fisica complessiva derivante dall’evoluzione peggiorativa della patologia da cui e’ conseguita l’invalidita’ gia’ riconosciuta ed indennizzata, nonche’ da ogni altra patologia per la quale risulti accertata una correlazione eziopatogenetica per interdipendenza o la cui insorgenza risulti determinata da cure praticate per la patologia gia’ riconosciuta.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi forza di legge e i
regolamenti.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, recante «Testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra», e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio
1979, n. 28.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 212:
«Art. 17 (Regolamenti). -1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
– La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’
organizzata» e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
ottobre 1990, n. 250.
– La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita’ organizzata» e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277.
– Il decreto del Presidente della Repubblica del 28
luglio 1999, n. 510 «Regolamento recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’
organizzata», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
gennaio 2000, n. 4.
– La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di
tale matrice», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
agosto 2004, n. 187.
– Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
«Codice delle assicurazioni private», e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e
modalita’ di corresponsione delle provvidenze alle vittime
del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della
progressiva estensione dei benefici gia’ previsti in favore
delle vittime della criminalita’ e del terrorismo, a norma
dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n.
266» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2006,
n. 183.
– La direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 luglio 2007, recante «Disposizioni in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma
della legge 3 agosto 2004, n. 206» e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2007, n. 178.
– Si riporta il testo dell’art. 34 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’
sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre
2007, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 2007, n. 279:
«Art. 34 (Estensione dei benefici riconosciuti in
favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di
azioni criminose e alle vittime della criminalita’
organizzata, nonche’ ai loro familiari superstiti.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del
terrorismo). – 1. Alle vittime del dovere ed ai loro
familiari superstiti, di cui all’art. 1, commi 563 e 564,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della
criminalita’ organizzata, di cui all’art. 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono
corrisposte le elargizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 5,
della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno
compensate le somme gia’ percepite. L’onere recato dal
presente comma e’ valutato in 173 milioni di euro per
l’anno 2007, 2,72 milioni di euro per l’anno 2008 e 3,2
milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell’interno provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze,
anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all’art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell’art. 7, secondo comma, n. 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo
periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non
appartenenti alle Forze dell’ordine, alla magistratura e ad
altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata
per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
«vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia
ricordo in oro.
2-ter. L’onorificenza di cui al comma 2-bis e’
conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di
decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell’interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione
dell’onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di
decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado,
presentano domanda alla prefettura di residenza o al
Ministero dell’interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L’onorificenza e’ conferita alla vedova o
ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per
ottenere l’onorificenza sono esenti da imposta di bollo e
da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell’interno, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma
2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento
dell’onorificenza; il possesso delle predette condizioni e’
provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
sottoscritta dall’interessato, con firma autenticata dal
segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’art. 1, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono
ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose
compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in
luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all’art. 2, comma 1, le parole da: «si applica»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«la retribuzione pensionabile va rideterminata
incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all’art. 3, dopo il comma 1 e’ inserito il
seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
al trattamento di fine rapporto, un’indennita’ calcolata
applicando l’aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell’art. 3, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata
del 7,5 per cento. La predetta indennita’ e’ determinata ed
erogata in unica soluzione nell’anno di decorrenza della
pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e’
la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L’onere derivante dai commi 3 e 3-bis e’
valutato in 2 milioni di euro per l’anno 2007, in 0,9
milioni di euro per l’anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di
forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri
iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati
nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206
del 2004.».
– Si riporta il testo dell’art. 2, commi 105 e 106,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2008), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:
«105. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime
della criminalita’ organizzata, di cui all’art. 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni,
e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di
cui all’art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonche’ ai
sindaci vittime di atti criminali nell’ambito
dell’espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari
superstiti, sono erogati i benefici di cui all’art. 5,
commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come
modificato dal comma 106.
106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’art. 4, comma 2, le parole: "calcolata in base
all’ultima retribuzione" sono sostituite dalle seguenti:
"in misura pari all’ultima retribuzione";
b) all’art. 5, comma 3, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai figli maggiorenni superstiti,
ancorche’ non conviventi con la vittima alla data
dell’evento terroristico, e’ altresi’ attribuito, a
decorrere dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio non
reversibile di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998,
n. 407, e successive modificazioni";
c) all’art. 9, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai medesimi soggetti e’ esteso il
beneficio di cui all’art. 1 della legge 19 luglio 2000, n.
203";
d) all’art. 15, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I benefici di cui alla presente legge si
applicano anche agli eventi verificatisi all’estero a
decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell’evento";
e) all’art. 16, comma 1, dopo le parole:
"dall’attuazione della presente legge" sono inserite le
seguenti: ", salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2,
secondo periodo."».
– Si riporta il testo dell’art. 6, comma 1, della legge
3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187:
«Art. 6. – 1. Le percentuali di invalidita’ gia’
riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle
disposizioni della normativa vigente alla data di entrata
in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo
conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del
riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse
finalita’ e’ autorizzata la spesa di 300.000 euro per
l’anno 2004.».
– Si riporta il testo dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, n. 510
«Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalita’ organizzata»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2000, n. 4:
«Art. 5 (Valutazione della commissione medica
ospedaliera della sanita’ militare). – 1. Per
l’attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto
sulle circostanze che hanno dato luogo all’evento lesivo,
e’ richiesta la valutazione della commissione medica
ospedaliera della sanita’ militare, la quale svolge le
proprie indagini secondo le modalita’ previste dagli
articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause
delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o
la invalidita’, accerta il grado dell’eventuale invalidita’
riscontrata, stabilisce la percentuale dell’invalidita’ e
dell’eventuale aggravamento, ed accerta comunque se
l’invalidita’ riportata comporti la cessazione
dell’attivita’ lavorativa o del rapporto d’impiego.
2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma 1
e’ integrata, ai fini della concessione dei benefici in
favore delle vittime civili del terrorismo e della
criminalita’ organizzata, da due sanitari della Polizia di
Stato esperti in medicina legale.
3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal
direttore centrale di sanita’ del Dipartimento di pubblica
sicurezza del Ministero dell’interno, su richiesta della
competente commissione medica ospedaliera, trasmessa
contestualmente alla comunicazione della data in cui si
procedera’ alla visita dell’interessato o, comunque, alla
valutazione da parte della commissione stessa.
4. La commissione medica ospedaliera esprime il
giudizio entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale
termine, i competenti organi amministrativi possono
rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di
qualificazione ed adeguata capacita’ tecnica, quali le
strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad
istituti universitari, che si pronunciano entro venti
giorni dalla richiesta.
5. La valutazione della commissione medica ospedaliera
non e’ richiesta in caso di decesso, quando il nesso di
causalita’ risulti di immediata evidenza. La medesima
valutazione non e’, altresi’, richiesta qualora il
prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime
civili ritenga, sulla base degli elementi istruttori
acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di
criminalita’ organizzata dell’evento criminoso.
6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera,
nella composizione integrata, e’ definitivo.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche per gli stranieri e gli apolidi. Se i soggetti
interessati non sono residenti in Italia, il giudizio
sanitario e’ espresso da apposite commissioni formate da
tre medici scelti dall’autorita’ consolare, che svolgono le
proprie indagini secondo le stesse modalita’ previste per
le commissioni mediche ospedaliere. La domanda e i
documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati
al prefetto della provincia in cui si e’ verificato
l’evento.».

Art. 2 Disposizioni generali 1. La valutazione della percentuale d’invalidita’ di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e’ espressa in una percentuale unica d’invalidita’, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale. 2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, gli accertamenti sanitari, sono effettuati dalla competente commissione medica ospedaliera della sanita’ militare o dalle apposite commissioni sanitarie di nomina consolare, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510. 3. Ai fini dell’espletamento degli accertamenti sanitari, nonche’ delle modalita’ di svolgimento dei lavori delle commissioni di cui al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze in data 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2004, n. 44, adottato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni.

– Per il riferimento all’art. 6, comma 1, della legge 3
agosto 2004, n. 206, si vedano le note alle premesse.
– Per il riferimento all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, si
vedano le note alle premesse.
– Il decreto del Capo del Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi
del Ministero dell’economia e delle finanze 12 febbraio
2004, recante «Criteri organizzativi per l’assegnazione
delle domande agli organismi di accertamento sanitario di
cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di
verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via
telematica, con le specificazioni sulle tipologie di
accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita’ di
svolgimento dei lavori», e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 febbraio 2004, n. 44.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461, «Regolamento recante semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle
infermita’ da causa di servizio, per la concessione della
pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo,
nonche’ per il funzionamento e la composizione del comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2002, n. 5.

Art. 3 Criteri medico-legali per la valutazione dell’invalidita’ permanente l. Per l’accertamento dell’invalidita’ si procede tenendo conto che la percentuale d’invalidita’ permanente (IP), riferita alla capacita’ lavorativa, e’ attribuita scegliendo il valore piu’ favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita’ e relative modalita’ d’uso approvate, in conformita’ all’articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita’ in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d’invalidita’ permanente, riferite alla capacita’ lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita’ o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita’ permanente non inferiore al 100%.

– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 3, della legge
29 dicembre 1990, n. 407 «Disposizioni diverse per
l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n.
303:
«Art. 3 (Prestazioni pensionistiche a favore dei
minorati civili). – 1-2 (Omissis).
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della sanita’ provvede,
di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro, a
stabilire nuove tabelle per i gradi dell’invalidita’
civile, secondo i criteri della legislazione vigente.».
– Il decreto del Ministro della Sanita’ 5 febbraio
1992, recante «Approvazione della nuova tabella indicativa
delle percentuali d’invalidita’ per le minorazioni e
malattie invalidanti», e’ pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47.
– Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le note alle
premesse.

Art. 4 Criteri medico-legali per la rivalutazione dell’invalidita’ permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale 1. Per la rivalutazione delle invalidita’ gia’ riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalita’: a) la percentuale d’invalidita’ permanente (IP), riferita alla capacita’ lavorativa, e’ attribuita secondo quanto indicato all’articolo 3. Resta salva l’applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se piu’ favorevoli; b) la percentuale del danno biologico (DB) e’ determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita’ della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignita’ della persona, connessi ed in rapporto all’evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico; d) la percentuale unica di invalidita’ indicante l’invalidita’ complessiva (IC), di cui all’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non puo’ superare la misura del cento per cento, e’ data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita’ riferita alla capacita’ lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).

– Si riporta il testo dell’art. 138, comma 1, e 139,
comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
«Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239:
«Art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve
entita’). 1. – Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle attivita’ produttive, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della
giustizia, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella unica su tutto il territorio della
Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrita’ psicofisica
comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni
singolo punto di invalidita’ comprensiva dei coefficienti
di variazione corrispondenti all’eta’ del soggetto leso.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro delle attivita’ produttive, si
provvede alla predisposizione di una specifica tabella
delle menomazioni alla integrita’ psicofisica comprese tra
uno e nove punti di invalidita’.».
– Si riporta il testo dell’art. 6 della legge 3 agosto
2004, n. 206:
«Art. 6. – 1. Le percentuali di invalidita’ gia’
riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle
disposizioni della normativa vigente alla data di entrata
in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo
conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del
riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse
finalita’ e’ autorizzata la spesa di 300.000 euro per
l’anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di
tale matrice e ai loro familiari e’ assicurata assistenza
psicologica a carico dello Stato. A tale fine e’
autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall’anno
2004. ».

Art. 5 Disposizioni transitorie 1. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la percentuale del danno biologico e’ determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni; la percentuale del danno biologico, cosi’ determinata, puo’ essere aumentata da parte dei competenti organismi sanitari ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005. 2. Dopo l’adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, si procede, previa domanda degli interessati, ovvero dell’amministrazione competente, ad una nuova determinazione della invalidita’, qualora la percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari, sia piu’ favorevole.

– Per il riferimento all’art. 138, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle
assicurazioni private», si vedano le note all’art. 4.
– Per il riferimento all’art. 139, comma 4, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle
assicurazioni private», si vedano le note all’art. 4.
– Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 12 luglio 2000, recante «Approvazione di
"Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno
biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno
biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro
gli infortuni e le malattie professionali» e’ pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 luglio
2000, n. 172.
– Si riporta il testo dell’art. 138, comma 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle
assicurazioni private»:
«Art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve
entita’). – 1-2 (Omissis).
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera
rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della
tabella unica nazionale puo’ essere aumentato dal giudice
sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato.».
– Si riporta il testo dell’art. 139, comma 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle
assicurazioni private»:
«Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve
entita’). – 1-2 (Omissis).
3. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi
del comma 1 puo’ essere aumentato dal giudice in misura non
superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato.».

Art. 6 Disposizioni finali 1. A fare data dall’entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all’accertamento delle invalidita’ secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4. 2. Nei casi di applicazione dell’articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidita’ operate in difformita’ alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti. In ogni caso, la percentuale d’invalidita’ non puo’ essere rideterminata in misura inferiore a quella per la quale si e’ gia’ provveduto all’attribuzione dei benefici richiesti, ovvero a quella stabilita in sede giudiziale. Le domande, presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, cui non sia seguito l’accertamento medico-legale da parte delle commissioni di cui all’articolo 2, comma 2, per sopravvenuto decesso del danneggiato, sono da considerare utilmente prodotte per la determinazione della nuova percentuale di invalidita’, comprensiva del danno biologico e morale. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 30 ottobre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Russa, Ministro della difesa Maroni, Ministro dell’interno Alfano, Ministro della giustizia Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 10, Difesa, foglio n. 245

– Per il riferimento all’art. 6, comma 1, della legge 3
agosto 2004, n. 206, si vedano le note alle premesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-16&task=dettaglio&numgu=292&redaz=009G0186&tmstp=1261213643027

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 29 aprile 2009, n. 21 Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge disciplina l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o
possiede e conduce gli alveari;
b) forme associate: le organizzazioni di produttori del settore
apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le
federazioni, le societa’, le cooperative e i consorzi di tutela del
settore apistico;
c) prodotti dell’alveare: prodotti dell’allevamento delle api e
loro derivati quali il miele, la cera d’api, la pappa reale o
gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le
api regine, l’idromele e l’aceto di miele;
d) nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di
incremento produttivo che prevede, a tal fine, uno o piu’ spostamenti
dell’apiario nel corso dell’anno;
e) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non
viene spostato nell’arco dell’anno;
f) apiario nomade: l’apiario che viene spostato una o piu’
volte nel corso dell’anno.

Art. 3 Programmazione 1. Il piano agricolo regionale (PAR) di cui all’art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. l (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), individua gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell’apicoltura e dei prodotti dell’alveare e li coordina con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.

Art. 4 Dichiarazione di inizio attivita’ 1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, anche tramite le forme associate di apicoltori, ai servizi veterinari dell’azienda unita’ sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l’impresa o dove ha la residenza, la collocazione dell’apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella dichiarazione e’ specificato se l’allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali. 2. Quando i soggetti di cui al comma 1 sono sottoposti all’obbligo di registrazione di cui all’art. 10 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), la dichiarazione di inizio attivita’ di cui al comma 1 sostituisce la dichiarazione ivi prevista. 3. L’azienda USL assegna al richiedente un codice di registrazione, che identifica univocamente l’intera attivita’ apistica. 4. La modulistica e’ approvata dal dirigente della giunta regionale competente in materia di sviluppo economico, in accordo con il dirigente competente in materia di tutela della salute. 5. La dichiarazione di inizio attivita’ avviene in modalita’ telematica; sono consentite altre modalita’ di presentazione se l’allevamento e’ condotto per il solo autoconsumo. 6. Le modalita’ di assegnazione del codice di registrazione e il suo contenuto informativo minimo sono disciplinate a livello regionale, anche ai fini degli adempimenti statistici, con atto amministrativo.

Art. 5

Variazioni e cessazione dell’attivita’

1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla
dichiarazione di inizio attivita’, installare nuovi apiari stanziali
al di fuori del territorio di competenza dell’azienda USL ove ricade
la collocazione indicata nella dichiarazione di cui all’art. 4, comma
1, ne danno comunicazione, entro dieci giorni dall’installazione, ai
servizi veterinari della azienda USL dove l’apicoltore ha la
residenza o dove ha sede legale l’impresa apistica.
2. Nel caso di cessazione dell’attivita’, l’apicoltore ne da’
comunicazione ai servizi veterinari dell’azienda USL dove ha sede
legale l’impresa o dove ha la residenza, entro venti giorni dal
momento di chiusura dell’attivita’.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere
presentate dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui
aderiscono, con le modalita’ di cui all’art. 4, comma 5.

Art. 6

Nomadismo

1. Gli apicoltori che per nomadismo, per il servizio di
impollinazione o per qualunque altra ragione spostano i propri
alveari fuori dall’area di competenza dell’azienda USL dove ricadono
le postazioni indicate nella dichiarazione di cui all’art. 4, comma
1, ne danno comunicazione ai servizi veterinari della azienda USL
dove l’apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l’impresa
apistica, prima del trasferimento e comunque entro cinque giorni
dalla nuova installazione.
2. Gli apicoltori provenienti da altre regioni che installano uno
o piu’ apiari nomadi o stanziali nel territorio regionale entro
cinque giorni dall’installazione ne danno comunicazione all’azienda
USL competente per territorio. Tale comunicazione ha durata annuale
e, nel caso di mantenimento di apiari stanziali, deve essere
rinnovata.
3. La dichiarazione puo’ essere presentata dagli apicoltori anche
tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalita’ di cui
all’art. 4, comma 5.

Art. 7

Censimento del patrimonio apistico regionale

1. Gli apicoltori comunicano ogni anno, nei giorni compresi tra
il 1° novembre e il 31 dicembre, ai servizi veterinari dell’azienda
USL dove l’apicoltore ha la propria residenza o dove ha sede legale
l’impresa apistica, il numero di alveari posseduti nonche’ le loro
postazioni sul territorio regionale e nazionale.
2. All’obbligo di cui al comma 1 sono soggetti anche coloro che
non hanno dichiarato la cessazione dell’attivita’, anche se non sono
in possesso di alcun alveare nel periodo di riferimento del
censimento.
3. L’azienda USL che riceve la comunicazione annuale deve
trasmettere alle altre aziende USL regionali, mediante cooperazione
applicativa, l’eventuale presenza sul loro territorio di apiari.
4. La comunicazione di cui al comma 1 puo’ essere presentata
dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono,
con le modalita’ di cui all’art. 4, comma 5.

Art. 8

Flusso dati tra aziende USL e Regione Toscana

1. Le aziende USL comunicano, mediante cooperazione applicativa,
alla Regione Toscana, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero
totale delle mielerie presenti nel territorio di competenza e almeno
i seguenti dati relativi al censimento:
a) numero complessivo degli apicoltori registrati con il codice
identificativo di cui all’art. 4, comma 3;
b) numero complessivo degli apicoltori che hanno comunicato i
dati del censimento;
c) numero totale degli apiari censiti;
d) numero alveari censiti;
e) numero complessivo degli apicoltori con piu’ di cento
alveari.
2. Il contenuto informativo delle comunicazioni indicate nel
comma 1 viene definito con deliberazione della giunta regionale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=49&redaz=009R0457&tmstp=1261385529104