DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009

Autorizzazione all’Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa delle Autorita’ portuali di Augusta e Salerno nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorita’ giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 34 del 11-2-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti l’art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonche’ l’art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l’art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103; Considerata l’opportunita’ di autorizzare l’Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa delle Autorita’ portuali di Augusta e Salerno; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze; Decreta: L’Avvocatura dello Stato e’ autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa delle Autorita’ portuali di Augusta e Salerno nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita’ giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto sara’ sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2009 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro della giustizia Alfano Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 201

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-11&task=dettaglio&numgu=34&redaz=10A01738&tmstp=1265965087339

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 giugno 2009, n. 165

Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d’interesse per il settore della ricerca (articolo 8, commi 23 e 24, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 7 del 13-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
n. 27 dell’8 luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 8, comma 23, della legge regionale n. 30 dicembre
2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), ai sensi del quale,
l’amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle
Universita’ della regione e ad altri soggetti pubblici o privati
aventi finalita’ scientifico-culturali o di ricerca, contributi per
la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di carattere
scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d’interesse per il
settore della ricerca;
Visto il successivo comma 24, dell’art. 8, della sopra citata
legge regionale n. 17/2008, il quale prevede che «con regolamento da
approvarsi con delibera della Giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente, sono definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le
condizioni, i criteri, le modalita’ e le procedure per l’attuazione
degli interventi previsti al comma 23»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2009, n.
1110, con la quale e’ stato approvato in via preliminare il
«Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione
di progetti, interventi e iniziative di carattere
scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d’interesse nel
settore della ricerca (art. 8, commi 23 e 24, della legge regionale
n. 30 dicembre 2008, n. 17)» ed e’ stato disposto di trasmettere il
testo del regolamento al Consiglio regionale per la formulazione del
parere da parte della competente commissione;
Vista la nota del Consiglio regionale prot. 2.6/4645-09 dell’11
giugno 2009, con la quale e’ stato comunicato che la VI commissione
consiliare permanente, nella seduta del 10 giugno 2009, ha espresso
all’unanimita’ parere favorevole sul regolamento in questione, con
alcune osservazioni in merito all’opportunita’ di incrementare
significativamente l’importo delle attivita’ da finanziare con
procedimento valutativo a sportello e la misura del contributo,
passando da 5.000 a 15.000 euro ed in merito ai criteri di
valutazione delle attivita’, evidenziando forme di collaborazione tra
istituti di ricerca;
Visto il testo del regolamento per la concessione dei contributi
per la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di
carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d’interesse
nel settore della ricerca, modificato in considerazione delle
osservazioni della commissione;
Visto l’art. 42, dello statuto della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Visto l’art. 14, della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2009, n.
1386, con la quale la Giunta medesima ha approvato in via definitiva
il «Regolamento per la concessione dei contributi per la
realizzazione di progetti, interventi e iniziative di carattere
scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d’interesse nel
settore della ricerca (art. 8, commi 23 e 24, della legge regionale
30 dicembre 2008, n. 17)»;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi
per la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di
carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d’interesse
per il settore della ricerca (art. 8, commi 23 e 24 della legge
regionale 30 dicembre 2008, n. 17)» nel testo allegato al presente
decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=7&redaz=009R0631&tmstp=1266393355568

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009 Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, dell’articolo 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, per le strutture sanitarie della regione Lazio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 44 del 23-2-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l’istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, concernente l’individuazione delle unita previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; Visto in particolare, l’art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista; Visto l’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha esteso l’applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all’art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali; Visto in particolare, il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto l’apertura di nuove contabilita’ speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilita’ speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilita’ speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento; Considerato che il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che, su richiesta delle regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilita’ speciali; Considerato che la Regione Lazio con nota n. 1397 del 5 novembre 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per un totale complessivo di Euro 93.073.611,70; Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della Regione Lazio n. 1397 del 5 novembre 2009, riferita alle Aziende sanitarie RMA, RMD, RMF, S. Camillo, S. Filippo, Umberto I, IFO, Spallanzani, S. Andrea, emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga; Ritenuta l’opportunita’ di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alle strutture sanitarie della Regione Lazio correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dagli Istituti tesorieri; Vista la nota in data 29 dicembre 2009 del Ministro dell’economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per le strutture sanitarie indicate dalla Regione Lazio; Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Per i motivi di cui alle premesse, le seguenti strutture sanitarie della Regione Lazio sono autorizzate ad utilizzare nel corso del 2009 l’intero importo delle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: RMA; RMD; RMF; S. Camillo; S. Filippo; Umberto I; IFO; Spallanzani; S. Andrea. 2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilita’ e restano a disposizione di giustizia. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 30 dicembre 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-23&task=dettaglio&numgu=44&redaz=10A02055&tmstp=1267604573611

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2009, n. 190

Regolamento per l’utilizzazione dei fondi di cui all’articolo 6, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) per le esigenze operative dell’osservatorio degli appalti presso la direzione centrale ambiente e lavori pubblici

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio
2009)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in
particolare l’art. 7, comma 1 che dispone che nell’ambito
dell’autorita’ operi l’osservatorio dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, articolato in una sezione centrale ed in sezioni
regionali aventi sede presso le regioni e province autonome secondo
le modalita’ definite di concerto fra l’autorita’ e la conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome;
Visto il protocollo generale d’intesa tra l’autorita’ per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la
conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome rep. n. 133/CSR dd. 28 marzo 2008, sottoscritto in
pari data a seguito del concerto del 26 marzo 2008, che dispone
all’art. 4 che l’autorita’ concorra con propri apporti finanziari al
funzionamento delle sezioni regionali istituite presso le regioni e
le province autonome;
Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 recante
«Disciplina organica dei lavori pubblici», ed in particolare l’art.
38, comma 1 che istituisce il sistema regionale di raccolta e di
diffusione telematiche dei dati sugli appalti, e l’art. 39, comma 1
che autorizza l’amministrazione regionale a svolgere d’intesa con
l’allora denominata autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici
funzioni istituzionali della medesima relativamente ai lavori da
realizzarsi in ambito regionale;
Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione (legge finanziaria 2006), ed in particolare l’art. 6,
comma 63 che dispone l’utilizzazione delle risorse economiche messe a
disposizione dall’autorita’ per le fattispecie ivi previste, e l’art.
6, comma 64 che dispone l’eventuale apertura di credito ad un
dipendente in servizio presso la direzione centrale ambiente e lavori
pubblici;
Visto il regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il proprio decreto 5 agosto 2005, n. 0257/Pres. (legge
regionale n. 4/2001, art. 8, commi 52 e 53 e successive modifiche ed
integrazioni. Regolamento per l’acquisto di materiali ed attrezzature
d’ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e
pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l’accesso a
pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti
delle direzioni centrali e della Protezione civile della Regione);
Vista la deliberazione della giunta regionale 15 giugno 2006, n.
1348 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’ordinamento degli uffici dell’amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di
programmazione finanziaria e di contabilita’ regionale.»;
Visto l’art. 42 dello statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2009, n.
1455;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per l’utilizzazione dei fondi di
cui all’art. 6, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 18 gennaio
2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) per le esigenze operative
dell’osservatorio degli appalti presso la direzione centrale ambiente
e lavori pubblici», nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0639&tmstp=1267607561425