REGIONE SICILIA REGIONE SICILIA Ricostruzione completa del testo dell’atto LEGGE 3 marzo 2009, n. 1 Modifica di norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 10 del 6 marzo 2009) L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Nuove norme in materia di usi civici 1. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che non abbiano perduto, per effetto di strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, la legittimazione di cui all’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, puo’ essere concessa nei confronti degli occupatori che, da almeno dieci anni, risultino proprietari in virtu’ di atto pubblico di provenienza, anche prescindendo dal requisito di cui alla lettera a) dell’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 2. Nel concedere la legittimazione ai soggetti di cui al comma 1 il canone di natura enfiteutica previsto dall’art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, e’ ridotto ad un quinto. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti gia’ avviati e non ancora conclusi.

Art. 2 Trascrizione degli atti del procedimento 1. Gli atti del procedimento previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, dall’art. 26 della legge regionale n. 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, soggetti a trascrizioni, sono trascritti a cura del comune ove ricada il terreno gravato da usi civici e volturati dal beneficiano dell’atto. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti gia’ perfezionati e non ancora trascritti.

Art. 3 Abrogazione di norme in materia di cantieri di servizio 1. I commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell’art. 1 della legge regionale n. 19 maggio 2005, n. 5, in-trodotti dal comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 17, sono abrogati.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrera’ in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 marzo 2009.

LOMBARDO

Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste
La Via

Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l’emigrazione
Incardona

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0362&tmstp=1267688938810

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2010

Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dello sversamento di materiale inquinante nel fiume Lambro con conseguente interessamento dell’asta principale del fiume Po, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 51 del 3-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che in data 23 febbraio 2010 si e’ verificato uno sversamento di idrocarburi nel fiume Lambro dai serbatoi della raffineria Lombarda Petroli, situata nel comune di Villasanta (Monza-Brianza), con conseguente interessamento dell’asta principale del fiume Po; Considerato che i comuni limitrofi ai fiumi Lambro e Po sono stati interessati dal transito del materiale inquinante, con conseguente interruzione dei prelievi idrici, sia idropotabili, sia irrigui; Considerato, inoltre, che tale sversamento ha gravemente danneggiato l’ecosistema fluviale del Lambro e del Po, con possibili gravi ripercussioni per la flora e la fauna del Parco regionale della Valle del Lambro, del Parco di Monza nonche’ per il piu’ ampio ecosistema del delta del Po; Considerato altresi’ che detti eventi, per intensita’ ed estensione, devono essere immediatamente fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e che pertanto ricorre l’assoluta necessita’ di coinvolgere le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all’art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; D’intesa con i Presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna; Decreta: Art. 1 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto espresso in premessa, e’ disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l’emergenza derivante dallo sversamento di materiale inquinante nel fiume Lambro con conseguente interessamento dell’asta principale del fiume Po. 2. Al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ attribuito l’incarico di Commissario delegato per l’adozione di ogni indispensabile provvedimento e per assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonche’ ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale. Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-03&task=dettaglio&numgu=51&redaz=10A02663&tmstp=1268639943033

RDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2010 Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 59 del 12-3-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22 dicembre 2009, concernente la dichiarazione dello stato di
emergenza in ordine ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte
del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009;
Considerato che gli eventi sismici del 15 dicembre 2009 hanno
provocato gravi danni, diffusi in tutta l’area territoriale
ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza,
interessando vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno
subito gravi lesioni;
Ravvisata la necessita’ di disporre l’attuazione di primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in atto;
Viste le note della regione Umbria del 17 dicembre 2009, del 12
gennaio 2010, del 10 febbraio 2010 e del 24 febbraio 2010;
Vista la nota del Ministero della giustizia – Dipartimento
amministrazione generale delle risorse materiali, dei beni e dei
servizi del 15 gennaio 2010;
Vista la nota del Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 10
febbraio 2010;
Acquisita l’intesa della regione Umbria;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il presidente della regione Umbria e’ nominato Commissario
delegato e provvede all’attuazione ed alla realizzazione degli
interventi di cui alla presente ordinanza anche nominando soggetti
attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive ed
indicazioni impartite.
2. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano
al comune di Marsciano (Perugia), maggiormente colpito dagli eventi
sismici di cui trattasi nonche’ ai comuni della provincia di Perugia
Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Monte Castello
di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venazio e Torgiano il cui
territorio, in tutto od in parte, ha risentito dei medesimi eventi.
3. Il Commissario delegato adotta, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, un piano di interventi straordinari per il
ripristino degli edifici pubblici e privati destinati ad abitazione
principale o all’esercizio di impresa o professione e delle
infrastrutture danneggiate, e per la ricostruzione degli immobili
distrutti o gravemente danneggiati dal sisma. Nel borgo storico di
Spina gli interventi sono attuati attraverso un programma integrato
di recupero. Il Commissario provvede all’elaborazione del piano
articolandolo secondo criteri di priorita’ e modalita’ attuative
stabilite con proprio provvedimento, tenendo conto della normativa
tecnica in materia di costruzioni in zona sismica, da sottoporre
all’approvazione del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. II Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione
degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti
su ambiti territoriali gia’ interessati da altri eventi sismici.

Art. 2 1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, che sono dichiarati di pubblica utilita’ e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 1, ove non sia possibile l’utilizzazione delle strutture pubbliche, puo’ affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all’art. 3. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, l’approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato, che a tal fine si avvale dei soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche’ ai piani ed ai programmi di settore, e comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonche’ dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera, in deroga all’art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l’applicazione dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell’espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta’. 3. L’approvazione dei progetti costituisce condizione per l’adozione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione. 4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e’ prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e’ rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta’. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale e degli enti locali, la decisione e’ rimessa alla giunta regionale, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato. 5. Il Commissario delegato provvede, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 1, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta’. Il medesimo Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori sopra indicati, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3 1. Il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 1, possono provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d’emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in deroga alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 19; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14,14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti necessarie all’applicazione del decreto legislativo n. 163/2006; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4 1. Il Commissario delegato e’ autorizzato ad assegnare, per il tramite dei comuni interessati dal sisma, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata gravemente danneggiata, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita’, un contributo per l’autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita’, il contributo medesimo e’ stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta’ superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita’ non inferiore al 67%, e’ concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. I benefici economici di cui presente comma sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell’immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita’, e comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza. 2. Il Commissario delegato e’ autorizzato ad assegnare, per il tramite dei comuni interessati dal sisma, e secondo procedure e criteri di priorita’, dallo stesso definiti, ai soggetti privati e alle imprese un contributo finalizzato al ripristino ed all’eventuale rafforzamento locale degli edifici immobiliari gravemente danneggiati comprendenti unita’ immobiliari destinate ad abitazione principale o all’esercizio di un’attivita’ produttiva. 3. In favore del personale tecnico amministrativo dei comuni di cui all’art. 1, comma 2 direttamente impegnato in attivita’ connesse con l’emergenza e’ corrisposto dal Commissario delegato un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 50 ore mensili oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione e con oneri a carico della presente ordinanza. 4. Il Commissario delegato e’ autorizzato a rimborsare le maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi di soccorso tecnico urgente svolti in fase di prima emergenza.

Art. 5

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della
situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il
Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita’ da porre in
essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d’azione e
cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla
scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al
Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei
programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e
indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la
realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il
rientro nell’ordinario, con il compito di esaminare e valutare i
documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute
utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l’organizzazione del Comitato di cui al comma
2, e’ stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile,
utilizzando fino ad un massimo di cinque unita’ con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di
carattere fiduciario, in deroga all’art. 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, determinandone il relativo compenso.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico
del Fondo della protezione civile.

Art. 6

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite
massimo di 15.000.000 euro, si provvede a carico del Fondo della
protezione civile.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite su
apposita contabilita’ speciale, all’uopo istituita, intestata al
Commissario delegato con le modalita’ previste dall’art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
3. Il presidente della regione Umbria – Commissario delegato, per
la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente
ordinanza e’ autorizzato ad utilizzare risorse finanziarie
disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli
16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle
relative disposizioni normative regionali.
4. Il Commissario delegato provvede alla rendicontazione ai sensi
dell’art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208.

Art. 7 1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche’ al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e’ effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute. 2. Il Commissario delegato provvede altresi’, nell’ambito delle risorse disponibili, all’assegnazione di un contributo per la copertura degli oneri relativi alle spese straordinarie finalizzate alla fornitura di prima assistenza ed all’attuazione degli interventi urgenti sostenute nell’immediatezza dell’evento dall’Amministrazione provinciale e dai comuni colpiti individuati ai sensi dell’art. 1, comma 2 della presente ordinanza. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-12&task=dettaglio&numgu=59&redaz=10A02951&tmstp=1268645306888

LEGGE 15 marzo 2010, n. 38 Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 65 del 19-3-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: ART. 1 (Finalita’). 1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. 2. E’ tutelato e garantito, in particolare, l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c), nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignita’ e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equita’ nell’accesso all’assistenza, la qualita’ delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: a) tutela della dignita’ e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; b) tutela e promozione della qualita’ della vita fino al suo termine; c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio e delle quali
restano invariati il valore e l’efficacia.
Note all’art. 1:
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, reca: «Definizione
dei livelli essenziali di assistenza».
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive
modificazioni:
«Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione
sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza). – (Omissis).
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del
comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi
indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza
definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei
principi della dignita’ della persona umana, del bisogno di
salute, dell’equita’ nell’accesso all’assistenza, della
qualita’ delle cure e della loro appropriatezza riguardo
alle specifiche esigenze, nonche’ dell’economicita’
nell’impiego delle risorse.».

ART. 2 (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) « cure palliative »: l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde piu’ a trattamenti specifici; b) « terapia del dolore »: l’insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore; c) « malato »: la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonche’ la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa; d) « reti »: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per la terapia del dolore, volte a garantire la continuita’ assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituite dall’insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati all’erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari; e) « assistenza residenziale »: l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da equipe multidisciplinari presso una struttura, denominata « hospice »; f) « assistenza domiciliare »: l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono l’erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata, per cio’ che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle equipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina generale e’ in ogni caso parte integrante, garantendo una continuita’ assistenziale ininterrotta; g) « day hospice »: l’articolazione organizzativa degli hospice che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio; h) « assistenza specialistica di terapia del dolore »: l’insieme degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario e sul territorio da equipe specialistiche.

ART. 3 (Competenze del Ministero della salute e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). 1. Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. 2. Nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regione, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, definisce le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, previo parere del Consiglio superiore di sanita’, tenuto conto anche dell’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. L’attuazione dei principi della presente legge in conformita’ alle linee guida definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato. 4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all’appropriatezza e all’efficienza dell’utilizzo delle risorse e alla verifica della congruita’ tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

Note all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art. 1, commi 34 e 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica):
«Art. 1 (Misure in materia di sanita’, pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza). – 1.-33. (Omissis).
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai
sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita’, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi:
popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per
eta’ e per sesso, tassi di mortalita’ della popolazione,
indicatori relativi a particolari situazioni territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
su proposta del Ministro della sanita’, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo’
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla
realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale, con priorita’ per i progetti sulla tutela della
salute materno-infantile, della salute mentale, della
salute degli anziani nonche’ per quelli finalizzati alla
prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle
malattie ereditarie. Nell’ambito della prevenzione delle
malattie infettive nell’infanzia le regioni, nell’ambito
delle loro disponibilita’ finanziarie, devono concedere
gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici
progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed
approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
sanita’, individua i progetti ammessi a finanziamento
utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo
sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta
modalita’ di ammissione al finanziamento e’ valida per le
linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale
fino all’anno 2008. A decorrere dall’anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le medesime quote vincolate all’atto
dell’adozione della propria delibera di ripartizione delle
somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento
della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di
parte corrente. Al fine di agevolare le regioni
nell’attuazione dei progetti di cui al comma 34, il
Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell’importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l’erogazione del restante 30 per cento e’ subordinata
all’approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno
successivo, dell’anticipazione del 70 per cento gia’
erogata.».

ART. 4

(Campagne di informazione).

1. Il Ministero della salute, d’intesa con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, promuove nel triennio
2010-2012 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione
destinate a informare i cittadini sulle modalita’ e sui criteri di
accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di
cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie
neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso
il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private
nonche’ delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate
nella tutela dei diritti in ambito sanitario ovvero operanti sul
territorio nella lotta contro il dolore e nell’assistenza nel settore
delle cure palliative.
2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono e diffondono
nell’opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure
palliative, anche delle cure palliative pediatriche, e della terapia
del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il
dolore e il superamento del pregiudizio relativo all’utilizzazione
dei farmaci per il trattamento del dolore, illustrandone il
fondamentale contributo alla tutela della dignita’ della persona
umana e al supporto per i malati e per i loro familiari.
3. Per la realizzazione delle campagne di cui al presente
articolo e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2010 e di
150.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

ART. 5 (Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore). 1. Al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformita’ agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero della salute attiva una specifica rilevazione sui presidi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurati in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, al fine di promuovere l’attivazione e l’integrazione delle due reti a livello regionale e nazionale e la loro uniformita’ su tutto il territorio nazionale. 2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’eta’ pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonche’ alle altre figure professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo sono altresi’ individuate le tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonche’ le modalita’ per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i requisiti minimi e le modalita’ organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unita’ di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle necessita’ di cura della popolazione residente e ad una disponibilita’ adeguata di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche con riguardo al supporto alle famiglie. Per le cure palliative e la terapia del dolore in eta’ pediatrica, l’intesa di cui al precedente periodo tiene conto dei requisiti di cui all’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del documento tecnico approvato il 20 marzo 2008. 4. L’intesa di cui al comma 3 prevede, tra le modalita’ organizzative necessarie per l’accreditamento come struttura appartenente alle due reti, quelle volte a consentire l’integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unita’ operative di assistenza domiciliare. La medesima intesa provvede a definire un sistema tariffario di riferimento per le attivita’ erogate dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia del dolore per permettere il superamento delle difformita’ attualmente presenti a livello interregionale e per garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 5. All’attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all’art. 5:
– Per il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive
modificazioni, si veda nota all’art. 1.
– Si riporta il testo dell’art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo’ promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e’ esclusa
l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».

ART. 6

(Progetto « Ospedale-Territorio
senza dolore »).

1. Al fine di rafforzare l’attivita’ svolta dai Comitati «
Ospedale senza dolore » istituiti in attuazione del progetto «
Ospedale senza dolore » di cui all’accordo tra il Ministro della
sanita’, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del
29 giugno 2001, che assume la denominazione di progetto «
Ospedale-Territorio senza dolore », e’ autorizzata la spesa di
1.450.000 euro per l’anno 2010 e di 1.000.000 di euro per l’anno
2011.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate a
iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, volte a
sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore
favorendone l’integrazione a livello territoriale.
3. Con l’accordo di cui al comma 2 sono altresi’ stabiliti
modalita’ e indicatori per la verifica dello stato di attuazione a
livello regionale del progetto di cui al comma 1.

ART. 7 (Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica). 1. All’interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonche’ la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito. 2. In ottemperanza alle linee guida del progetto « Ospedale senza dolore », previste dall’accordo tra il Ministro della sanita’, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facolta’ di scegliere gli strumenti piu’ adeguati, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all’interno della cartella clinica ai sensi del comma 1.

ART. 8 (Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o piu’ decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l’istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore. 2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dell’articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l’aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell’assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuita’ assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali. 3. L’accordo di cui all’articolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini dello svolgimento di attivita’ professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell’ambito delle due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture delle due reti. 4. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8,comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentite le principali societa’ scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative e della terapia del dolore, sono definiti percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nell’ambito delle due reti. 5. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all’art. 8:
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), e successive
modificazioni:
«95. L’ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e’ disciplinato
dagli atenei, con le modalita’ di cui all’art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita’ a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu’ decreti del Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e’ previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi’:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia’ svolto, l’eventuale
serialita’ dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita’ a livello
internazionale, nonche’ la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita’ didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita’ e strumenti per l’orientamento e per
favorire la mobilita’ degli studenti, nonche’ la piu’ ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita’ di attivazione da parte di universita’
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche’ di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
– Si riporta il testo dell’art. 16-bis del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni:
«Art. 16-bis (Formazione continua). – 1. Ai sensi del
presente decreto, la formazione continua comprende
l’aggiornamento professionale e la formazione permanente.
L’aggiornamento professionale e’ l’attivita’ successiva al
corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione
complementare, formazione specifica in medicina generale,
diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita
professionale le conoscenze professionali. La formazione
permanente comprende le attivita’ finalizzate a migliorare
le competenze e le abilita’ cliniche, tecniche e
manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al
progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di
garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed
efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
nazionale.
2. La formazione continua consiste in attivita’ di
qualificazione specifica per i diversi profili
professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche’
soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici
controllati e ad attivita’ di ricerca, di sperimentazione e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e’
sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
in misura prevalente, in programmi finalizzati agli
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del
Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le
modalita’ indicate dalla Commissione di cui all’art.
16-ter.
2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri
operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai
programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2,
sono esonerati da tale attivita’ formativa limitatamente al
periodo di espletamento del mandato parlamentare di
senatore o deputato della Repubblica nonche’ di consigliere
regionale.».
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 357, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2008):
«357. Il sistema nazionale di educazione continua in
medicina (ECM) e’ disciplinato secondo le disposizioni di
cui all’accordo stipulato in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007,
recante il riordino del sistema di formazione continua in
medicina. In particolare, la gestione amministrativa del
programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale
per la formazione continua di cui all’art. 16-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono trasferiti all’Agenzia per i servizi
sanitari regionali, istituita dall’art. 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, assume la denominazione di
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo
tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che
svolge attivita’ di ricerca e di supporto nei confronti del
Ministro della salute, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale
per la formazione continua, che svolge le funzioni e i
compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, e’
costituita con decreto del Ministro della salute nella
composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono,
altresi’, alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM
gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo,
secondo le competenze da esso attribuite.».
– Per il testo dell’art. 8, comma 6, della citata legge
5 giugno 2003, n. 131, si veda nota all’art. 5.

ART. 9 (Monitoraggio ministeriale per le cure palliative e per la terapia del dolore). 1. Presso il Ministero della salute e’ attivato, eventualmente anche attraverso l’istituzione di una commissione nazionale, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili all’attivita’ del Ministero e possono accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del Ministero. Il Ministero, alla cui attivita’ collaborano l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, l’Agenzia italiana del farmaco e l’Istituto superiore di sanita’, fornisce anche alle regioni elementi per la valutazione dell’andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 2, nonche’ dello stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneita’ territoriali e all’erogazione delle cure palliative in eta’ neonatale, pediatrica e adolescenziale. Il Ministero provvede a monitorare, in particolare: a) i dati relativi alla prescrizione e all’utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei; b) lo sviluppo delle due reti, con particolare riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente; c) lo stato di avanzamento delle due reti, anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte; d) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa dell’attivita’ delle strutture delle due reti; e) le attivita’ di formazione a livello nazionale e regionale; f) le campagne di informazione a livello nazionale e regionale; g) le attivita’ di ricerca; h) gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo delle due reti. 2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero della salute redige un rapporto, finalizzato a rilevare l’andamento delle prescrizioni di farmaci per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, con particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei, a monitorare lo stato di avanzamento delle due reti su tutto il territorio nazionale e il livello di omogeneita’ e di adeguatezza delle stesse, formulando proposte per la risoluzione dei problemi e delle criticita’ eventualmente rilevati, anche al fine di garantire livelli omogenei di trattamento del dolore su tutto il territorio nazionale. 3. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministero della salute puo’ avvalersi di figure professionali del Servizio sanitario nazionale con dimostrate competenze specifiche e, anche tramite apposite convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, societa’ scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. 4. Per le spese di funzionamento di tale attivita’, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e’ autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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