LEGGE 26 marzo 2010, n. 42 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 72 del 27-3-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 26 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3146): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro per la semplificazione normativa (Calderoli), dal Ministro delle riforme per il federalismo (Bossi), dal Ministro dell’interno (Maroni), dal Ministro dell’economia e finanze (Tremonti), dal Ministro per i rapporti con le regioni (Fitto) il 26 gennaio 2010. Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni IV, VI e Questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite il 2, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24 e 25 febbraio 2010. Esaminato in Aula il 1°, 3, 4, 9,10 e 11 marzo 2010 ed approvato il 16 marzo 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2071): Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio), in sede referente, il 16 marzo 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 13ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 17 marzo 2010. Esaminato dalle commissioni riunite il 17 e 18 marzo 2010. Esaminato in Aula il 16 marzo 2010 ed approvato il 23 marzo 2010.

Avvertenza:
Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
20 del 26 gennaio 2010.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 38.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-27&task=dettaglio&numgu=72&redaz=010G0070&tmstp=1270196052483

REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA Ricostruzione completa del testo dell’atto LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 31 Disposizioni di adeguamento della normativa regionale in materia faunistico – venatoria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 14 del 3-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, n. 15 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attivita’ edilizia) e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo la lettera e), del comma 1, dell’art. 21, della legge regionale n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti: «e-bis) l’installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati «palchi», di cui all’art. 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), riconducibili all’attivita’ agro-silvo-pastorale; e-ter) l’installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agro-silvo-pastorali e di fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attivita’ ludiche o didattiche, per i quali la Giunta regionale definisce le caratteristiche dei manufatti, con riferimento in particolare alle dimensioni e ai materiali ammessi per le diverse finalita’ di impiego, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi;

Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) 1. L’art. 12 della legge regionale n. 29/1994, e’ sostituito dal seguente: «Art. 12 (Piano faunistico venatorio regionale). – 1. La Giunta regionale, verificata la compatibilita’ dei piani faunistico venatori provinciali con gli indi rizzi di cui all’art. 5, li approva entro centottanta giorni dal ricevimento dei relativi atti. 2. L’insieme dei piani faunistico venatori provinciali costituisce il piano faunistico venatorio regionale. 3. La Regione puo’ invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico venatorio qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata. 4. Le Province trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione illustrativa del l’esercizio delle funzioni amministrative svolte nell’anno precedente.». 2. Il comma 13, dell’art. 29, della legge regionale n. 29/1994, e’ sostituito dal seguente: «13. Anche gli appostamenti realizzati con il consenso del proprietario o conduttore del fondo, costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, ivi compresi i cosiddetti «palchi» per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono considerati temporanei. Ilcacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione del l’appostamento al venir meno del consenso del proprietario o conduttore del fondo.» 3. Alla lettera c), del comma 1, dell’art. 34, della legge regionale n. 29/1994, le parole «camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); daino (Dama dama)» sono soppresse. 4. Dopo la lettera d), del comma 1, dell’art. 34, della legge regionale n. 29/1994, e’ inserita la seguente: «d-bis) specie cacciabili secondo i periodi stabiliti dall’art. 35, comma 2-quater: capriolo (Capreolus capreolus); daino (Dama dama); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra).». 5. Il comma 3, dell’art. 34, della legge regionale n. 29/1994, e’ soppresso. 6. Al comma 1, dell’art. 35, della legge regionale n. 29/1994, dopo le parole «90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva.» sono aggiunte le seguenti: «Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, e’ completato nei mesi di dicembre e gennaio.». 7. Dopo il comma 2, dell’art. 35, della legge regionale n. 29/1994, sono inseriti i seguenti: «2-bis. E’ conferito alle Province, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il potere di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla legge n. 157/1992, ai sensi dell’art. 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) sulla base di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di eta’ e indicanti i periodi di prelievo. 2-ter. Le Province, ogni fine stagione venatoria, devono trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sull’attivita’ svolta relativa ai piani di prelievo di cui al comma 1. 2-quater. A partire dalla stagione venatoria 2009/2010, per il prelievo di selezione delle seguenti specie devono essere osservati i sotto riportati periodi: a) capriolo (Capreolus capreolus): maschi dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre; femmine e piccoli dell’anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo; b) daino (Dama dama): maschi dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo; femmine e piccoli dell’anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo; c) camoscio (Rupicapra rupicapra): maschi, femmine e piccoli di entrambi i sessi dal 1° agosto al 15 dicembre.». 8. Alla fine dell’ultimo periodo del comma 1, dell’art. 49, della legge regionale n.29/1994, le parole «da lire un milione a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2000,00 a euro 12.000,00 e, anche nel caso di pagamento in misura ridotta, la sospensione del tesserino regionale per un periodo minimo di novanta giorni.». 9. Il comma 3, dell’art. 51, della legge regionale n. 29/1994, e’ sostituito dal seguente: «3. La commissione faunistico venatoria opera a titolo gratuito.».

Art. 3 Integrazioni alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 12 (Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni. 1. Dopo l’ultimo periodo della lettera f), del comma 1, dell’art. 1, della legge regionale n. 12/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «L’attivita’ venatoria, di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 35/2006, e’ consentita nelle giornate di sabato e domenica.».

Art. 4 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge regionale e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 6 agosto 2009 BURLANDO (Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-03&task=dettaglio&numgu=14&redaz=009R0714&tmstp=1270627775023

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2010 Disposizioni urgenti di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 82 del 9-4-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
maggio 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione alle intense ed eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione
Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta
mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le
province di Ferrara, Ravenna, Forli’ – Cesena e Rimini, e la
conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 dicembre 2009, n. 3835;
Visto l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 marzo 2010, n. 3856;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3517
del 27 aprile 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare lo stato d’emergenza in atto nel territorio
del comune di Ostuni (BR), in relazione all’incaglio della motonave
Hanife Ana in localita’ Torre Pozzella – Costa Merlata» e l’art. 9
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3527 del
16 giugno 2006 nonche’ l’art. 15 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3749 del 12 marzo 2009;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante: «Disposizioni per
la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi
sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e
Ragusa, ed, in particolare, l’art. 6, comma 2, che consente
l’adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell’art. 5,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3264
del 2003 recante: «Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della
Basilica di Noto» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
gennaio 2010 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12
gennaio 2010 e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3842 del 19 gennaio 2010, n. 3844 del 29 gennaio 2010
e n. 3849 del 19 febbraio 2010 art. 1;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1 marzo 2010, con il quale lo stato di emergenza in tutto il
territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici
verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e’ stato
prorogato fino al 31 dicembre 2010, l’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive
modifiche ed integrazioni, nonche’ la nota del Presidente della
Regione Molise dell’8 marzo 2010;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006, n. 3532 del 13
luglio 2006, n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996,
n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del
31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre
1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n.
3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22
dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo
2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n.
3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31
dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio 2008, n. 3721 del 19 dicembre
2008, n. 3764 del 6 maggio 2009 e n. 3849 del 19 febbraio 2010,
nonche’ la nota del Commissario delegato del 19 febbraio 2010;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12 dicembre 2009 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel
settore del traffico e della mobilita’ nell’asse autostradale
Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste
e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia e’ stato prorogato
fino al 31 dicembre 2010, nonche’ le ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, n. 3716 del 19
novembre 2008 e n. 3764 del 6 maggio 2009 e la nota del Presidente
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 20 marzo 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 gennaio 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il
territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009 e
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18
febbraio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale si e’ proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle
iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150°
Anniversario dell’Unita’ d’Italia;
Visto l’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009 cosi come modificato dall’art.
2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854
del 3 marzo 2010, con cui il Commissario delegato per i lavori di
realizzazione del nuovo auditorium di Firenze e di cui all’art. 2
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del
23 novembre 2007, cosi’ come modificato dall’art. 8, comma 1,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del
17 giugno 2009, nell’ambito delle iniziative da porre in essere per
lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario
dell’Unita’ d’Italia, e’ stato incaricato di assicurare la
realizzazione dei lavori di restauro architettonico e strutturale,
nonche’ l’adeguamento strutturale e la realizzazione degli impianti
meccanici, elettrici e speciali del complesso museale degli Uffizi di
Firenze e degli interventi ad esso strettamente correlati relativi al
complesso Mozzi Bardini;
Vista la nota in data 11 marzo del 2010 con cui il Ministro per i
beni e le attivita’ culturali ha chiesto di revocare il sopra citato
art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3829 del 27 novembre 2009;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632
del 23 novembre 2007 recante «Disposizioni per lo svolgimento del
grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia»;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854
del 3 marzo 2010 recante: «Ulteriori disposizioni per lo svolgimento
del grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia
ed altre disposizioni di protezione civile»;
Visto l’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui e’ stato nominato il
Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del
cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010 e’ sostituito dal
seguente: «1. Al fine di consentire il superamento dell’emergenza di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
maggio 2009, e’ assegnata al Presidente della Regione Emilia-Romagna
– Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3835 del 29 dicembre
2009, la somma di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate
ai sensi dell’art. 2, comma 242, della legge 23 dicembre 2009, n.
191».

Art. 2 1. A valere sulle somme gia’ affluite sulla contabilita’ speciale n. 5261 aperta presso la Banca d’Italia – Tesoreria provinciale dello Stato di Roma e destinate alla copertura finanziaria degli interventi in corso di realizzazione nell’ambito delle iniziative per la celebrazione del 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia, il coordinatore dell’Unita’ Tecnica di Missione di cui all’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 e’ autorizzato, in deroga alle disposizioni in materia di contabilita’ speciale, a trasferire le seguenti risorse: quanto a euro 15.753.000,00 nella contabilita’ speciale n. 5335 aperta presso la medesima Tesoreria provinciale dello Stato ed intestata al Commissario delegato di cui all’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009; quanto a euro 6.634.000,00 nella contabilita’ speciale n. 5332 aperta presso la medesima Tesoreria provinciale dello Stato ed intestata al Commissario delegato di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni per i lavori di restauro del Museo Nazionale di Reggio Calabria; quanto a euro 34.180.000,00 nella contabilita’ speciale n. 5331 aperta presso la medesima Tesoreria provinciale dello Stato ed intestata al Commissario delegato di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni inerente al nuovo auditorium di Firenze. 2. Al fine di contenere le spese della struttura del Commissario delegato all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3759, e’ aggiunto il seguente alinea: – decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 210. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione per tutti gli interventi correlati alle iniziative per la celebrazione del 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia.

Art. 3 1. Al comma 1 dell’art. 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 dopo le parole «, n. 3514 del 26 aprile 2006» sono aggiunte le seguenti: «, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 9,».

Art. 4 1. Per la definitiva chiusura delle attivita’ correlate alla ricostruzione della Cattedrale di S. Nicolo’ di Noto e’ autorizzata la spesa di euro 2.253.000,00 con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 5 1. Al comma 1 dell’art. 3 dell’ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3844/2010, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a consentire l’utilizzazione, senza limiti di tempo, da parte delle autorita’ locali» sono cosi’ sostituite «il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare donazioni o cessioni a titolo gratuito a favore di autorita’ di governo anche locali della Repubblica di Haiti, ad organizzazioni non governative e ad enti, associazioni ed altre strutture di assistenza umanitaria e sociale presenti sul territorio della Repubblica di Haiti».

Art. 6 1. Al comma 3 dell’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, dopo le parole «e successive modifiche ed integrazioni» e’ aggiunto il seguente periodo «e del personale ancora operante presso la struttura commissariale di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654 del 1° febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni». 2. Al comma 5, dell’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, le parole «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 1 e 2». 3. Al fine di assicurare l’immediato ripristino della circolazione sulla linea ferroviaria Benevento – Foggia e sulla Strada Statale n. 90 delle Puglie attualmente impedita dall’aggravamento della frana verificatasi nel comune di Montaguto in provincia di Avellino, nonche’ per garantire la rimozione dei materiali e per i primi interventi provvisionali di messa in sicurezza e ogni altro intervento utile al mantenimento delle linee interessate in condizioni di sicurezza, il Commissario delegato di cui all’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, si avvale in qualita’ di soggetti attuatori, delle societa’ RFI e ANAS.

Art. 7 1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Molise nei mesi di novembre e dicembre 2008, il Presidente della medesima Regione, Commissario delegato ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2009, e successive modifiche ed integrazioni e’ autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale gia’ operante presso la struttura commissariale di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

1. All’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3702/2008, e successive modifiche ed integrazioni, le
parole «cinque unita’» sono sostituite dalle seguenti «sei unita’».

Art. 9 1. All’art. 5, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009 le parole: «a carico del Fondo della protezione civile che sara’ allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti parole: «a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell’art. 2, comma 242, della legge 23 dicembre 2009, n.191».

Art. 10

1. All’art. 5, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010, sono soppresse le seguenti
parole: «in immobili dichiarati inagibili».

Art. 11

1. L’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009, cosi’ come modificato
dall’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3854 del 3 marzo 2010, e’ soppresso.
2. All’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 e’ aggiunto infine il seguente
periodo: «A tal fine il coordinatore della predetta Unita’ tecnica di
Missione subentra al cessato Commissario delegato nelle attivita’
liquidatorie residuali, ivi compresa la gestione della contabilita’
speciale n. 3912 al medesimo intestata».
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=10A04308&tmstp=1272185105787

LEGGE 8 aprile 2010, n. 55 Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 92 del 21-4-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Etichettatura dei prodotti e «Made in Italy» 1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un’adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e’ istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilita’ dei prodotti stessi. 2. Ai fini della presente legge, per «prodotto tessile» si intende ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all’abbigliamento, oppure all’utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all’impiego quale materiale componente di prodotti destinati all’arredo della casa e all’arredamento, intesi nelle loro piu’ vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero. 3. Nell’etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l’impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformita’ dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale. 4. L’impiego dell’indicazione «Made in Italy» e’ permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi e’ verificabile la tracciabilita’. 5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione. 6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione. 7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione. 8. Ai fini della presente legge, per «prodotto conciario» si intende il prodotto come definito all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all’abbigliamento, oppure all’utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all’impiego quale materiale componente di prodotti destinati all’arredo della casa e all’arredamento, intesi nelle loro piu’ vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione del prodotto conciario si concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura – ingrasso – rifinizione. 9. Nel settore dei divani, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione del poliuretano, l’assemblaggio dei fusti, il taglio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e del tessuto, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione. 10. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l’impiego dell’indicazione «Made in Italy», resta salvo l’obbligo di etichettatura con l’indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

Avvertenza:
II testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
– Il testo dell’art. 2, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma
dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e’ il
seguente:
«Art. 2 (Diritti dei consumatori). – 1. Sono
riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne
e’ promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in
forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
rivolte a perseguire tali finalita’, anche attraverso la
disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita’ dei prodotti e dei
servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicita’;
c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo
principi di buona fede, correttezza e lealta’;
d) all’educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equita’
nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo
libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli
utenti;
g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard
di qualita’ e di efficienza.».
– Il testo dell’art. 6, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e’ il seguente:
«Art. 6 (Contenuto minimo delle informazioni). – 1. I
prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al
consumatore, commercializzati sul territorio nazionale,
riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le
indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del
prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede
legale del produttore o di un importatore stabilito
nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione
europea;
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che
possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione
ove questi siano determinanti per la qualita’ o le
caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla
destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e
sicurezza del prodotto.».
– Il testo dell’art. 1 della legge 16 dicembre 1966, n.
1112 (Disciplina dell’uso dei nomi «cuoio», «pelle» e
«pelliccia» e dei termini che ne derivano), e’ il seguente:
«Art. 1. – 1. I nomi "cuoio", "pelle", i termini che ne
derivano o loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai
prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali
sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo
tale da conservare inalterata la struttura naturale delle
fibre, nonche’ agli articoli con esse fabbricati.».

Art. 2 Norme di attuazione 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa notifica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell’indicazione «Made in Italy», di cui all’articolo 1, nonche’ le modalita’ per l’esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualita’ dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente, con cui provvede, in particolare: a) all’individuazione delle autorita’ sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualita’ dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche attraverso l’effettuazione di analisi chimiche, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana; b) al riconoscimento, attraverso l’introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualita’ e dell’affidabilita’ dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero; c) all’individuazione dei soggetti preposti all’esecuzione dei controlli e delle relative modalita’ di esecuzione; d) a stabilire l’obbligo della rintracciabilita’ dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. 3. Il regolamento di cui al comma 2 e’ aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall’Istituto superiore di sanita’. 4. All’attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all’art. 2:
– Il testo dell’art. 8 della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e’
il seguente:
«Art. 8. – 1. Fatto salvo l’art. 10, gli Stati membri
comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
regola tecnica, salvo che si tratti del semplice
recepimento integrale di una norma internazionale e
europea, nel qual caso e’ sufficiente una semplice
informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano
brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare
tale regola tecnica a meno che non risultino gia’ dal
progetto.
All’occorrenza, e a meno che non sia gia’ stato
trasmesso in relazione con una comunicazione precedente,
gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo
delle disposizioni legislative e regolamentari
fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione,
qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per
valutare la portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione
secondo le modalita’ summenzionate qualora essi apportino
al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne
alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il
calendario di applicazione inizialmente previsto,
aggiungano o rendano piu’ rigorosi le specificazioni o i
requisiti.
Quando il progetto di regola tecnica mira in
particolare a limitare la commercializzazione o
l’utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un
prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute
pubblica o di tutela dei consumatori o dell’ambiente, gli
Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli
estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al
preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi
ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se
tali informazioni sono disponibili, nonche’ le conseguenze
previste delle misure per quanto riguarda la salute
pubblica o la tutela del consumatore e dell’ambiente, con
un’analisi dei rischi effettuata, all’occorrenza, secondo i
principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti
chimici di cui all’art. 10, paragrafo 4, del regolamento
(CEE) n. 793/93 ove si tratti d’una sostanza gia’
esistente, o di cui all’art. 3, paragrafo 2, della
direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza.
La commissione comunica senza indugio agli altri Stati
membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti
che le sono stati trasmessi. Essa puo’ anche sottoporre il
progetto al parere del comitato di cui all’art. 5 e, se del
caso, del comitato competente del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri
requisiti o le regole relative ai servizi di cui all’art.
1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le
osservazioni o i pareri circostanziati della commissione o
degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti
che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per
le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
servizi o alla liberta’ di stabilimento dell’operatore di
servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della
misura.
2. La commissione e gli Stati membri possono inviare
allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola
tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terra’ conto,
per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola
tecnica.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla
commissione il testo definitivo della regola tecnica.
4. Le informazioni fornite ai sensi del presente
articolo non sono considerate riservate, a meno che lo
Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta
esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere
motivata.
In caso di simile richiesta, il comitato di cui
all’art. 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite
precauzioni, hanno la facolta’ di consultare, ai fini di
una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono
appartenere al settore privato.
5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una
misura la cui comunicazione in fase di progetto e’ prevista
da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono
effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza
di quest’altro atto, a condizione di indicare formalmente
che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
La mancanza di reazione della Commissione nel quadro
della presente direttiva in merito ad un progetto di regola
tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere
presa nel quadro di altri atti comunitari.».

Art. 3

Misure sanzionatorie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi
di maggiore gravita’ la sanzione e’ aumentata fino a due terzi. Nei
casi di minore gravita’ la sanzione e’ diminuita fino a due terzi. Si
applicano il sequestro e la confisca delle merci.
2. L’impresa che violi le disposizioni di cui all’articolo 1, commi
3 e 4, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000
a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravita’ la sanzione e’ aumentata
fino a due terzi. Nei casi di minore gravita’ la sanzione e’
diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione
e’ disposta la sospensione dell’attivita’ per un periodo da un mese a
un anno.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente
si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le
violazioni siano commesse attraverso attivita’ organizzate, si
applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

Art. 4 Efficacia delle disposizioni degli articoli 1 e 3 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano efficacia dal 1° ottobre 2010. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 8 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2624): Presentato dall’on. Marco Giovanni Reguzzoni ed altri il 20 luglio 2009. Assegnato alla X commissione (Attivita’ produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 30 luglio 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, XII e XIV. Esaminato dalla X commissione il 6, 15 e 20 ottobre 2009; il 10, 24 e 26 novembre 2009. Esaminato aula il 9 dicembre 2009 ed approvato il 10 dicembre 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1930): Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio e turismo), in sede referente, il 16 dicembre 2009 con pareri delle commissioni lª, 2ª, 5ª, 11ª, 12ª 13ª, 14ª e questioni regionali. Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 19, 20 e 26 gennaio 2010; il 3 e 25 febbraio 2010; il 2, 3 e 4 marzo 2010. Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 4 marzo 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª, 12ª 13ª, 14ª e questioni regionali. Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 9 marzo 2010 ed approvato, con modificazioni, il 10 marzo 2010. Camera dei deputati (atto n. 2624-B): Assegnato alla X commissione (Attivita’ produttive, commercio e turismo), in sede legislativa, il 17 marzo 2010 con pareri delle commissioni I, II, V, XII e XIV. Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, ed approvato il 17 marzo 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-21&task=dettaglio&numgu=92&redaz=010G0077&tmstp=1272186929734