DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Adria e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 304 del 30-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7
giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune
di Adria (Rovigo);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, a
seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Adria (Rovigo) e’ sciolto.

Art. 2 Il dott. Carmine Fruncillo e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 13 dicembre 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3913).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 1 del 3-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di
L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30
dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio
2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866
del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio
2010, n. 3881 dell’11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n.
3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896
del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010 e n. 3905 del 10
novembre 2010;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra
nelle funzioni di Commissario delegato gia’ svolte dal Capo del
Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la
prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell’emergenza
determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile
2009;
Vista la nota del Commissario delegato – Presidente della regione
Abruzzo del 1° settembre 2010;
Considerata la necessita’ di assicurare il completamento del ciclo
di gestione e riuso delle terre e rocce da scavo prodotte nel corso
della realizzazione degli insediamenti abitativi destinati alla
popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009;
Di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1.Nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, i tempi di
deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo, che
presentino i necessari requisiti merceologici e di qualita’
ambientale, prodotte nel corso della realizzazione delle opere dei
Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP sono stabiliti in tre anni, in deroga a
quanto disposto dall’art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Al fine di garantire il riuso delle terre e rocce da scavo di
cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza varianti
progettuali alle predette opere, finalizzate alla definizione e
all’approvazione di specifici progetti di riuso delle terre e rocce
da scavo, secondo le modalita’ stabilite dall’art. 186 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive integrazioni e
modificazioni, salvo quanto previsto al comma 1 del presente
articolo.

Art. 2

1. In relazione alla mancata realizzazione degli interventi di cui
all’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3817 del 16 ottobre 2009, sono soppresse le relative
autorizzazioni di spesa e le corrispondenti risorse sono mantenute
nella disponibilita’ del Dipartimento della protezione civile per il
completamento degli interventi rimasti di propria competenza ai sensi
dell’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
2. Al fine di ottimizzare l’impiego delle residue disponibilita’
rinvenienti dalle risorse stanziate per fronteggiare l’emergenza di
cui in premessa, all’art. 3, comma 3, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre2010 le seguenti
parole: «di cui all’art. 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all’art. 7, comma 1».

Art. 3

1. All’art. 4, comma 3 della ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 settembre 2010, n. 3898, dopo le parole: «una unita’
di personale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa» sono aggiunte le seguenti: «, anche in deroga all’art.
7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base
di una scelta di carattere fiduciario».
2. Il termine di cui all’art. 6, comma 2, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 e’
prorogato fino al 31 dicembre 2010.

Art. 4

1. Al fine di assicurare l’espletamento senza soluzione di
continuita’ delle funzioni del Comitato dei Garanti istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2784 del 29
maggio 2009, all’art. 8, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, dopo le parole:
«composto da» sono aggiunte le seguenti: «non piu’ di».
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 11 novembre 2010, n. 234

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7-1-2011

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformita’
alla normativa comunitaria;
Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C323/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 323 del 30 dicembre
2006;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese;
Vista la decisione della Commissione europea C (2007) 6461 del 12
dicembre 2007 – Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale e’ stato
autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in
favore di programmi di ricerca, di sviluppo ed innovazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo
2008, n. 87, recante «Regolamento di istituzione di un regime di
aiuto a favore delle attivita’ di ricerca, sviluppo e innovazione ai
sensi dell’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n.
296»;
Ravvisata la necessita’ di apportare modificazioni al citato
regolamento, al fine di ampliare le forme agevolative ivi previste,
contemplando anche la forma del finanziamento agevolato, in coerenza
con quanto previsto nella citata decisione della Commissione europea
autorizzativa del regime di aiuto;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 settembre
2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota del 3 novembre 2010;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 27 marzo 2008, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), e’ aggiunta la seguente
lettera: «d) finanziamenti agevolati;»;
b) al comma 2 e’ aggiunto infine il seguente periodo: «Per i
contributi in conto interessi di cui al comma 1, lettera c) e per i
finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera d), la misura del
contributo interessi e del tasso agevolato e’ fissata, con i decreti
di cui all’articolo 8, come percentuale del tasso di riferimento di
cui al comma 3».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 11 novembre 2010

Il Ministro: Romani

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 5, foglio n. 41

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 244

Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 13 del 18-1-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 12 novembre 1964, n. 1279, istitutiva del Fondo di
assistenza per il personale della pubblica sicurezza;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
Visto l’articolo 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto l’articolo 17, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102;
Visto l’articolo 10-bis, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.
417;
Ritenuto necessario procedere al riordino dell’assetto
ordinamentale ed organizzativo del Fondo, mediante una armonizzazione
della vigente disciplina all’attuale ordinamento dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza ed alle mutate esigenze di funzionalita’ del
predetto ente;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale
della Polizia di Stato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 26 agosto 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione 29 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la
semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo
e dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Natura del Fondo

1. Il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza
assume la denominazione di: «Fondo di assistenza per il personale
della Polizia di Stato».
2. Il Fondo, dotato di personalita’ giuridica di diritto pubblico,
con sede in Roma, e’ posto sotto la vigilanza del Ministero
dell’interno.

Art. 2

Finalita’

1. Il Fondo cura l’assistenza in favore del personale della Polizia
di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli
gia’ realizzati dall’Amministrazione della pubblica sicurezza e da
altri enti e istituzioni assistenziali.
2. In particolare, il Fondo provvede:
a) all’assistenza agli orfani del personale della Polizia di
Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o
qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei
familiari;
b) all’assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli
appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed
agli orfani degli stessi;
c) alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura
dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della
Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;
d) alla stipula di contratti di assicurazione per la
responsabilita’ civile e la tutela legale per il personale della
Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso
delle spese legali previsto dalla legge;
e) alla concessione al personale della Polizia di Stato in
servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave
malattia, per onerosita’ delle cure, ovvero per stato di indigenza o
per altro particolare stato di necessita’. La sovvenzione puo’
consistere anche nell’assegnazione di un bene;
f) all’anticipo, previe intese con l’INPDAP per la definizione
delle quote di anticipo e delle modalita’ di recupero delle stesse,
sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del
personale deceduto durante l’adempimento del dovere, ai dipendenti
collocati a riposo per inabilita’ fisica a seguito di lesioni
riportate in servizio, nonche’ ai coniugi superstiti o ai dipendenti
collocati a riposo per inabilita’ fisica conseguente a lesioni per
incidenti «in itinere», per le quali sia intervenuto il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, il Fondo assicura
l’assistenza sociale del personale, in servizio o in quiescenza, e
del nucleo familiare, mediante specifiche iniziative ed interventi
aventi finalita’ ricreative o culturali; stipula, inoltre, contratti
e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale
della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la
serenita’ del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie
estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani,
alle vacanze studio.
4. Il Fondo puo’ disporre, nei limiti delle disponibilita’
finanziarie, l’assegnazione di contributi per l’ammodernamento e
l’arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di
benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale
della Polizia di Stato.

Art. 3 Organi 1. Sono organi del Fondo: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei revisori.

Art. 4

Il Presidente

1. Il Presidente, nella persona del Capo della polizia – Direttore
generale della pubblica sicurezza, ha la rappresentanza legale del
Fondo e presiede il Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente, inoltre:
a) provvede all’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi
programmati dal Consiglio di amministrazione;
b) adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni
ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica
alla prima adunanza del Consiglio stesso;
c) adotta le misure necessarie per lo svolgimento delle
operazioni amministrative e contabili;
d) vigila sull’andamento amministrativo e contabile del Fondo;
e) presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio
preventivo e il conto consuntivo dell’esercizio con la situazione
patrimoniale del Fondo.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2,
lettera a), c), d) ed e), il Presidente puo’ avvalersi del dirigente
preposto al Servizio assistenza e attivita’ sociali della Direzione
centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del
Dipartimento della pubblica sicurezza, previo conferimento di delega,
comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
4. Il medesimo dirigente provvede, altresi’, su specifica delega
del Presidente, a:
a) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di
amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
b) curare la riscossione delle entrate, ordinare le spese nei
limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformita’ delle norme
statutarie e delle deliberazioni consiliari;
c) adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti annualmente dal
Consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori
dei conti.
5. Il dirigente svolge gli incarichi a titolo gratuito e partecipa
alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto.
Per l’espletamento dei compiti affidati al dirigente, il Fondo si
avvale del personale del Servizio assistenza e attivita’ sociali
della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di
Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza senza nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato.

Art. 5 Il Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico ed e’ composto dal Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l’espletamento delle funzioni vicarie e da due membri, prescelti tra i prefetti o i dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nominati con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del Presidente. 2. Le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e la verbalizzazione sono curate da un segretario, nominato dal Consiglio medesimo. 3. I componenti, ivi compresi il Presidente ed il segretario del Consiglio di amministrazione, svolgono l’incarico a titolo gratuito.

Art. 6 Il Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sulla legittimita’ e sulla regolarita’ contabile della gestione del Fondo. E’ costituito da due revisori designati dal Ministero dell’interno, e da un revisore designato dal Ministero dell’economia e delle finanze. 2. I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa. 3. I componenti del Collegio dei revisori svolgono l’incarico a titolo gratuito.

Art. 7

Statuto

1. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto,
l’organizzazione ed il funzionamento del Fondo ed il funzionamento
degli organi sono definite con lo statuto.

Art. 8

Gestione economico-finanziaria

1. Il Fondo conforma il proprio ordinamento amministrativo
contabile alle previsioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recependole in un proprio
regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Fondo orienta la propria attivita’ nell’ambito delle risorse
disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il
1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le somme eccedenti il fabbisogno per l’attuazione delle
finalita’ assistenziali del Fondo possono essere utilizzate per il
reperimento di alloggi da assegnare a personale della Polizia di
Stato in condizioni di particolare stato di necessita’. Per il
corretto utilizzo di tali somme trova applicazione l’articolo 65
della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 9

Patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo e’ costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprieta’ del Fondo;
b) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano a titolo
oneroso o gratuito.

Art. 10 Entrate 1. Le entrate del Fondo sono costituite da: a) rendite patrimoniali; b) interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito; c) proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili, in attuazione dell’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per finalita’ di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato; d) le somme di cui all’articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e all’articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

Art. 11

Rapporti con le associazioni di volontariato

1. Per la realizzazione dei suoi scopi, il Fondo, qualora risulti
indispensabile, puo’ ricorre al supporto di associazioni di
volontariato senza fini di lucro iscritte nei registri previsti dalla
legge. L’attivita’ di supporto non comporta oneri aggiuntivi a carico
del Fondo.

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 1. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 8 del presente decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni relative alla gestione contabile ed economico-finanziaria del Fondo di assistenza. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, sono abrogate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 29 ottobre 2010 Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione SCHIFANI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell’interno Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 21, foglio n. 61

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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