DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2010 Affidamento della gestione dell’amministrazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ad una commissione straordinaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 20-1-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che dall’esito degli accertamenti svolti dall’apposita
commissione d’indagine costituita ai sensi dell’art. 1 del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726, sono emerse forme di ingerenza della
criminalita’ organizzata nell’amministrazione dell’azienda sanitaria
provinciale di Vibo Valentia;
Considerato che tali ingerenze pregiudicano interessi primari della
collettivita’ ed espongono l’azienda stessa a pesanti
condizionamenti, compromettendone la libera determinazione ed il buon
andamento;
Rilevato, altresi’, che la permeabilita’ dell’ente ai
condizionamenti esterni della criminalita’ organizzata arreca grave
pregiudizio al regolare funzionamento dei servizi e costituisce
pericolo per lo stato della sicurezza pubblica;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento
e deterioramento della gestione, si rende necessaria la nomina di una
commissione straordinaria per l’amministrazione dell’azienda
sanitaria provinciale di Vibo Valentia;
Visto l’art. 143 e l’art. 146 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1

L’amministrazione dell’azienda sanitaria provinciale di Vibo
Valentia (Vibo Valentia) e’ affidata per la durata di diciotto mesi
alla commissione straordinaria composta da:
dott.ssa Gerardina Basilicata – viceprefetto;
dott. Nunzio Naso – magistrato in quiescenza;
dott. Marco Serra – dirigente area II.

Art. 2 La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita le attribuzioni del direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia fino all’insediamento dell’organo ordinario a norma di legge nonche’ ogni altro potere ed incarico connesso. Dato a Roma, addi’ 23 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell’interno Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 21, Interno, foglio n. 18

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010 Sospensione del sig. Romolo Del Balzo dalla carica di consigliere della regione Lazio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 20 del 26-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
Vista la nota della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del
Governo – del 10 dicembre 2010, prot. n. 234440/1131/2010, con la
quale sono stati trasmessi gli atti relativi al procedimento penale
n. 7524/08 R.G.N.R., concernenti l’ordinanza con la quale il Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina ha disposto
nei confronti del sig. Romolo Del Balzo, Consigliere della Regione
Lazio, la misura della custodia cautelare in carcere (art. 285
c.p.p.), ai sensi dell’art. 15, comma 4-ter, della citata legge n.
55/1990;
Vista l’ordinanza, emessa in data 18 ottobre 2010, dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, che ha
disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi
dell’art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig.
Romolo Del Balzo per i reati di cui agli artt. 110, 356 e 640 cpv n.
1 del codice penale;
Visto altresi’ il dispositivo di ordinanza emessa dal Tribunale
ordinario di Roma – Sezione speciale riesame – che in data 30
novembre 2010 ha confermato l’ordinanza che ha disposto la misura
della custodia cautelare in carcere nei confronti del sig. Romolo Del
Balzo;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la
sospensione di diritto dalla carica di «….. consigliere regionale»
quando e’ disposta, tra l’altro, l’applicazione della misura
coercitiva cautelare degli arresti in carcere, di cui all’art. 285
del codice di procedura penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi
abrogativi operati dall’art. 274 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante il testo unico sull’ordinamento degli enti
locali, e’ tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri
regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione
nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
Considerato che le suindicate disposizioni dell’art. 15 della legge
n. 55/1990 e successive modificazioni sono applicabili su tutto il
territorio nazionale in ragione della loro finalita’, secondo quanto
affermato da ultimo dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza
n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che tali
disposizioni «… perseguono finalita’ di salvaguardia dell’ordine e
della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli
organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle
amministrazioni pubbliche … coinvolgendo cosi’ esigenze ed
interessi dell’intera comunita’ nazionale connessi a valori
costituzionali di rilevanza primaria»;
Rilevato, pertanto, che dalla data del 18 ottobre 2010 decorre la
sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-bis, della legge n.
55/1990 e successive modificazioni;
Attesa la necessita’ e l’urgenza di provvedere, il che esclude in
radice l’applicabilita’ degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come
sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di
cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione
territoriale ed il Ministro dell’interno;

Decreta:

A decorrere dal 18 ottobre 2010 e’ accertata la sospensione del
sig. Romolo Del Balzo dalla carica di Consigliere della Regione
Lazio, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modificazioni.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ DECRETO 17 dicembre 2010, n. 256

Regolamento recante la disciplina del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 27 del 3-2-2011

IL MINISTRO DELLA GIOVENTU’

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall’articolo 2, comma 39 della legge 23
dicembre 2008, n. 191 che, al fine di consentire alle giovani coppie
di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse
all’acquisto della prima casa, a decorrere dal 1° settembre 2008
istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della gioventu’, un Fondo per l’accesso al credito per
l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita’ per
quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, la cui complessiva dotazione e’ pari a 4
milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009 e 2010;
Visto, in particolare, l’ultimo periodo del gia’ citato articolo
13, comma 3-bis, che prevede l’emanazione di un decreto del Ministro
della gioventu’, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al
fine di disciplinare i criteri per l’accesso al Fondo e le modalita’
di funzionamento del medesimo Fondo, nel rispetto delle competenze
delle regioni in materia di politiche abitative;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ed, in particolare,
l’articolo 19, comma 5, il quale stabilisce che «le amministrazioni
dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi
pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto
dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa’ a capitale
interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano
un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che
svolgono la propria attivita’ quasi esclusivamente nei confronti
dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
ottobre 2009 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Dipartimento della gioventu’;
Ritenuta la necessita’ che l’amministrazione competente ad attuare
le misure di cui al predetto articolo 13, comma 13-bis, non essendo
dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga, ai sensi
del citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, di
una societa’ a capitale interamente pubblico, affidando direttamente
alla stessa l’esecuzione di attivita’ relative alla gestione del
Fondo;
Acquisita l’intesa con la Conferenza Unificata ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nella seduta del 7 ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 novembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1998
(con nota 11084 del 17 dicembre 2010);

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Attuazione e gestione del Fondo di accesso al credito

1. Il Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima
casa (di seguito: «Fondo») da parte delle giovani coppie coniugate o
dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori (di
seguito: «Mutuatari/Mutuatario») istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventu’ (di seguito:
«Dipartimento») e’ destinato alle finalita’ indicate dall’articolo
13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato
dall’articolo 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191,
secondo i criteri di cui all’articolo 2.
2. Soggetto attuatore e’ il Dipartimento, il quale per le
operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo si avvale,
ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, della prestazione di una societa’ a capitale interamente
pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente
l’esecuzione delle seguenti attivita’:
a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;
b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in
caso di intervento della garanzia del Fondo, richiesto ai sensi
dell’articolo 6;
c) controllo a campione dei documenti presentati dal Mutuatario, ai
sensi dell’articolo 5.
3. Per l’esecuzione delle attivita’ di cui al comma 2, il
Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per
accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalita’
di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche’
le forme di vigilanza sull’attivita’ del Gestore, tali da configurare
un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri
servizi. In particolare:
a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di
indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere
tecnico-operativo e puo’ disporre ispezioni, anche al fine di
verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;
b) il Gestore e’ tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le
informazioni concernenti la regolarita’, la tempestivita’,
l’efficienza e l’efficacia del servizio, con la periodicita’
richiesta dal Dipartimento.

Art. 2

Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari
erogati in favore dei Mutuatari per l’acquisto dell’abitazione
principale.
2. I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo (di seguito:
«mutui»), sono di ammontare non superiore a 200.000 euro, e saranno
sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150
punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor +
120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a
tasso variabile, nonche’ ad un tasso massimo pari o equivalente a
I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed
a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di
mutui a tasso fisso.
3. I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della
domanda di mutuo i seguenti requisiti:
a) eta’ inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale
requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo
familiare);
b) un reddito complessivo rilevato dall’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre,
non piu’ del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF
deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
c) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo
quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprieta’ per
successione a causa di morte, anche in comunione con altro
successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o
fratelli.
4. L’immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione
principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e
non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati. Nella
concessione della garanzia viene data priorita’ ai casi nei quali
l’immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve
avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero
dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.

Art. 3 Soggetti finanziatori 1. Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»): a) le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni; b) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 del medesimo decreto legislativo. 2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema e’ stabilito da un Protocollo d’intesa tra il Dipartimento e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI). 3. Con il Protocollo si disciplinano: a) le modalita’ di adesione dei finanziatori; b) le condizioni economiche di erogazione dei mutui e, in particolare, il costo massimo dell’operazione di finanziamento garantita dal Fondo; c) gli eventi che consentono ai Mutuatari una sospensione delle rate del mutuo fino a 12 mesi; d) l’accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto. 4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive, oltre all’ipoteca sull’immobile.

Art. 4

Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo e’ a prima richiesta, diretta, esplicita,
incondizionata ed irrevocabile.
2. La garanzia del Fondo e’ concessa nella misura del 50%
(cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per tempo in
essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha
dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto
previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali
calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla
data, e comunque:
a) per un ammontare non superiore a € 75.000,00
(settantacinquemila/00);
b) gli oneri oltre il capitale residuo non devono essere superiori
al 5% dell’ammontare del capitale residuo stesso.

Art. 5 Ammissione alla garanzia 1. L’ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalita’: a) il finanziatore raccoglie la seguente documentazione attestante il rispetto dei requisiti dei Mutuatari: 1) l’attestazione ISEE di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), rilasciata da un soggetto abilitato; 2) un documento di autocertificazione rilasciato ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti: aa) il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1; bb) il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e c); cc) che, dei redditi rilevati dall’intestazione ISEE di cui al precedente punto 1), non piu’ del 50% e’ derivante da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 3) il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 4; b) il Finanziatore comunica al Gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i mutui previsti dall’articolo 2; c) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l’anno, il mese, il giorno, l’ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilita’ del Fondo e comunica entro 15 giorni lavorativi al finanziatore l’avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui le disponibilita’ del Fondo risultino totalmente impegnate, il Gestore nega l’ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento entro 3 giorni lavorativi; d) il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma dell’avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, a pena della sospensione della facolta’ di operare con il Fondo stesso, comunica al Gestore entro 7 giorni lavorativi l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione di tale mutuo. 2. L’efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e senza ulteriori formalita’ dalla data di erogazione del mutuo. 3. Con le stesse modalita’ di cui al comma 1, i finanziatori comunicano l’eventuale avvenuta estinzione anticipata del mutuo. 4. I finanziatori sono liberi o meno di erogare il mutuo ne’ sono responsabili della verifica della veridicita’ delle informazioni presentate dai Mutuatari ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 6

Intervento della garanzia

1. Salvo quanto previsto per la sospensione delle rate del mutuo in
base al Protocollo di cui all’articolo 3, comma 3, in caso di
inadempimento del Mutuatario, il finanziatore, decorsi 90 giorni
lavorativi dalla data di scadenza della prima rata rimasta anche
parzialmente insoluta, invia al Mutuatario l’intimazione al pagamento
dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, interessi
contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.
2. L’intimazione di pagamento e’ inviata, per conoscenza, al
Gestore, anche per via telematica.
3. Qualora trascorrano 100 giorni lavorativi senza che il
Mutuatario provveda ad alcun pagamento, il finanziatore puo’ chiedere
al Gestore l’intervento della garanzia del Fondo, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i
successivi novanta giorni lavorativi, e puo’ avviare, a proprie
spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli
accessori non garantita dal Fondo nel rispetto dei limiti di legge.
La procedura sopra descritta non ha efficacia, e non potra’ essere
opposta dal finanziatore al Mutuatario, e quindi anche al Fondo,
qualora il Mutuatario avra’ fatto richiesta di una sospensione delle
rate del Mutuo.
4. Alla richiesta di attivazione della garanzia, in caso di
inadempimento da parte del Mutuatario, deve essere allegata la
seguente documentazione, da inviare al Gestore:
a) una dichiarazione del finanziatore che attesti:
1) l’avvenuta erogazione del mutuo al Mutuatario;
2) la data di erogazione del mutuo a favore del Mutuatario;
3) il totale, diviso tra sorte capitale e sorte interessi di quanto
gia’ corrisposto dal Mutuatario al finanziatore a valere sul mutuo;
4) l’insolvenza del Mutuatario accertata con le modalita’ di cui al
comma 3 del presente articolo 6;
5) l’ammontare dell’esposizione rilevato con riferimento al
sessantesimo giorno successivo alla data dell’intimazione di
pagamento di cui al comma 3;
b) copia del contratto del mutuo;
c) copia del piano di ammortamento consegnato al Mutuatario con le
relative scadenze, ripartito per sorte capitale ed interessi;
d) copia della documentazione attestante il possesso da parte del
Mutuatario dei requisiti presentati per aver ottenuto il mutuo;
e) copia di un documento di identita’ del Mutuatario.
5. Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il Gestore,
secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede
alla corresponsione dell’importo determinato ai sensi dell’articolo
4, comma 2.
6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti
istruttori per il completamento della documentazione, di cui al comma
4, il termine di cui al comma 5 e’ sospeso fino alla data di
ricezione della documentazione mancante. Le richieste di intervento
del Fondo sono respinte qualora la documentazione amministrativa non
pervenga al Gestore entro il termine di 90 giorni lavorativi dalla
data della richiesta.
7. Nel caso in cui successivamente all’intervento del Fondo il
Mutuatario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo
al finanziatore, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo
le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata
all’articolo 4, comma 2, entro e non oltre 30 giorni lavorativi.

Art. 7 Surrogazione legale 1. A seguito del pagamento il Dipartimento e’ surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile e provvede tramite il Gestore al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Tali somme sono versate al Fondo. 2. Il finanziatore inoltre, in caso di avvio delle procedure di recupero del credito, e dopo aver incassato la propria quota residua di pertinenza, e’ tenuto a rimborsare il Fondo della quota sulla quale ha prestato garanzia.

Art. 8 Divieto di cartolarizzazione 1. I mutui garantiti dal Fondo non possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui agli articoli da 1 a 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Art. 9 Inefficacia della garanzia 1. Nel caso in cui risulti che l’attivazione della garanzia e’ stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario, da solo o in concorso con altro soggetto competente a rilasciare la relativa documentazione, il Gestore, previa contestazione dell’addebito nelle forme di legge, provvede a far cessare immediatamente l’operativita’ della garanzia medesima e trasmette i relativi atti all’Autorita’ giudiziaria. 2. La cessazione della garanzia comporta per il beneficiario l’obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal Gestore, la somma corrisposta al finanziatore, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. 3. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero coattivo della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 10 Risorse finanziarie del Fondo 1. Le risorse finanziarie del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalita’ di cui al presente decreto, secondo le modalita’ indicate nel disciplinare di cui all’articolo 1, comma 3. 2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 e’ tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559. Il presente regolamento sara’ inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 dicembre 2010 Il Ministro della gioventu’ Meloni Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 264

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Nota Circolare Uppa Prot. DFP 46078 guida in materia di assunzioni e fabbisogno di personale nelle Pubbliche Amministrazioni.

Nota circolare sulla programmazione del fabbisogno di personale triennio 2010-2012, autorizzazioni ad assumere per l’anno 2010 e a bandire per il triennio 2010-2012
Modelli di autorizzazione ad assumere e a bandire

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segretariato Generale

Roma

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Loro sedi

Al Consiglio di Stato

Ufficio del Segretario Generale

Roma

Alla Corte dei Conti

Ufficio del Segretario Generale

Roma

All’Avvocatura generale dello Stato

Ufficio del Segretario Generale

Roma

A tutte le Agenzie

Loro Sedi

Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Loro Sedi

Agli Enti pubblici (ex art. 70 del D. Lgs. n. 165/01)

Loro Sedi

Agli Enti di ricerca

Loro Sedi

e, p.c.: Al Ministero dell’economia e delle finanze

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP

Roma

OGGETTO: Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2010-2012. Autorizzazioni ad assumere per l’anno 2010 e a bandire per il triennio 2010-2012.

1. Premessa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

2. Destinatari…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

3. Assunzioni Corpi di Polizia e Vigili del fuoco………………………………………………………………………………………………………………… 2

4. Regime generale delle assunzioni, trattenimento in servizio e regime speciale per gli enti di nuova istituzione…………………… 2

5. Indicazioni generali……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

6. Provvedimenti di autorizzazione…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

7. Programmazione triennale del fabbisogno…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

8. Indicazione dei posti disponibili per l’avvio del corso concorso da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione 2

9. Adempimenti procedurali…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

10. Criteri utili…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1. Premessa

Con la presente nota circolare, condivisa con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si forniscono istruzioni per avviare le procedure di autorizzazione ad assumere per l’anno 2010 ed a bandire per il triennio 2010-2012, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno che codeste amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Nell’evidenziare che si sono concluse le procedure di autorizzazione ad assumere relative all’anno 2009, per quanto riguarda le procedure di autorizzazione a bandire, si fa invece presente che, nelle more del perfezionamento del relativo schema di DPCM, inviato dallo scrivente Dipartimento per il prescritto concerto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, è subentrata la vigenza dell’articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che al comma 1, prevede che: "Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni." Per tale motivo il predetto Ministero ha chiesto di espungere dal provvedimento la richiesta di autorizzazione a bandire le procedure verticali ivi inserite.

Nel frattempo, tenuto anche conto delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica e, conseguentemente, dei più rigorosi vincoli assunzionali di cui all’art. 9, commi da 5 a 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, buona parte delle previsioni contenute nel predetto schema di DPCM potrebbero considerarsi superate. Alla luce di ciò si ritiene opportuno che codeste amministrazioni ridefiniscano la programmazione triennale del fabbisogno adeguandola alle nuove limitazioni, nonché al nuovo contesto ordinamentale previsto.

In sede di programmazione occorrerà considerare che i passaggi di area non sono più consentiti e che le progressioni di carriera potranno essere previste esclusivamente con le modalità del concorso pubblico, con riserva dei posti non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, e che tanto le richieste di autorizzazione a bandire, quanto quelle di autorizzazione ad assumere dovranno essere ricondotte alle nuove percentuali di turn over fissate dal legislatore.

Si richiamano, altresì, le procedure concorsuali speciali disciplinate dall’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché le disposizioni vincolanti in materia di mobilità, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare si rimarca la necessità di rispettare quanto prescritto dal citato articolo 30, comma 2-bis, circa l’immissione prioritaria in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, subordinatamente alla verifica dell’esistenza dei necessari presupposti normativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni.

Andrà inoltre tenuto conto delle previsioni di riduzione degli assetti organizzativi di cui all’art. 2, commi 8-bis e seguenti, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, rinviando, per le indicazioni interpretative, alla Circolare n. 9/2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e ricordando, per le amministrazioni interessate, la sanzione del divieto di assunzione che perdura fintanto che le stesse non provvedono a dare corso agli adempimenti prescritti.

La programmazione triennale del fabbisogno dovrà, altresì, essere coerente con gli obblighi in materia di mobilità, con le disposizioni vigenti in tema di procedure concorsuali, con le disponibilità di posti nelle dotazioni organiche e con le risorse finanziarie a disposizione desunte dal regime assunzionale previsto per ciascun anno.

La predetta programmazione triennale è anche la base di riferimento per la richiesta di autorizzazione a bandire, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 4-bis, del d.lgs 165/2001 che dovrà essere presentata da tutte le amministrazioni in indirizzo che abbiano una dotazione organica superiore alle 200 unità. La richiesta di autorizzazione a bandire va presentata per le procedure concorsuali relative ad assunzioni a tempo indeterminato e per le assunzioni a tempo determinato laddove il numero di posti superi le cinque unità, rispettando in ogni caso i vincoli finanziari nonché la disciplina prevista dall’art. 36 del D.lgs n. 165/2001.

Per quanto riguarda le procedure concorsuali a tempo determinato si ricordano le misure restrittive dettate dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 che riducono significativamente le risorse finanziarie da poter destinare a tale tipologia di rapporti di lavoro.

Tanto le richieste di autorizzazione a bandire, quanto quelle di autorizzazione ad assumere dovranno essere presentate utilizzando gli appositi moduli allegati alla presente circolare.

2. Destinatari

Sono destinatari della presente nota-circolare le amministrazioni individuate dall’art.1, comma 523, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:

– le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

– le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

– gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l’ENEA e l’ASI si applica la disciplina delle assunzioni prevista per gli enti di ricerca.

Per quanto riguarda gli enti di ricerca, si fa presente che si è in attesa da parte del Ministero competente dell’intervento volto a dare attuazione all’art. 35, comma 3, del D.L. n. 207/2008 convertito in Legge n. 14/2009. Si ricorda che detta disposizione prevede che "Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell’ articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico."

Non appena sarà adottato il predetto provvedimento, si daranno le istruzioni volte ad avviare le procedure di autorizzazione a bandire e ad assumere anche per gli enti di ricerca.

Nel frattempo quanto contenuto nella presente nota circolare può essere considerato utile, ove compatibile e pertinente. In particolare gli enti di ricerca che hanno presentato, nel corso del 2009, richiesta a bandire procedure concorsuali, dovranno rivedere la loro programmazione del fabbisogno alla luce della nuova normativa in tema di progressioni di carriera, con conseguente divieto di procedure verticali, nonché alla luce del regime assunzionale più restrittivo come previsto dalla recente misura finanziaria contenuta nel d.l. 78/2010.

Circa gli enti pubblici non economici a rilevanza nazionale, che non sono inseriti nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si fa presente che gli stessi devono, in materia di personale ed organizzazione, adeguare le proprie politiche a principi di contenimento e razionalizzazione della relativa spesa nel rispetto della normativa vigente (art. 1, comma 505, della legge n. 296/2006).

I predetti enti, laddove abbiano una dotazione organica superiore alle duecento unità, devono richiedere l’autorizzazione a bandire, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

E’ utile, altresì, richiamare la nota disposizione dell’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui "A decorrere dall’anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale."

La procedura del predetto comma 3-bis, si fonda su una deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e finanze, e si conclude con l’adozione di apposito decreto del Presidente della Repubblica contenente le autorizzazioni ad assumere. A monte della procedura vi è la richiesta da parte dell’amministrazione competente e l’attività istruttoria svolta dai competenti Dicasteri facenti capo ai Ministri proponenti.

Con le modalità prescritte dal sopracitato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449/1997, si procede alle autorizzazioni ad assumere per il personale del comparto Scuola e delle istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore, nonché per i segretari comunali e provinciali. Le relative richieste, fermo restando la normativa vigente, potranno essere presentate in relazione al momento dell’effettivo fabbisogno.

Anche per il predetto personale si applicano le disposizioni sulle autorizzazioni a bandire procedure concorsuali, come previste dall’art. 35, commi 4 e 4-bis, del D.lgs n.165/2001, salvo le specifiche disposizioni derogatorie.

Non sono interessati dai provvedimenti di autorizzazione a bandire e ad assumere, di cui si sta trattando nella presente nota circolare, le Regioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le autonomie locali e le Università che operano nel rispetto del regime assunzionale prescritto dalla corrispondente normativa di settore.

3. Assunzioni Corpi di Polizia e Vigili del fuoco

Per quanto riguarda i Corpi di polizia ed i vigili del fuoco, queste categorie, in relazione alle esigenze prioritarie di sicurezza del Paese, hanno avuto un ampliamento del loro regime assunzionale con la legge finanziaria 2010. L’art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha introdotto il comma 9-bis all’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, poi modificato dall’art. 9, comma 6, del d.l 78/2010. Detta disposizione prevede che, a decorrere dall’anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

Per questa categoria di personale non è prevista la preventiva procedura di mobilità. Il limite del 100% del turn over si applica sia per il calcolo dell’ammontare massimo di risorse da destinare alle assunzioni, computato sui risparmi per cessazione, sia per definire il limite massimo delle unità che possono essere assunte rispetto al personale cessato.

Queste assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del d.lgs 165/2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. (Art. 9, comma 12, del d.l. 78/2010).

Particolare rilevanza assume il comma 209 dell’art. 2, della legge 191/2009 ove viene previsto che le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dalla normativa di riferimento.

Si tratta di disposizioni di favore dettate per queste categorie di personale che, dopo la riforma dell’ordinamento militare ed il venir meno degli obblighi di leva, sono quelle che garantiscono la consistenza numerica della truppa nell’ambito delle Forze armate, per il tempo di ferma previsto. Le norme di favore previste per una loro assunzione a tempo indeterminato, nell’ambito del comparto sicurezza, nascono dall’esigenza di incentivare l’arruolamento dei volontari nelle Forze armate.

4. Regime generale delle assunzioni, trattenimento in servizio e regime speciale per gli enti di nuova istituzione

Come noto, a decorrere dall’anno 2008, il regime restrittivo in materia di assunzioni si concretizza attraverso disposizioni volte a contenere il turn-over nelle amministrazioni. Le percentuali consentite si diversificano per anno. Sulla base della descritta normativa, come modificata dall’ultima manovra finanziaria di cui al d.l. 78/2010, l’attuale regime assunzionale è così riassumibile:

Tabella di sintesi del regime delle assunzioni per le amministrazioni dello Stato (con esclusione della scuola delle AFAM, dei Corpi di polizia, dei vigili del fuoco), gli Enti pubblici non economici, le Agenzie e gli enti di cui all’art. 70 comma 4 del d.lgs. 165/2001 (con esclusione dell’Asi e dell’Enea).

Anno
Doppio vincolo

% economie da turn over e % unità cessate
Riferimento normativo
Obbligo
Adempimenti indispensabili
Procedura

2010
20% economie da cessazioni 2009

20% unità cessate nel 2009
Articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

(Comma prima sostituito dall’art. 66, comma 7, D.L. 112/2008, poi così modificato dal comma 206, art. 2, L .191/2009, e dal comma 5, art. 9, D.L. 78/ 2010)
svolgimento procedure di mobilitÃ
– richiesta da parte delle amministrazioni,

– analitica dimostrazione delle cessazioni e conseguenti economie,

– individuazione unità da assumere e correlati oneri,

– asseverazione da parte degli organi di controllo
Autorizzazione mediante DPCM secondo la procedura di cui all’art. 35, comma 4, d.lgs 165/2001

2011
20% economie da cessazioni 2010

20% unità cessate nel 2010

2012
20% economie da cessazioni 2011

20% unità cessate nel 2011

2013
20% economie da cessazioni 2012

20% unità cessate nel 2012

2014
50% economie da cessazioni 2013

50% unità cessate nel 2013
Articolo 66 comma 9, del d.l. 112/ 2008

2015
100% economie da cessazioni 2014

100% unità cessate nel 2014
Articolo 9, comma 8, del d.l. 78/2010

Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica, il nuovo regime, nel definire i criteri per calcolare l’ammontare delle risorse finanziarie che ciascuna amministrazione può utilizzare per nuove assunzioni, presenta il vantaggio di consentire alle stesse di programmare il reclutamento di nuovo personale, in coerenza con le scelte di razionalizzazione degli assetti organizzativi e con le politiche di gestione del personale ispirate a criteri di ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane quali:

– la riduzione delle unità destinate al supporto mediante riallocazione in attività istituzionali;

– la migliore distribuzione geografica del personale;

– soluzioni volte a favorire la flessibilità delle prestazioni;

– un equilibrato utilizzo degli istituti dell’esonero dal servizio, del trattenimento in servizio, della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, richiamati dall’art. 72 del decreto legge n. 112 del 2008, sulla cui applicazione si fa rinvio alle circolari adottate in materia dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Per quanto riguarda l’istituto del trattenimento in servizio nuove disposizioni vengono dettate dalla recente manovra finanziaria. L’art. 9, comma 31, del d.l. 78/2010 stabilisce che "Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni" a decorrere dal 31 maggio 2010, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio."

I punti da rimarcare sono questi:

– il trattenimento in servizio dal 65° al 67° anno di età viene equiparato, in termini finanziari, ad una nuova assunzione e va, pertanto, gestito nei limiti del turn over, intesi sia sotto l’aspetto della percentuale di assunzioni possibili in relazione alle unità cessate, sia rispetto alla percentuale di utilizzo delle economie derivanti dalle cessazioni stesse che va a costituire l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili;

– è fatta salva la disciplina ordinamentale che dà facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi;

– sono confermati i vincoli temporali di presentazione della domanda di trattenimento. Essa va presentata all’amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. Il rispetto dei tempi prescritti assume, oggi, particolare rilevanza in quanto può consentire all’amministrazione procedente di operare una programmazione più puntuale del fabbisogno e di attivare le procedure autorizzatorie necessarie;

– il trattenimento in servizio è sottoposto ad autorizzazione ad assumere come ordinariamente previsto dal regime vigente (art. 35, comma 4, d.lgs 165/2001). Non si rinvengono nella disposizione margini che possano consentire deroghe. Ne scaturisce che le amministrazioni dovranno, come detto, favorire un puntuale rispetto della tempistica prescritta dalla disciplina dettata per l’istituto giuridico trattato. Per questa fattispecie potranno essere adottati appositi provvedimenti, valutando, d’intesa con le amministrazioni, quali risorse derivanti da cessazioni utilizzare, nell’ambito di quelle previste dalla normativa vigente, affinché, sia assicurata, ove possibile, una rapida e preventiva autorizzazione;

– ai fini del calcolo della spesa, il costo relativo ad un dipendente trattenuto andrà computato con gli stessi parametri utilizzati per l’assunzione di un soggetto esterno all’amministrazione. Il dipendente trattenuto potrà essere considerato cessato dal servizio solo una volta e precisamente all’atto dell’estinzione del rapporto di lavoro;

– la normativa illustrata sul trattenimento in servizio si applica al personale dirigenziale ed al personale non dirigenziale. Non vi sono distinzioni tra personale in regime pubblicistico e personale contrattualizzato in regime privatistico;

– la disposizione, poi, prevede un regime transitorio che fa salvi tutti i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto 78/2010 e rende privi di efficacia i trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011 che sono stati disposti prima dell’entrata in vigore del medesimo.

La disposizione opera già a decorrere dal 2010 in quanto si desume dalla lettura della stessa che sono da considerare assunzioni, ove esista la fattispecie, anche i trattenimenti in servizio disposti dopo il 31 maggio 2010 ed aventi decorrenza compresa tra la predetta data ed il 31 dicembre 2010.

Il nuovo regime esclude dall’ambito di applicazione i trattenimenti in servizio previsti dall’art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria, limitatamente agli anni 2011 e 2012, i capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto.

Una speciale disciplina in tema di assunzioni è poi prevista dall’art. 9, comma 36, del d.l. 78/2010 per gli enti di nuova istituzione, in considerazione del fatto che gli stessi non possono contare sul turn over del personale in servizio. La nuova istituzione va intesa in senso assoluto come nuovo ingresso dell’ente nell’ordinamento giuridico non rilevando, ai fini dell’applicazione del regime speciale, il nuovo ente che deriva da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi. In quest’ultimo caso avremmo, infatti, per l’ente derivato una disciplina delle assunzioni rientrante in quella ordinaria.

La peculiarità della fattispecie è considerata dal legislatore con una certa attenzione limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione del nuovo ente. Pertanto, per gli enti la cui istituzione è risalente in epoca anteriore al quinquennio, il regime delle assunzioni è riconducibile alla disciplina ordinaria.

Come per tutte le assunzioni, anche in questo caso le stesse possono avvenire solo previo esperimento delle procedure di mobilità.

Fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, gli enti di nuova istituzione possono effettuare assunzioni nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica.

A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

I piani annuali approvati sostituiscono le procedure autorizzatorie di cui alla presente nota circolare.

5. Indicazioni generali

Si ribadisce quanto già anticipato nelle premesse in merito alla programmazione triennale del fabbisogno che non può ricomprendere passaggi d’area riservati al personale interno. Si richiama, sul tema, la disciplina delle progressioni di carriera contenuta nell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001, come modificato ed integrato dall’art. 62 del d.lgs 150/2009, secondo cui, stabilito che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali, si sancisce che "le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso."

In particolare, poi, l’art. 24 del d.lgs 150/2009, già citato, prevede che ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

Nella programmazione vanno indicate tutte le procedure di mobilità , comprese le autorizzazioni necessarie per acquisire personale in mobilità da amministrazioni pubbliche che non sono soggette a vincoli assunzionali specifici, considerando che la mobilità, anche intercompartimentale, ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, "In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato", è consentita "tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche". Ai sensi dell’articolo 34-bis del D.lgs 165/2001 le procedure di assunzione di personale devono essere precedute dalle comunicazioni previste dal medesimo articolo al fine dell’esperimento delle procedure di mobilità.

Le richieste di mobilità, in applicazione dell’art. 34 bis sopra citato, disposizione che dovrà essere specificamente indicata nell’oggetto della lettera, dovranno essere presentate esclusivamente con nota distinta rispetto a quella di autorizzazione a bandire e ad assumere, e saranno trattate dal competente Ufficio del Dipartimento della funzione pubblica.

Anche le riammissioni in servizio, nel rispetto della normativa vigente, sono equiparate a nuova assunzione.

Il limite del turn over indicato nella Tabella di sintesi del regime delle assunzioni va inteso nel senso che sono ricomprese nel regime delle assunzioni a tempo indeterminato anche le assunzioni del personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per le amministrazioni destinatarie della presente nota circolare, fermo restando quanto già detto per le Forze di polizia ed i Vigili del fuoco.

Non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura della quota d’obbligo, e quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. Va da sé che le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni. In sostanza le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata.

Sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part-time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto. Si ricorda, infatti, che l’art. 3, comma 101, della legge 244/2008 prescrive che "Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta."

Le leggi finanziarie 2007 e 2008 avevano introdotto una procedura speciale volta a stabilizzare i rapporti di lavoro subordinato di personale a tempo determinato che avevano maturato il requisito dei tre anni, secondo le specifiche indicate nella legge e trattate nel dettaglio dalla Circolare 5/2008 del Dipartimento della funzione pubblica.

Per ripristinare le procedure di reclutamento tramite concorso pubblico il decreto legge 78/2009 (articolo 17 commi da 10 a 13) ha previsto procedure speciali per il triennio 2010-2012.

Si tratta di disposizioni che prevedono, per quella platea di lavoratori subordinati a tempo determinato individuata dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 come possibili destinatari di stabilizzazione, la possibilità di indire procedure concorsuali pubbliche con una riserva di posti non superiore al 40% di quelli messi a concorso (art. 17, comma 10, d.l. 78/2009).

Inoltre, per le suddette categorie di personale, unitamente ai titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, sono contemplate procedure speciali per titoli ed esami volti a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata (art. 17, comma 11, d.l. 78/2009).

Altra procedura è quella che riguarda il personale che, avendo maturato i requisiti previsti per la stabilizzazione in qualifiche per le quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, che abbia la professionalità richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego, può accedere ad assunzioni a tempo indeterminato nelle stesse qualifiche previa adozione di apposite graduatorie da parte della relativa amministrazione (art. 17, comma 12, d.l. 112/2009).

Le amministrazioni devono, alla luce delle suddette disposizioni, valutare nella loro programmazione del fabbisogno, la possibilità di destinare il 40% delle risorse finanziarie per l’indizione dei suddetti concorsi (art. 17, comma 13, d.l. 78/2009).

Una novità introdotta dall’articolo 9, comma 11, del d.l. 78/2010, riguarda gli enti per i quali, generalmente a causa della loro piccola dimensione, le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all’unità. Per questi enti le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell’unità.

6. Provvedimenti di autorizzazione

Le autorizzazioni ad assumere di cui alle disposizioni richiamate nella Tabella di sintesi del regime delle assunzioni sono concesse con le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, (quindi adozione di DPCM), previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri.

Il rinvio all’art. 35, comma 4, del D.lgs n.165/2001 va inteso nel senso di individuare il tipo di procedimento e di provvedimento da utilizzare. La specificazione ivi contenuta relativa alle amministrazioni con organico superiore alle 200 unità rileva solo per l’avvio delle procedure concorsuali (richieste di autorizzazione a bandire). Il procedimento autorizzatorio delle assunzioni si applica invece indistintamente anche agli enti pubblici in indirizzo con dotazione organica inferiore alle 200 unità.

Si ricorda che il regime delle assunzioni prevede un doppio limite:

– uno fondato sui risparmi realizzati;

– l’altro relativo alle unità cessate (fatta eccezione per gli enti di ricerca, per i quali rimane ferma l’adozione di altra nota circolare, come evidenziato sopra).

Inoltre, la richiesta delle amministrazioni interessate deve essere corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

Con la presente nota circolare si intende dare corso alle procedure di autorizzazione ad assumere per l’anno 2010 e a bandire per il triennio 2010-2012.

7. Programmazione triennale del fabbisogno

Lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno è indispensabile per una corretta pianificazione delle politiche di personale e di reclutamento di nuove risorse. Si ricorda che l’obbligo di adozione del relativo provvedimento, da parte degli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, è sancito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 che all’art. 39, comma 1, lo finalizza alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse "per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio".

La programmazione triennale dei fabbisogni è altresì richiamata dall’art. 35, comma 4, del D.lgs n.165/2001 quale presupposto per le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento.

Per una corretta programmazione del fabbisogno per il triennio 2010/2012 si fa presente che sono presupposti essenziali ed elementi condizionanti:

× una corretta sintesi a consuntivo delle informazioni principali in materia di personale per eventi relativi all’anno precedente;

× gli adempimenti di cui all’art. 2, comma 8-bis e seguenti, della legge 25/2010, in quanto non si può prescindere, per una definizione coerente delle politiche di reclutamento, da un punto di partenza base che è la consistenza delle dotazioni organiche;

× il regime assunzionale delineato dal legislatore per il prossimo triennio fondato sul sistema del turn-over che, consentendo di individuare in via preventiva il budget a disposizione per poter assumere, consente anche una corretta e realistica pianificazione delle procedure concorsuali avviabili evitando quelle che non potranno trovare riscontro in effettive assunzioni. Sulla base di questo principio dovrà essere presentata la relativa richiesta di autorizzazione a bandire per il triennio 2010-2012;

× l’esplicitazione e la pianificazione delle singole procedure concorsuali e di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, per i livelli ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, che si intendono realizzare con indicazione dei tempi di inizio e conclusione previsti;

× la verifica che il reclutamento che si intende avviare e le nuove assunzioni richieste siano espressione di esigenze reali di reclutamento di nuovo personale, dopo aver esperito le procedure di mobilità (articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ed aver adottato tutte le misure utili di razionalizzazione interna;

× i criteri e le conseguenti scelte che le amministrazioni abbiano inteso porre in essere, per il triennio 2009-2011, in merito all’istituto dell’esonero volontario e alla facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi nel caso di compimento dell’età massima contributiva di 40 anni del personale dipendente (art. 72 del D.L. n. 112 del 2008). Andrà altresì considerato il nuovo regime del trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età. Quanto precede al fine di dare una corretta rappresentazione degli eventi in uscita del personale, ovvero delle cessazioni a qualsiasi titolo che si prevede possano intervenire nel triennio, per pianificare più correttamente anche gli interventi di reclutamento nelle varie qualifiche, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione;

× il corretto ricorso alle tipologie di lavoro flessibile nel rispetto rigoroso ed attento delle condizioni di ammissibilità connesse con le esigenze temporanee o eccezionali, escludendone, pertanto, l’utilizzo per far fronte ad esigenze ordinarie e continuative (si vedano al riguardo l’articolo 7, comma 6, per il lavoro flessibile di tipo autonomo, e l’art. 36, per il lavoro flessibile subordinato, del D.lgs n. 165 del 2001). A tal fine si ricordano anche i vincoli finanziari previsti, per l’anno 2010, dall’art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni che si sostanziano nel consentire di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 35 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003. A decorrere dall’anno 2011, valgono invece le misure previste dall’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 che riducono le disponibilità nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Si ricorda poi che "Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni." Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste dal citato comma 28, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. Il mancato rispetto dei predetti limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Si rammenta, inoltre, che un utilizzo improprio delle tipologie di lavoro flessibile determina nuovo precariato e le amministrazioni pubbliche, nonché i competenti organi di controllo, dovranno evitare l’insorgere di tali fenomeni, che si pongono in antitesi con i principi che riguardano il corretto funzionamento delle stesse;

× i criteri seguiti ai fini della concessione del part-time al personale dipendente tenuto conto della previsione di cui all’art. 73, del D.L. n. 112 del 2008 che qualifica come facoltà e non più come obbligo l’accoglimento della richiesta di trasformazione del rapporto a tempo parziale da parte dell’amministrazione;

× per i contratti di formazione e lavoro, al fine di una corretta applicazione della normativa specifica, che vede un’evoluzione naturale degli stessi verso rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la loro costituzione deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione alla stessa stregua di un’assunzione a tempo indeterminato. Ciò per garantire che i relativi contratti vengano, ove ricorrano le condizioni, convertiti al momento della loro conclusione, tenuto conto che agli stessi non è applicabile l’istituto della proroga. Si invitano, pertanto, le amministrazioni a tenere in considerazione quanto detto e di strutturare la richiesta di avvio di procedure di reclutamento mediante contratti di formazione e lavoro nella forma di una richiesta di autorizzazione ad assumere al fine di vincolare la destinazione delle risorse finanziarie relative alle assunzioni per le necessità di conversione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

E’ auspicabile che le amministrazioni compiano un’attenta programmazione del fabbisogno che consenta di predisporre correttamente i provvedimenti di autorizzazione ad assumere. Rimane ferma la possibilità di presentare, dopo che il provvedimento di autorizzazione avrà completato il suo iter, richieste di rimodulazione motivate, connesse con eventi o esigenze sopraggiunte che vanno ad incidere sul fabbisogno effettivo, che saranno opportunamente valutate dallo Scrivente e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Al riguardo è utile rappresentare che eventuali dimissioni o cessazioni dal servizio del neo assunto, che intervengano prima della conclusione del suo periodo di prova previsto dal CCNL di riferimento e nei limiti temporali entro cui possono essere effettuate le assunzioni autorizzate, consentono il riutilizzo delle risorse che hanno finanziato la relativa assunzione mediante scorrimento della stessa graduatoria, se vi sono idonei, oppure ricorrendo ad altra graduatoria in assenza di idonei.

E’ evidente che in questo caso la fattispecie sopradescritta non potrà essere annoverata tra le cessazioni che contribuiranno a determinare il budget assunzionale per l’anno successivo.

Rimane fermo, altresì, il principio che la mobilità non si configura come cessazione neppure se interessa un soggetto che è posto in mobilità durante il periodo di prova.

Per le ipotesi sopradescritte le amministrazioni dovranno comunicare allo Scrivente e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le determinazioni adottate.

8. Indicazione dei posti disponibili per l’avvio del corso concorso da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione

Come noto, l’art. 28, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno la Scuola Superiore della pubblica amministrazione bandisca un corso-concorso per reclutare nuovi dirigenti di seconda fascia, nella percentuale del trenta per cento dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna amministrazione rilevata al 31 dicembre di ogni anno.

A tal fine, la norma stabilisce che, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunichino al Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli per i dirigenti.

Ciò premesso, si chiede, alle Amministrazioni ed Enti in indirizzo di voler trasmettere con urgenza, entro la data del 22 ottobre prossimo, il numero dei posti in dotazione organica che al 31 dicembre del corrente anno, si rendono disponibili con riferimento al concorso in argomento.

Ciò consentirà al Dipartimento della funzione pubblica, di comunicare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso in relazione alla dotazione organica al 31 dicembre 2010.

Tuttavia, tenuto conto del regime restrittivo in materia di assunzioni, si ritiene utile evidenziare che la predetta percentuale del 30 per cento dei posti disponibili vada ponderata anche in relazione alla necessità che le amministrazioni valutino la disponibilità dei posti da destinare al corso concorso della SSPA anche in coerenza con le effettive disponibilità assunzionali.

Ai fini di una corretta programmazione, si fa presente che la S.S.P.A. rende noto che dalla data del provvedimento di autorizzazione a bandire il concorso l’espletamento dello stesso si concluderebbe entro 8/9 mesi. Secondo una previsione verosimile, quindi, il corso potrebbe partire entro il 2011 e concludersi dopo 12 mesi più 6 mesi di stage. Si prevede che l’assunzione dei vincitori potrà avvenire nel corso dell’anno 2013.

Si chiede alle amministrazioni in indirizzo di comunicare tempestivamente allo scrivente il numero dei posti di dirigente di seconda fascia utilizzando l’indirizzo di posta elettronica servizioreclutamento@funzionepubblica.it ed il modello 2 allegato.

9. Adempimenti procedurali

E’ necessario presentare una richiesta di autorizzazione ad assumere per il 2010 e di autorizzazione a bandire per il triennio 2010-2012. Accanto agli adempimenti che seguono è opportuno specificare che la richiesta dovrà essere accompagnata dai modelli allegati debitamente compilati (modello 1 – art. 3 – comma 102 – L 244/2007, modello 2 autorizzazione a bandire triennio 2010-2012).

Si rimarca la necessità di compilare debitamente, per singola posizione economica, tutte le parti ed in particolare quelle relative a:

• le unità richieste, con separata indicazione di quelle da trattenere, specificando se a tempo pieno o part-time, con relativa qualifica. Qualora per una stessa qualifica si verificassero più casistiche, occorrerà utilizzare più righe nella tabella;

• il numero dei posti in organico per ciascuna posizione, i presenti in servizio, le relative vacanze;

• la retribuzione complessiva annua lorda da riconoscere al personale richiesto o il differenziale in caso di assunzione di personale risultato vincitore o idoneo di concorso di cui si richiede l’assunzione, già dipendente di ruolo dalla stessa amministrazione;

• la data di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso interessato dalla richiesta.

Elemento necessario è l’importo del risparmio realizzato per le cessazioni verificatesi nell’anno precedente, dando una dimostrazione analitica di come si è giunti al calcolo del medesimo, indicando le cessazioni avvenute con relativa causale, ferma restando la certificazione da parte del relativo organo.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate anche di:

– delibera di approvazione delle dotazioni organiche vigenti e dell’atto di programmazione triennale dei fabbisogni di personale. Detta programmazione dovrà dare evidenza dei piani di reclutamento che l’Amministrazione intende porre in essere in relazione al fabbisogno, tenuto conto delle disposizioni in materia di assunzioni;

– relazione concernente l’esistenza di effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e dell’effettivo svolgimento delle procedure preventive di mobilità;

– relazione tecnico-finanziaria concernente i programmi di attuazione delle assunzioni richieste ed i costi unitari e complessivi per ciascun anno e a regime.

Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a bandire, da presentare nel rispetto delle risorse disponibili per le assunzioni, si ricorda che è necessaria solo per le amministrazioni che hanno una dotazione organica superiore alle 200 unità. La richiesta va presentata per le procedure concorsuali relative ad assunzioni a tempo indeterminato a prescindere dal numero dei posti ma anche per quelle a tempo determinato laddove i posti da bandire superino le 5 unità (inclusi i contratti di formazione e lavoro per i quali è fatto salvo anche l’aspetto relativo all’autorizzazione ad assumere sopra rappresentato).

Le amministrazioni interessate, ai fini della relativa autorizzazione dovranno, pertanto, indirizzare contestualmente apposita richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – U.P.P.A. – Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento – Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 – 00186 Roma (anche mediante posta elettronica al seguente indirizzo: servizioreclutamento@funzionepubblica.it) ed al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P. – Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 – 00187 Roma (rgs.igop.ufficio2@tesoro.it) entro il 15 novembre 2010.

1.10. Criteri utili
Ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni, da calcolare sempre sui 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e dei relativi costi, si segnala la necessità di utilizzare criteri omogenei a quelli seguiti per il calcolo degli oneri assunzionali.

Si ribadisce che le assunzioni che si intendono avviare riguardano l’anno 2010 sulla base delle cessazioni avvenute nell’anno 2009.

Peraltro, a decorrere dalle assunzioni effettuabili dall’anno 2011, in relazione alle cessazioni avvenute nell’anno 2010, andrà tenuto conto del disposto dell’articolo 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ove viene previsto che l’ammontare complessivo delle risorse destinato annualmente al trattamento accessorio del personale viene automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Per quanto riguarda le assunzioni per l’anno 2010, sulla base delle cessazioni avvenute nell’anno 2009, non sono da considerare risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa (es.: RIA, fascia o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo).

Anche ai fini del calcolo dell’onere individuale annuo per livello occorrerà tenere in considerazione le voci retributive che non sono finanziate dal fondo.

Per la dirigenza il trattamento retributivo va calcolato senza tenere conto delle voci che al momento della cessazione affluiscono al fondo. Ciò sia per il calcolo dei risparmi, sia per il calcolo degli oneri.

Tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi.

Nell’ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità verso enti o amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale vincolato, mentre possono essere considerate quelle verso amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali. Si rammenta, inoltre, quanto precisato in relazione alle categorie protette ed all’eventuale scorrimento delle graduatorie in seguito a dimissioni avvenute nel periodo di prova.

Per quanto riguarda la cessazione di dirigenti di prima fascia va considerato risparmio solo la parte relativa al trattamento economico della seconda fascia in quanto non è soggetto ad autorizzazione ad assumere il conferimento di incarico di prima fascia.

Per il dipendente cessato che era titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs n.165/2001 si considera risparmio solo il trattamento retributivo corrispondente alla qualifica posseduta.

L’Ispettore generale Capo dell’IGOP – RGS Il Capo Dipartimento della Funzione pubblica

(Ines Russo) (Antonio Naddeo)