MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 29 luglio 2009 Modifica al decreto ministeriale 8 agosto 2008 per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del
Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell’art. 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n.121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29
settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n.
1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999,
(CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
2529/2001;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e
(CE) n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28
giugno 2008, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini
e le modalita’ per la dichiarazione delle superfici vitate;
Ritenuta la necessita’ di attuare le disposizioni comunitarie
previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e (CE) n.
555/2008 per quanto riguarda la misura della riconversione e
ristrutturazione dei vigneti;
Visto il decreto 8 agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 223 del 23 settembre 2008 concernente le
disposizioni nazionali di attuazione del regolamenti CE n. 479/2008
del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda
l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione
dei vigneti;
Ritenuta la necessita’ di effettuare alcune modifiche al citato
decreto ministeriale 8 agosto 2008 per adeguare il medesimo
provvedimento alla scheda misura C allegata al programma nazionale di
sostegno presentato alla Commissione UE;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 29 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 2 dell’art. 1 del decreto ministeriale 8 agosto 2008
citato nelle premesse e’ sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad
eccezione della regione Liguria che ha inserito la misura nell’ambito
del Piano di sviluppo rurale, adottano le determinazioni per
applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei
vigneti. A tal fine compilano e trasmettono al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle
politiche europee e internazionali – Direzione generale per
l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato
– ATPO II, di seguito denominato «Ministero», e ad Agea coordinamento
le schede allegate n. 1 e n. 2 a decorrere dalla data di adozione del
presente decreto».

Art. 2.

1. Il comma 5 dell’art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2008 e’
sostituito dal seguente comma:
«5. A decorrere dalla campagna 2009/2010 l’importo medio del
sostegno ammissibile per ettaro in ciascuna regione o provincia
autonoma non puo’ superare i 9.500 euro ad ettaro. Nelle regioni di
convergenza, l’ importo medio e’ pari a 10.400 euro ad ettaro».
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2009
Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 3, foglio n. 169

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA. DECRETO 28 luglio 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

Modificazione del decreto 21 aprile 2009 concernente il decreto 26 novembre 2003, relativo all’ammissione al finanziamento del progetto di ricerca n. 17/1 alla societa’ «Mediteknology S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante:
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16
maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio
2008, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2008;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino
della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle
ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilita’ dei ricercatori»;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante:
«Modalita’ procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in
particolare, l’art. 11 che disciplina la concessione delle
agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attivita’ di
ricerca proposte da costituende societa’;
Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo
della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;
Visto il decreto direttoriale n. 2009/Ric. del 26 novembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2003, con
il quale il progetto di ricerca n. 17/1, dal titolo «Nuovo sistema
diagnostico per citofluorimetria parallela» e’ stato ammesso alla
agevolazione di cui al richiamato art. 11, nella forma del contributo
nella spesa pari a € 448.284,55;
Visto il decreto direttoriale n. 321 del 21 aprile 2009, con cui e’
stata riconosciuta la maggiorazione del 10% per la dimensione di PMI
e che ha rideterminato l’importo complessivo dell’agevolazione
concessa in € 484.307,41;
Vista la nota, pervenuta al MIUR il 13 maggio 2009, prot. 3369, con
la quale l’Istituto Intesa San Paolo S.p.a., ha comunicato che, a
seguito delle verifiche condotte dall’esperto scientifico e
dall’Istituto stesso, il requisito per la concessione dell’ulteriore
agevolazione del 10% per collaborazione con Enti pubblici di ricerca
e/o Universita’ non risulta soddisfatto;
Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione
delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l’anno
2006;
Ritenuta la necessita’ di procedere alla relativa modifica del
decreto direttoriale n. 2009/Ric. del 26 novembre 2003,
relativamente alla sopra citata maggiorazione;
Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, gia’ ammesso al finanziamento,
sono apportare le seguenti modifiche:
progetto n. 17/1;
titolo : «nuovo sistema diagnostico per citofluorimetria
parallela».
societa’: Mediteknology S.r.l. – Lecce.
Rispetto a quanto decretato in data 21 aprile 2009:
Viene revocata l’ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione
con enti pubblici di ricerca e/o Universita’ come segue:
per la ricerca industriale: nella misura del 70% per i costi
sostenuti in zona eleggibile, pari a € 390.802,91 e nella misura
del 60% per i costi sostenuti in zona non eleggibile, pari a €
30.987,40
per lo sviluppo precompetitivo nella misura del 45% per i costi
sostenuti in zona eleggibile, pari a € 26.494,23.

Art. 2.

Conseguentemente la somma impegnata all’art. 3 del D.D. n. 321 del
21 aprile 2009, relativa alla misura dell’intervento, risulta
modificata in € 448.284,55.
Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto
direttoriale.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2009
Il direttore generale: Agostini

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 18 settembre 2009 Nomina del commissario straordinario della societa «Caffaro S.r.l.», in amministrazione straordinaria.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 234 del 8-10-2009

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova
disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato d’insolvenza»;
Visto il decreto del Tribunale di Udine in data 29 giugno 2009, con
il quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del decreto
legislativo sopra citato e’ dichiarata l’apertura della procedura di
amministrazione straordinaria relativamente alla societa’ Caffaro
Chimica S.r.l. in liquidazione;
Visto il proprio decreto in data 8 luglio 2009, con il quale l’avv.
Marco Cappelletto e’ stato nominato commissario straordinario della
predetta societa’;
Visto il decreto del Tribunale di Udine in data 8 settembre 2009,
con il quale e’ dichiarata l’apertura della procedura di
amministrazione straordinaria relativamente alla societa’ Caffaro
S.r.l. in liquidazione;
Visto l’art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il
quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria
delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per
la procedura madre;
Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del
commissario straordinario nella procedura sopra citata;
Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto
legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicita’ dei provvedimenti
ministeriali di nomina dei commissari;
Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della societa’
Caffaro S.r.l. in liquidazione e’ nominato commissario straordinario
l’avv. Marco Cappelletto, nato a Venezia, il 16 dicembre 1946.
Il presente decreto e’ comunicato:
al Tribunale di Udine;
alla Camera di commercio di Udine ai fini dell’iscrizione nel
Registro delle imprese;
alla regione Friuli Venezia-Giulia;
al comune di Torviscosa (Udine).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 18 settembre 2009

Il Ministro : Scajola

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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 17 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

Riconoscimento, alla sig.ra Pichler Gorfer Margit, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee ed in particolare l’art. 1, comma 1, 3, e 4 e
l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali cosi’ come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo
che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di
formazione;
Vista l’istanza corredata della relativa documentazione, con la
quale la sig.ra Pichler Gorfer Margit, cittadina italiana, chiede il
riconoscimento del titolo di «medizinische Masseurin» conseguito il
giorno 12 dicembre 2007 presso lo «Yoni Academy – Akademie fur
ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), al fine
dell’esercizio, in Italia, dell’attivita’ di massaggiatore e capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici;
Visto il diploma di «Hydro – und Balneotherapie», rilasciato il
giorno 3 febbraio 2008 dallo «Yoni Academy – Akademie fur
ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria) ad
integrazione della formazione gia’ in possesso della richiedente, in
conformita’ a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di
servizi del giorno 1° dicembre 2005;
Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in
base alle disposizioni previste dall’ordinamento dei servizi sanitari
BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di
massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come
contemplato dal T.U. delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno
1927;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale e’ stato gia’ provveduto,
possono applicarsi le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarita’ della documentazione
prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attivita’ che detto titolo consente
in Austria con quella esercitata in Italia dal massaggiatore e capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo in questione;
Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita
dell’applicazione di misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «medizinische Masseurin» conseguito il giorno
12 dicembre 2007 lo «Yoni Academy – Akademie fur ganzheitliche
Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria) dalla sig.ra Pichler Gorfer
Margit nata a Martello (Bolzano) (Italia) il giorno 26 settembre
1963, e’ riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in
Italia dell’attivita’ di massaggiatore e capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2009
Il direttore generale: Leonardi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11787&tmstp=1255248807043