Legge Regionale n. 5 del 05-03-2009 Regione Umbria. Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 10
del 6 marzo 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 3
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Stato di previsione dell’entrata)

1. Lo stato di previsione dell’entrata della Regione Umbria per l’anno
finanziario 2009 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in euro
6.134.729.374,79 in termini di competenza e in euro 7.859.808.074,04 in
termini di cassa.

2. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore
delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della
Regione delle somme e dei proventi dovuti per l’anno finanziario 2009 secondo
lo stato di previsione di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
(Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento
contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria), l’articolazione
in Unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione
2009 è determinata così come previsto dallo stato di previsione della entrata
(Tabella A).

ARTICOLO 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l’anno
finanziario 2009 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in euro
6.134.729.374,79 in termini di competenza e in euro 7.859.808.074,04 in
termini di cassa.

2. È autorizzato l’impegno della spesa per l’anno finanziario 2009 entro il
limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di
cui al comma 1.

3. È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l’anno finanziario 2009
entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione
di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 13/2000 l’articolazione in
funzioni obiettivo e Unità previsionali di base della parte spesa del bilancio
di previsione 2009 è determinata così come previsto dallo stato di previsione
della spesa (Tabella B).

ARTICOLO 3

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno
finanziario 2009 annesso alla presente legge.

ARTICOLO 4

(Destinazione dell’avanzo finanziario presunto iscritto alla UnitÃ
previsionale di base 0.01.002 dell’entrata)

1. L’avanzo finanziario presunto di euro 946.118.378,61 iscritto alla UnitÃ
previsionale di base 0.01.002 dello stato di previsione dell’entrata in
dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e
non utilizzati entro l’esercizio 2008, è destinato agli interventi indicati
nella Tabella I) allegata alla presente legge.

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno
apportate con la legge di assestamento del bilancio 2009 in base alle
operazioni di chiusura dell’esercizio precedente.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2009 Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto il 26 settembre 2007.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
ottobre 2007 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza,
fino al 30 settembre 2008, in parte del territorio della regione
Veneto colpito da eventi alluvionali nel giorno 26 settembre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
ottobre 2008 con il quale e’ stato prorogato lo stato di emergenza,
fino al 30 settembre 2009, in parte del territorio della regione
Veneto colpito da eventi alluvionali nel giorno 26 settembre 2007;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che si rende necessario assicurare, rispetto al
predetto contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi
ancora in corso posti in essere dal Commissario delegato necessari al
definitivo superamento del contesto emergenziale;
Vista la nota del 13 agosto 2009 con cui il Presidente della
regione Veneto chiede la proroga dello stato d’emergenza
rappresentando l’esigenza di mantenere l’assetto straordinario e
derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di consentire
la conclusione delle opere in corso di esecuzione;
Considerata l’esigenza di prevedere un’ulteriore proroga dello
stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
occorrenti finalizzati al definitivo rientro nell’ordinario;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste,
e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti
dall’articolo 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
proroga dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 2009;
Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in
premessa, e’ prorogato, fino al 30 settembre 2010, lo stato di
emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che
hanno colpito parte del territorio della regione Veneto il 26
settembre 2007.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte:http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=sommario&numgu=228&tmstp=1254986935128

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 1 settembre 2009 Riconoscimento dell’idoneita’ di altre lauree ai fini dello svolgimento dell’attivita’ di informatore scientifico farmaceutico.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche’ della direttiva 2003/94/CE;
Visto, in particolare, l’art. 122, comma 2 del richiamato decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il quale stabilisce che gli
informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di
laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea
specialistica di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di
laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in una
delle seguenti discipline o in uno dei settori
scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime
fanno riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica
con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia
farmaceutiche o medicina veterinaria o che, in alternativa, gli
informatori scientifici devono essere in possesso del diploma
universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al
decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 15 aprile del 1994, o della corrispondente
laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22
ottobre 2004, n. 270;
Rilevato che il succitato comma stabilisce altresi’ che il Ministro
della salute puo’, sentito il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, con decreto, riconoscere come
idonee altre lauree, specificando gli insegnamenti essenziali ai fini
della formazione;
Visto il decreto ministeriale del Ministero della salute 3 agosto
2007 con il quale, ai sensi della richiamata disciplina legislativa,
sono state riconosciute come idonee ai fini dello stesso articolo
ulteriori tipologie di lauree;
Vista l’ordinanza n. 901/08 del 13 febbraio 2008, con la quale il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III Quater, ha
accolto «ai fini del riesame» la domanda cautelare di sospensione
dell’esecuzione del predetto decreto ministeriale, presentata dal
Consiglio Nazionale dei Chimici;
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale presso il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, reso
nell’adunanza del 5 maggio 2009;
Preso atto che nel citato parere si afferma che il ruolo
professionale dell’informatore scientifico sul farmaco puo’ essere
svolto solo se l’informatore possiede adeguate conoscenze nel campo
della chimica farmaceutica, della farmacologia e delle tecnologie
farmaceutiche, certificabili da un corrispondente numero di esami
sostenuti nel corso di laurea frequentato;
Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento cautelare del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, includendo tra le
lauree previste dal decreto ministeriale del Ministero della salute
del 3 agosto 2007 anche i corsi di laurea appartenenti alla Classe
62/S e alla Classe LM-54, alle condizioni indicate nel citato parere
del Consiglio Universitario Nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministero dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Sentito il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 122, del
28 maggio 2009), recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al
Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell’art.
10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» e l’allegato decreto
ministeriale in data 20 maggio 2008 concernente le deleghe di
competenze attribuite al prof. Ferruccio Fazio;

Decreta:

Art. 1.

1. All’art. 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3
agosto 2007, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:
c-bis) tutti i corsi di laurea specialistica, di cui al decreto
del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale, di cui
al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenenti alle classi sotto
specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di
chimica farmaceutica, farmacologia, tecnica e legislazione
farmaceutica, o durante il corso di laurea o in specifici percorsi
post-laurea:
1) Classe 62/S – Classe delle lauree specialistiche in Scienze
Chimiche;
2) Classe LM – 54 – Classe delle lauree magistrali in Scienze
Chimiche.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il vice Ministro: Fazio

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11478&tmstp=1255161683160